Carta d'identita' elettronica - DPCM-

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

22 ottobre 1999, n.437

Regolamento recante caratteristiche e modalità per il rilascio della carta

di identità elettronica e del documento di identità

elettronico, a norma dell'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997,

n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4,

della legge 16 giugno 1998, n. 191. (Pubblicato sulla GU n. 277 del 25-11-1999)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come

modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998,

n. 191;

Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676;

Visti gli articoli 3 e 4 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e gli articoli 7,

288, 289, 290, 292, 293 e 294 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre

1998, con il quale sono state conferite al Sottosegretario di Stato

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sen. prof. Franco Bassanini, le

funzioni di coordinamento delle attività, anche di carattere

normativo, inerenti all'attuazione delle leggi 15 marzo 1997, n. 59, 15

maggio 1997, n. 127, e 16 giugno 1998, n. 191; Sentito il Garante

per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva

per gli atti normativi, nell'adunanza del 10 maggio 1999;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per

la funzione pubblica;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende:

a.per carta di identità elettronica, il documento di riconoscimento

personale rilasciato dal comune su supporto informatico;

b.per documento d'identità elettronico ai sensi dell'articolo 2, comma

10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito

dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191, il

documento analogo alla carta d'identità elettronica e rilasciato dal

comune prima del compimento del quindicesimo anno di età;

c.per documento informatico, la rappresentazione informatica di atti,

fatti o dati giuridicamente rilevanti;

d.per dati identificativi della persona, il nome, il cognome, il sesso,

la statura, la data e il luogo di nascita, gli estremi del relativo atto;

e.per "altri dati" le informazioni di carattere individuale generate,

gestite e distribuite dalle pubbliche amministrazioni per attività

amministrative e per l'erogazione di servizi al cittadino;

f.per regole tecniche, le specifiche di carattere tecnico,

organizzativo, funzionale e di sicurezza informatica, ivi compresa ogni

disposizione che ad esse si applichi, relative alle tecnologie e ai

materiali da utilizzare per la produzione e l'uso della carta di identità;

g.per pubbliche amministrazioni, le amministrazioni di cui all'articolo

1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e

successive modificazioni.

Art. 2.

Rilascio della carta di identità e del documento di identità elettronico

1. La carta di identità elettronica e il documento d'identità elettronico

sono rilasciati dal comune di residenza o d'iscrizione all'Anagrafe

italiani residenti all'estero (AIRE) secondo le modalità e le

caratteristiche definite dal presente decreto e dal decreto di cui

all'articolo 8.

2. Il documento d'identità elettronico è rilasciato a seguito della prima

iscrizione anagrafica. Il suo rinnovo è facoltativo. Se non rinnovato,

il documento conserva validità unicamente quale documento di attribuzione

del codice fiscale.

3. Il Ministero delle finanze genera ed assegna alle persone fisiche il

codice fiscale sulla base dei dati trasmessi dai comuni con le

procedure di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri del 5 maggio 1994, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1994. La procedura per la

comunicazione ai comuni del codice fiscale è disciplinata con decreto

del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle finanze,

sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Art. 3.

Forma, contenuto e funzione della carta d'identità elettronica e del

documento di identità elettronico

1. La carta di identità elettronica e il documento d'identità elettronico

devono contenere, con immediata visibilità e memorizzati con

modalità informatiche di sicurezza sul documento ai sensi dell'articolo 8:

a.dati identificativi della persona;

b.codice fiscale;

c.dati di residenza;

d.cittadinanza;

e.fotografia;

f.eventuale indicazione di non validità ai fini dell'espatrio;

g.codice numerico identificativo del documento, codice del comune di

rilascio, data del rilascio e data di scadenza;

h.sottoscrizione del titolare o di uno degli esercenti la potestà

genitoriale o la tutela.

2. Il documento d'identità elettronico può essere rilasciato anche senza la

fotografia del titolare; in tal caso esso non è valido per

l'espatrio.

3. Il documento d'identità elettronico (munito della fotografia del

titolare) consente l'espatrio del minore di età inferiore ai dieci anni alle

stesse condizioni previste dall'articolo 14, secondo comma, della legge 21

novembre 1967, n. 1185.

4. La carta d'identità elettronica ed il documento d'identità elettronico

possono contenere i dati desunti dalle liste elettorali e comunque

tutti quelli necessari per la certificazione elettorale e altri dati al

fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa. Fra questi

ultimi possono essere ricompresi anche dati amministrativi del Servizio

sanitario nazionale nei limiti previsti da apposite linee guida

emanate dal Ministero della sanità di concerto con le altre amministrazioni

interessate. Nel caso in cui i dati abbiano natura sensibile ai

sensi dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, questi possono

essere inseriti nei documenti solo su richiesta dell'interessato,

con le modalità ivi previste.

5. I dati di cui al comma 1 sono trasmessi dal comune alla competente

questura con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 8.

Art. 4.

Firma digitale e chiave biometrica

1. La carta di identità elettronica può contenere le informazioni e le

applicazioni occorrenti per la firma digitale secondo quanto stabilito

dalle regole tecniche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10

novembre 1997, n. 513, nonchè gli elementi necessari per

generare la chiave biometrica.

Art. 5.

Validità temporale della carta d'identità e del documento d'identità

elettronico

1. La carta di identità elettronica ha validità di cinque anni. La medesima

validità ha il documento d'identità elettronico privo della

fotografia del titolare.

2. Il documento d'identità elettronico munito della fotografia del titolare

ha validità di due anni.

Art. 6.

