LA PARITA' TRUFFALDINA OFFERTA  AGLI OMOSESSUALI

 di Ugo Ruffolo

 

 Il Parlamento europeo raccomanda - ma (per ora) non

 impone - registrazioni e parità di diritti per coppie di

 fatto etero ed omosessuali, recependo il nuovo modello

 francese dell'accordo di convivenza. E' una vittoria per il

 gay pride; ma non altrettanto per chi rifiuta il

 matrimonio come "tomba dell'amore". E' la fine della

 clandestinità per le coppie omosessuali, ma una sorta di

 minimatrimonio burocraticamente imposto a chi aveva

 scelto di amarsi senza volerlo raccontare al sindaco o al

 prete. Chiediamoci se questa è la via per dare giusta

 tutela alle diversità o invece un modo di penalizzare ed

 omologare le diverse normalità; quando non addirittura

 un gattopardesco ritocco in avanti della frontiera del

 peccato. Altro è la convivenza da rifiuto libertario del

 matrimonio, altro quella di chi dal matrimonio è escluso.

 Questo è il punto che fa la differenza.

 

 Il rischio è che il giusto riconoscimento alla coppia "

 gay" penalizzi quella eterossessuale. La quale pretende

 invece la non formalizzazione e l'assenza di

 giuridizzazione dei rapporti interni, chiedendo solo

 regole che la tutelino nei rapporti esterni e con terzi.

 Non esiste, per fortuna, solo ciò che è vietato o

 permesso, ma altresì la sfera del giuridicamente

 indifferente. Rispettare quella scelta non deve però

 comportare anche la impossibilità di far valere

 all'esterno la esistenza di quell'assetto di vita. V'è

 qualche tutela già oggi, ai fini , ai fini della locazione

 abitativa o del risarcimento del danno da morte del

 convivente; essa potrebbe essere sistematicamente

 estesa domani su altri piani: quali quello pensionistico,

 ereditario (nel senso non di quote di legittima al

 coniuge di fatto, ma di maggiori libertà testamentarie a

 suo favore), previdanziale e sanitario; e così via.

 

 Tutto questo dovrebbe, e deve, competere a qualsiasi

 unione di fatto, eterosessuale e non. Ma a prescindere

 da registrazioni e carte da bollo. Andare invece più

 avanti, "registrando" la coppia e poi riconoscendo

 automatici diritti all'eredità, agli alimenti o al

 mantenimento, a trattamenti di fine rapporto per la

 parte debole, e così di seguito, significherebbe istituire

 un minimatrimonio di serie B. Meglio, allora, consentire

 il matrimonio anche omosessuale, che costruire simili

 ghetti, quasi matrimoniali; che comporterebbero la

 nuova clandestinità, e la esclusione da ogni tutela, per

 le coppie non regitrate. La via italiana alla non

 discriminazione delle coppie omosessuali, dunque ,

 dunque, deve passare per la estensione ad esse del

 risarcimento da uccisione del convivente (la Cassazione

 pretende la prova di un contributo patrimoniale e

 personale apportato in vita, con carattere di stabilità), o

 del diritto a succedere nel contratto di locazione (la

 Corte Costituzionale pretende una convivenza abituale e

 stabile) o alla pensione di guerra (la L: 313/1986

 pretende convivenza durata almeno un anno), e così

 via.

 

 

 Mentre un delicato punto resta quello dell'accesso ad

 adozione, affidamento e procreazione assistita estrema:

 il modello padre-madre, eventualmente assunto nel

 superiore interesse del minore, potrebbe non venire

 automaticamente cancellato dalla equiparazione delle

 coppie omo a quelle etero; ma è un discorso troppo

 lungo. Le "registrazioni", dunque, dovrebbero al

 massimo concorrere alla prova della convivenza, ma non

 incidere sullo stato delle persone. E gli accordi di

 convivenza potrebbero essere contratti di coabitazione

 ma non regolamentazione pattizia d'una comunione e

 dedizione di vita e di beni, con obblighi di fedeltà, di

 assistenza da quasi-matrimonio. Le mobili frontiere del

 conformismo sembrano dunque considerare ora

 "regolare" la coppia sposata e registrata, bollando

 invece come nuovi concubini i conviventi. E' talora del

 resto accaduto che qualcuno, sorpreso con una sigaretta

 accesa, abbia chiarito a discolpa che quello era solo uno

 spinello.



Fonte: http://www.ilgiorno.it/art/2000/03/16/716665

 

 

 "Stessi diritti e stessi doveri": gli eurodeputati hanno

 approvato l'articolo, nonostante il voto contrario del

 Centrodestra

 

 STRASBURGO, 16 MARZO - L'Europarlamento ha chiesto

 a tutti i paesi Ue di «introdurre la convivenza registrata

 fra persone dello stesso sesso, riconoscendo loro gli

 stessi diritti e doveri» previsti per le coppie

 eterosessuali. E quanto si afferma in un articolo

 approvato oggi.

 Gli eurodeputati hanno approvato, nonostante il voto

 contrario del centrodestra, l'articolo 54 della relazione

 annuale sui diritti umani nel quale chiedono inoltre agli

 stati che non vi abbiano ancora provveduto di modificare

 la propria legislazione al fine di riconoscere legalmente

 la convivenza al di fuori del matrimonio

 indipendentemente dal sesso.

 L'articolo, approvato con 251 voti a favore, 169 contrari

 e 13 astensioni sottolinea infine la necessità di

 compiere rapidi progressi nell'ambito del riconoscimento

 reciproco delle varie forme di convivenza legale non

 coniugale e dei matrimoni legali fra persone dello

 stesso sesso nell'Ue.

 

Fonte: http://www.ilgiorno.it/art/2000/03/16/716690

 

 

Dall'eredità alle pensioni: i diritti

 rivndicati

 

 Dal riconoscimento degli assegni familiari, alla

 reversibilità della pensione, dalla liquidazione

 all'eredità. Sono questi alcuni diritti a cui le coppie di

 fatto omosessuali potranno accedere se il Parlamento

 recepirà l'indirizzo contenuto nella risoluzione approvata

 oggi a Strasburgo a favore delle unioni gay. Diritti

 contemplati in diversi disegni di legge che sono fermi da

 tempo in Commissione giustizia alla Camera e che sono

 stati sintetizzati in uno schema elaborato dall'Arcigay.

 

 Assegni familiari: oggi spettano solo ai lavoratori con

 coniuge (legalmente riconosciuto) o figli a carico. La

 stessa cosa riguarda le detrazioni fiscali.

 

 Diritto di visita: in ospedale, carcere o altro istituto.

 Attualmente spetta colo a parenti di sangue, oppure

 occorre una procura da parte dell'interessato.

 

 Finanziamenti prima casa: ora sono previsti solo per

 coppie eterosessuali appena sposate.

 

 Reversibilità della pensione: adesso spetta solo al

 partner riconosciuto dalla legge, ai genitori o ai parenti

 di primo grado.

 

 Assicurazione di invalidità: spetta solo al partner

 superstite riconosciuto dalla legge.

 

 Mutue private che coprono cure dentistiche oculistiche

 o altro. Ora spettano solo ai figli, ai coniugi e ai

 conviventi eterosessuali.

 

 Risarcimento per morte. Spetta solo al coniuge

 eterosessuale in caso di morte provocata da incidente o

 omicidio.

 

 Reversibilità dei contratti, come per esempio l'affitto.

 Ora è garantita solo al coniuge superstite.

 Diversamente occorre ristipulare il contrato con tutto ciò

 che ne consegue (tasse comprese).

 

 Usufrutto immobili. L'usufrutto della casa posseduta in

 comune e delle mobilia contenuta ora spetta solo al

 coniuge eterosessuale. In caso di morte il partner

 superstite può venire espulso dall'immobile dai parenti

 che ne hanno diritto per quota legittima.

 

 Testimonianze. Il diritto a non testimoniare contro il

 partner in un processo spetta solo a coniugi e parenti di

 sangue.

 

 Eredità. In caso di morte per la legge italiana non si pù

 disporre di tutti quanti i propri beni. Una parte

 costituisce la cosiddetta 'legittimà. È una quota che

 deve incontrovertibilmente essere lasciata secondo le

 disposizioni contenute nel Codice civile (metà per un

 figlio, 2/3 per due o più figli, metà per il coniuge

 eterosessuale in assenza di figli, 1/3 a testa per un

 figlio e un coniuge eterosessuale). In assenza di

 coniuge e figli l'eredità va per 1/3 ai genitori o ai nonni.

 Se una persona muore senza lasciare testamento il suo

 patrimonio va per esclusione a figli e coniuge, genitori e

 fratelli, parenti di sangue fino al sesto grado, allo Stato

 ma mai al partner omosessuale.

