La discussione e le reazioni
sulla stampa francese


Pacs, la nuova rivoluzione
in nome dell'uguaglianza

http://www.repubblica.it/online/sessi_stili/pacs/stampa/stampa.html

da Europa.lex e Cittadino.lex

 

PARIGI - Com'è ovvio la stampa d'oltralpe si è largamente occupata del patto civile di solidarietà, che riscalda gli animi di sostenitori e oppositori. Alcuni giornali scelgono di riportare le notizie e le polemiche come sono, altri invece fomentano e partecipano attivamente alla discussione. Libération ad esempio ha pubblicato una lettera di un fratello che vorrebbe sottoscrivere un Pacs con sua sorella in quanto è "la persona con la quale" è "più solidale dopo la morte nel giro di breve tempo di entrambi" i suoi "genitori". E oggi si trova con un progetto che prevede l'allargamento del Pacs alle coppie di fratelli.

Il giornale di informazione gay Têtu offre un dossier completo sulla storia del Pacs sulla sua bocciatura alla prima presentazione in Assemblea il 9 ottobre scorso e sulla situazione del riconoscimento delle coppie gay in Europa. Le Monde è come sempre il re della completezza dell'informazione e dà spazio a tutte le discussioni, come sembra fare anche il sito di informazione francese del motore di ricerca Yahoo! che segnala anche alcuni link di associazioni a favore o contrari al progetto. Come la Ccucs, il collettivo per il contratto di unione sociale (che è il progetto di legge precedente al Pacs) che nel suo sito inserisce criticamente anche la lettera degli acerrimi nemici del Pacs, un'associazione ultra-cattolica, che arriva dal sud America e si chiama Avenir de la culture, che ha promosso una petizione (tutta da leggere) contro il progetto "di sconvolgimento morale" promosso "da dei pervertiti" e che si impegnerà perché la manifestazione di sabato 7 novembre in opposizione al progetto di legge abbia successo.

Poi c'è il Comitato dei sindaci repubblicani per la difesa della famiglia, che inviando qualcosa come 18 mila lettere firmate da primi cittadini (che però non è detto rappresentino il 50 per cento della popolazione francese perché sebbene in Francia ci siano 36 mila comuni alcuni sono anche di 150 persone) hanno ottenuto che il registro non sia gestito dal municipio, ma dalla prefettura.

In opposizione a sindaci e a Avenir de la culture non si contano le azioni di organizzazioni omosessuali quali Act-Up e di internauti singoli che dedicano la loro Home page privata alla promozione di una contro-petizione a favore del progetto. Insomma tutto è pronto per una nuova Rivoluzione Francese.
Liberté, Egalité, Fraternité. (giacomo leso)

(3 novembre 1998)

 

 

Parigi, interrotto il dibattito sul progetto legislativo
che prevede il riconoscimento delle coppie conviventi


Pacs, nessuna legge
per le unioni gay



di GIACOMO LESO

 

http://www.repubblica.it/online/sessi_stili/pacs/pacs/pacs.html

 

da Europa.lex e Cittadino.lex

 

PARIGI - I gay non si sposano, e nemmeno si pacsano. Almeno per ora. Il dibattito sul Pacs, il Patto di Solidarietà che dovrebbe garantire in Francia uguali diritti alle coppie conviventi, senza discriminazione di sesso - da cui arriva il neologismo inventato dai francesi, pacser -, si è concluso dopo poche battute all'Assemblea Nazionale, dove i deputati, prima ancora di iniziare, hanno votato sulla "irricevibilità del testo".

Secondo una procedura parlamentare che permette di dichiarare un testo "irrecivibile" prima ancora di discuterlo, a sorpresa l'opposizione di destra ha ottenuto, per un solo voto, il rifiuto del progetto di legge, sferrando un duro colpo al governo di sinistra di Lionel Jospin. L'opposizione, minoritaria all'Assemblea Nazionale, è riuscita a far votare "l'irrecivibilità" perché i deputati della maggioranza di sinistra non erano sufficienti in aula in quel momento. Il ministro francese della giustizia, Elisabeth Guigou, ha subito annunciato che il governo spera che il Pacs torni in Parlamento "il più presto possibile". Certo è comunque che è stata una sconfitta bruciante per quella "gauche plurielle" che aveva fatto di questo testo il simbolo della sua "politica di sinistra".

Con l'approvazione della legge sul Pacs, il Patto Civile di Solidarietà, la Francia sarebbe il primo paese al mondo a dare riconoscimento giuridico e tutela legale, sociale e fiscale alle coppie di fatto senza distinzione di sesso. La rivendicazione sociale che sta alla base di questa evoluzione della legislazione francese, che oltre che nel codice civile finirà in tutti i libri di diritto e di storia, parte negli anni 80, con il diffondersi dell'epidemia di Aids nella comunità omosessuale.

Coppie distrutte e separate dalla malattia. Impossibilità per l'amante di visitare l'amato morente all'ospedale. Impossibilità di passargli la copertura sanitaria quando non è più in grado di lavorare. Nessun diritto sul trasferimento del contratto di affitto nel caso di morte del partner a cui era intestato. Problemi generali che la stampa si premura di spiegare raccontando storie vere. Un gay sbattuto sulla strada dopo la morte di Aids del compagno, un altro in partenza per il servizio militare che non può chiedere di essere dispensato per assistere il compagno malato terminale. Altri esempi. La società prende coscienza. La politica provvede a registrare il passo. Oggi è pronta la legge.

Ma questa lotta sostenuta dalle associazioni omosessuali in realtà porterà profitto anche alle coppie etero. Il Pacs infatti consentirà anche a una coppia eterosessuale non sposata di recarsi in un ufficio pubblico (si parla in questo secondo progetto del Tribunale di Grande Istanza) e chiedere a un pubblico ufficiale di iscrivere su un registro l'unione uscendo così dall'inesistenza della coppia di fatto e dall'inconsistenza delle troppo ridotte leggi sul "concubinage" (le "coppie di fatto" ma solo eterosessuali francesi).

Un patto che risponderà ad alcune esigenze e concederà alcuni diritti, oltre che riconoscimento sociale. Quali diritti ce lo spiega un'affascinante signora di origini italiane (arriva da Torino ed è figlia di Angelo Tasca uno dei fondatori del Pci) Catherine Tasca, 57 anni, socialista, presidente della Commissione legislativa, che presenta il progetto all'Assemblea Nazionale: "Dopo un certo periodo dalla sottoscrizione del Pacs la coppia otterrà dei diritti. Nel caso di morte di uno dei partner l'altro potrà chiedere di subentrare nel contratto d'affitto della casa e non può essere sfrattato. Potrà ricevere l'eredità accedendo ad alcuni vantaggi fiscali. La coppia potrà presentare una dichiarazione dei redditi unica e beneficiare della reversibilità della pensione. Se uno dei due è straniero dopo due anni di convivenza riceverà il permesso di soggiorno. Se poi la storia non funziona, la coppia ritorna dal pubblico ufficiale che regista che è finita. Il Pacs non concede gli stessi diritti del matrimonio, ma è un primo passo".

E poi Madame Tasca vede nella legge anche qualcosa di più di quello che rappresenta in termini di facilitazioni: "È un'evoluzione. Il riconoscimento sociale dell'esistenza di queste unioni. Non solo come delle situazioni di fatto, ma come delle situazioni di diritto. E poi, visto che fra queste unioni ci sono anche quelle omosessuali, la legge diventa ancora più significativa. Sebbene in un certo ambiente la tolleranza nei confronti dell'omosessualità sia la regola questa non è che tolleranza. Con questo testo è anche la vita degli omosessuali ad essere riconosciuta. È comunque da notare che non c'è stato un approccio di categoria, non si crea un'eccezione per gli omosessuali, si crea un quadro giuridico che li integra allo stesso titolo che altre coppie eterosessuali che non hanno intenzione di sposarsi ma chiedono il riconoscimento della loro unione".

(9 ottobre 1998)

 

 

Gli interventi sui paragrafi riguardanti reali esuli, coppie di fatto omosessuali e giustizia
La relazione Haardel
modificata dal Parlamento
(Ris. del 16/03/2000)

Adottando la relazione di Bertel Haarder, liberale danese, il 16 marzo scorso il Parlamento europeo ha dato un preciso indirizzo a temi sempre attuali nel dibattito politico italiano. La decisione che maggiormente ha fatto e farà ancora a lungo discutere riguarda il riconoscimento della parità di diritti alle coppie omosessuali: con 244 voti a favore, 177 contrari e 5 astensioni, l'aula di Strasburgo ha infatti chiesto agli Stati membri di garantire alle famiglie monoparentali, alle coppie non sposate e alle coppie dello stesso sesso la parità di diritti rispetto alle coppie e alle famiglie tradizionali, specialmente agli effetti del diritto fiscale, dei regimi patrimoniali e dei diritti sociali, estendo l'invito anche ai Paesi protagonisti del processo di ampliamento.

Sul tema delle ex famiglie regnanti di Austria e Italia, i deputati europei si sono dimostrati meno sensibili; ancora una volta il Parlamento ha respinto il paragrafo che chiedeva all'Italia e all'Austria di restituire tutti i diritti civili a tutti i membri delle ex famiglie reali, evitando così di pronunciarsi, in particolare, sul caso della famiglia Savoia.

