(del 14.02.2002)
Art. 1. Funzioni e compiti della Facoltà
1. La Facoltà, a norma dell'art. 18 dello Statuto,
- è la struttura di appartenenza dei professori di ruolo,
dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento.
2. La Facoltà è l’organo di coordinamento di tutte le attività didattiche e
formative.
n particolare sovraintende e organizza le attività didattiche e le
iniziative di ricerca scientifica nel campo delle scienze giuridiche e
politologiche finalizzate alla formazione scientifica,professionale e
culturale degli studenti e all’aggiornamento del personale docente e
tecnico-amministrativo.
3. Sono di competenza della Facoltà:
- l’organizzazione, la programmazione ,il coordinamento e la verifica dello
svolgimento delle attività didattiche;
- la destinazione delle risorse disponibili ,nel quadro delle
determinazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di
amministrazione;
- l’approvazione della relazione annuale sull’attività didattica da
trasmettere al Senato accademico, al Consiglio di Amministrazione e al
Consiglio degli studenti;
- la programmazione triennale;
- la predisposizione del manifesto annuale degli studi;
- la distribuzione dei compiti e del carico didattico ai professori e ai
ricercatori;
- la chiamata dei professori di ruolo;
- le determinazioni in ordine all’attivazione delle procedure perla
copertura dei posti di professore di ruolo e di ricercatore;
- il rilascio del nulla osta a professori e ricercatori ,sentito il
dipartimento di afferenza ,per lo svolgimento di attività didattiche e di
ricerca presso altre sedi o per la fruizione di periodi di esclusiva
attività di ricerca,
- le funzioni in materia di orientamento;
- l’approvazione dei piani di studio individuale degli studenti, la
specificazione degli obblighi gli studenti che provengono da altre sedi o da
altro corso di studio, la specificazione dei criteri per la convalida dei
titoli universitari e per il riconoscimento ,totale o per crediti didattici,
degli studi compiuti all’estero;
- l’ammissione ai singoli corsi di studenti già in possesso di titolo di
studio universitario;
- la proposta in ordine ai contributi da richiedere agli studenti per
esercitazioni ,laboratori o servizi;
- le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento didattico di
Ateneo;
- la deliberazione del Regolamento di Facoltà;
- la ratifica dei provvedimenti di urgenza di cui agli artt.3, ultimo comma
e 5, 3° comma;
- ogni altra funzione attribuita dalla legge e dallo statuto.
4. per le deliberazioni di cui alle lettere e) , f) ed i) del precedente
comma debbono essere sentiti i Consigli di corso di laurea.
Art. 2. Organi della Facoltà
Sono organi della Facoltà: il Preside; il Consiglio di Facoltà; il Consiglio
di Presidenza; i Consigli di corso di laurea; la Commissione Didattica.
Art. 3. Il Preside
3.1. Funzioni ed attribuzioni
Il Preside rappresenta la Facoltà ed è membro di diritto del Senato
Accademico.
Il Preside ha funzioni di iniziativa e di promozione nell’ambito della
Facoltà.
La carica di Preside è incompatibile con quella di Rettore, di Presidente
dei Consigli di laurea, di membro del Consiglio di Amministrazione e di
Direttore di Dipartimento.
Il Preside esercita le attribuzioni a lui demandate dall’ordinamento
universitario nazionale, dallo Statuto dell’Università di Camerino e dai
rispettivi regolamenti.
In particolare spetta al Preside:
- convocare e presiedere il
Consiglio di Facoltà e dare attuazione alle relative deliberazioni;
- assicurare il regolare
svolgimento delle attività didattiche, di norma delegandone
l’organizzazione, la sovrintendenza e la vigilanza ai Presidenti dei
Consigli di corso di laurea;
- dare applicazione ai
provvedimenti relativi alle materie delegate ai Consigli di classe;
- assicurare il funzionamento dei
servizi della Facoltà;
- redigere la relazione annuale
sull'andamento delle attività della Facoltà;
- nominare le Commissioni di esame
di profitto e di laurea;
- designare, tra i professori di
ruolo di prima fascia, un Vicepreside che lo sostituisca in tutte le sue
funzioni in caso di suo impedimento o di sua assenza;
- programmare e definire
l’utilizzazione delle risorse umane e materiali di cui la Facoltà dispone.