 

 

Fonte: http://www.ilgiorno.it/art/2000/03/16/716692

 

 PEDRIZZI, GRAVISSIMO - «Si tratta di una decisione

 gravissima, che ignora le strutture psichiche della

 sesssualità umana e a partire da quale tipo di unione

 affettivo-sessuale la società può costruirsi e durare

 nella storia». Così Riccardo Pedrizzi, responsabile di AN

 per le politiche della famiglia, reagisce all'approvazione

 da parte dell'europarlamento della norma con la quale si

 chiede ai paesi membri di istituire i registri delle coppia

 omosessuali, riconoscendo loro gli stessi diritti e doveri

 delle coppie eterosessuali. «Siamo di fronte ad

 un'iniziativa talmente carica di conseguenze per la

 società, dal momento che tocca le sue radici

 antropologiche- aggiunge Pedrizzi- da oltrepassare la

 competenza di una maggioranza parlamentare. Fa male

 vedere la massima istituzione civile europea cedere in

 questa maniera alle lobby omosessualiste».

 

 

 SALVATO: PER FORTUNA SPIRA LA BREZZA

 DELL'EUROPA «Per fortuna che sul dibattito

 bacchettone e ideologico da cui siamo ottenebrati spira

 la brezza dell'europa, che ci chiede- con l'autorevolezza

 di un documento di indirizzo sui diritti umani

 dell'unione- di prevedere per le coppie omossessuali

 eguali diritti di quelli riconosciuti alle coppie

 eterosessuali», afferma la senatrice ersilia salvato, dei

 ds, vice presidente del senato. «Da tempo siamo

 inadempienti rispetto agli appelli europei contro la

 discriminazione motivata dall'orientamento sessuale.

 Siamo e rischiamo di diventare inadempimenti sotto

 molti profili, dalle unione civili alle adozioni, all'accesso

 alla fecondazione assistita. Ci pensino i nostri tutori

 dell'ordine e della moralità pubblica: la caccia al

 sostegno elettorale ecclesiale rischia di violare i diritti

 fondamentali della persona».

 

 

 MANCONI: DALLA UE UN SEGNALE INEQUIVOCABILE

 «Finalmente un segnale chiaro e inequivocabile dal

 parlamento europeo. Un segnale rivolto, innanzitutto, al

 nostro governo. è ora che la maggioranza di

 centrosinistra investa il parlamento di un tema tanto

 significativo». Luigi Manconi accoglie con soddisfazione

 la decisione dell'europarlamento, che invita i paesi

 membri a introdurre nei propri ordinamenti «la

 convivenza registrata fra persone dello stesso sesso,

 riconoscendo loro gli stessi diritti e doveri previsti per le

 coppie eterosessuali».

 Dall'inizio di questa legislatura, ricorda il senatore dei

 verdi, «giacciono, alla camera e al senato, disegni di

 legge in materia di disciplina delle unioni civili. I verdi

 da anni si battono perchè, a tutti i livelli, vengano

 introdotti 'registri delle unioni civilì nell'ambito del

 riconoscimenti delle varie forme di convivenza legale

 non coniugale e delle unioni fra persone dello stesso

 sesso. Se la maggioranza, come finora è apparso

 evidente, non è in grado di trovare una posizione

 comune- conclude manconi- allora si dia la possibilità al

 parlamento di pronunciarsi. Ma lo si faccia subito, prima

 della fine della legislatura».

 

 

 CONFERENZA EPISCOPALE TEDESCA: GRAVISSIMO -

 La Conferenza Episcopale Tedesca ha respinto il disegno

 del governo del cancelliere Gerhard Schroeder teso a

 modificare la legge sui diritti ereditari e a favorire, così,

 l'equiparazione delle coppie omosessuali sui piano

 giuridico.

 Al termine dell'assemblea dei vescovi tedesca, tenuta a

 Magonza, il presidente della Conferenza Episcopale, Karl

 Lehman, ha ricordato che la Chiesa respinge

 «inequivocabilmente» le relazioni omosessuali e,

 pertanto, anche «qualsiasi tentativo di equiparazione

 legale tra le coppie dello stesso sesso».

 La proposta di legge che sta elaborando il ministro della

 giustizia tedesca, la socialdemocratica Herta

 Daeubler-Gmelin, prevede che nei confronti delle coppie

 gay iscritte come tali al registro civile vengano applicate

 le stesse norme che valgono per le coppie

 eterosessuali, in particolare nel diritto ereditario.

 

 

 TARADASH: BUONA NOTIZIA DAL PARLAMENTO

 EUROPEO - «Dal parlamento europeo è venuta una

 buona notizia che contrasta con il clima sessista e

 ipocrita che sovrasta la politica dei diritti civili nel

 nostro paese». è quanto afferma- in una nota- il

 deputato riformatore marco taradash a proposito di

 coppie gay. «Riconoscere che l'amore e l'affetto creano

 un legame al di là della conformità a modelli ideologici-

 prosegue- è un fatto di realismo e di moderazione».

 A suo giudizio, inoltre, «solo chi rifiuta la realtà dei

 sentimenti umani e pretende di imprigionarla dentro

 astrazioni e falsi modelli di comportamento

 politicamente o socialmente corretti, può ritenere la

 decisione del parlamento europeo sbagliata o

 addirittura vergognosa».

 

 

 

 ARCILESBICA, GRANISSIMA SODDISFAZIONE -

 Arcilesbica e Circolo Mario Mieli esprimono «grandissima

 soddisfazione» per il voto del Parlamento di Strasburgo

 a favore dei diritti delle coppie omosessuali. «È un

 avvenimento storico» afferma Imma Battaglia,

 presidente del Circolo di cultura omosessuale, nonchè

 coordinatrice del World Gay Pride: «è un passo avanti a

 favore della libertà della persona, nonchè una rispsota

 civile all'Italia retrograda». Dello stesso parere

 l'Arcilesbica che auspica che alla Camera possa iniziare

 al più presto la discussione dei ddl in materia fermi in

 Commissione Giustizia da anni.

 

 

Fonte: http://www.ilgiorno.it/art/2000/03/16/716689

 

 PISA, 16 MARZO - Dieci coppie di fatto, ma solo una

 omosessuale, composta da due donne: a quattro anni

 dalla sua istituzione sono complessivamente 20 gli

 iscritti al registro delle unioni di fatto del Comune di

 Pisa, il primo ad aver varato un registro delle unioni di

 fatto aperto alle coppie omosessuali.

 Il registro delle unioni civili fu istituito nel 1996 a Pisa,

 tra molte polemiche, e proprio la città toscana ha

 ospitato lo scorso anno un convegno con la

 partecipazione del ministro Laura Balbo nel quale ampio

 spazio è stato dato al tema delle unioni civili anche tra

 persone omosessuali.

 Nel 1998 al registro pisano si è iscritta una coppia

 omosessuale formata da due donne cinquantenni. Oltre

 a questa oggi risultano iscritte al registro altre nove

 coppie, tutte però formate da un uomo e da una donna

 e che hanno deciso di formalizzare il loro rapporto sul

 registro comunale.

 

DOSSIER - UNA NORMATIVA DISCUTIBILE (1)

LA FRANCIA PROTEGGE LE COPPIE DI FATTO

                                        

                  Il diritto non può certo ignorare la realtà dei

                fatti, ma quando essi sono codificati rischiano la

                staticità. Secondo l’autore, con il Pacs si sono

                voluti riconoscere e proteggere alcuni aspetti

                della vita di coppia certamente da non ignorare,

                ma, astraendoli dal contesto più complesso in cui

                sono inseriti, si corre il rischio di

                comprometterne l’evoluzione positiva. Davanti

                alla crisi del matrimonio e della famiglia, che

                senso ha favorire con sussidi legali l’instabilità

                affettiva che affligge i rapporti coniugali e non

                solo quelli? Non sarebbe stato meglio andare

                incontro ai concubini in maniera differente,

                stabilendo, per esempio, una normativa agevole

                nelle locazioni, nei contratti bancari e di lavoro,

                nell’assistenza sanitaria?

 

                        LA DISCUSSA LEGGE FRANCESE

 

                   PATTO CIVILE DI SOLIDARIETÀ

 

                        di PAOLO FERRARI DA PASSANO

                              (La Civiltà Cattolica)

 

            Prima di riferire alcune precisazioni necessarie conviene

            illustrare, anche sommariamente, i punti principali della

            nuova disciplina che in Francia regolamenta le coppie di

            fatto.