Nel settore della giustizia, infine, ha raccomandato agli Stati membri di garantire l'indipendenza dei giudici e dei tribunali nei confronti del potere esecutivo e di fare in modo che la nomina a queste cariche non sia motivata da ragioni politiche; da notare il fatto che la plenaria non ha seguito la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, che aveva chiesto anche la separazione delle carriere della magistratura giudicante e dei pubblici ministeri. Un emendamento presentato da Forza Italia che chiedeva ai magistrati che avessero svolto un'attività politica e associativa interna alla magistratura di rinunciare per tutte le cause riguardanti personalità politiche non è stato accettato dalla plenaria. (24 marzo 2000)

Processo verbale del 16/03/2000 - Edizione provvisoria

Relazione annuale sui diritti umani nell'UE

Risoluzione del Parlamento europeo sul rispetto dei diritti umani nell'Unione europea (1998-1999) (11350/1999 - C5-0265/99 - 1999/2201(INI))

Il Parlamento europeo,

- vista la relazione annuale dell'Unione europea sul rispetto dei diritti umani nell'Unione europea (1998-1999) (11350/1999 - C5-0265/99),

- vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nonché le successive convenzioni adottate in tale settore,

- visti i diritti umani fondamentali garantiti dalle costituzioni degli Stati membri e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) del 1950, nonché i suoi protocolli e le convenzioni e carte adottate in tale materia,

- visto il trattato di Amsterdam e, segnatamente, gli articoli 6, 7, 11, 29 e 49 del trattato UE e gli articoli 13, 136 e 177 del trattato CE,

- vista la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo negli anni 1998-1999, e in particolare le sue principali sentenze sull'esercizio dei diritti civili e politici,

- vista la giurisprudenza della Corte di giustizia europea nello stesso periodo,

- vista la sua risoluzione del 12 aprile 1989 recante adozione della Dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché le successive risoluzioni approvate in tale materia,

- vista la sua risoluzione del 16 settembre 1999 sull'elaborazione della Carta dei diritti fondamentali

- visti i risultati dell'audizione pubblica del Commissario Vitorino il 3 settembre 1999,

- vista la sua risoluzione del 27 ottobre 1999 sul Consiglio europeo di Tampere del 15-16 ottobre 1999,

- visti i risultati del Forum sui diritti umani del 30 novembre e 1º dicembre 1999,

- vista la prima relazione annuale (1998) sull'attività dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia,

- vista la relazione annuale per il 1998 del Mediatore europeo, in particolare la decisione a seguito dell'inchiesta d'iniziativa 626/97/BB concernente la lotta contro la discriminazione basata sull'età nell'assunzione di personale per le istituzioni comunitarie, conformemente alle disposizioni relative alla tutela dei diritti umani

- viste le petizioni ricevute nel 1998 e 1999,

- visti i lavori del Consiglio d'Europa in tale settore e i contributi delle organizzazioni non governative interessate,

- viste le risoluzioni sulla lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo nei paesi candidati sui diritti dell'uomo nel mondo e la politica dei diritti dell'uomo dell'Unione europea per il 1999, sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia nell'Unione europea e sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

- visto l'articolo 163 del suo regolamento,

- visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per le petizioni .

I.Un nuovo contesto giuridico e politico

1. ricorda che i diritti umani rappresentano un insieme di diritti universali interdipendenti e propri ad ogni persona;

2. rileva che l'esame della situazione dei diritti umani nell'Unione europea nel 1998 e nel 1999 si iscrive nel nuovo contesto giuridico del trattato di Amsterdam, entrato in vigore il 1º maggio 1999;

3. constata che il nuovo trattato afferma solennemente che l'Unione europea è fondata sul rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto (articolo 6 del trattato UE) che guida l'appartenenza (articolo 7 del trattato UE) o l'adesione (articolo 49 del trattato UE) all'Unione;

4. prende atto che, di conseguenza, il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dello stato di diritto deve ispirare anche le politiche dell'Unione come la creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nonché le politiche sociale, estera e di sviluppo (articolo 11 del trattato UE, articoli 136 e 177 del trattato CE) e il funzionamento delle sue istituzioni;

5. rileva, inoltre, che il nuovo trattato riconosce esplicitamente che i diritti umani comprendono i diritti economici e sociali enunciati nella Carta sociale europea del 1961, modificata nel 1996, e nella Carta comunitaria dei diritti dei lavoratori del 1989 (articolo 136 del trattato CE);

6. sottolinea, inoltre, che il nuovo trattato afferma il principio di uguaglianza dei cittadini e di non discriminazione fondata "sul sesso, la razza e l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali" (articolo 13 del trattato CE);

7. rileva, infine, che il nuovo trattato riconosce il diritto dei cittadini ad accedere ai documenti comunitari, nonché alla protezione dei dati a carattere personale (articoli 255 e 286 del trattato CE);

8. riafferma, pertanto, la necessità di inserire l'insieme di tali diritti, che corrispondono alle idee espresse nelle costituzioni nazionali nonché nella CEDU e costituiscono il fondamento stesso dell'Unione, in una Carta europea dei diritti fondamentali;

9. ritiene ormai indispensabile che nell'Unione europea si garantisca l'applicazione uniforme di tali diritti fondamentali e la loro comprensibilità, in particolare in vista della futura Carta dei diritti fondamentali attualmente in corso di elaborazione;

10. approva la presentazione, da parte del Consiglio, della prima relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani che costituisce un primo passo, ma deplora, tuttavia, il carattere deludente del contenuto di tale relazione, che si limita ad una constatazione di fatti;

11. auspica vivamente che la prossima relazione del Consiglio proceda ad un'analisi dettagliata per paese dell'evoluzione della situazione dei diritti umani nell'UE e propone, per l'avvenire, sistemi di controllo e strategie volte a potenziare il rispetto di tali diritti in applicazione degli articoli 6 e 7 del trattato UE;

12. approva, inoltre, lo svolgimento, il 30 novembre e il 1º dicembre 1999, di un primo Forum sui diritti umani ed auspica che nel 2000 il Consiglio, la Commissione e il Parlamento partecipino congiuntamente al prossimo Forum riconoscendo al Parlamento europeo il ruolo preminente che è chiamato a svolgere in tale settore;

13. osserva, inoltre, con soddisfazione che la protezione dei diritti umani nel quadro del Consiglio d'Europa è stata potenziata dal punto di vista istituzionale dall'instaurazione, il 1º novembre 1998, di una Corte unica e permanente dei diritti umani cui tutti i ricorrenti avranno accesso diretto;

14. auspica, tuttavia, che la nuova Corte dei diritti dell'uomo che ha registrato un considerevole aumento del numero delle domande nel 1998 e 1999 e deve attualmente fronteggiare l'esame di oltre 6 000 domande, riesca a risolvere tale problema e ad accelerare le sue procedure;

15. si compiace della creazione di un Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa, istanza non giurisdizionale incaricata di promuovere l'educazione e la sensibilizzazione ai diritti umani nel quadro della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e la nomina a tale incarico di Alvaro Gil-Robles;

16. si rammarica che ancora una volta undici Stati membri dell'Unione europea su quindici vengano menzionati nel rapporto annuale 1999 di Amnesty international per violazioni più o meno gravi dei diritti umani;

II.L'evoluzione della situazione dei diritti umani nell'Unione europeaL'esercizio dei diritti civili e politici

17. ricorda che il primo corollario del rispetto dei diritti umani è la garanzia del loro esercizio; di conseguenza chiede agli Stati membri di adottare le misure necessarie per garantire ad ogni individuo l'esercizio dei propri diritti civili e politici e, in particolare, misure per combattere con efficacia qualsiasi forma di pressione o di intimidazione utilizzata da bande organizzate o da gruppi al fine di impedire la pacifica espressione di opinione;

18. chiede agli Stati membri di abrogare le disposizioni penali suscettibili di limitare o vietare il pacifico esercizio della libertà di opinione, di organizzazione e di attività politica;

Estensione del diritto di voto e di eleggibilità

19. auspica che, in ossequio ai principi democratici fondatori dell'UE, gli Stati membri adeguino quanto prima la loro legislazione in modo da estendere il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni municipali ed europee all'insieme dei cittadini extracomunitari che risiedono da più di 5 anni sul loro territorio;

Tutela delle minoranze nazionali

20. sollecita vivamente il Belgio e la Francia a firmare e la Grecia, i Paesi Bassi, il Lussemburgo, il Portogallo e la Svezia a ratificare quanto prima la Convenzione quadro europea del 1995 per la protezione delle minoranze nazionali;

21. sollecita vivamente il Belgio, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia, il Portogallo, la Svezia e il Regno Unito a firmare e l'Austria, la Danimarca, la Francia, il Lussemburgo e la Spagna a ratificare quanto prima la Carta europea per le lingue regionali e delle minoranze del 1998;

22. riafferma, in senso generale, il dovere degli Stati membri e dell'Unione di favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale delle minoranze;

Rispetto della vita privata

23. rammenta che il diritto al rispetto della vita privata, del domicilio e della tutela dei dati a carattere personale deve essere garantito per legge; manifesta pertanto preoccupazione per la proliferazione di banche di dati;

Libertà di credo e di religione

24. constata che le persone appartenenti alle nuove minoranze dell'Unione, che con l'immigrazione costituiscono oggigiorno una fascia consistente della popolazione delle società europee, non sono in grado di praticare la propria religione in tutti gli Stati membri e chiede che gli Stati membri garantiscano a tutte le nuove comunità religiose dell'Unione europea un identico riconoscimento sociale e istituzionale;

25. chiede che sia tutelata la libertà di coscienza ed il diritto all'obiezione di coscienza per il servizio militare;

26. chiede alla Grecia di applicare pienamente e rapidamente la sua legislazione che riconosce il diritto all'obiezione di coscienza;

