Facoltà
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 REGOLAMENTO DELLA FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA

(del 14.02.2002)

 Art. 1. Funzioni e compiti della Facoltà 
 1. La Facoltà, a norma dell'art. 18 dello Statuto,
- è  la struttura  di appartenenza  dei professori di ruolo, dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento.
2. La Facoltà è l’organo di coordinamento di tutte le attività didattiche e formative.
n particolare sovraintende e organizza  le attività didattiche e le iniziative di ricerca scientifica nel campo delle scienze giuridiche e politologiche finalizzate alla formazione scientifica,professionale e culturale degli studenti e all’aggiornamento  del personale docente e tecnico-amministrativo.
3. Sono di competenza della Facoltà:
- l’organizzazione, la programmazione ,il coordinamento e la verifica dello svolgimento delle attività didattiche;
- la destinazione delle risorse  disponibili ,nel quadro delle determinazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di amministrazione;
- l’approvazione della relazione annuale sull’attività didattica da trasmettere al Senato accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio degli studenti;
- la programmazione triennale;
- la predisposizione del manifesto  annuale degli studi;
- la distribuzione dei compiti e del carico didattico ai professori e ai ricercatori;
- la chiamata dei professori di ruolo;
- le determinazioni  in ordine all’attivazione delle procedure perla copertura dei posti di professore di ruolo e di ricercatore;
- il rilascio del nulla osta a professori e ricercatori ,sentito il dipartimento di afferenza ,per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca presso altre sedi o  per la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca,
- le funzioni in materia di orientamento;
- l’approvazione dei piani di studio individuale degli studenti, la specificazione degli obblighi gli studenti che provengono da altre sedi o da altro corso di studio, la specificazione dei criteri per la convalida dei titoli universitari e per il riconoscimento ,totale o per crediti didattici, degli studi compiuti all’estero;
- l’ammissione ai singoli corsi di studenti già in possesso di titolo di studio universitario;
- la proposta in ordine ai contributi da richiedere agli studenti  per esercitazioni ,laboratori o servizi;
- le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento didattico di Ateneo;
- la deliberazione del Regolamento di Facoltà;
- la ratifica dei provvedimenti di urgenza di cui agli artt.3, ultimo comma e 5, 3° comma;
- ogni altra funzione attribuita  dalla legge e dallo statuto.
4. per le deliberazioni di cui alle lettere e) , f) ed i) del precedente comma  debbono essere sentiti i Consigli di corso di laurea.
 
 
Art. 2. Organi della Facoltà
 
Sono organi della Facoltà: il Preside; il Consiglio di Facoltà; il Consiglio di Presidenza; i Consigli di corso di laurea; la Commissione Didattica.
 
 
Art. 3. Il Preside
 
3.1. Funzioni ed attribuzioni
Il Preside rappresenta la Facoltà ed è membro di diritto del Senato Accademico.
Il Preside ha funzioni di iniziativa e di promozione nell’ambito della Facoltà.
La carica di Preside è incompatibile con quella di Rettore, di Presidente dei Consigli di laurea, di membro del Consiglio di Amministrazione e di Direttore di Dipartimento.
Il Preside esercita le attribuzioni a lui demandate dall’ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto dell’Università di Camerino e dai rispettivi regolamenti.
In particolare spetta al Preside:
-        convocare e presiedere il Consiglio di Facoltà e dare attuazione alle relative deliberazioni;
-        assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche, di norma delegandone l’organizzazione, la sovrintendenza e la vigilanza ai Presidenti dei Consigli di corso di laurea;
-        dare applicazione ai provvedimenti relativi alle materie delegate ai Consigli di classe;
-        assicurare il funzionamento dei servizi della Facoltà;
-        redigere la relazione annuale sull'andamento delle attività della Facoltà;
-        nominare le Commissioni di esame di profitto e di laurea;
-        designare, tra i professori di ruolo di prima fascia, un Vicepreside che lo sostituisca in tutte le sue funzioni in caso di suo impedimento o di sua  assenza;
-        programmare e definire l’utilizzazione delle risorse umane e materiali di cui la Facoltà dispone.
Il Preside, inoltre, può in casi di comprovate ed indefettibili esigenze, adottare provvedimenti in via di urgenza che dovranno essere sottoposti a ratifica nella prima adunanza utile del Consiglio di Facoltà.
 
3.2. Il Decano
Nel caso di dimissioni o di decadenza, di assenza o di impedimento del Preside e del Vicepreside, le funzioni di Preside sono svolte dal Decano dei professori di ruolo di prima fascia.
 