 

            Due persone fisiche, qualunque sia il loro sesso, possono

            concludere tra loro un "Patto civile di solidarietà" (Pacs)

            «per organizzare la loro vita comune» (art. 515 - 1 del codice

            civile, d’ora in poi "cc"). Ma non proprio tutti lo possono

            stipulare. Non si potrà avere: tra ascendente e discendente in

            linea diretta, tra parenti in linea diretta e tra collaterali fino al

            terzo grado incluso; tra due persone delle quali una almeno è

            vincolata da matrimonio; tra due persone delle quali una

            almeno sia già legata da altro Pacs (art. 515 - 2 cc).

 

            Le coppie dunque, etero o omosessuali, che vogliono

            stipulare tra loro questo tipo di contratto non debbono fare

            altro che presentare una dichiarazione congiunta nella quale

            affermano di voler instaurare tra loro una vita comune, e

            depositarla presso la cancelleria del tribunale di istanza del

            luogo nel quale intendono stabilire la loro residenza comune.

            Questa dichiarazione viene trascritta in apposito registro, e

            ciò conferisce data certa al Pacs e lo rende opponibile ai

            terzi. Eventuali successive modifiche del patto in questione

            dovranno essere depositate e annotate secondo la stessa

            procedura (art. 515 - 3 cc).

 

            La legge si premura poi di asserire che i sottoscrittori di un

            Pacs si conferiscono un aiuto mutuo e materiale, le cui

            concrete modalità sono determinate nello stesso patto (art.

            515 - 4 cc). La legge stabilisce solo che i partners, dalla

            stipulazione di questo patto, sono ritenuti responsabili in

            solido nei riguardi dei terzi per i debiti contratti da uno di

            loro per le necessità della vita corrente e per le spese

            relative all’alloggio comune (ivi). Ancora circa il regime

            economico si dice che, in mancanza di stipulazioni contrarie

            dell’atto d’acquisto, i beni dei partners, acquistati

            posteriormente alla conclusione del patto (come pure quei

            beni mobili per i quali non sia possibile determinare la data

            dell’acquisto), si presumono indivisi per la metà. I partners,

            con dichiarazione contenuta nel patto, possono scegliere il

            regime di comunione dei beni mobili che acquisteranno a

            titolo oneroso posteriormente alla stipula del patto. Se,

            nell’atto di acquisto non dispongono diversamente, la stessa

            presunzione di indivisione per la metà accompagna l’acquisto

            degli altri beni dei quali i partners divengono proprietari a

            titolo oneroso dopo la stipula del Pacs (art. 515 - 5 cc).

 

            Come si pone fine al Pacs? Ci sono tre possibilità (art. 515 -

            7 cc): per volontà, per matrimonio, o per morte, anche solo di

            uno dei partners. La procedura in questo caso è la seguente:

            se i partners decidono di comune accordo di porre fine alla

            loro convivenza, non fanno altro che presentare una

            dichiarazione in questo senso alla cancelleria del tribunale di

            istanza del luogo nel quale almeno uno di loro ha la

            residenza. Di questa dichiarazione si fa pure menzione

            sull’atto iniziale che aveva dato origine al Pacs. Quando

            invece è uno solo dei due che intende porre fine al Pacs, egli

            notifica la sua decisione all’altro e ne invia copia alla

            cancelleria del tribunale di istanza del luogo dove è registrato

            l’atto iniziale del Pacs perché ne venga posta annotazione su

            quell’atto.

 

            Nel caso che uno dei partners si sposi, il Pacs cessa di

            esistere. La parte che si è sposata deve notificare all’altra

            l’avvenuto matrimonio, e inviare copia di questa notifica e il

            suo atto di nascita, sul quale è menzionato il matrimonio, alla

            cancelleria del tribunale che ha ricevuto l’atto iniziale. In

            caso di decesso, invece, il convivente superstite, o chiunque

            ne abbia interesse, invia copia dell’atto di morte all’ufficio

            che ha ricevuto l’atto iniziale. Importante notare come la

            legge preveda che siano gli stessi partners a procedere alla

            liquidazione dei diritti e delle obbligazioni risultanti dal Pacs

            che si scioglie. Quando mancasse o fosse impossibile

            raggiungere questo accordo, sarà il giudice a decidere sulle

            conseguenze patrimoniali dello scioglimento, senza

            pregiudizio dei danni eventualmente subiti (ivi).

 

            Per quanto riguarda il regime fiscale, la nuova legge ha

            provveduto a modificare alcune norme del codice generale

            delle imposte e di altre leggi fiscali, introducendo il

            riferimento anche alle coppie legate dal Pacs. Così, d’ora in

            poi, la coppia unita dal Pacs va soggetta a imposizione

            comune a partire dal terzo anno dalla registrazione del patto e

            fino a tutto l’anno in cui il Pacs è cessato e gode di alcune

            riduzioni, alcune delle quali previste anche per coloro che

            sono legati da regolare matrimonio. Per esempio, alla morte

            di uno dei partners, l’altro diventa erede solo se così ha

            disposto il defunto nel testamento, e, se il patto sussiste da

            più di due anni, può beneficiare di una riduzione della tassa

            di successione: da subito si avrà una detrazione fiscale pari a

            375.000 franchi; inoltre, i primi 100.000 franchi saranno

            tassati al 40% e ciò che resta al 50%.

 

            Altre misure riguardano la possibilità di permanenza

            nell’appartamento comune del coniuge che resta dopo lo

            scioglimento della convivenza, prestazioni di assistenza

            sociale e agevolazioni in materia di lavoro. Essere legati da

            un Pacs ha anche una certa rilevanza per la possibilità di

            ottenere il permesso di soggiorno per ricongiungimento

            familiare.

 

            La nuova legge ha anche introdotto nel codice civile francese

            la menzione del concubinato. Esso viene definito come quella

            «unione di fatto, caratterizzata da una vita comune che

            presenta un carattere di stabilità e continuità, tra due persone,

            di sesso differente o dello stesso sesso, che vivono in

            coppia» (art. 515 - 8 cc). A questa situazione di fatto non

            sono collegati particolari effetti. È da ritenersi che l’unico

            effetto pratico sia quello che, d’ora in poi, quando nella

            legislazione si parlerà di coppia, non si dovrà presumere di

            potersi riferire unicamente a quella formata da un uomo e una

            donna.

 

            A seguito del ricorso da parte dell’opposizione (vedi box

            sulla storia del Pacs), la corte costituzionale francese ha

            dovuto esprimersi sul testo della nuova legge, ancor prima

            della sua entrata in vigore, come è previsto dall’ordinamento

            francese. Tra l’altro i giudici hanno dichiarato: «La nozione

            di vita comune non copre solamente una comunità di interessi

            e non si limita all’esigenza di una semplice coabitazione tra

            due persone; essa suppone, oltre una residenza comune, una

            vita di coppia; gli impedimenti alla stipulazione di un Pacs

            (previsti ora dall’art. 525 - 2 del codice civile) costituiscono

            una nullità assoluta; l’aiuto vicendevole e materiale è un

            dovere tra i partners del Pacs e dunque è nulla ogni clausola

            che misconosce il carattere obbligatorio di questo aiuto; la

            presunzione di indivisione dei beni non può cedere che

            davanti all’esibizione della convenzione intercorsa tra i

            partners che esclude tale regime o di un atto di acquisto o di

            sottoscrizione che disponga altrimenti; il nuovo testo

            legislativo del Pacs non ha alcuna incidenza sugli altri titoli

            del primo libro del codice civile, cioè quelli relativi alla

            filiazione, alla filiazione adottiva e all’autorità parentale; in

            altre parole, la conclusione del Pacs non modifica lo stato

            civile dei partners e, inoltre, non si hanno effetti sulle

            disposizioni riguardanti l’assistenza medica alla

            procreazione, che restano in vigore e non sono applicabili

            che a coppie formate da un uomo e una donna; per quanto

            riguarda i vantaggi fiscali, contrariamente alle persone che

            vivono in concubinato, i partners di un Pacs sono soggetti

            anche a degli obblighi, e proprio questo giustifica la

            differenza di trattamento; l’introduzione del Pacs non mette in

            discussione alcuna regola relativa al matrimonio civile; la

            possibilità di rottura unilaterale del Pacs non costituisce

            violazione del principio dell’immutabilità dei contratti,

            perché sussiste per l’altra parte il diritto alla riparazione del

            danno; la rottura unilaterale del Pacs che, per l’opposizione,

            poteva paragonarsi a un "ripudio" e quindi a un attentato alla

            dignità della persona del partner ripudiato, non deve

            considerarsi tale perché il Pacs non è un matrimonio ma

            solamente un contratto a tempo indeterminato; la registrazione

            del Pacs presso la cancelleria del tribunale d’istanza e la

            possibilità così offerta ai terzi di conoscerne l’esistenza non

            costituiscono attentato alla riservatezza dovuta alla vita

            sessuale della persona; anche il fatto che la legge sul Pacs

            passi sotto silenzio, la condizione dei figli che i partners

            potrebbero avere non costituisce, per la Corte, violazione

            della costituzione: si può introdurre questa disciplina senza

            innovare quella sulla filiazione o quella sulla condizione

            giuridica dei minori».