Violazioni perpetrate dalle autorità pubbliche

Violenze perpetrate da personale di polizia e carcerario

27. condanna nuovamente gli atti di tortura e le pene o i trattamenti disumani, crudeli o degradanti inflitti alle persone in stato di arresto o di detenzione da forze dell'ordine o da personale carcerario;

28. rileva che il Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura, il Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa, nonché numerose ONG parlano nelle loro relazioni per il 1998-1999 di trattamenti disumani e degradanti inflitti dalle forze dell'ordine in taluni Stati membri dell'UE;

29. invita l'Irlanda a ratificare la Convenzione ONU contro la tortura e il Belgio, l'Irlanda e il Regno Unito a formulare la necessaria dichiarazione ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione che riconosce la competenza del Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura a ricevere ed esaminare denunce individuali;

Trattamento riservato ai rifugiati e agli immigrati

30. esprime preoccupazione per i problemi inaccettabili e troppo spesso riscontrati circa la situazione dei richiedenti asilo, ivi comprese le misure arbitrarie che impediscono di accedere alle procedure legali di asilo e la prassi quasi sistematica di alcuni Stati membri di tenere in stato di detenzione, spesso in condizioni intollerabili, i richiedenti asilo e il brutale trattamento inflitto loro durante l'espulsione forzata che, in taluni casi, ne ha provocato la morte;

31. chiede l'applicazione rigorosa da parte degli Stati membri della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati, del protocollo integrativo del 1967 e dei principi elaborati dal comitato esecutivo dell'UNHCR;

32. invita gli Stati membri a riconoscere le persecuzioni basate sul genere; rammenta che la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati non opera distinzione alcuna fra le vittime di persecuzioni perpetrate da organi di Stato o da altri soggetti;

33. deplora che il Consiglio d'Europa di Tampere si sia limitato a decidere un approccio comune alla procedura di asilo a livello europeo, invece di optare per una procedura unica di asilo, e rimane pertanto in attesa della proposta della Commissione relativa a una procedura di asilo e uno status unici per tutti coloro che hanno ottenuto asilo nell'Unione europea;

34. invita gli Stati membri, in sede di elaborazione di un sistema comune in materia di asilo, ad andare al di là dei livelli minimi di armonizzazione adottando elevate norme di protezione quale base per i futuri strumenti di asilo;

35. sottolinea che in mancanza di un'armonizzazione a breve termine, qualsiasi approccio comune alle procedure d'asilo nell'Unione europea deve rispettare i seguenti principi fondamentali:

- tutti i richiedenti asilo devono avere accesso alla procedura di asilo;

- essi debbono beneficiare di una audizione equa e di un ricorso sospensivo, tranne qualora il caso sia del tutto infondato;

- prima di espellerli verso un "paese terzo sicuro" , gli Stati membri devono assicurarsi che tali persone saranno ammesse e che non saranno successivamente respinte;

36. insiste sulla necessità di dotare il Fondo europeo per i profughi, creato su iniziativa del Parlamento europeo, di una base giuridica e di idonee risorse finanziarie per garantire una reale condivisione degli oneri fra gli Stati membri dell'Unione europea; invita gli Stati membri ad assicurare che gli stanziamenti siano impiegati in modo equilibrato per le misure di accoglienza, integrazione e rimpatrio, a beneficio di rifugiati, richiedenti asilo e persone che godono di protezione sia complementare che temporanea;

La carenza dei servizi giudiziari

37. è allarmato per le frequenti violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali commesse da Stati membri in materia di giustizia penale, come rilevato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo; esorta pertanto vivamente gli Stati membri, e in particolare l'Italia, ad adottare tutte le misure necessarie per limitare al massimo la carcerazione preventiva accelerando le procedure di istruzione e di giudizio e garantendo a tutti i cittadini una giustizia quanto più rapida ed equa possibile; chiede agli Stati membri e alla Commissione, nel quadro della cooperazione giudiziaria, di adoperarsi per l'introduzione di disposizioni minime europee in materia;

38. ritiene che, nel caso di detenuti o persone arrestate con l'accusa di aver commesso reati al di fuori del territorio del proprio paese, gli Stati membri debbano garantire il diritto a preparare la propria difesa dinanzi ad un tribunale, presentare prove, convocare testimoni ed autorizzare traduttori ed interpreti che facilitino la loro difesa;

39. invita gli Stati membri ad adottare misure nell'ambito del diritto procedurale civile e penale, dell'organizzazione e della dotazione tecnica degli uffici giudiziari, della formazione e del personale nei vari settori del sistema giudiziario, allo scopo di ridurre i tempi delle procedure al livello ragionevole indicato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, in modo da rispettare i diritti fondamentali dei cittadini;

40. raccomanda agli Stati membri di garantire l'indipendenza di giudici e tribunali dall'esecutivo e far sì che le nomine non avvengano su base politica;

Lotta contro il terrorismo

41. insiste ancora una volta sulla violazione dei diritti umani costituita dal terrorismo e sottolinea l'importanza di una cooperazione fra gli Stati membri nella lotta contro lo stesso;

42. chiede al Consiglio di mettere a punto le misure legislative necessarie per conseguire il massimo coordinamento nella lotta contro il terrorismo e un efficace livello di protezione dei cittadini; insiste altresì presso il Consiglio affinché approvi al più presto le misure relative a un adeguato indennizzo delle vittime di reati e in particolare delle vittime del terrorismo, in conformità degli orientamenti della comunicazione della Commissione concernente le vittime di reati nell'Unione europea e della risoluzione del Parlamento in materia;

Lotta contro la violenza socialeI diritti del bambino

43. rileva che nel momento in cui si celebra il 10º anniversario della Convenzione dei diritti del fanciullo, secondo la relazione "Save the Children" il 20% dei bambini dell'UE è tuttora vittima dell' esclusione sociale e i diritti del bambino non sono sufficientemente integrati nelle leggi degli Stati membri, nel diritto comunitario e nei programmi di azione;

44. invita gli Stati membri a far sì che i quattro principi generali su cui è basata la Convenzione (favorire al meglio gli interessi del bambino, il suo sviluppo, la non-discriminazione e la sua partecipazione alla vita della società) costituiscano la forza trainante del miglioramento dei diritti del bambino;

45. chiede agli Stati membri di rafforzare la loro legislazione nel senso di una maggiore tutela dei bambini in materia di abusi sessuali, violenze fisiche e psicologiche e ogni tipo di discriminazione;

46. invita gli Stati membri a non incarcerare, se non in ultima istanza, i bambini che delinquono;

47. invita gli Stati membri a conferire giurisdizione extra-territoriale ai loro codici penali che proteggono i bambini da abusi sessuali;

48. chiede alla Conferenza intergovernativa di integrare in maniera esplicita i diritti specifici dei bambini nella futura Carta dei diritti fondamentali;

49. ritiene che il diritto alla vita familiare implichi la piena applicazione del diritto al ricongiungimento familiare;

Parità tra uomini e donne

50. prende atto che, malgrado le politiche portate avanti in materia da anni in sede europea, le condizioni di lavoro sono ancora caratterizzate da profonde disparità tra uomini e donne a scapito di queste ultime, soprattutto a livello di discriminazioni indirette; chiede alla Commissione di mettere risolutamente in opera una strategia europea che rimuova le disuguaglianze ancora esistenti, come sancito dall'articolo 141 trattato UE; invita la Commissione europea a concentrarsi esplicitamente sull'attuazione delle direttive vigenti in materia di parità di trattamento e sull'interpretazione delle deroghe a tale principio;

51. invita la Commissione a controllare con maggiore attenzione l'attuazione a livello nazionale delle direttive sulla parità di trattamento e, se necessario, ad avviare procedure d'infrazione basate sull'articolo 226 del trattato CE;

52. sottolinea in maniera generale che la parità uomini donne deve applicarsi su tutti i piani secondo il principio del "mainstreaming" enunciato all'articolo 3, paragrafo 2 del trattato CE;

53. invita gli Stati membri a potenziare la lotta alla prostituzione coatta ed al traffico di esseri umani finalizzato allo sfruttamento sessuale;

Parità di diritti per i disabili

54. prende atto del fatto che nell'Unione europea i disabili continuano ad essere oggetto di discriminazione in molti settori: nell'occupazione, nell'accesso alle merci e ai servizi, in quello agli edifici e in termini di accettazione generale, nonché nell'atteggiamento di talune persone;

55. ricorda agli Stati membri che l'eguaglianza tra uomini e donne si fonda sul pieno controllo della propria salute sessuale e riproduttiva e sui corrispondenti diritti, senza coercizioni, discriminazioni e violenza, e sull'accesso all'informazione e ai servizi che ciò presuppone;

Stili di vita e forme di relazione

56. chiede agli Stati membri di garantire alle famiglie monoparentali, alle coppie non sposate e alle coppie dello stesso sesso parità di diritti rispetto alle coppie e alle famiglie tradizionali, in particolare in materia di legislazione fiscale, regime patrimoniale e diritti sociali;

57. osserva con soddisfazione che in numerosissimi Stati membri vige un crescente riconoscimento giuridico della convivenza al di fuori del matrimonio indipendentemente dal sesso; sollecita gli Stati membri che non vi abbiano già provveduto ad adeguare le proprie legislazioni per introdurre la convivenza registrata tra persone dello stesso sesso riconoscendo loro gli stessi diritti e doveri previsti dalla convivenza registrata tra uomini e donne; chiede agli Stati che non vi abbiano ancora provveduto di modificare la propria legislazione al fine di riconoscere legalmente la convivenza al di fuori del matrimonio indipendentemente dal sesso; rileva pertanto la necessità di compiere rapidi progressi nell'ambito del riconoscimento reciproco delle varie forme di convivenza legale a carattere non coniugale e dei matrimoni legali tra persone dello stesso sesso esistenti nell'UE;