 
3.3. Elezione del Preside
Il Preside è eletto dal Consiglio di Facoltà, a scrutinio segreto, tra i professori di ruolo di prima fascia in regime di tempo pieno della Facoltà, la cui candidatura sia stata presentata prima di ogni turno di votazione.
Il Preside è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione. Nel caso che nessun candidato abbia conseguito la maggioranza assoluta degli aventi diritto, si darà luogo al ballottaggio tra i due candidati più votati nella prima votazione.
Ogni turno di votazione è valido se vi abbia partecipato almeno la metà più uno degli aventi diritto.
Per procedere all’elezione il Decano convoca, non prima di un mese e non oltre tre mesi dalla data di scadenza dalla carica, una seduta straordinaria del Consiglio di Facoltà, ponendo all’ordine del giorno dei lavori la presentazione delle candidature.
Il Consiglio di Facoltà delibera in ordine alla data e alla sede ove svolgere la votazione, la composizione del seggio elettorale e l’orario di apertura e chiusura della sede ove si svolgono le operazioni di voto.
Ultimate le operazioni di voto, il Decano dispone per l’immediato spoglio delle schede e per il conteggio dei voti, comunicando i risultati all'Assemblea e procedendo, eventualmente, alla proclamazione dell'eletto.
Il Preside è nominato dal Rettore con proprio decreto.
 
3.4. Durata della carica
Il Preside dura in carica quattro anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.
 
3.5. Il Vicepreside
Il Preside può designare fra i professori di ruolo di prima fascia un Vicepreside che, in caso di assenza o di impedimento, lo sostituisce in tutte le funzioni previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
Il Vicepreside è nominato dal Rettore con proprio decreto.
 
 
Art. 4. Consiglio di Facoltà
 
4.1. Composizione
La composizione del Consiglio di Facoltà è regolata dall’art.22 dello Statuto dell’Università (art. 22).
La Facoltà può estendere la composizione del Consiglio a categorie di docenti la cui partecipazione non sia esplicitamente preclusa dallo Statuto.
Le sedute del Consiglio di Facoltà sono pubbliche, ma il diritto di intervenire nella discussione e di votare è riservato ai soli suoi componenti.
Il Consiglio di Facoltà può ascoltare, su specifiche questioni all’ordine del giorno, la relazione di esperti e di persone informate dei fatti sui quali dovrà deliberare.
 
4.2. Sostituzione di rappresentanti eletti
In caso di decadenza o dimissioni di un rappresentante degli studenti, si procede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti nell’ambito della categoria e dell’eventuale lista di appartenenza. Quando ciò non sia possibile e fino a sei mesi prima della naturale scadenza si farà ricorso ad elezioni suppletive.
 
4.3. Competenze e funzioni
Il Consiglio di Facoltà esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.
In particolare, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto dell’Università di Camerino, al CF compete:
-        approvare gli ordinamenti dei corsi di studio;
-        discutere, programmare e predisporre, sulla base dei piani triennali, le iniziative opportune per lo sviluppo della Facoltà da proporre al Senato Accademico in occasione della predisposizione dei piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo;
-        ripartire, nell’ambito della programmazione didattica annuale e d’intesa con i Consigli di corso di laurea, le attività e i compiti di ciascun professore, con il consenso di questi;
-        procedere, in relazione alla programmazione didattica annuale della Facoltà, all'attivazione ed alla disattivazione degli insegnamenti, all'espletamento dei relativi bandi, all'attribuzione dei compiti didattici ai ricercatori;
-        emanare il Manifesto annuale degli studi provvedendo, in particolare, all’attribuzione degli incarichi di insegnamento;
-        procedere alla richiesta di nuovi posti di professore di ruolo, di ricercatore, di professore a contratto e di assegnista di ricerca, tenuto conto delle proposte formulate dai Dipartimenti interessati;
-        provvedere alla chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori;
-        approvare la relazione annuale sulla attività della Facoltà predisposta dal Preside;
-        deliberare il Regolamento di Facoltà;
-        approvare i regolamenti dei Consiglio di corso di laurea;
-        ratificare i provvedimenti di urgenza adottati, ai sensi dell’ultimo comma del l’ art.3, dal Preside ed ai sensi dell’art.5, 3° comma, dal Consiglio di Presidenza, del presente Regolamento.
Le deliberazioni relative ai professori di ruolo di prima fascia vengono assunte dai soli professori di prima fascia. Le deliberazioni relative ai professori di ruolo di seconda fascia vengono assunte dai professori di prima e di seconda fascia. Le deliberazioni relative ai ricercatori vengono assunte dai professori di ruolo di prima e seconda fascia e dai ricercatori. I ricercatori e gli assegnisti di ricerca non partecipano alle deliberazioni aventi ad oggetto richieste ed assegnazioni di posti di ricercatore ed assegni di ricerca.
 