 

            Osservazioni critiche

 

            La nuova legge francese non nasce dal nulla, ma è segno di

            un forte mutamento intervenuto, negli ultimi decenni, nella

            coscienza sociale occidentale. Per molto tempo la sessualità

            è stata considerata unicamente in ordine alla procreazione e,

            essendo questa riservata alla coppia eterosessuale e, per di

            più, legata da stabile e pubblico vincolo matrimoniale, se ne

            traeva facilmente la conseguenza – anche se non sempre

            riflessa e consapevole – che la sessualità dovesse essere

            riservata alla coppia eterosessuale e sposata. Tutto il resto,

            se non era condannato, era, al più, tollerato, ma solo in un

            privato nascosto. Una volta intervenuta, nella coscienza

            collettiva, la scissione tra la sessualità e la procreazione,

            sono emersi altri tipi di sessualità, come quella omosessuale

            e, pian piano, hanno finito per reclamare una condizione

            sociale e, di conseguenza, giuridica, simile a quella della

            coppia eterosessuale legata da matrimonio.

 

            Questo fenomeno è stato anche favorito da altri mutamenti

            sociali. Più volte, nel corso degli ultimi decenni, abbiamo

            assistito a travasi e passaggi, a volte anche in modo

            altalenante, tra la sfera pubblica e quella privata, delle

            diverse dimensioni che in qualche modo hanno a che fare con

            la vita intima della persona e le sue relazioni interpersonali.

            Così la sessualità in ogni sua forma tende oggi a farsi

            considerare come appartenente alla sfera del privato, e quindi

            a essere sottratta a ogni sindacato sociale o riconoscimento

            giuridico. D’altro lato la dimensione di coppia, sia etero che

            omosessuale, tende per alcuni versi a rimanere appannaggio

            di un privato libero da responsabilità sociali e, dall’altro,

            rivendica però un riconoscimento pubblico di alcuni vantaggi.

            Questa situazione è in continua evoluzione e oscilla a pendolo

            tra due valori oggi ritenuti molto importanti la tutela

            dell’autonomia privata e la responsabilità del proprio agire

            soprattutto nei confronti dei più deboli, come per esempio i

            minori o, talvolta, la donna.

 

            La legge francese si colloca in questo flusso magmatico e ne

            mostra chiaramente l’impronta. E proprio a partire da questa

            considerazione vorrei proporre alcune annotazioni a margine

            di questo testo normativo.

 

            Il diritto non può ignorare la realtà dei fatti anche se non è

            detto che li debba assumere tutti per regolarli a suo modo.

            Anche perché, una volta previsti e descritti in un codice o in

            una legge, si rischia di interrompere una fisiologica

            evoluzione. Con questa legge è forse capitato qualcosa di

            simile. Si sono voluti riconoscere e proteggere alcuni aspetti

            di una real-tà che non si può ignorare, ma, astraendoli dal

            contesto più complesso in cui essi sono inseriti, e all’interno

            del quale vanno necessariamente valutati, si corre il rischio

            di compromettere un’evoluzione più positiva.

 

            Con questa legge – gravemente incompleta su questioni

            importanti (specie in ordine agli eventuali figli della coppia o

            di precedenti unioni, filiazione, adozione, patria potestà) –,

            per venire incontro a esigenze di certe categorie di soggetti

            (coppie che, per diversi motivi, non intendono o non possono

            assumersi gli oneri più impegnativi del matrimonio e gli

            omosessuali), che potrebbero essere considerate legittime, si

            sono erose le situazioni giuridiche di altre categorie, con una

            certa minaccia delle ragioni dell’uguaglianza e dell’equità.

            Temo che una legge simile favorisca irragionevoli avventure

            proprio in un campo della vita umana, dove più che mai si

            richiede serietà e senso di responsabilità, per non dire anche

            senso del dovere e sacrificio. Temo che essa serva solo a

            coloro che, volendo instaurare tra loro un rapporto di tipo

            coniugale, sentono però la legislazione matrimoniale troppo

            costringente.

 

            La nuova normativa sulla coppia infatti sembra misurarsi sul

            modello del matrimonio, ma in chiave riduzionista, cioè

            riducendone gli oneri e salvandone i vantaggi. Proprio per

            questo, essa mal si concilia con ruoli che richiedono serietà e

            senso di responsabilità anche se non li si volesse considerare

            perenni. Si tratta di una prima incompleta configurazione

            legislativa di un "matrimonio bis" e non avrebbe senso alcuno

            che la stessa situazione di fatto venga regolata in due modi

            diversi. Sarebbe come concedere a chi volesse fare

            l’imprenditore, ma non si sentisse di sottostare alla disciplina

            prevista per le aziende, di poterlo fare in altro modo, senza il

            rispetto di quelle regole che la società ha previsto a tutela

            degli interessi in gioco.

 

            Andavano previsti interventi diversi

 

            La pur lodevole intenzione di predisporre una difesa per i

            partners superstiti, che, proprio a motivo della rottura della

            convivenza, per morte o abbandono, potrebbero trovarsi in

            condizioni di particolare difficoltà, ha così condotto ad

            andare ben oltre quegli interventi equitativi che nei nostri

            ordinamenti occidentali sono già disponibili ad opera della

            giurisprudenza. Per introdurre nell’ordinamento misure di

            questo tipo, sarebbe stato meglio prevedere interventi nelle

            specifiche normative già in vigore, come le locazioni, i

            contratti bancari, di lavoro, l’assistenza sanitaria, invece che

            costruire una discutibile gerarchia di relazioni di coppia, da

            quelle senza alcun riconoscimento al concubinato (ora solo

            menzionato nel codice civile), al Pacs, e infine al matrimonio

            civile.

 

            Chi ha proposto l’introduzione di questa nuova legge, ha

            sostenuto che essa non costituisce un vero "matrimonio bis",

            ma un’agevolazione giuridica per chi vuole passare dal mero

            concubinato al matrimonio, e, in Francia, i dati dicono che il

            90% dei "nuovi sposi" sono "ex conviventi di fatto". Però, se

            da un lato, il diritto non può ignorare questa realtà, dall’altro,

            ciò non riesce a convincermi che prevedere la possibilità di

            "matrimoni in prova" come il Pacs possa costituire una

            misura salutare, ma piuttosto ribadisce la necessità di una

            seria preparazione al matrimonio, civile o religioso che sia.

 

            Inoltre, come già accennavo sopra, questa legge sembra

            incompleta. Prima o poi si tratterà di riprendere in mano la

            questione, e di disciplinare il rapporto dei partners con i

            minori nati da questa o da altre relazioni. E a questo punto

            viene fatto di osservare che se, da un lato, sembra

            comprensibile assecondare quel processo sociologico che

            induce a lasciare all’autonomia privata la gestione della

            propria sessualità e gran parte di quanto attinge alla relazione

            interpersonale tra i partners, dall’altro, ritengo che, quando è

            in gioco il ruolo dei figli e dei minori, lo Stato debba fare il

            possibile perché a essi siano garantite le pari opportunità di

            partenza, il che significa cioè che possano nascere e vivere la

            loro infanzia, possibilmente in un nucleo stabile, assieme a

            due figure parentali, una maschile e una femminile.

 

            Un’ultima osservazione mi viene suggerita dai vescovi

            francesi: di fronte alla crisi del matrimonio e dell’istituto

            familiare che senso ha inseguire, favorendola con sussidi

            legali, quella così perniciosa instabilità affettiva e di volontà

            che oggi affligge tutti i rapporti umani, e non solo quelli

            coniugali? Non sarebbe meglio venire incontro alle famiglie

            per evitare loro quei pesi che ingiustificatamente debbono

            portare e che spesso sono all’origine di questa stessa crisi?