58. rileva tuttavia che i cittadini europei continuano a soffrire, in particolare nella loro vita personale e professionale, di discriminazioni e pregiudizi dovuti al loro orientamento sessuale; chiede pertanto agli Stati membri nonché alle istituzioni europee interessate di porre urgentemente rimedio a tali situazioni;

59. deplora che nei codici penali di taluni Stati membri siano tuttora vigenti disposizioni discriminatorie sull'età del consenso del minore per rapporti omosessuali nonché altre discriminazioni, in particolare nell'esercito, sebbene molti organismi competenti per i diritti umani e questo stesso Parlamento abbiano condannato tali disposizioni, e ribadisce la propria richiesta di abrogarle;

60. prende con soddisfazione atto dell'iniziativa del Regno Unito volta a modificare la relativa legislazione, ma constata con estrema preoccupazione che l'Austria continua ad applicare l'articolo 209 del proprio codice penale che perseguita gli omosessuali; esorta ancora una volta l'Austria ad abrogare tale disposizione discriminatoria, ad amnistiare immediatamente e a scarcerare tutti i detenuti a seguito di tale provvedimento;

Bioetica e tutela della dignità umana

61. ritiene essenziale fissare norme etiche basate sul rispetto della dignità di ogni essere umano in relazione alle applicazioni biologiche e mediche;

62. ricorda che, in virtù della Convenzione europea per i diritti umani e la biomedicina e il protocollo addizionale, ogni individuo ha diritto alla propria identità genetica e che la clonazione umana deve essere proibita; ribadisce l'invito a istituire un comitato etico dell'UE per garantire il rispetto della dignità umana quanto alle applicazioni dell'ingegneria genetica;

63. invita gli Stati membri a ratificare la convenzione e il protocollo addizionale quanto prima possibile;

64. ritiene che il diritto a non essere discriminati (a livello di assistenza sanitaria, assicurazione, occupazione o altro) a motivo della propria predisposizione o eredità genetica sia supremo e che i dati genetici di un individuo persona possano essere trasmessi a terzi solo previo consenso scritto e fondato dell'interessato;

La protezione dei diritti economici, sociali e culturali

65. insiste affinché i diritti sociali ed economici figurino esplicitamente tra i diritti fondamentali riconosciuti dalla futura Carta dei diritti fondamentali, compresi i diritti sindacali, nonché i diritti dei singoli cittadini dinanzi ai sindacati; chiede che la lotta contro l'analfabetismo sia considerata prioritaria in quanto elemento importante della lotta contro l'esclusione e che tale azione interessi i bambini e gli adulti senza distinzione, in quanto il diritto all'istruzione è un diritto fondamentale;

66. esprime preoccupazione per il diffuso fenomeno della violenza sul luogo di lavoro, che va dalle vessazioni alle molestie sessuali e a gravi violenze fisiche;

67. osserva che l'UE conta ancora nel 1999 15,5 milioni i disoccupati, pari al 9% della popolazione attiva e circa 40 milioni di persone che vivono in stato di indigenza, e che la povertà e l'esclusione che ne è corollario sono indegne di una società democratica e sviluppata; chiede che sia riconosciuto il diritto dei più poveri ad associarsi e assistersi vicendevolmente; ritiene che le persone che partecipano a un'attività volontaria in seno ad un'associazione non debbano subire sanzioni finanziarie come invece avviene in taluni Stati membri in cui la militanza associativa è sottoposta ad autorizzazioni o viene altrimenti penalizzata;

68. chiede di conseguenza che il diritto ad una vita decorosa, vale a dire a un'adeguata tutela sociale, e pertanto garanzie contro un grave stato di indigenza, ad un alloggio, ad un'adeguata previdenza sanitaria e a un'idonea istruzione, figuri esplicitamente nella Carta dei diritti fondamentali;

69. esorta vivamente gli Stati membri ad adottare una strategia risoluta contro l'estrema povertà che colpisce in particolar modo i disoccupati, le donne, i senzatetto e gli immigrati clandestini e rappresenta una vergogna per le nostre società; ritiene che tale strategia debba basarsi sull'efficace accesso di tutti all'insieme dei diritti fondamentali e debba essere elaborata, attuata e valutata di concerto con le categorie interessate;

La situazione dei diritti umani nei paesi candidati all'adesione

70. ricorda che il Consiglio europeo di Copenaghen ha indicato chiaramente che "l'appartenenza all'Unione richiede che il paese candidato abbia raggiunto una stabilità istituzionale che garantisca la democrazia, il principio di legalità, i diritti umani, il rispetto e la protezione delle minoranze" ;

71. si compiace che secondo l'ultima relazione dell'ottobre 1999 elaborata dalla Commissione, gli sforzi esplicati dai paesi candidati all'adesione nel settore dei diritti umani siano considerati, nel complesso, positivi, che in particolare la situazione dei diritti umani in Slovacchia, soprattutto per quanto riguarda la minoranza ungherese, sia migliorata e la pena di morte sia stata abolita in molti paesi;

72. deplora tuttavia che, sempre secondo detta relazione,

- nonostante taluni progressi il rispetto dei diritti umani e dei diritti delle minoranze in Turchia sia tuttora estremamente carente;

- in Romania il governo non sia ancora giunto ad assicurare un'assistenza sufficiente agli oltre 100 000 bambini orfani affidati ad istituti di custodia;

- in numerosi paesi candidati la popolazione Rom continui a subire discriminazioni sociali ed economiche, costituisca fino all'80% dei disoccupati e che i suoi bambini siano isolati nei loro stessi sistemi scolastici, se non addirittura abbandonati alla strada;

73. ritiene che nelle prossime relazioni della Commissione europea sui requisiti che i paesi candidati devono soddisfare sul piano dei diritti umani, occorra considerare con maggiore sistematicità:

- i diritti della donna, in quanto tutto sta a indicare che senza un'adeguata politica compensativa le riforme in corso rischiano di penalizzare eccessivamente le donne;

- la mancanza, in molti paesi candidati, di una legislazione e di una politica adeguate per reprimere gli abusi sessuali e le violenze di cui sono vittime numerosi bambini;

- i diritti degli obiettori di coscienza nei paesi candidati;

74. chiede che la protezione dei diritti umani e il rispetto delle minoranze nei paesi candidati continui a formare oggetto non solo di un'indagine ad ampio raggio ma rappresenti una priorità effettiva nei negoziati attualmente in corso con i paesi candidati e, se necessario, una condizione essenziale per il proseguimento degli attuali programmi finanziari loro accordati;

75. rileva che la Turchia ha acquisito lo status di paese candidato all'adesione, ma sottolinea che i negoziati di adesione non possono essere avviati fintanto che non siano soddisfatti i criteri di Copenaghen in materia di diritti umani;

76. invita i paesi candidati a ratificare tutte le Convenzioni del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e invita la Bulgaria, Cipro, l'Estonia, l'Ungheria, la Lituania e la Romania a sopprimere dal proprio codice penale tutte le leggi che discriminano gli omosessuali;

77. afferma che rifiuterà l'adesione di qualsiasi paese candidato la cui legislazione o prassi non garantisca il rispetto dei diritti umani;

III.I mezzi per rafforzare la protezione dei diritti umani nell'UE1.Una politica europea dei diritti umani

78. sottolinea che, alla luce delle constatazioni di cui sopra e dei progressi necessari per migliorare la situazione dei diritti umani nell'UE, la credibilità stessa dell'Unione in tale contesto nei confronti di tutta la Comunità internazionale dipende dal rispetto esemplare dei diritti umani e dello stato di diritto all'interno dell'Unione e delle sue istituzioni;

79. auspica che le misure concrete di cui alla parte IV della dichiarazione di Vienna del 10 dicembre 1998, mirante a potenziare il coordinamento fra le politiche degli Strati membri in materia di diritti umani, trovino applicazione anche all'interno dell'Unione;

80. ribadisce il suo impegno a favore dell'elaborazione di una Carta europea dei diritti fondamentali basata sulle tradizioni costituzionali degli Stati membri e i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea del 1950, nonché sulle successive Convenzioni e giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani e su varie altre fonti;

81. considera indispensabile che la futura Carta dei diritti fondamentali sia giuridicamente vincolante ed applicabile affinché la sua applicazione sia efficace; ritiene che la Carta avrà pienamente senso se fisserà un livello di protezione dei diritti dei cittadini superiore a quello stabilito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e dalla Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

82. ritiene che dal nuovo contesto giuridico del trattato di Amsterdam, dalla prospettiva imminente dell'adozione di una Carta europea dei diritti fondamentali, come dall'attuazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, emerga che l'approccio dei diritti umani nell'UE non deve limitarsi d'ora in avanti a constatazioni e sanzioni puntuali, ma deve costituire l'oggetto di una vera e propria politica europea dei diritti umani, applicabile a tutti gli Stati membri dell'UE;

83. prende atto a tale riguardo con soddisfazione delle proposte presentate dalla Commissione in materia di legislazione antidiscriminatoria ai sensi dell'articolo 13 per lottare contro varie forme di discriminazione nella vita quotidiana nonché sul posto di lavoro, ivi comprese le sue proposte contro la discriminazione basata sulla razza o sull'origine etnica;

