a) Soci Ordinari.
Possono iscriversi, come soci Ordinari, coloro che hanno
conseguito il titolo di Master in Diritto Economia e Tecnologie Informatiche
presso l’Università di Camerino e coloro che hanno svolto incarichi di
docenza o collaborazione durante lo svolgimento delle varie edizioni del
Master.
b) Soci Affiliati.
Possono iscriversi, come soci Affiliati, i possessori di
Diploma Universitario in Informatica o di Diploma conseguito presso Scuole
Dirette a Fini Speciali in Informatica, o di altro titolo dichiarato
equipollente ai suddetti diplomi dalle competenti autorità, nonché persone
fisiche che, per la loro formazione scientifica e tecnica, o per la loro
esperienza lavorativa, sono interessate agli scopi dell'Associazione.
c) Soci Studenti.
Possono iscriversi, come soci Studenti, persone fisiche
regolarmente iscritte al Master in Diritto Economia e tecnologia informatica
presso l’Università di Camerino
d) Soci Sostenitori.
Possono iscriversi, come soci Sostenitori, persone fisiche o
giuridiche che aiutano tangibilmente l'Associazione.
e) Soci Onorari.
Possono essere iscritti, come soci Onorari, personalità del
mondo scientifico e culturale la cui presenza possa contribuire al
raggiungimento dei fini sociali.
Soltanto i Soci Ordinari, Affiliati e Studenti hanno diritto
di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
Art. 5 Domanda
di ammissione
Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione
dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
La validità della qualità di socio efficacemente conseguita
all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata
all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il
cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso
appello all’assemblea generale.
Lo status di associato non può essere trasmesso a
terzi per atto inter vivos.
Art. 6 — Diritti dei soci
Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione,
del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché
dell’elettorato attivo e passivo.
Art. 7 — Decadenza dei soci
I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti
casi:
- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del
versamento della quota associativa richiesta;
- radiazione
deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo,
pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro
e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo
al buon andamento del sodalizio.
Il
provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere
ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso ditale assemblea, alla quale
deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio
con l’interessato ad una disamina degli addebiti. L’associato radiato non
può essere più ammesso nell’associazione.
Art.8- Organi
Gli organi
sociali sono:
- l’assemblea
generale dei soci
- il
presidente
- il consiglio
direttivo
- il collegio
dei revisori contabili.
Art. 8 -
Assemblea
L’assemblea
generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è
convocata in sessioni ordinarie e straordinari
Art. 9 -
Diritti di partecipazione
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e
straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento
della quota associativa annua.
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di
delega scritta, non più di un associato.
Art.10 -
Compiti dell’assemblea
La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà almeno otto
giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e
contestuale comunicazione agli associati a mezzo telefono, posta, fax o
telegramma.
L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno
per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la
programmazione, dell’attività futura. Spetta all’assemblea deliberare in
merito all’eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti e per la
nomina degli organi dell’associazione.
Art. 11 —
Validità assembleare
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima
convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati
aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della
maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. L’assemblea
straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono
presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il
voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea
ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite
qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto
dei presenti.
Art. 12 — Assemblea straordinaria
Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere
discusse e deliberate solo dall’assemblea straordinaria dei soci e solo se
poste all’ordine del giorno.
Art. 13 -
Consiglio Direttivo
Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre membri
fino ad un massimo di undici, eletti dall’assemblea, e nel proprio ambito
nomina il presidente, vicepresidente ed il segretario con funzioni di
tesoriere.
Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a
titolo gratuito.
Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i
suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a
maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.
Nel caso in cui uno o più dei componenti il consiglio
direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere
attività professionale a favore dell’associazione, dovrà essere retribuito
per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere
riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere svolta.
Art. 14 -
Dimissioni
Nel caso che
per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare
uno o più consiglieri, il presidente provvederà alla convocazione
dell’assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica
fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Il consiglio direttivo dovrà
considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per
qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
Art. 15 -
Convocazione Direttivo
Il consiglio
direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario,
oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, senza formalità.
Art. 16 -
Compiti del consiglio direttivo
Sono compiti
del consiglio direttivo:
a) deliberare
sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il
rendiconto economico-finanziario da sottoporre al collegio dei revison
contabili e all’assemblea;
c) fissare le
date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno
e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga
chiesto dai soci;
d) redigere
gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da
sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
e) adottare i
provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere
necessari;
f) attuare le
finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni
dell’assemblea dei soci.
Art. 17 — Il
bilancio
Il consiglio direttivo redige il bilancio ovvero il
rendiconto dell’associazione e ogni altra documentazione contabile che si
rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell’assemblea.
Art. 18 — Il
Presidente
Il
presidente, per delega del consiglio direttivo, dirige l’associazione e ne è
il legale rappresentante in ogni evenienza.
Art. 19 — Il
Vice presidente
Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di sua
assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga
espressamente delegato.
Art. 20 -Il
Segretario
Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente
e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla
corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione, si
incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei
pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.
Art. 21 — Il
Collegio dei revisori contabili
Il collegio dei revisori contabili è composto da tre membri,
eletti dall’assemblea, e nel proprio ambito nomina il presidente.
Il collegio dei revisori contabili verifica la corretta
gestione sul piano economico-finanziario e controlla le operazioni
intraprese dall’associazione.
In particolare, esprime il proprio parere sul rendiconto
annuale dell’associazione e sugli altri documenti contabili redatti, prima
che gli stessi vengano presentati all’assemblea per l’approvazione.
Il collegio dei revisori contabili rimane in carica quattro
anni ed i suoi componenti sono
rieleggibili. .
Art. 22 — Anno sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 10
gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 23 —
Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative
determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed
associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività
organizzate dalla associazione, dalle raccolte dei fondi.
Durante la vita dell’associazione non potranno essere
distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi,
riserve o capitale.
Art. 24 -
Sezioni
L’associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che
riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Art. 25 — Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci
medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale
composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con
funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal
presidente dell’ordine dei dottori commercialisti di
La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio
arbitrale dovrà comunicano all’altra con lettera raccomandata da inviarsi
entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante
la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver
subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il
nominativo del proprio arbitro.
L’altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entrò il
successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della
raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l’arbitro
sarà nominato,
su richiesta della parte che ha promosso l’arbitrato, Magnificio Rettore
dell’Università di Camerino
L’arbitrato
avrà sede in , ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima
libertà di forma dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irrituale.
Art. 26—
Scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea
generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione,
sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci
esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure
la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi
per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da
almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle
deleghe.
L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione,
delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del
patrimonio dell’associazione.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di
altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica
utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Tale statuto costituisce parte integrante e sostanziale
dell’atto costitutivo in pari data redatto.
Letto,
approvato e sottoscritto a Camerino, il 15 novembre 2002