 

                                        Paolo Ferrari da Passano

                                                              

 

               Storia del Pacs

 

               La proposta di legge per la regolamentazione

               giuridica delle coppie di fatto era stata presentata

               dal deputato del Movimento dei cittadini Jean Pierre

               Michel e dal socialista Patrick Bloche. Non era la

               prima volta che si parlava di qualcosa del genere in

               Francia: nel 1990 il senatore socialista Jean-Luc

               Mélenchon presentò una proposta di legge per

               garantire uno statuto sociale agli omosessuali. Nel

               1992 viene depositata una nuova proposta. È però

               dal 1996 che si comincia a parlare di una disciplina

               che non abbia per riferimento unicamente le coppie

               omosessuali, ma che si fondi sul legame di

               solidarietà tra i partners di qualunque sesso. Dopo

               dodici mesi di tormentato iter parlamentare,

               l’Assemblea nazionale francese, il Parlamento

               d’oltralpe, il 13 ottobre scorso (con 315 voti

               favorevoli, 249 contrari e 4 astenuti), ha varato

               definitivamente il testo di legge che riconosce le

               coppie di fatto, anche tra persone dello stesso

               sesso. D’ora in poi le unioni libere sono

               esplicitamente nel codice, e quelle che fanno una

               dichiarazione pubblica presso il tribunale (non in

               comune come secondo una prima versione) possono

               ottenere qualche diritto simile a quelli di cui godono

               le coppie regolarmente sposate. Il testo è poi

               passato al varo del Consiglio costituzionale, la Corte

               costituzionale francese, che, il 9 novembre scorso, si

               è pronunciato sul ricorso promosso dai deputati

               dell’opposizione (213 deputati su 577 e 115 senatori

               su 321). Il Consiglio ha confermato la

               costituzionalità del provvedimento, ma ha colto

               l’occasione per chiarire alcuni punti di

               interpretazione.

 

 

               

 

               La situazione in Europa

 

               In Danimarca dal 1989, dal 1993 in Norvegia e dal 1994 in

               Svezia, i matrimoni civili di coppie omosessuali sono

               riconosciuti, ed essi godono gli stessi diritti previsti per le

               coppie eterosessuali, senza peraltro poter adottare. Anche nei

               Paesi Bassi esiste qualcosa di simile al Pacs francese; in Belgio

               è in corso di approvazione un progetto di legge che prevede

               un "contratto di coabitazione legale" di un tipo simile. In

               Germania, il Bundesrat – la Camera dei rappresentanti dei

               Länder – ha emesso un documento in cui si chiede al

               Governo federale di prendere in considerazione l’ipotesi di

               riconoscere agli omosessuali gli stessi diritti degli

               eterosessuali. Regno Unito e Irlanda, Italia, Spagna e Grecia,

               invece, sono ancora apparentemente lontani dal prendere

               simili provvedimenti.

 

 

               

 

               Le reazioni delle confessioni religiose

 

               Gli islamici, per bocca del rettore della grande

               moschea di Parigi, Dalil Boubaker, stimando che «il

               matrimonio è la più nobile istituzione, la cellula

               madre della società», e che «l’unica unione valida è

               quella che è aperta alla filiazione» (intervista in La

               Croix dell’8 ottobre 1998), sostengono che le coppie

               omosessuali in Francia siano già sufficientemente

               garantite dalla legislazione esistente.

 

               La comunità ebraica di Francia, anch’essa

               considerando il matrimonio «un atto sacro», per

               bocca del suo rabbino Joseph Sitruk, si è

               rammaricata di vedere che la nuova proposta di

               legge mirasse unicamente a legalizzare «una

               situazione di fatto che prende atto della

               dissoluzione dei valori nella società francese» (ivi).

 

               La Federazione protestante di Francia ha anch’essa

               espresso le sue riserve sul progetto, perché non

               sembra all’altezza dei valori in gioco: definizione di

               una "coniugalità" moderna, filiazione, evoluzione

               dell’istituto matrimoniale. «L’istituzione della

               filiazione suppone due genitori di sesso diverso. Ci

               sembra importante – dicono – che la società continui

               a sostenere il matrimonio tra un uomo e una donna»

               (cfr. La Croix, 16 settembre 1998).

 

               Nel settembre scorso anche i vescovi cattolici si

               sono pronunciati sul progetto di legge. Con un

               documento dal titolo significativo: Una legge inutile

               e pericolosa (Conference des évêques de France -

               Conseil permanent, Une loi inutile et dangereuse,

               dichiarazione del 16 settembre 1998. Cfr. La

               documentation catholique n. 2189 del 4 ottobre

               1998), essi affermano: «La nostra convinzione è

               semplice: il diritto offre sufficienti possibilità per

               regolare i problemi sociali ed economici che

               incontrano certe persone che non possono o non

               vogliono sposarsi. Non è dunque necessario scrivere

               in una legge un nuovo statuto relazionale che rischia

               di destrutturare soprattutto il significato della

               coppia e della famiglia». I vescovi mostrano di non

               credere alle asserzioni dei proponenti, secondo i

               quali si tratta solo di una serie di misure pratiche

               che non hanno per obiettivo una sorta di

               "matrimonio bis". Essi avvertono invece il rischio che

               il matrimonio venga indebolito e ridotto a istituzione

               "inutile", mentre gli si dovrebbe ancora riconoscere il

               ruolo di istituzione «che fissa il quadro giuridico che

               favorisce la stabilità della famiglia. Esso permette il

               rinnovarsi delle generazioni. Non è un semplice

               contratto o un affare privato, ma costituisce una

               delle strutture fondamentali della società, della

               quale garantisce la coerenza».

 

               Il Pacs – secondo i vescovi – finirà per favorire

               invece quella «instabilità affettiva» che «indebolisce

               già troppo le famiglie e i legami sociali». Le

               osservazioni critiche dei vescovi non sono solo

               nell’ordine dell’opportunità, ma anche della

               giustizia: questa legge opera delle ingiuste

               equiparazioni (là dove equipara coppie eterosessuali

               e coppie omosessuali) e delle altrettanto ingiuste

               discriminazioni (là dove di fatto costituisce una

               gerarchia di unioni, di diritti e di doveri, sulla base

               di tendenze soggettive).

 

Il testo di legge del Pacs                                    

Fonte: http://www.stpauls.it/fa_oggi/0002f_o/0002fo48.htm

 

 

            Il libro I del codice civile è completato da un titolo XII così

            redatto:

 

            Titolo XII

            Il patto civile di solidarietà e il concubinato.

 

            Capitolo I

            Il patto civile di solidarietà.

 

            Art. 515 - 1

 

            Il patto civile di solidarietà è un contratto stipulato da due

            persone fisiche maggiorenni, di sesso diverso o del

            medesimo sesso, per organizzare la loro vita comune.

 

            Art. 515 - 2

 

            A pena di nullità, non può aversi patto civile di solidarietà:

 

                1°- tra ascendenti e discendenti in linea retta, tra

                parenti in linea retta e tra collaterali sino al terzo

                grado incluso;

 

                2° - tra due persone delle quali almeno una è legata

                da vincolo matrimoniale;

 

                3° - tra due persone delle quali almeno una è già

                legata da un patto civile di solidarietà.

 

            Art. 515 - 3

 

            Due persone che stipulano un patto civile di solidarietà ne

            fanno dichiarazione congiunta presso la cancelleria del

            tribunale d’istanza del luogo dove fissano la loro residenza

            comune. A pena di irricevibilità, essi depositano in

            cancelleria la convenzione stipulata tra loro in doppio

            originale e aggiungono la documentazione dello stato civile

            che permette di stabilire la validità dell’atto secondo l’art.

            512 - 2, e un certificato della cancelleria del tribunale

            d’istanza del loro luogo di nascita o, in caso di nascita

            all’estero, della cancelleria del tribunale di grande istanza di

            Parigi, che attesta che essi non sono già legati da un patto

            civile di solidarietà. Dopo la presentazione di tutti questi

            documenti, la cancelleria annota questa dichiarazione su un

            registro. La cancelleria appone un visto e la data ai due

            esemplari originali della convenzione e li restituisce a

            ciascun partner.

 

            È necessario menzionare la dichiarazione in un registro tenuto

            presso la cancelleria del tribunale d’istanza del luogo di

            nascita di ciascun partner o, nel caso di nascita all’estero,

            presso la cancelleria del tribunale di grande istanza di Parigi.

 

            L’iscrizione sul registro del luogo di residenza conferisce

            data certa al patto civile di solidarietà e lo rende opponibile

            ai terzi. Ogni modificazione dell’atto è oggetto di una

            dichiarazione congiunta registrata presso la cancelleria del

            tribunale d’istanza che ha ricevuto l’atto iniziale, alla quale

            viene aggiunto, a pena di irricevibilità e in doppio originale,

            l’atto che porta le modificazioni alla convenzione. Si

            applicano le formalità previste da questo capoverso.

 

            All’estero, la registrazione di una dichiarazione congiunta di

            un patto che lega due partners, di cui almeno uno è di

            nazionalità francese, e le formalità previste nel secondo e

            quarto capoverso sono assicurate dagli agenti diplomatici e

            consolari francesi come anche quelle richieste in caso di

            modificazione del patto.

