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>DIFFAMARE A MEZZO INTERNET NON COSTITUISCE REATO
>di
>Manuel Buccarella (mbuccarella@wildmail.com)
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>Rivoluzionaria sentenza del Tribunale di Oristano. Esprimere affermazioni
a
>contenuto ingiurioso o diffamatorio tramite un sito Internet non
costituisce
>reato. Non č applicabile, in particolare, l'art. 595, co. 3° del codice
>penale, che sanziona espressamente la diffamazione commessa col mezzo
della
>stampa (da "Italia Oggi", venerdė 16 giugno 2000).
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>Evidentemente il Tribunale ha ritenuto di non applicare in via analogica
>(nel rispetto dunque del principio di tassativitā della fattispecie
penale)
>la disposizione di cui sopra alle comunicazioni via Internet.
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>Una bella vittoria - ma č solo l'inizio - per i sostenitori della libertā
di
>espressione in Rete!
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>La decisione fa da pendant con quanto previsto da una recente Direttiva
>Comunitaria, che limita la responsabilitā civile per comunicazioni
>ingiuriose via Internet all'autore delle stesse, esimendo da responsabilitā
>il gestore del sito web. Quest'ultima norma, ispirata, tra gli altri, da
>Vincenzo Zeno Zencovich, promuove un principio di responsabilitā
personale
>di carattere civilistico. Applicando dunque congiuntamente il precedente
>giurisprudenziale di Oristano con la norma comunitaria, ne sortirebbe una
>disciplina sanzionatoria degli "illeciti nella manifestazione del
pensiero
>via Rete" fondata sul solo risarcimento del danno.
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>E se, per dirla con Francesco Carlā, quanto emerge dal Simulmondo si
>applicasse alla Terraferma . chissā, anche i giornalisti offline
potrebbero
>avere meno remore nello scrivere!