84. chiede la costituzione di un organismo europeo indipendente di supervisione, che vigili in modo efficace sulla tutela dei dati a carattere personale e del diritto alla vita privata, come previsto all'articolo 286 del trattato CE;

85. reputa pertanto indispensabile che la Commissione disponga di mezzi di bilancio adeguati per portare a buon fine la realizzazione di uno spazio europeo di libertà, di sicurezza e di giustizia entro cinque anni;

86. sottolinea l'importanza di coinvolgere le ONG nella protezione dei diritti umani, la quale dipende da un adeguato finanziamento e da una cooperazione ben funzionante con la Commissione e, per quanto riguarda i paesi candidati, con il Consiglio d'Europa, l'ONU e l'OSCE;

2.Un' "invocabilità" effettiva dei diritti umani

87. sottolinea la necessità di stabilire una gerarchia chiara delle norme giuridiche ed una adeguata definizione e delimitazione dei poteri della Corte di Giustizia delle Comunità europee, della Corte per i diritti dell'uomo e dei tribunali nazionali, al fine di evitare l'applicazione di norme giuridiche differenti;

88. invita con insistenza gli Stati membri a permettere all'UE di ottenere personalità giuridica per potere aderire alla CEDU;

89. sottolinea altresì l'importanza che riveste il rafforzamento della cooperazione giudiziaria e invita gli Stati membri ad adottare le opportune disposizioni che "comunitarizzano" le Convenzioni precedenti di cooperazione giudiziaria in materia di notifica e di riconoscimento degli atti giudiziari ed extra-giudiziari per garantire ai cittadini europei un valido funzionamento della giustizia nell'Unione;

90. esorta vivamente gli Stati membri che non vi partecipano completamente a farlo per garantire gli stessi diritti ai loro cittadini;

91. sottolinea l'importante ruolo svolto da molti anni dalla commissione per le petizioni per la difesa dei diritti dei cittadini nonché il contributo da essa fornito al rispetto del diritto comunitario da parte degli Stati membri e invita il Consiglio ad assistere e partecipare attivamente a tutte le riunioni in cui vengono esaminate petizioni presentate dai cittadini, in particolare nei casi di gravi violazioni del diritto comunitario da parte degli Stati membri;

92. ritiene che il ruolo della relazione annuale del Consiglio sui diritti dell'uomo dovrebbe essere precisato e che si dovrebbe procedere ad un'analisi europea degli sviluppi dei diritti umani, compresi i diritti delle minoranze nazionali nei vari Stati membri e la definizione di strategie che permettano di far progredire le politiche nazionali e europee in tale contesto migliorandone la coerenza;

93. insiste presso gli Stati membri affinché ratifichino rapidamente la Convenzione sulla creazione di un Tribunale penale internazionale e perché adottino tutte le disposizioni necessarie affinché nel prossimo futuro gli autori di crimini contro l'umanità non possano in nessun caso godere di impunità sul territorio dell'UE;

94. ritiene che l'Unione europea dovrebbe esaminare l'eventualità di creare una Agenzia indipendente dei diritti umani, come suggerito dal Consiglio europeo di Colonia; invita, tuttavia, la Commissione ad esaminare la fattibilità di creare un'agenzia del genere o di estendere il campo di applicazione dell'attuale Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia;

95. propone che tale agenzia effettui un monitoraggio sistematico della situazione dei diritti umani in seno all'Unione e valuti l'integrazione dei diritti umani in tutti i settori della politica dell'UE;

3.Istruzione ed informazione

96. sottolinea il ruolo insostituibile dell'istruzione per sviluppare lo spirito di tolleranza ed invita gli Stati membri e l'Unione europea a promuovere i progetti tesi a migliorare l'educazione civica;

97. valuta positivamente gli importanti contributi delle ONG nel settore della tolleranza e della comprensione internazionale mediante attività interculturali, programmi di scambio, ecc.;

98. esorta vivamente gli Stati membri a rafforzare la formazione delle forze dell'ordine e del personale dei penitenziari per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani e la gestione dei conflitti e propone che la futura Accademia europea di polizia, la cui istituzione è stata decisa al Consiglio europeo di Tampere, si faccia carico di tale importante aspetto della formazione;

4.Il contesto più ampio

99. sottolinea che il miglioramento della situazione dei diritti umani, il riconoscimento dei diritti delle minoranze, l'eliminazione delle discriminazioni e la lotta contro la violenza, l'esclusione e la povertà devono iscriversi nel contesto più ampio degli obiettivi europei di coesione economica e sociale e di promozione di una crescita sostenibile, quali figurano all'articolo 2 del trattato CE;

100. sottolinea il fatto che l'esistenza di partiti o di associazioni estremisti, nonché l'ideologia che essi propagano, rappresentano un pericolo per il rispetto dei diritti umani, per la lotta contro il razzismo e la xenofobia e per la democrazia in generale, e invita le istituzioni dell'Unione europea alla massima vigilanza.

101. auspica che la prossima relazione del Parlamento europeo si basi su criteri incontestabili e oggettivamente verificabili, quali lo stato e le modalità precise di attuazione dei diritti azionabili riconosciuti come tali nelle varie legislazioni nazionali, il mancato rispetto di tali diritti secondo quanto espresso dalla giurisprudenza di ciascun paese e una ripartizione per Stato membro delle eventuali condanne subite dalla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo; ritiene che tale relazione debba altresì basarsi sulle attività degli organismi delle Nazioni Unite che vigilano sull'applicazione delle convenzioni internazionali sui diritti umani;

102. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati all'adesione.

Da Europa.lex

http://www.repubblica.it/europa.lex/famiglia/famiglia990913_e_omosex/famiglia990913_e_omosex.html

 

 

Una sentenza prende però atto della situazione di fatto
Ue: ancora senza diritti la coppia omosessuale
(Corte di giustizia europea 17.2.98)

La signora Lisa Jacqueline G. si è rivolta ad un tribunale britannico sostenendo di essere vittima di discriminazione sessuale poiché alla sua compagna non venivano elargiti i trattamenti di favore per il coniuge o convivente previsti dal suo contratto di lavoro. Infatti la South West Trains Ltd. (datore di lavoro della signora) rifiutava di concedere le agevolazioni richieste, sostenendo che fossero destinate unicamente al coniuge o al convivente da almeno due anni di sesso opposto.

A sostegno della sua tesi la signora G. ha invocato alcune norme di diritto comunitario e di conseguenza l’Industrial Tibunal di Southampton ha ritenuto opportuno investire della questione la Corte di Giustizia europea.

L’alto organo di giustizia ha respinto le richieste, non tanto per una loro presunta infondatezza quanto per una lacuna dell’ordinamento della Comunità Europea, messa in luce proprio dalla Corte. I magistrati hanno constatato la mancanza di norme specifiche nel diritto comunitario che equiparino le relazioni durature omosessuali a quelle eterosessuali. E in seconda battuta hanno anche aggiunto che la stessa Commissione europea dei diritti dell’uomo "considera che, nonostante i mutamenti odierni delle mentalità nei confronti dell’omosessualità, le relazioni omosessuali durevoli non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto al rispetto della vita famigliare tutelato dalla commissione europea dei diritti dell’uomo".

Si può dire che ci troviamo di fronte ad una sentenza un po’ in controtendenza rispetto agli ultimi orientamenti della Comunità Europea. Ma bisogna tener conto del fatto che si tratta di una pronuncia di carattere preliminare. La Corte non poteva decidere senza alcun riferimento normativo comunitario. Non solo: l’organo di giustizia europeo ha sottolineato l’enorme differenza che esiste tra le diverse legislazioni dei paesi membri su questo genere di controversie.

L’unico appiglio che la Corte ha individuato per la risoluzione di controversie simili è contenuto nel Trattato di Amsterdam, che prevede esplicitamente l’eliminazione di qualsiasi discriminazione di carattere sessuale ed inoltre obbliga ad una armonizzazione delle leggi in materia, dei singoli stati membri con la legislazione comunitaria.

Sentenza della Corte di Giustizia europea. [1] "Parità di trattamento tra gli uomini e le donne — Diniego di una riduzione sul prezzo dei trasporti a concubini dello stesso sesso" 17 febbraio 1998

Nel procedimento C-249/96,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale [2] proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE [3] , dall'Industrial Tribunal di Southampton (Regno Unito), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Lisa Jacqueline G.

e

South-West Trains Ltd,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 119 del Trattato CE [4], della direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE [5], per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU L 45, pag. 19), e della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE [6] , relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40),

LA CORTE,

(…)

viste le osservazioni scritte presentate

—    per la signora G., dagli avvocati Cherie Booth, QC, Peter Duffy e Marie Demetriou, barristers,

—    per la South-West Trains Ltd, dagli avvocati Nicholas Underhill, QC, e Murray Shanks, barrister,

—    per il governo francese, dalle signore Catherine de Salins, vicedirettore presso la direzione affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e Anne de Bourgoing, chargé de mission presso la stessa direzione, in qualità di agenti;

—    per il governo del Regno Unito, dal signor John E. Collins, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti Stephen Richards e David Anderson, barristers,

—    per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Christopher Docksey e dalle signore Marie Wolfcarius e Carmel O'Reilly, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della signora G., rappresentata dagli avvocati Cherie Booth, Peter Duffy e Marie Demetriou, della South-West Trains Ltd, rappresentata dagli avvocati Nicholas Underhill e Murray Shanks, del governo del Regno Unito, rappresentato dai signori John E. Collins, David Anderson e Patrick Elias, QC, e della Commissione, rappresentata dalle signore Carmel O'Reilly e Marie Wolfcarius, all'udienza del 9 luglio 1997,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 30 settembre 1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza    Con ordinanza 19 luglio 1996, pervenuta alla Corte il 22 luglio seguente, l'Industrial Tribunal di Southampton ha sollevato, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, sei questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 119 del medesimo Trattato, della direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU L 45, pag. 19), e della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40).