Il Preside, inoltre, può in casi di comprovate ed indefettibili esigenze,
adottare provvedimenti in via di urgenza che dovranno essere sottoposti a
ratifica nella prima adunanza utile del Consiglio di Facoltà.
3.2. Il Decano
Nel caso di dimissioni o di decadenza, di assenza o di impedimento del
Preside e del Vicepreside, le funzioni di Preside sono svolte dal Decano dei
professori di ruolo di prima fascia.
3.3. Elezione del Preside
Il Preside è eletto dal Consiglio di Facoltà, a scrutinio segreto, tra
i professori di ruolo di prima fascia in regime di tempo pieno della
Facoltà, la cui candidatura sia stata presentata prima di ogni turno di
votazione.
Il Preside è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima
votazione. Nel caso che nessun candidato abbia conseguito la maggioranza
assoluta degli aventi diritto, si darà luogo al ballottaggio tra i due
candidati più votati nella prima votazione.
Ogni turno di votazione è valido se vi abbia partecipato almeno la metà più
uno degli aventi diritto.
Per procedere all’elezione il Decano convoca, non prima di un mese e non
oltre tre mesi dalla data di scadenza dalla carica, una seduta straordinaria
del Consiglio di Facoltà, ponendo all’ordine del giorno dei lavori la
presentazione delle candidature.
Il Consiglio di Facoltà delibera in ordine alla data e alla sede ove
svolgere la votazione, la composizione del seggio elettorale e l’orario di
apertura e chiusura della sede ove si svolgono le operazioni di voto.
Ultimate le operazioni di voto, il Decano dispone per l’immediato spoglio
delle schede e per il conteggio dei voti, comunicando i risultati
all'Assemblea e procedendo, eventualmente, alla proclamazione dell'eletto.
Il Preside è nominato dal Rettore con proprio decreto.
3.4. Durata della carica
Il Preside dura in carica quattro anni e non può essere eletto per più
di due mandati consecutivi.
3.5. Il Vicepreside
Il Preside può designare fra i professori di ruolo di prima fascia un
Vicepreside che, in caso di assenza o di impedimento, lo sostituisce in
tutte le funzioni previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
Il Vicepreside è nominato dal Rettore con proprio decreto.
Art. 4. Consiglio di Facoltà
4.1. Composizione
La composizione del Consiglio di Facoltà è regolata dall’art.22 dello
Statuto dell’Università (art. 22).
La Facoltà può estendere la composizione del Consiglio a categorie di
docenti la cui partecipazione non sia esplicitamente preclusa dallo Statuto.
Le sedute del Consiglio di Facoltà sono pubbliche, ma il diritto di
intervenire nella discussione e di votare è riservato ai soli suoi
componenti.
Il Consiglio di Facoltà può ascoltare, su specifiche questioni all’ordine
del giorno, la relazione di esperti e di persone informate dei fatti sui
quali dovrà deliberare.
4.2. Sostituzione di rappresentanti eletti
In caso di decadenza o dimissioni di un rappresentante degli studenti, si
procede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti nell’ambito della
categoria e dell’eventuale lista di appartenenza. Quando ciò non sia
possibile e fino a sei mesi prima della naturale scadenza si farà ricorso ad
elezioni suppletive.
4.3. Competenze e funzioni
Il Consiglio di Facoltà esercita tutte le attribuzioni che gli sono
demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai
relativi regolamenti.