4.4. Organizzazione dei lavori
 
4.4.1 Svolgimento della discussione.
 Allo scopo di rendere spedita la discussione sulle materie indicate nell’ordine del giorno e di consentire a tutti i componenti del Consiglio di parteciparvi, la durata degli interventi dovrà, di norma, essere breve.
 
4.4.2. Segretario verbalizzante.
Prima dell’inizio delle sedute del Consiglio di Facoltà le funzioni di Segretario verbalizzante sono attribuite al professore con la minore anzianità nel ruolo o, a parità di anzianità nel ruolo, dal componente più giovane.
 
4.4.3. Convocazione delle sedute.
Le sedute del Consiglio di Facoltà sono indette dal Preside con comunicazione telematica o cartacea contenente l'ordine del giorno e la data di convocazione, inviata a tutti i membri del Consiglio presso i Dipartimenti di loro appartenenza e, per i rappresentanti degli studenti, presso le strutture didattiche della Facoltà, almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza; in casi d'urgenza, la convocazione può essere inviata non oltre due giorni da detta data. La documentazione relativa all'ordine del giorno è a disposizione dei membri del CF presso la Segreteria della Presidenza.
I componenti del Consiglio sono tenuti a partecipare alle sedute della Facoltà ed a giustificarne la mancata partecipazione. In caso di tre assenze ingiustificate il Preside ne darà comunicazione al Rettore per i provvedimenti di sua competenza.
 
4.4.4. Ordine del giorno.
L'ordine del giorno di ciascuna seduta viene definito dal Preside sentito il Consiglio di Presidenza. I membri del Consiglio di Facoltà possono inoltrare richiesta scritta di inserimento di specifici argomenti nell’ordine del giorno.
 
4.4.5. Calendario delle sedute.
 Il Consiglio di Facoltà si riunisce, in seduta ordinaria, per almeno sei volte nel corso dell’anno accademico. Nella stesura del calendario delle sedute il Consiglio potrà tenere conto delle concomitanti riunioni del Senato Accademico.
 
4.4.6. Numero legale e validità delle sedute.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Il numero legale, nel quale vanno computati anche i componenti che hanno inviato la giustificazione della loro assenza, viene verificato all'inizio di ogni seduta e, in ogni momento se richiesto da uno dei presenti. Non può richiedersi la verifica del numero legale quando il Preside ha già dato inizio ad una votazione.
 
4.4.7. Mozione d'ordine.
La modifica dell'ordine di trattazione dei punti all'ordine del giorno può essere richiesta in qualsiasi momento da un membro del Consiglio di Facoltà con una mozione d'ordine, se approvata a maggioranza dei presenti.
 
4.4.8. Mancanza del numero legale e sospensione delle sedute.
La mancanza del numero legale da luogo alla sospensione della seduta.  
 
4.4.9. Validità delle deliberazioni. Le deliberazioni del Consiglio di Facoltà aventi ad oggetto le destinazioni a concorso, il trasferimento dei posti di professore di ruolo, le   chiamate su posti di professore di ruolo, devono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
Le altre deliberazioni del Consiglio di Facoltà sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Preside.
Il voto sulle deliberazioni si esprime, di norma, in modo palese. La votazione a scrutinio segreto o per appello nominale può essere richiesta da qualsiasi componente della Facoltà.
Le deliberazioni relative ad uno dei presenti vengono adottate dopo che il Segretario verbalizzante avrà dato atto che l’interessato si è allontanato dall’aula.
 
4.4.10. Verbalizzazione delle sedute.
Il verbale delle sedute del Consiglio di Facoltà è redatto dal Segretario verbalizzante. Il verbale riproduce in forma sintetica i termini della discussione intervenuta sui punti all'ordine del giorno, le deliberazioni ed i risultati delle votazioni. Ogni componente del Consiglio di Facoltà può richiedere l'inserimento integrale a verbale del proprio intervento, fornendone copia scritta al Segretario verbalizzante. La prima stesura del verbale viene posta, non appena possibile, a disposizione dei componenti della Facoltà che potranno prenderne visione per via telematica. La stesura definitiva è inviata a ciascun compente unitamente alla convocazione della seduta successiva, per l’approvazione. Delibere e stralci del verbale possono, a richiesta, essere approvati nel corso della seduta. Copie conformi dei verbali definitivi sono a disposizione dei componenti del Consiglio, che ne facciano richiesta presso la Segreteria della Facoltà o la Area  Affari Direzionali
 