    Le questioni sono sorte nell'ambito di una controversia tra la signora G. e il suo datore di lavoro, la South-West Trains Ltd (in prosieguo: la "SWT"), in ordine alla decisione di quest'ultima di negare riduzioni sui prezzi dei trasporti al compagno di sesso femminile della signora G..

    Quest'ultima è dipendente della SWT, compagnia ferroviaria della regione di Southampton.

    L'art. 18 del suo contratto di lavoro, dal titolo "Agevolazioni di viaggio", dispone:

"Potrà fruire dei viaggi gratuiti o a prezzo ridotto spettanti ai dipendenti della sua categoria. I coniugi e le persone a carico fruiranno anch'essi di agevolazioni di viaggio. La concessione delle condizioni speciali di viaggio rientra nella discrezionalità del (datore di lavoro) e sarà revocata in caso di abuso".

    Nel momento dei fatti dedotti in lite, il regolamento emanato dal datore di lavoro per l'attuazione delle dette clausole (Staff Travel Facilities Privilege Ticket Regulations) prevedeva all'art. 8 ("coniuge") quanto segue:

"Le agevolazioni di viaggio vengono concesse ai dipendenti coniugati (...) per il coniuge legittimo eccetto qualora quest'ultimo sia legalmente separato dal dipendente.

(...)Le agevolazioni di viaggio sono concesse per il 'common law opposite sex spouse‘ (espressione corrente per designare il compagno di sesso opposto) del dipendente (...) su presentazione di una dichiarazione solenne che attesti l'esistenza di una relazione significativa da almeno due anni (...)".

    Tale regolamento stabiliva inoltre i presupposti della concessione delle agevolazioni al lavoratore in servizio (artt. 1-4), al lavoratore che avesse cessato, in via provvisoria o definitiva, la propria attività (artt. 5-7), al coniuge superstite del lavoratore (art. 9), ai figli del lavoratore (artt. 10 e 11), nonché ai familiari a carico (art. 12).

    Sulla scorta di tali disposizioni, il 9 gennaio 1995 la signora G. chiedeva di fruire delle agevolazioni di viaggio per il compagno di sesso femminile con cui dichiarava di avere "una relazione significativa" da più di due anni.

    La SWT negava l'agevolazione richiesta in quanto le agevolazioni di viaggio richieste sulla base di un rapporto non matrimoniale potevano essere concesse solo per un compagno di sesso opposto.

    La signora G. proponeva allora un ricorso contro la SWT dinanzi all'Industrial Tribunal di Southampton, sostenendo che il diniego oppostole costituiva una discriminazione fondata sul sesso, contraria all'Equal Pay Act 1970 (legge sulla parità delle retribuzioni), all'art. 119 del Trattato e/o alla direttiva 76/207. Ha fatto valere in particolare che il dipendente cui è subentrata nello stesso posto di lavoro, e cioè una persona di sesso maschile che aveva dichiarato di avere una relazione significativa con una persona di sesso femminile da più di due anni, aveva fruito delle agevolazioni che le erano negate.

    L'Industrial Tribunal di Southampton ha ritenuto che il problema da risolvere consistesse nello stabilire se il diniego delle agevolazioni controverse, fondato sull'orientamento sessuale del dipendente, fosse una "discriminazione fondata sul sesso", ai sensi dell'art. 119 del Trattato e delle direttive in tema di parità di trattamento tra gli uomini e le donne. Esso ha osservato che, sebbene taluni giudici del Regno Unito si fossero pronunciati in senso negativo, la sentenza della Corte 30 aprile 1996 nella causa C-13/94, P./S., (Racc. pag. I-2143), accreditava invece "in modo convincente l'idea che la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale (fosse) illegittima".

   Pertanto il giudice a quo ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

"1)    Se sia compatibile (in relazione al successivo punto 6) con il principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, sancito dall'art. 119 del Trattato che istituisce la Comunità europea e dall'art. 1 della direttiva del Consiglio 75/117, negare ad un dipendente le agevolazioni di trasporto a favore di un compagno dello stesso sesso convivente senza essere coniugato qualora agevolazioni dello stesso tipo vengano concesse a favore dei coniugi dei dipendenti della stessa categoria o dei loro compagni di sesso opposto con essi conviventi senza essere coniugati.

2)    Se la 'discriminazione fondata sul sesso‘, di cui all'art. 119, ricomprenda la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale del dipendente.

3)    Se la 'discriminazione fondata sul sesso‘, di cui all'art. 119, ricomprenda la discriminazione fondata sul sesso del compagno del detto dipendente.

4)    In caso di soluzione affermativa della questione sub 1), se un dipendente al quale vengano negate agevolazioni del genere disponga di un diritto conferitogli dalla normativa comunitaria che può direttamente opporre al datore di lavoro.

5)    Se un diniego del genere sia incompatibile con le disposizioni della direttiva del Consiglio 76/207. 6)    Se un datore di lavoro possa giustificare un diniego del genere dimostrando (a) che le agevolazioni di cui trattasi sono state istituite a vantaggio dei compagni coniugati o dei compagni che si trovano in una situazione equivalente ai compagni coniugati e che (b) i rapporti tra compagni conviventi dello stesso sesso non sono stati tradizionalmente considerati dalla società, e non lo sono in genere, come equivalenti al matrimonio, invece che fondarlo su motivi economici o organizzativi inerenti al posto di lavoro in questione".

    Vista la stretta connessione tra le sei questioni, esse vanno esaminate congiuntamente.

    Si deve ricordare anzitutto che la Corte ha dichiarato che agevolazioni di viaggio concesse da un datore di lavoro ad ex dipendenti, al loro coniuge o alle persone a carico in ragione del rapporto di lavoro subordinato, andavano qualificate come "retribuzione" ai sensi dell'art. 119 del Trattato (v. in tal senso la sentenza 9 febbraio 1982, causa 12/81, Garland, Racc. pag. 359, punto 9).

    Nel caso di specie, è assodato che una riduzione del prezzo dei trasporti concessa da un datore di lavoro, in forza del contratto di lavoro, a favore del coniuge o della persona di sesso opposto con cui il lavoratore intrattiene una relazione stabile fuori del matrimonio, rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 119 del Trattato. Un'agevolazione del genere non è quindi ricompresa nella sfera della direttiva 76/207, menzionata nella quinta questione sollevata dal giudice a quo (v. sentenza 13 febbraio 1996, C-342/93, Gillespie e a., Racc. pag. I-475, punto 24).

    Dal tenore delle altre questioni, nonché dalla motivazione dell'ordinanza di rinvio, emerge che il giudice a quo intende accertare se il diniego, da parte di un datore di lavoro, di concedere agevolazioni di viaggio a favore della persona, dello stesso sesso, con cui un lavoratore ha una relazione stabile, costituisca una discriminazione vietata dall'art. 119 del Trattato e dalla direttiva 75/117 qualora un'agevolazione del genere venga concessa a favore del coniuge del lavoratore o della persona, di sesso opposto, con cui quest'ultimo intrattiene una relazione stabile fuori del matrimonio.

    La signora G. assume anzitutto che un diniego del genere integri una discriminazione direttamente fondata sul sesso. Ella afferma che il datore di lavoro avrebbe preso una decisione diversa se le agevolazioni controverse nel processo a quo fossero state richieste da un uomo convivente con una donna e non da una donna convivente con una donna.

    A questo proposito la signora G. sostiene che il semplice fatto che il lavoratore di sesso maschile che occupava in precedenza il suo posto di lavoro abbia ottenuto agevolazioni di viaggio per la sua compagna, senza essere coniugato con quest'ultima, è sufficiente a configurare una discriminazione diretta fondata sul sesso. A suo parere, se un lavoratore di sesso femminile non fruisce degli stessi vantaggi di un lavoratore di sesso maschile, a parità delle altre condizioni, è vittima di una discriminazione fondata sul sesso (cosiddetto metodo del "criterio dell'elemento distintivo unico" — "but for test").

    La signora G. sostiene poi che un diniego del genere costituisce una discriminazione fondata sull'orientamento sessuale, ricompresa nella nozione di "discriminazione fondata sul sesso" di cui all'art. 119 del Trattato. A suo parere, le disparità di trattamento fondate sull'orientamento sessuale trovano origine nei pregiudizi relativi al comportamento sessuale o affettivo delle persone di un determinato sesso e sono fondate in realtà sul sesso di tali persone. Essa aggiunge che siffatta interpretazione deriva dalla citata sentenza P./S. ed è conforme sia alle risoluzioni e raccomandazioni adottate dalle istituzioni comunitarie sia allo sviluppo delle norme internazionali in materia di diritti dell'uomo e delle norme nazionali in materia di parità di trattamento.

    Infine, la signora G. contesta che il diniego oppostole sia oggettivamente giustificato.

    La SWT nonché il governo francese e quello del Regno Unito ritengono che il diniego di un'agevolazione come quella in discussione nel processo a quo non sia in contrasto con l'art. 119 del Trattato. Essi sostengono anzitutto che la citata sentenza P./S., limitata al caso dei mutamenti di sesso, si limita ad equiparare discriminazioni fondate sul mutamento di sesso di una persona alle discriminazioni fondate sull'appartenenza di una persona ad un determinato sesso.