In particolare, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto dell’Università di
Camerino, al CF compete:
- approvare gli ordinamenti dei
corsi di studio;
- discutere, programmare e
predisporre, sulla base dei piani triennali, le iniziative opportune per lo
sviluppo della Facoltà da proporre al Senato Accademico in occasione della
predisposizione dei piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo;
- ripartire, nell’ambito della
programmazione didattica annuale e d’intesa con i Consigli di corso di
laurea, le attività e i compiti di ciascun professore, con il consenso di
questi;
- procedere, in relazione alla
programmazione didattica annuale della Facoltà, all'attivazione ed alla
disattivazione degli insegnamenti, all'espletamento dei relativi bandi,
all'attribuzione dei compiti didattici ai ricercatori;
- emanare il Manifesto annuale
degli studi provvedendo, in particolare, all’attribuzione degli incarichi di
insegnamento;
- procedere alla richiesta di
nuovi posti di professore di ruolo, di ricercatore, di professore a
contratto e di assegnista di ricerca, tenuto conto delle proposte formulate
dai Dipartimenti interessati;
- provvedere alla chiamata dei
professori di ruolo e dei ricercatori;
- approvare la relazione annuale
sulla attività della Facoltà predisposta dal Preside;
- deliberare il Regolamento di
Facoltà;
- approvare i regolamenti dei
Consiglio di corso di laurea;
- ratificare i provvedimenti di
urgenza adottati, ai sensi dell’ultimo comma del l’ art.3, dal Preside ed ai
sensi dell’art.5, 3° comma, dal Consiglio di Presidenza, del presente
Regolamento.
Le deliberazioni relative ai professori di ruolo di prima fascia vengono
assunte dai soli professori di prima fascia. Le deliberazioni relative ai
professori di ruolo di seconda fascia vengono assunte dai professori di
prima e di seconda fascia. Le deliberazioni relative ai ricercatori vengono
assunte dai professori di ruolo di prima e seconda fascia e dai ricercatori.
I ricercatori e gli assegnisti di ricerca non partecipano alle deliberazioni
aventi ad oggetto richieste ed assegnazioni di posti di ricercatore ed
assegni di ricerca.
4.4. Organizzazione dei lavori
4.4.1 Svolgimento della discussione.
Allo scopo di rendere spedita la discussione sulle materie indicate
nell’ordine del giorno e di consentire a tutti i componenti del Consiglio di
parteciparvi, la durata degli interventi dovrà, di norma, essere breve.
4.4.2. Segretario verbalizzante.
Prima dell’inizio delle sedute del Consiglio di Facoltà le funzioni di
Segretario verbalizzante sono attribuite al professore con la minore
anzianità nel ruolo o, a parità di anzianità nel ruolo, dal componente più
giovane.
4.4.3. Convocazione delle sedute.
Le sedute del Consiglio di Facoltà sono indette dal Preside con
comunicazione telematica o cartacea contenente l'ordine del giorno e la data
di convocazione, inviata a tutti i membri del Consiglio presso i
Dipartimenti di loro appartenenza e, per i rappresentanti degli studenti,
presso le strutture didattiche della Facoltà, almeno cinque giorni prima
della data dell'adunanza; in casi d'urgenza, la convocazione può essere
inviata non oltre due giorni da detta data. La documentazione relativa
all'ordine del giorno è a disposizione dei membri del CF presso la
Segreteria della Presidenza.
I componenti del Consiglio sono tenuti a partecipare alle sedute della
Facoltà ed a giustificarne la mancata partecipazione. In caso di tre assenze
ingiustificate il Preside ne darà comunicazione al Rettore per i
provvedimenti di sua competenza.
4.4.4. Ordine del giorno.
L'ordine del giorno di ciascuna seduta viene definito dal Preside sentito il
Consiglio di Presidenza. I membri del Consiglio di Facoltà possono inoltrare
richiesta scritta di inserimento di specifici argomenti nell’ordine del
giorno.