 

            Art. 515 - 4

 

            I partners legati da un patto civile di solidarietà si

            conferiscono un aiuto mutuo e materiale. Le modalità di

            questo aiuto sono determinate nel patto. I partners sono tenuti

            in solido nei confronti dei terzi per quanto riguarda i debiti

            contratti da uno di loro per le necessità della vita corrente e

            per le spese relative all’alloggio comune.

 

            Art. 515 - 5

 

            I partners di un patto civile di solidarietà indicano, nella

            convenzione prevista dal secondo capoverso dell’art. 513 - 3,

            se essi intendono assoggettarsi al regime di comunione dei

            beni mobili che essi acquisteranno a titolo oneroso

            posteriormente alla stipulazione del patto. In mancanza di tale

            dichiarazione, questi beni mobili si presumono indivisi per la

            metà. Lo stesso accade quando non sia possibile determinare

            la data dell’acquisto di questi beni mobili.

 

            Gli altri beni, dei quali i partners divengono proprietari a

            titolo oneroso posteriormente alla stipulazione del patto, si

            presumono indivisi per la metà se l’atto di acquisto o di

            sottoscrizione non dispone diversamente.

 

            Art. 515 - 6

 

            Le disposizioni dell’art. 832 sono applicabili tra i partners

            di un patto civile di solidarietà in caso di scioglimento di

            questo, ad eccezione di quelle relative a una coltivazione

            agricola, o parte di essa, così come a una quota parte indivisa

            o a partecipazioni sociali di questa coltivazione.

 

            Art. 515 - 7

 

            Quando i partners decidono di comune accordo di mettere

            fine al patto civile di solidarietà, essi depositano una

            dichiarazione congiunta scritta presso la cancelleria del

            tribunale d’istanza del luogo nel quale almeno uno di loro ha

            la residenza. La cancelleria annota questa dichiarazione su un

            registro e ne assicura la conservazione.

 

            Quando uno dei partners decide di mettere fine al patto civile

            di solidarietà, notifica all’altro la sua decisione e invia copia

            di questa notifica alla cancelleria del tribunale d’istanza che

            ha ricevuto l’atto iniziale.

 

            Quando uno dei partners mette fine al patto civile di

            solidarietà sposandosi, informa l’altra parte a mezzo di

            notifica e indirizza copia di questa e del suo atto di nascita,

            sul quale è fatta menzione del matrimonio, alla cancelleria

            del tribunale che ha ricevuto l’atto iniziale.

 

            Quando il patto civile di solidarietà viene a cessare per la

            morte di almeno uno dei partners, il partner superstite o

            chiunque ne abbia interesse invia copia dell’atto di morte alla

            cancelleria del tribunale di istanza che ha ricevuto l’atto

            iniziale.

 

            La cancelleria, che riceve la dichiarazione o gli atti previsti

            nei capoversi precedenti, riporta, o fa riportare, menzione

            della fine del patto in margine all’atto iniziale. Ugualmente

            provvede all’iscrizione di questa menzione in margine al

            registro previsto dal quinto capoverso dell’art. 515 - 3.

 

            All’estero, l’accettazione, l’iscrizione e la conservazione

            della dichiarazione o degli atti previsti dai quattro primi

            capoversi sono assicurati dagli agenti diplomatici e consolari

            francesi, che procedono ugualmente, o provvedono che si

            proceda, alle menzioni previste nel capoverso precedente.

 

            Il patto civile di solidarietà viene a cessare, secondo i casi:

 

                1° - dal momento della menzione in margine all’atto

                iniziale della dichiarazione congiunta prevista dal

                primo capoverso;

                2° - tre mesi dopo la notifica fatta in applicazione

                al secondo capoverso, con riserva che una copia ne

                sia portata a conoscenza della cancelleria del

                tribunale designato da questo capoverso;

                3° - alla data del matrimonio o della morte di uno

                dei partners.

 

            I partners procedono essi stessi alla liquidazione dei diritti e

            delle obbligazioni risultanti per essi dal patto civile di

            solidarietà. In mancanza di accordo, il giudice decide sulle

            conseguenze patrimoniali dello scioglimento, senza

            pregiudizio della riparazione dei danni eventualmente subiti.

 

            Articolo 2

 

            Dopo l’art. 506 del codice civile, è inserito un art. 506 - 1

            così redatto:

 

            Art. 506 - 1

 

            I maggiorenni sotto tutela non possono concludere un patto

            civile di solidarietà. Quando durante un patto civile di

            solidarietà, uno dei due partners è posto sotto tutela, il tutore

            autorizzato dal consiglio di famiglia o, in mancanza, il

            giudice tutelare può mettere fine al patto secondo le modalità

            previste dal primo o dal secondo capoverso dell’art. 515 - 7.

 

            Quando l’iniziativa di rompere il patto è presa dall’altro

            partner, la notifica menzionata nel secondo e terzo capoverso

            dello stesso articolo è indirizzata al tutore.

 

            Articolo 3

 

            Il titolo XII del primo libro del codice civile è completato da

            un capitolo II così redatto: Il concubinato.

 

            Art. 515 - 8

 

            Il concubinato è un’unione di fatto, caratterizzata da una vita

            comune che presenta un carattere di stabilità e continuità, tra

            due persone, di sesso diverso o del medesimo sesso, che

            vivono in coppia.

 

            Articolo 4

 

            I - Il numero 1 dell’art. 6 del codice generale delle imposte è

            completato con un capoverso cosi redatto: I partners legati

            da un patto civile di solidarietà definito all’art. 515 -1 del

            codice civile, per i redditi previsti nel primo capoverso, sono

            soggetti a una imposta comune a contare dall’imposizione dei

            redditi dell’anno del terzo anniversario della registrazione

            del patto. L’imposizione è stabilita ai loro due nomi, separati

            dalla parola "o".

 

            II - Dopo il n. 6 dell’art. 6 del codice generale delle imposte

            è inserito un numero 7 così redatto: ciascun partner legato da

            un patto civile di solidarietà è personalmente imputabile per i

            redditi di cui ha avuto la disposizione per l’anno in cui è stato

            posto termine al patto alle condizioni previste dall’art. 515 -

            7 del codice civile.

 

            Quando i due partners legati da un patto civile di solidarietà

            e sottoposti a imposizione comune contraggono matrimonio,

            le disposizioni del n. 5 non si applicano più. In caso di

            decesso di uno dei partners, legati dal patto civile di

            solidarietà e sottoposti a imposizione comune, il partner

            superstite è personalmente imputabile per il periodo

            posteriore al decesso.

 

            III - Le regole fondamentali di imposizione fiscale, oltre che

            quelle menzionate nell’ultimo capoverso del n. 1 e al n. 7

            dell’art. 6 del codice generale delle imposte, le regole di

            liquidazione e di pagamento dell’imposta sul reddito e delle

            imposte dirette locali, come quelle concernenti la

            sottoscrizione di dichiarazioni e il controllo delle stesse

            imposte previste dal codice generale delle imposte e il libro

            di procedura fiscale per i contribuenti menzionati al secondo

            capoverso del n. 1 dell’art. 6 del codice generale delle

            imposte, si applicano ai partners legati da patto civile di

            solidarietà che sono soggetti a imposizione comune.

 

            Articolo 5

 

            I - Nel codice generale delle imposte è inserito un art. 777

            bis così redatto: la parte netta tassabile, conseguita da un

            partner legato al donatore o al testatore da un patto civile di

            solidarietà definito dall’art. 515 - 1 del codice civile, è

            soggetta ad una tassa del 40% per la frazione che non ecceda

            100.000 franchi e a una tassa del 50% per il rimanente.

            Queste tasse si applicano alle donazioni soltanto se, alla data

            del fatto generatore dei diritti in questione, i partners sono

            legati da almeno due anni da un patto civile di solidarietà.

 

            II - All’art. 780 del codice generale delle imposte, le parole

            «articolo 777» sono sostituite dalle parole «articoli 777, 777

            bis».

 

            III - L’art. 779 del codice generale delle imposte è

            completato da un n. III così redatto: per la percezione della

            tassa di voltura di un atto a titolo gratuito, è effettuata una

            riduzione di 300.000 franchi sulla parte del partner legato al

            donatore o al testatore da un patto civile di solidarietà

            definito dall’art. 515 - 1 del codice civile. Per le volture di

            atti a titolo gratuito tra vivi autorizzate per atto inserito nella

            contabilità a partire dal 1º gennaio 2000 e per le successioni

            aperte a contare da tale data, l’ammontare della riduzione è di

            375.000 franchi.