    Essi sostengono poi che la disparità di trattamento lamentata dalla signora G. non è fondata sul suo orientamento o sulle sue tendenze sessuali bensì sul fatto che non possiede i requisiti stabiliti dal regolamento aziendale.

    Infine, a loro parere, le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale non sono "discriminazioni fondate sul sesso", ai sensi dell'art. 119 del Trattato o della direttiva 75/117. A questo proposito, essi si richiamano in particolare al dettato ed allo scopo del detto articolo, all'insussistenza di consenso fra gli Stati membri sull'equiparazione delle relazioni stabili tra persone dello stesso sesso alle relazioni stabili tra persone di sesso opposto, alla mancanza di tutela di tali relazioni in forza degli artt. 8 o 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 4 novembre 1950 (in prosieguo: la "Convenzione") nonché all'insussistenza di discriminazioni che ne deriva ai sensi dell'art. 14 della medesima convenzione.

   La Commissione ritiene altresì che il diniego opposto alla signora G. non sia contrario all'art. 119 del Trattato né alla direttiva 75/117. Dal suo punto di vista, le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale dei lavoratori possono essere considerate "discriminazioni fondate sul sesso" ai sensi del detto articolo. Essa sostiene tuttavia che la discriminazione lamentata dalla signora G. non è fondata sul suo orientamento sessuale bensì sul fatto che non conduce una vita di "coppia" o con un "coniuge" nel senso in cui tali nozioni vengono intese dall'ordinamento giuridico della maggior parte degli Stati membri, dal diritto comunitario e dal diritto derivato dalla Convenzione. Essa ritiene quindi che la disparità di trattamento derivante dall'applicazione della normativa vigente nell'impresa in cui lavora la signora G. non sia in contrasto con l'art. 119 del Trattato.

    Alla luce degli elementi agli atti occorre anzitutto risolvere la questione se un requisito stabilito da un regolamento aziendale, come quello di cui trattasi nel processo a quo, configuri una discriminazione fondata direttamente sul sesso del lavoratore. In caso negativo, occorrerà indi accertare se il diritto comunitario esiga che le relazioni stabili tra due persone dello stesso sesso siano equiparate da qualunque datore di lavoro alle relazioni tra persone sposate o alle relazioni stabili fuori del matrimonio di due persone di sesso opposto. Infine, andrà esaminata la questione se una discriminazione fondata sull'orientamento sessuale costituisca una discriminazione fondata sul sesso del lavoratore.

    In primo luogo, va rilevato che la normativa che si applica nell'impresa in cui lavora la signora G. prevede la concessione di riduzioni sui prezzi dei trasporti al lavoratore, al "coniuge", cioè alla persona con cui sia coniugato e da cui non sia legalmente separato, oppure alla persona di sesso opposto con cui abbia una relazione "significativa" da almeno due anni, ai figli, ai familiari a carico nonché al coniuge superstite.

    Il diniego opposto alla signora G. è fondato sul fatto che non possiede i requisiti previsti dalla detta normativa e più in particolare non vive con un "coniuge" o con una persona di sesso opposto con la quale abbia una relazione "significativa" da almeno due anni.

    Quest'ultimo requisito, che implica che il lavoratore deve vivere in modo stabile con una persona del sesso opposto per poter fruire delle agevolazioni di viaggio, viene applicato, come del resto gli altri requisiti alternativi previsti dal regolamento aziendale, a prescindere dal sesso del lavoratore interessato. Infatti, le agevolazioni di cui trattasi vengono negate al lavoratore di sesso maschile che viva con una persona dello stesso sesso così come vengono negate al lavoratore di sesso femminile che vive con una persona dello stesso sesso.

    Dal momento che la condizione stabilita dal regolamento aziendale si applica nello stesso modo ai lavoratori di sesso femminile e a quelli di sesso maschile, essa non può essere considerata una discriminazione direttamente fondata sul sesso.

    In secondo luogo, si deve accertare se, per quanto riguarda l'applicazione di una condizione come quella controversa nel processo a quo, le persone che hanno una relazione stabile con un compagno dello stesso sesso si trovino nella stessa situazione delle persone coniugate o di quelle che hanno una relazione stabile fuori del matrimonio con un compagno del sesso opposto.

    La signora G. sostiene in particolare che i diritti degli Stati membri nonché quello della Comunità e di altre organizzazioni internazionali equiparano sempre più spesso le due situazioni.

    A questo proposito, sebbene il Parlamento europeo abbia dichiarato, come ha osservato la signora G., di deplorare qualsiasi discriminazione motivata dalla tendenza sessuale di un individuo, cionondimeno la Comunità non ha sino ad ora emanato norme che comportino un'equiparazione del genere.

    Per quanto riguarda l'ordinamento giuridico degli Stati membri, sebbene per taluni di essi la comunione di vita tra due persone dello stesso sesso venga equiparata al matrimonio, benché in modo incompleto, nella maggior parte degli Stati membri essa non viene considerata equivalente alle relazioni eterosessuali stabili fuori del matrimonio se non per quanto riguarda un numero limitato di diritti oppure non è oggetto di nessun riconoscimento particolare.

    Da parte sua la Commissione europea dei diritti dell'uomo considera che, nonostante i mutamenti odierni delle mentalità nei confronti dell'omosessualità, le relazioni omosessuali durevoli non rientrano nell'ambito d'applicazione del diritto al rispetto della vita famigliare tutelato dall'art. 8 della Convenzione (v. in particolare le decisioni 3 maggio 1983, X e Y/Regno Unito, n. 9369/81, D R 32 pag. 220; 14 maggio 1986; S./Regno Unito, n. 11716/85, D R 47 pag. 274, paragrafo 2, e 19 maggio 1992, Kerkhoven e Hinke/Paesi Bassi, n. 15666/89, non pubblicata, paragrafo 1) e che norme nazionali volte a garantire, a scopo di tutela della famiglia, un trattamento più favorevole alle persone coniugate e alle persone di sesso opposto conviventi more uxorio rispetto alle persone dello stesso sesso che abbiano relazioni durevoli non sono in contrasto con l'art. 14 della Convenzione che vieta in particolare le discriminazioni fondate sul sesso (v. decisioni S./Regno Unito, loc.cit., paragrafo 7; 9 ottobre 1989; C e LM/Regno Unito, n. 14753/89, non pubblicata, paragrafo 2, e 10 febbraio 1990, B/Regno Unito, n. 16106/90, D R 64 pag. 278, paragrafo 2).

    In un diverso contesto la Corte europea dei diritti dell'uomo interpreta del resto l'art. 12 della Convenzione nel senso che si applica unicamente al matrimonio tradizionale tra due persone di sesso biologico diverso (v. Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenze 17 ottobre 1986, Rees, Serie A n. 106, pag. 19, paragrafo 49, e 27 settembre 1990, Cossey, Serie A n. 184, pag. 17, paragrafo 43).

    Da quanto precede si desume che allo stato attuale del diritto nella Comunità, le relazioni stabili tra due persone dello stesso sesso non sono equiparate alle relazioni tra persone coniugate [7] o alle relazioni stabili fuori del matrimonio tra persone di sesso opposto. Di conseguenza, un datore di lavoro non è tenuto in forza del diritto comunitario ad equiparare la situazione di una persona che abbia una relazione stabile con un compagno dello stesso sesso a quella di una persona che sia coniugata o abbia una relazione stabile fuori del matrimonio con un compagno di sesso opposto.

    Pertanto compete unicamente al legislatore emanare eventualmente provvedimenti atti ad incidere su questa situazione.

    Infine la signora G. sostiene che dalla citata sentenza P./S. risulta che le disparità di trattamento fondate sull'orientamento sessuale rientrano nel novero delle "discriminazioni fondate sul sesso" vietate dall'art. 119 del Trattato.

    In quella causa è stato domandato alla Corte se un provvedimento di licenziamento fondato sul mutamento di sesso del lavoratore interessato andasse considerato come una "discriminazione fondata sul sesso" ai sensi della direttiva 76/207.

    Il giudice a quo si domandava infatti se tale direttiva non avesse un'ambito d'applicazione più ampio del Sex Discrimination Act 1975 (legge relativa alle discriminazioni fondate sul sesso) che era tenuto ad applicare e che a suo parere riguardava unicamente le discriminazioni fondate sull'appartenenza all'uno o all'altro sesso del lavoratore subordinato interessato.

    Nelle osservazioni presentate alla Corte, il Governo del Regno Unito e la Commissione avevano sostenuto che la direttiva vietava solo le discriminazioni dovute all'appartenenza all'uno o all'altro sesso del lavoratore subordinato interessato ma non quelle fondate sul mutamento di sesso del medesimo.

    In risposta a quest'argomento, la Corte ha osservato che le disposizioni della direttiva che vietano le discriminazioni tra gli uomini e le donne erano solo l'espressione, nel limitato settore di loro competenza, del principio di uguaglianza, che è uno dei principi fondamentali del diritto comunitario. Essa ha considerato che tale circostanza deponeva contro un'interpretazione restrittiva dell'ambito d'applicazione delle dette disposizioni con la conseguenza che esse vanno applicate alle discriminazioni dovute al mutamento di sesso del lavoratore.

    La Corte ha rilevato che siffatte discriminazioni erano in realtà fondate essenzialmente, se non esclusivamente, sul sesso dell'interessato. Un ragionamento del genere, in forza del quale le dette discriminazioni vanno vietate analogamente a quelle fondate sull'appartenenza di una persona ad un determinato sesso, cui sono strettamente connesse, è limitato al caso del cambiamento di sesso di un lavoratore e non si applica quindi alle disparità di trattamento fondate sull'orientamento sessuale di un individuo.