 
Art. 5. Consiglio di Presidenza  
 
Sulla base di quanto è previsto dall’art. 23 dello Statuto dell’Università, il Preside può avvalersi di un Consiglio di Presidenza i cui membri sono da lui scelti tra gli appartenenti al Consiglio  di Facoltà medesima. Si riunisce almeno una volta al mese, è presieduto dal Preside e può decidere su materie delegategli dal Consiglio di Facoltà
Il Consiglio di presidenza coadiuva il Preside nello svolgimento delle attività di gestione della Facoltà. Il Preside può delegare funzioni specifiche a singoli componenti del consiglio, fermo restando che la delega potrà essere in qualunque momento revocata. Il Consiglio di Presidenza è convocato ogni qualvolta il preside lo ritenga opportuno e comunque all’inizio di ogni a.a. nel mese di settembre per permettere una programmazione dell’attività.
 In casi di urgenza il Consiglio di Presidenza decide sui seguenti argomenti:
-        pratiche studenti
-        richieste di nulla osta
-        richieste di nomina di cultori della materia.
Il Consiglio di Presidenza procede, sentiti gli interessati, alla definizione dell’orario delle lezioni dei corsi di insegnamento ove non comunicato dal docente titolare che deve far pervenire l’orario di lezione alla Segreteria della Presidenza all’inizio di ognuno dei due semestri.
 
Art. 6. Consiglio di corso di laurea
 
I consigli di corso di laurea esercitano le funzioni loro delegate dalla Facoltà. Fanno parte del Consiglio di corso di laurea i docenti afferenti al corso, tre rappresentanti degli studenti ed un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. Le modalità di elezione delle rappresentanze sono contenute nel regolamento del Consiglio di corso di laurea. Il Presidente di ciascun Consiglio di corso di laurea è eletto tra i professori di ruolo. L’elezione avviene a maggioranza assoluta in prima convocazione ed a maggioranza semplice nelle convocazioni successive. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e sovrintende alle attività del corso di laurea o di indirizzo. Dura in carica quattro anni.
 
Art. 7. Commissioni didattica.  
 
La Commissione didattica è istituita dal Consiglio di Facoltà con il compito di consentire il confronto fra docenti e studenti sulle problematiche connesse all’organizzazione dell’attività didattica e dei servizi connessi. La Commissione didattica, presieduta dal Preside o da un suo delegato, è composta da un uguale numero di docenti, inclusi i ricercatori, e di studenti (rappresentanti nei CC).
La Commissione didattica coordina l’attività didattica della Facoltà;valuta la funzionalità e l'efficacia delle attività formative, e l'efficienza dei servizi didattici forniti dalla Facoltà; attribuisce il valore, in crediti formativi universitari (CFU), alle attività formative, con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
La Commissione ha anche il compito di proporre e coordinare iniziative per l'orientamento degli studenti delle scuole medie superiori alla scelta del corso di studi universitario ed iniziative di formazione permanente.
Alla fine di ogni anno accademico la Commissione redige una relazione sullo stato della didattica e sul complesso dei relativi servizi forniti agli studenti, con particolare riguardo alla utilizzazione del personale docente, all’efficacia del tutorato ed alla durata effettiva dei corsi di studio. La relazione potrà contenere proposte dirette a risolvere le eventuali carenze e gli inconvenienti accertati. La relazione viene inserita tra i punti all’ordine del giorno della seduta del Consiglio di Facoltà, di regola la seconda dell'anno accademico, per essere esaminata e discussa. La segreteria della Presidenza assicura la verbalizzazione delle sedute della Commissione analogamente a quanto previsto per le sedute del Consiglio di Facoltà. Il verbale è letto ed, eventualmente, approvato nel corso della seduta e reso disponibile per via telematica a tutti i membri della Facoltà.
Il Consiglio di Facoltà può avvalersi per il suo funzionamento di commissioni temporanee tematiche per esaminare e risolvere, coordinando e mediando tra le diverse esigenze, i problemi che coinvolgano più Corsi di studio o i Consigli di corso di laurea. Le commissioni sono insediate presso la Presidenza della Facoltà che provvede a quanto necessario per il loro funzionamento.
 
 
Art. 8. Modifiche di regolamento
 
Il presente Regolamento può essere modificato con apposita delibera del Consiglio di Facoltà, approvata a maggioranza degli aventi diritto.
Le proposte di modifica possono essere avanzate dal Preside, dalla Commissione didattica e, per iscritto, da almeno trenta componenti del Consiglio di Facoltà. Le proposte, in quest'ultimo caso, dovranno pervenire al Preside almeno venti giorni prima della seduta del Consiglio di Facoltà nel quale si intende presentarle. Il Preside invierà copia della proposta di modifica del Regolamento a tutti i membri del CF insieme alla convocazione della seduta.
 
 


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