 

            Questa riduzione si applica alle donazioni solo se, alla data

            del fatto generatore dei diritti in questione, i partners sono

            legati da un patto civile di solidarietà da almeno due anni.

 

            Articolo 6

 

            I - Dopo il quarto capoverso dell’art. 885 A del codice

            generale delle imposte, è inserito un capoverso così redatto: i

            partners legati da un patto civile di solidarietà definito

            dall’art. 515 - 1 del codice civile sono sottoposti a una

            imposizione comune.

 

            II - Al n. II dell’art. 885 Wdel codice generale delle imposte,

            dopo le parole: «gli sposi», sono inserite le parole: «e i

            partners legati da un patto civile di solidarietà definito

            dall’art. 515 - 1 del codice civile».

 

            III - All’art. 1723 ter - 00 B del codice generale delle

            imposte, dopo le parole: «gli sposi», sono inserite le parole «

            e i partners legati da un patto civile di solidarietà definito

            dall’art. 515 - 1 del codice civile».

 

            Articolo 7

 

            Il primo capoverso dell’art. L. 161-14 del codice della

            sicurezza sociale è completato da una frase così redatta: lo

            stesso vale per la persona legata a una assicurazione sociale

            da un patto civile di solidarietà quando essa non può

            beneficiare della qualità di assicurato sociale ad altro titolo.

 

            Articolo 8

 

            Le disposizioni degli artt. L. 223 --7, L. 226 - 1, quarto

            capoverso, e L. 784 - 1 del codice di lavoro sono applicabili

            ai partners legati da un patto civile di solidarietà.

 

            Articolo 9

 

            L’ultimo capoverso dell’art. L. 361 - 4 del codice della

            sicurezza sociale è così redatto: se nessuna priorità è

            invocata in un termine determinato, il capitale è attribuito al

            congiunto superstite non separato di diritto o di fatto, al

            partner al quale il defunto è stato legato da un patto civile di

            solidarietà o in mancanza ai discendenti e, nel caso in cui il

            de cuius non lasci né un congiunto superstite, né un partner di

            un patto civile di solidarietà, né discendenti, agli ascendenti.

 

            Articolo 10

 

            Il secondo capoverso dell’art. L. 523 - 2 del codice della

            sicurezza sociale è così redatto: quando il padre o la madre

            titolari del diritto di sostegno familiare si sposa, conclude un

            patto civile di solidarietà o vive in concubinato, questa

            prestazione cessa di essere dovuta.

 

            Articolo 11

 

            Il secondo capoverso (1°) dell’art. L. 356 - 3 del codice

            della sicurezza sociale è così redatto: si risposa, conclude un

            patto civile di solidarietà o vive in concubinato.

 

            Articolo 12

 

            La conclusione di un patto civile di solidarietà costituisce

            uno degli elementi di valutazione dei legami personali in

            Francia, ai sensi del n. 7 dell’art. 12 bis dell’ordinanza n.

            45-2658 del 2 novembre 1945, relativo alle condizioni di

            ingresso e di soggiorno degli stranieri in Francia, per

            l’ottenimento del permesso di soggiorno.

 

            Articolo 13

 

            I - Nella seconda frase del quarto capoverso dell’art. 60

            della legge n. 84-16 dell’11 gennaio 1984, recante

            disposizioni statutarie relative alla funzione pubblica dello

            Stato, dopo le parole: «ragioni professionali» sono inserite le

            parole: «ai funzionari separati per ragioni professionali dal

            partner con il quale sono legati da un patto civile di

            solidarietà».

 

            II - Nell’art. 62 della legge n. 84-16 dell’11 gennaio 1984

            sopra citata, dopo le parole: «ragioni professionali» sono

            inserite le parole: «ai funzionari separati per ragioni

            professionali dal partner con il quale sono legati da un patto

            civile di solidarietà».

 

            III - Nel primo e secondo capoverso dell’art. 54 della legge

            n. 84-53 del 26 gennaio 1984, recante disposizioni statutarie

            relative alla funzione pubblica territoriale, dopo le parole:

            «ragioni professionali» sono inserite le parole: «ai funzionari

            separati per ragioni professionali dal partner con il quale

            sono legati da un patto civile di solidarietà».

 

            IV - Nell’art. 38 della legge n. 86-33 del 9 gennaio 1986,

            recante disposizioni statutarie relative alla funzione pubblica

            ospedaliera, dopo le parole: «ragioni professionali» sono

            inserite le parole: «i funzionari separati per ragioni

            professionali dal partner con il quale sono legati da un patto

            civile di solidarietà».

 

            Articolo 14

 

            I - Dopo il terzo capoverso dell’ art. 14 della legge n. 89-462

            del 6 luglio 1989, mirante a migliorare i rapporti di locazione

            e recante disposizioni della legge n. 86-1290 del 23 dicembre

            1986, è inserito un capoverso così redatto: a vantaggio del

            partner legato al locatario da un patto civile di solidarietà.

 

            II - Dopo il settimo capoverso del medesimo art. 14 è inserito

            un capoverso così redatto: al partner legato al locatario da

            un patto civile di solidarietà.

 

            III - Nella seconda frase del primo capoverso del n. I dell’art.

            15 della medesima legge, dopo le parole: «locatore, suo

            congiunto» sono inserite le parole: «il partner al quale egli è

            legato da patto civile di solidarietà registrato alla data del

            congedo».

 

            IV - Nella seconda frase del primo capoverso del n. I del

            medesimo art. 15, dopo le parole: «quelli del suo congiunto»

            la parola "o" è sostituita dalle parole: «del suo partner o del

            suo».

 

            Articolo 15

 

            Le condizioni di applicazione della presente legge sono

            fissate per decreto del Consiglio di Stato.

 

            Il decreto relativo alle condizioni alle quali sono trattate e

            conservate le informazioni relative alla formazione, alla

            modifica e allo scioglimento del patto civile di solidarietà è

            adottato dopo il parere della Commissione nazionale

            dell’informatica e delle libertà. Deliberato in seduta

            pubblica, a Parigi, il 13 ottobre 1999.

 

                              Il presidente: Firmato: Laurent Fabius

                                   (Traduzione di Paolo Ferrari da Passano)

                                                              

 

               I punti principali del Pacs

 

                   Che cos’è il Patto civile di solidarietà?

 

               È un contratto concluso da due persone

               maggiorenni, anche dello stesso sesso, per

               organizzare la loro vita comune. Questa nozione di

               "vita comune" – ha precisato la Corte costituzionale

               francese – non copre solamente una comunità di

               interessi e non si limita all’esigenza di una semplice

               coabitazione tra due persone; essa suppone, oltre

               una residenza comune, una vita di coppia.

 

                   Lo possono stipulare tutti?

 

               Non è possibile stipulare un Pacs tra ascendente e

               discendente in linea diretta, tra parenti in linea

               diretta e tra collaterali fino al terzo grado incluso;

               tra due persone delle quali una almeno è vincolata

               da matrimonio; tra due persone delle quali una

               almeno sia già legata da altro Pacs.

 

                   Come si stipula il Pacs?

 

               È sufficiente che i partners depositino una

               dichiarazione congiunta presso la cancelleria del

               tribunale d’istanza del luogo dove stabiliranno la

               loro comune residenza.

 

                   Quali obblighi reciproci derivano da questo

                   Patto per i due partners?

 

               I partners si garantiscono un aiuto mutuo e

               materiale e, sempre secondo l’interpretazione data

               dalla Corte costituzionale francese, è nulla ogni

               clausola che misconosca il carattere obbligatorio di

               questo aiuto.

 

                   Qual è il regime economico e fiscale che

                   deriva dal Pacs?

 

               Salvo che i partners non abbiano disposto

               diversamente al momento della conclusione del loro

               patto, si presume che i beni siano indivisi per la

               metà. I partners sono tenuti in solido verso i terzi

               per i debiti contratti per le spese della vita corrente

               e quelle relative all’alloggio comune. I partners sono

               soggetti a un’imposizione comune e godono di

               alcune agevolazioni fiscali.

 

                   Come si pone fine al Pacs?

 

               Il Pacs si può sciogliere per volontà delle parti: se

               sono entrambi d’accordo, depositano una

               dichiarazione congiunta presso la cancelleria del

               tribunale d’istanza; se la volontà è di uno solo,

               questi la deve notificare all’altro e spedire copia di

               questa notifica alla cancelleria del tribunale. Il Pacs

               si scioglie per morte o per matrimonio anche di uno

               solo dei due partners.

 

                                                        p.f.