    La signora G. ritiene tuttavia che, sul modello di talune disposizioni di diritto nazionale o di convenzioni internazionali, le disposizioni comunitarie in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne vadano interpretate nel senso che si applicano alle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale. A questo proposito la ricorrente nel processo a quo si riferisce in particolare al patto internazionale sui diritti civili e politici 19 dicembre 1966 (raccolta dei trattati delle Nazioni Unite, vol. 999, pag. 171), in cui, a parere del Comitato dei diritti dell'uomo istituito conformemente all'art. 28, la nozione di "sesso" riguarderebbe anche le preferenze sessuali (comunicazione n. 488/1992, Toonen/Australia, constatazioni adottate il 31 marzo 1994, 50a sessione, punto 8.7).

    Per quanto riguarda questo punto, si deve ricordare che il detto patto rientra nel novero degli strumenti internazionali concernenti la tutela dei diritti dell'uomo di cui la Corte tiene conto per l'applicazione dei principi generali del diritto comunitario (v. ad esempio sentenza 18 ottobre 1989, causa 374/87, Orkem/Commissione, Racc. pag. 3283, punto 31, e sentenza 18 ottobre 1990, cause riunite C-297/88 e C-197/89, Dzodzi, Racc. pag. I-3763, punto 68).

    Tuttavia, benché il rispetto dei diritti fondamentali che fanno parte inteG.e dei detti principi generali costituisca un presupposto della legittimità degli atti comunitari, tali diritti non possono di per sé comportare un'ampliamento dell'ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato oltre i poteri della Comunità (v. ad esempio, per quanto riguarda la portata dell'art. 235 del Trattato CE alla luce del rispetto dei diritti dell'uomo, il parere 2/94 del 28 marzo 1996, Racc. pag. I-1759, punti 34 e 35).

    Inoltre, nella comunicazione del Comitato dei diritti dell'uomo cui si riferisce la signora G., tale organo, che del resto non è un organo giurisdizionale e le cui constatazioni sono prive di valenza giuridica vincolante, si è limitato, come risulta dal testo stesso e senza fornire una motivazione specifica, ad "osservare che a suo parere il riferimento al 'sesso‘ di cui al n. 1 dell'art. 2 ed all'art. 26 deve essere considerato nel senso che ricomprende le preferenze sessuali".

    Un'osservazione del genere, che non sembra del resto riflettere l'interpretazione generalmente oggi accolta della nozione di discriminazione fondata sul sesso contenuta in diversi atti internazionali concernenti la tutela dei diritti fondamentali, non può quindi condurre la Corte ad ampliare la portata dell'art. 119 del Trattato. Pertanto la portata del detto articolo, così come quella di qualunque disposizione di diritto comunitario, può essere definita solo tenendo conto del suo dettato e del suo scopo, nonché della sua collocazione nel sistema del Trattato e del contesto giuridico in cui va iscritta tale disposizione. Ora, dalle considerazioni precedenti si desume che allo stato attuale il diritto comunitario non si applica ad una discriminazione fondata sull'orientamento sessuale, come quella di cui si controverte nel processo a quo.

    Va però osservato che il Trattato di Amsterdam, che modifica il Trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi, firmato il 2 ottobre 1987, ha previsto di aggiungere al Trattato Ce un articolo 6 A, il quale, dopo l'entrata in vigore del detto Trattato, consentirà al Consiglio di emanare, a talune condizioni (voto all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo) i provvedimenti necessari per l'eliminazione di diverse forme di discriminazione, ed in particolare di quelle fondate sull'orientamento sessuale.

    Infine, tenendo conto di quanto sin qui esposto, non è necessario esaminare l'argomento della signora G. secondo cui un diniego come quello oppostole non è oggettivamente giustificato.

    Si deve pertanto risolvere la questione sollevata dal giudice a quo nel senso che il diniego, da parte di un datore di lavoro, di concedere una riduzione sul prezzo dei trasporti a favore della persona, dello stesso sesso, con cui il lavoratore ha una relazione stabile, qualora siffatta agevolazione venga concessa a favore del coniuge del lavoratore o della persona di sesso opposto con la quale quest'ultimo ha una relazione stabile fuori del matrimonio, non costituisce una discriminazione vietata dall'art. 119 del Trattato o dalla direttiva 75/117.

Sulle spese

    Le spese sostenute dal governo del Regno Unito e dal governo francese nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall'Industrial Tribunal di Southampton con ordinanza 19 luglio 1996, dichiara:

Il diniego, da parte di un datore di lavoro, di concedere una riduzione sul prezzo dei trasporti a favore della persona, dello stesso sesso, con cui il lavoratore ha una relazione stabile, qualora siffatta agevolazione venga concessa a favore del coniuge del lavoratore o della persona di sesso opposto con la quale quest'ultimo ha una relazione stabile fuori del matrimonio, non costituisce una discriminazione vietata dall'art. 119 del Trattato o dalla direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile.

 

Da Cittadino.lex

http://www.repubblica.it/online/sessi_stili/pacs/nuovo/nuovo.html

 

Dopo essere stato dichiarato "irricevibile",
torna in aula il Patto civile di solidarietà


Il Pacs ritorna
in Assemblea Nazionale



di GIACOMO LESO

PARIGI - L'Assemblea Nazionale ritorna, fra le polemiche, a occuparsi del Pacs. Il Patto Civile di Solidarietà, che è stato dichiarato "irricevibile" dal parlamento francese nella seduta del 9 ottobre scorso, alla sua prima presentazione in aula, a causa di un assenteismo di massa del Partito Socialista che ha provocato la prima sconfitta politica e le ire del Primo Ministro Lionel Jospin, è riaccolto in Assemblea fra polemiche e manifestazioni.

Mentre il ministro per le relazioni con il Parlamento, Daniel Vaillant, invita l'opposizione a non intralciare eccessivamente l'approvazione del progetto di legge sulle unioni civili fra due persone, senza distinzione di sesso, e di "pensare che l'opinione pubblica osserva attentamente", dalla parte della Chiesa Cattolica arriva l'anatema del presidente della Conferenza dei Vescovi di Francia, monsignor Louis-Marie Billé. "Le operazioni come il Pacs contribuiscono a rendere fragile la società, creando una confusione dei principi essenziali che faranno buon gioco al Fronte Nazionale".

Monsignor Billé riconosce che "non si andrà mai abbastanza lontano nel rispetto delle persone omosessuali, nella ricerca della loro integrazione sociale, nel rifiuto delle discriminazioni" ma afferma che "non è possibile fingere che eterosessualità e omosessualità siano equivalenti". Insomma i gay non vanno discriminati ma rimangono comunque diversi. Per sostenere questa posizione e per tentare un'ultima pressione sui deputati, una manifestazione organizzata da alcune associazioni cattoliche e altre vicine al Fronte Nazionale è prevista sabato prossimo davanti all'Assemblea Nazionale.

Il progetto che sarà presentato oggi in serata e durante il fine settimana successivo (7 e 8 novembre) sarà votato nella seduta dell'Assemblea Nazionale del 10 novembre. A differenza della prima proposta di Pacs rifiutata dal Parlamento questo secondo progetto di legge prevede che il Patto sia firmato in Tribunale invece che in Prefettura e che anche "due fratelli, due sorelle o un fratello e una sorella che risiedono insieme" possano stipulare un Patto di Solidarietà. Se i socialisti decidono di non disertare l'aula un'altra volta nei tre giorni di discussione e nella seduta di voto del 10 novembre, la legge dovrebbe passare senza grossi problemi con il voto favorevole della rosea maggioranza di governo (304 voti a sinistra, contro 257 a destra).

(3 novembre 1998)
 

 

 

Da Europa.lex

http://www.repubblica.it/online/societa/pacs/ue/ue.html

 

Approvato dall'europarlamento l'articolo 54
della relazione annuale dei diritti umani


Ue: "Le coppie omosessuali
devono essere riconosciute"

In tutti i paesi dell'unione le convivenze
tra persone dello stesso sesso andranno tutelate

 

STRASBURGO - Tutti i paesi che aderiscono all'Unione europea devono riconoscere legalmente la convivenza tra omosessuali. Lo ha deciso oggi l'europarlamento approvando l'articolo 54 della relazione annuale sui diritti civili. Il tipo di unione che sarà presto legale in Europa non si chiamerà ovviamente matrimonio ma ne avrà di fatto tutte le caratteristiche: ogni persona maggiorenne potrà andare in municipio e chiedere di stipulare un "contratto" con un'altro maggiorenne dello stesso sesso ottenendo immediatamente gli stessi diritti delle coppie sposate.

La Francia, dove le coppie di fatto sono già legalmente riconosciute, è stato il primo paese al mondo ad approvare questo provvedimento che tra l'altro non elimina solamente la discriminazione per le coppie omosessuali ma può tutelare legalmente anche due persone di sesso diverso che non hanno relazioni intime ma vogliono organizzare la loro vita in comune. Anche secondo l'europarlamento, la convivenza al di fuori del matrimonio indipendentemente dal sesso deve essere riconosciuta legalmente in tutti i paesi dell'unione. Infine l'articolo 54, approvato con 251 voti a favore, 169 contrari e 13 astensioni, sottolinea la necessità di compiere rapidi progressi nell'ambito del riconoscimento reciproco delle varie forme di convivenza legale non coniugale e dei matrimoni legali fra persone dello stesso sesso nell'Ue.

(16 marzo 2000)