Procedure di interdizione dell'operatività elettronica in caso di

smarrimento o furto della carta d'identità elettronica e del documento

d'identità elettronico.

1. In caso di smarrimento o di furto sono previste procedure di

interdizione dell'operatività della carta d'identità elettronica e del

documento d'identità elettronico, definite con il decreto del Ministro

dell'interno di cui all'articolo 8.

Art. 7.

Pagamenti informatici

1. La carta d'identità elettronica può essere utilizzata anche per il

trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche

amministrazioni, previa definizione, d'intesa tra il comune interessato e

l'intermediario incaricato di effettuare il pagamento, dellemodalità

di inserimento e validazione dei dati necessari.

Art. 8.

Regole tecniche e di sicurezza

1. Con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 2, comma

10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche,

sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e

ai materiali utilizzati per la produzione delle carte di identità e dei

documenti d'identità elettronici di cui al presente decreto, specificate le

caratteristiche fisiche e grafiche del supporto materiale, nonchè

stabilite le modalità di verifica da parte delle autorità provinciali di

pubblica sicurezza.

2. In particolare, le regole tecniche e di sicurezza devono riguardare le

modalità di compilazione, rilascio, aggiornamento e rinnovo dei

documenti.

3. Le regole tecniche e di sicurezza sono adeguate in relazione alle

esigenze dettate dalla evoluzione delle conoscenze scientifiche e

tecnologiche, con cadenza almeno biennale a decorrere dalla data di entrata

in vigore del presente decreto, salvaguardando l'utilizzabilità

dei documenti in corso di validità.

4. Con il decreto di cui al comma 1 sono dettate le misure tecniche e di

sicurezza finalizzate a garantire l'integrità, l'accessibilità e la

riservatezza delle informazioni contenute nel documento.

Art. 9.

Progetti di sperimentazione concernenti le modalità di utilizzazione della

carta di identità elettronica e del documento elettronico

per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità.

1. Le pubbliche amministrazioni possono sperimentare modalità di

utilizzazione della carta d'identità elettronica e del documento

d'identità elettronico per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità

attenendosi a quanto stabilito dal presente decreto e dal decreto di cui

all'articolo 8.

2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni trasmettono al Ministero

dell'interno il progetto di sperimentazione, contenente le

specifiche tecniche, con l'indicazione della durata e del responsabile del

progetto stesso.

3. Le amministrazioni proponenti possono avviare la sperimentazione decorsi

trenta giorni dalla ricezione del progetto e in mancanza di

determinazioni negative, da parte del Ministero dell'interno, in merito

alla conformità di progetto stesso al presente decreto e alle norme

tecniche e di sicurezza di cui al decreto previsto dall'articolo 8. In caso

di richiesta di chiarimenti il termine di trenta giorni è sospeso e

riprende a decorrere dalla ricezione degli elementi richiesti.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, nel caso in cui la

sperimentazione non risulti conforme alle finalità del presente decreto e

alle norme tecniche e di sicurezza di cui al decreto previsto dall'articolo

8, il Ministro dell'interno ne dispone la cessazione con

provvedimento motivato. In tal caso, ai fini della ripresa della

sperimentazione, l'amministrazione può presentare, secondo le modalità di

cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, un nuovo progetto adeguandosi

alle osservazioni formulate.

Art. 10.

Comitato di monitoraggio

1. Ferma restando la competenza del Ministro dell'interno per

l'autorizzazione delle sperimentazioni, è costituito un comitato di

monitoraggio composto da diciotto membri, di cui tre della Presidenza del

Consiglio dei Ministri, due del Dipartimento della funzione

pubblica, quattro del Ministero dell'interno, due del Ministero delle

finanze, due del Ministero della sanità, tre dei comuni, designati dalla

conferenza Statocittà e autonomie locali, due dell'Autorità per

l'informatica nella pubblica amministrazione.

2. Il comitato di cui al comma 1 svolge funzioni di collegamento tra la

fase di sperimentazione e la fase di avvio a regime della carta

d'identità elettronica. In particolare il comitato svolge i seguenti compiti:

a.esprime pareri sulla validità dei progetti avviati e dei servizi previsti

nelle sperimentazioni;

b.effettua il monitoraggio dell'andamento delle sperimentazioni al fine di

valutare e favorire le interrelazioni tra le stesse;

c.formula proposte per la migliore utilizzazione dei documenti elettronici,

una volta conclusa la sperimentazione;

d.garantisce il raccordo delle sperimentazioni, nel caso in cui la carta

d'identità elettronica o il documento elettronico contengano dati

amministrativi del Servizio sanitario nazionale, con la sperimentazione

della tessera sanitaria nazionale.

Art. 11.

Norme transitorie

1. Con decreto del Ministro dell'interno è stabilita la data a decorrere

dalla quale i comuni possono rilasciare la carta d'identità elettronica

in sostituzione dello stesso documento su supporto cartaceo, nonchè il

documento d'identità elettronico di cui al presente decreto.

2. Trascorsi cinque anni dalla data stabilita con il decreto di cui al

comma 1, la carta d'identità è rilasciata soltanto su supporto

informatico.

3. I comuni adottano un piano di sviluppo e revisione dei sistemi

informativi automatizzati in attuazione di quanto stabilito dal presente

decreto, attenendosi altresì alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21

del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.

513.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella

Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto

obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 ottobre 1999

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Bassanini

Il Ministro dell'interno

Russo Jervolino

Il Ministro per la funzione pubblica

Piazza

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

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(fonte: http://strano.net/cyber-rights)