4.4.5. Calendario delle sedute.
Il Consiglio di Facoltà si riunisce, in seduta ordinaria, per almeno sei
volte nel corso dell’anno accademico. Nella stesura del calendario delle
sedute il Consiglio potrà tenere conto delle concomitanti riunioni del
Senato Accademico.
4.4.6. Numero legale e validità delle sedute.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei
componenti. Il numero legale, nel quale vanno computati anche i componenti
che hanno inviato la giustificazione della loro assenza, viene verificato
all'inizio di ogni seduta e, in ogni momento se richiesto da uno dei
presenti. Non può richiedersi la verifica del numero legale quando il
Preside ha già dato inizio ad una votazione.
4.4.7. Mozione d'ordine.
La modifica dell'ordine di trattazione dei punti all'ordine del giorno può
essere richiesta in qualsiasi momento da un membro del Consiglio di Facoltà
con una mozione d'ordine, se approvata a maggioranza dei presenti.
4.4.8. Mancanza del numero legale e sospensione delle sedute.
La mancanza del numero legale da luogo alla sospensione della seduta.
4.4.9. Validità delle deliberazioni. Le deliberazioni del Consiglio
di Facoltà aventi ad oggetto le destinazioni a concorso, il trasferimento
dei posti di professore di ruolo, le chiamate su posti di
professore di ruolo, devono essere adottate con il voto favorevole della
maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
Le altre deliberazioni del Consiglio di Facoltà sono adottate con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Preside.
Il voto sulle deliberazioni si esprime, di norma, in modo palese. La
votazione a scrutinio segreto o per appello nominale può essere richiesta da
qualsiasi componente della Facoltà.
Le deliberazioni relative ad uno dei presenti vengono adottate dopo che il
Segretario verbalizzante avrà dato atto che l’interessato si è allontanato
dall’aula.
4.4.10. Verbalizzazione delle sedute.
Il verbale delle sedute del Consiglio di Facoltà è redatto dal Segretario
verbalizzante. Il verbale riproduce in forma sintetica i termini della
discussione intervenuta sui punti all'ordine del giorno, le deliberazioni ed
i risultati delle votazioni. Ogni componente del Consiglio di Facoltà può
richiedere l'inserimento integrale a verbale del proprio intervento,
fornendone copia scritta al Segretario verbalizzante. La prima stesura del
verbale viene posta, non appena possibile, a disposizione dei componenti
della Facoltà che potranno prenderne visione per via telematica. La stesura
definitiva è inviata a ciascun compente unitamente alla convocazione della
seduta successiva, per l’approvazione. Delibere e stralci del verbale
possono, a richiesta, essere approvati nel corso della seduta. Copie
conformi dei verbali definitivi sono a disposizione dei componenti del
Consiglio, che ne facciano richiesta presso la Segreteria della Facoltà o la
Area Affari Direzionali
Art. 5. Consiglio di Presidenza
Sulla base di quanto è previsto dall’art. 23 dello Statuto dell’Università,
il Preside può avvalersi di un Consiglio di Presidenza i cui membri sono da
lui scelti tra gli appartenenti al Consiglio di Facoltà medesima. Si
riunisce almeno una volta al mese, è presieduto dal Preside e può decidere
su materie delegategli dal Consiglio di Facoltà
Il Consiglio di presidenza coadiuva il Preside nello svolgimento delle
attività di gestione della Facoltà. Il Preside può delegare funzioni
specifiche a singoli componenti del consiglio, fermo restando che la delega
potrà essere in qualunque momento revocata. Il Consiglio di Presidenza è
convocato ogni qualvolta il preside lo ritenga opportuno e comunque
all’inizio di ogni a.a. nel mese di settembre per permettere una
programmazione dell’attività.
In casi di urgenza il Consiglio di Presidenza decide sui seguenti
argomenti:
- pratiche studenti
- richieste di nulla osta
- richieste di nomina di cultori
della materia.
Il Consiglio di Presidenza procede, sentiti gli interessati, alla
definizione dell’orario delle lezioni dei corsi di insegnamento ove non
comunicato dal docente titolare che deve far pervenire l’orario di lezione
alla Segreteria della Presidenza all’inizio di ognuno dei due semestri.
Art. 6. Consiglio di corso di laurea
I consigli di corso di laurea esercitano le funzioni loro delegate dalla
Facoltà. Fanno parte del Consiglio di corso di laurea i docenti afferenti al
corso, tre rappresentanti degli studenti ed un rappresentante del personale
tecnico-amministrativo. Le modalità di elezione delle rappresentanze sono
contenute nel regolamento del Consiglio di corso di laurea. Il Presidente di
ciascun Consiglio di corso di laurea è eletto tra i professori di ruolo.
L’elezione avviene a maggioranza assoluta in prima convocazione ed a
maggioranza semplice nelle convocazioni successive. Il Presidente convoca e
presiede il Consiglio e sovrintende alle attività del corso di laurea o di
indirizzo. Dura in carica quattro anni.
Art. 7. Commissioni didattica.
La Commissione didattica è istituita dal Consiglio di Facoltà con il compito
di consentire il confronto fra docenti e studenti sulle problematiche
connesse all’organizzazione dell’attività didattica e dei servizi connessi.
La Commissione didattica, presieduta dal Preside o da un suo delegato, è
composta da un uguale numero di docenti, inclusi i ricercatori, e di
studenti (rappresentanti nei CC).
La Commissione didattica coordina l’attività didattica della Facoltà;valuta
la funzionalità e l'efficacia delle attività formative, e l'efficienza dei
servizi didattici forniti dalla Facoltà; attribuisce il valore, in crediti
formativi universitari (CFU), alle attività formative, con le modalità
previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
La Commissione ha anche il compito di proporre e coordinare iniziative per
l'orientamento degli studenti delle scuole medie superiori alla scelta del
corso di studi universitario ed iniziative di formazione permanente.
Alla fine di ogni anno accademico la Commissione redige una relazione sullo
stato della didattica e sul complesso dei relativi servizi forniti agli
studenti, con particolare riguardo alla utilizzazione del personale docente,
all’efficacia del tutorato ed alla durata effettiva dei corsi di studio. La
relazione potrà contenere proposte dirette a risolvere le eventuali carenze
e gli inconvenienti accertati. La relazione viene inserita tra i punti
all’ordine del giorno della seduta del Consiglio di Facoltà, di regola la
seconda dell'anno accademico, per essere esaminata e discussa. La segreteria
della Presidenza assicura la verbalizzazione delle sedute della Commissione
analogamente a quanto previsto per le sedute del Consiglio di Facoltà. Il
verbale è letto ed, eventualmente, approvato nel corso della seduta e reso
disponibile per via telematica a tutti i membri della Facoltà.
Il Consiglio di Facoltà può avvalersi per il suo funzionamento di
commissioni temporanee tematiche per esaminare e risolvere, coordinando e
mediando tra le diverse esigenze, i problemi che coinvolgano più Corsi di
studio o i Consigli di corso di laurea. Le commissioni sono insediate presso
la Presidenza della Facoltà che provvede a quanto necessario per il loro
funzionamento.
Art. 8. Modifiche di regolamento
Il presente Regolamento può essere modificato con apposita delibera del
Consiglio di Facoltà, approvata a maggioranza degli aventi diritto.
Le proposte di modifica possono essere avanzate dal Preside, dalla
Commissione didattica e, per iscritto, da almeno trenta componenti del
Consiglio di Facoltà. Le proposte, in quest'ultimo caso, dovranno pervenire
al Preside almeno venti giorni prima della seduta del Consiglio di Facoltà
nel quale si intende presentarle. Il Preside invierà copia della proposta di
modifica del Regolamento a tutti i membri del CF insieme alla convocazione
della seduta.
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