 

 

                                       

 

               Le ragioni di Irène Théry

 

               Sul mensile Esprit (ottobre 1999) è apparso un lungo

               saggio della sociologa Irène Théry nel quale la

               studiosa francese esamina il testo del Pacs con

               atteggiamento critico, valutandone gli aspetti

               giuridici, politici, sociologici e antropologici. La

               colpisce, anzitutto, il fatto che una legge così

               importante non sia stata sottoposta a un preventivo

               esame di giuristi specializzati in diritto civile e

               sociale.

 

               La stessa approvazione in Parlamento del Pacs,

               secondo la Théry, è avvenuta quasi alla chetichella,

               con il consenso acritico della maggioranza e il

               silenzio dell’opposizione. Tutto è scivolato con

               l’accettazione di un testo carico di imprecisioni e in

               cui si confonde il concetto di sessuato con sessuale,

               quello di coppia con la situazione di persone che

               vivono sotto lo stesso tetto (paires) legati da

               vincolo di amicizia, solidarietà o interesse.

 

               La legge, pensata per dare uno status giuridico alle

               unioni di omosessuali, in realtà non affronta

               neppure questo problema. Ponendo ogni tipo di

               convivenza sullo stesso piano, non riconosce, infatti,

               neppure un rapporto di partnerariato che molti Paesi

               europei stanno cercando di dare alle unioni dei gay.

 

               In tutto l’Occidente, il costume ha subìto radicali

               trasformazioni. Porre tutte le coppie su un’unica

               prospettiva significa ignorare che il matrimonio, così

               come è previsto dalla Costituzione, è ormai

               affiancato da altre forme di convivenza.

 

               Sono molte le coppie che non si sposano,

               rivendicando il diritto a una vita privata, libera da

               vincoli giuridici, fondata sul reciproco impegno

               quotidiano. Queste coppie non hanno mai chiesto

               riconoscimenti, non desiderano uno statuto

               particolare, vogliono restare nella piena libertà del

               loro rapporto, non si sono mai associate per

               chiedere una tutela giuridica. La Thèry rileva che il

               numero di coppie che vogliono vivere in piena libertà

               è senz’altro superiore di quanto si pensi e ritiene

               che il Pacs, con le sue generalizzazioni, violi le reali

               aspettative di queste coppie. Un’autentica

               sopraffazione del loro desiderio di autonomia. In

               netta antitesi, inoltre, con la tendenza della

               giurisprudenza a riconoscere il cambiamento in atto.

 

               Tra i problemi completamente ignorati quello della

               procreazione delle coppie omosessuali e di quelle

               non sposate. Il Pacs ignora queste e altre

               situazioni, rinviandole a un’eventuale riforma del

               diritto di famiglia. Si è cercato, insomma, di girare

               intorno a questioni decisamente esplosive senza

               affrontarle, ma aprendo la strada a inevitabili futuri

               interventi legislativi.

 

               La Costituzione (1792) dava per scontato che la

               figura del marito coincidesse con quella del padre.

               Da questo assunto era derivata una morale corrente

               che consentiva l’esercizio della sessualità solo

               nell’ambito del matrimonio. Con un tasso di

               tolleranza zero verso i rapporti extraconiugali,

               prematrimoniali e le unioni libere.

 

               L’evoluzione sociale avvenuta dopo gli anni

               Sessanta ha sconfitto questa rigidità mentale,

               accettando modelli di comportamento che

               rispondono a istanze personali più che a regole

               codificate. Questi nuovi stili di vita evidenziano la

               differenza tra sessuato e sessuale, cioè tra

               l’appartenenza al genere maschile e femminile e al

               comportamento (la sessualità vissuta dalle singole

               persone).

 

               Ignorare questo modo di sentire e agire significa

               muoversi fuori dalla realtà, sacrificare il percorso

               storico e sociale degli ultimi quarant’anni,

               misconoscere le vere istanze che vengono dalla

               società. In sintesi, cancellare la storia più recente,

               impedendole di ricevere una logica e conseguente

               legislazione. Perché la legge, non dimentichiamolo,

               registra gli usi e i costumi, ne è la sintesi e la

               tutela.

 

               La Théry ritiene che il Pacs, non avendo affrontato la

               natura dei rapporti delle persone che vivono

               insieme, ha imposto una retromarcia giuridica al

               processo di trasformazione sociale, condannando

               stili di vita ormai diffusi alla dimensione di fatti

               privati. Per aprire la strada al matrimonio degli

               omosessuali, il Parlamento ha approvato una legge

               che tratta ogni unione libera come un fatto

               amministrativo. Per non sollevare clamore di un

               dibattito acceso, si è ricorsi a un’escamotage che

               tutto è tranne che un’innovazione o la ratifica di una

               realtà nuova. E a chi dice che 5 milioni di francesi

               vogliono il Pacs, la Théry risponde che nessun

               referendum ha mai accertato la consistenza di

               questi consensi. Anche la democrazia, quindi, è

               stata tradita.

 

               È con amarezza e partecipazione molto intensa che

               la sociologa esamina il Pacs e ne denuncia i limiti.

               Talvolta la studiosa cede il posto alla cittadina per

               evidenziare più compiutamente la delusione

               profonda causata da questa legge. La scarsità dello

               spazio non consente di illustrare le molte e brillanti

               argomentazioni addotte dalla Théry nella disamina

               del Pacs (sintesi a cura di Savina Mariani).

 

 

 

 

    Comunicato stampa "Buone notizie dall`Olanda" Amsterdam In Olanda, dal 2001 omosessuali e lesbiche potranno

    regolarmente sposarsi. Il Paese dei Mulini e Tulipani, sara` il primo paese al mondo ad applicare una normativa che va     oltre il riconoscimento delle `coppie di fatto`,

    http://www.los.leganord.org/comunica/buonenot.html

 

    Comunicati stampa OGGETTO: LAssemblea Nazionale Francese ha approvato i PACS. Anche la Lettonia verso il

    riconoscimento delle coppie omosessuali e delle coppie di fatto.

    http://www.roma.democraticidisinistra.it/tematiche/cods/pacs.htm

 

 

 

                          Belgio. Unioni civili

                          Notizie Omosessuali Italiane 29

                          dicembre 1999

 

                          Bologna, Cassero. nella notte

                          eretto un muro di pietra

                          Notizie Omosessuali Italiane 21

                          dicembre 1999

 

                          le opinioni on line

                          Panorama on-line 17 dicembre

                          1999

 

                          Commissione per la parità dei

                          diritti e delle opportunità per le

                          persone omosessuali

                          Notizie Omosessuali Italiane 16

                          dicembre 1999

 

                          USA: SAN FRANCISCO,

                          BROWN RESTA SINDACO

                          Notizie Omosessuali Italiane 16

                          dicembre 1999

 

                          Pannella parla di sessualità e

                          omosessualità in una trasmissione

                          televisiva

                          Notizie Omosessuali Italiane 16

                          dicembre 1999

 

                          Padova. Dimissioni in Consiglio

                          comunale dopo l'approvazione

                          della mozione filogay

                          Notizie Omosessuali Italiane 16

                          dicembre 1999

 

                          Cambia sesso in diretta internet

                          Punto Informatico 14 dicembre

                          1999

 

                          Pacs. L'Air France fa sconti alle

                          coppie pacsate

                          Notizie Omosessuali Italiane 15

                          dicembre 1999

 

                          Giovani e omosessualità: il 15

                          dicembre giornata contro le

                          discriminazioni sessuali

                          organizzata da Uds e Arcigay

                          Notizie Omosessuali Italiane 15

                          dicembre 1999

 

                          DS: Approvati in tutti i Congressi

                          provinciali ordini del giorno sulle

                          Unioni Civili e sulle

                          discriminazioni

                          Notizie Omosessuali Italiane 14

                          dicembre 1999

 

                          Gran Bretagna: nati i gemelli di

                          una coppia gay

                          Notizie Omosessuali Italiane 13

                          dicembre 1999

 

                          Hawaii: bocciati dalla Corte

                          Suprema i matrimoni gay.

                          Notizie Omosessuali Italiane 13

                          dicembre 1999

 

                          SCUOLA: PER IL 59%

                          STUDENTI LOMBARDI

                          ESSERE GAY E' UNA SCELTA

                          Notizie Omosessuali Italiane 13

                          dicembre 1999

 

                          Padova. Ennesima operazione di

                          polizia in un locale gay

                          Notizie Omosessuali Italiane 10

                          dicembre 1999

 

                          Clericalismo. Criticare la chiesa

                          cattolica è reato

                          Notizie Omosessuali Italiane 10

                          dicembre 1999

 

                          Intervista ad Alessandro Piano,

                          consigliere azzurro di Sesto San

                          Giovanni

                          Notizie Omosessuali Italiane 8

                          dicembre 1999

 

                          Cronaca della manifestazione di

                          Sesto San Giovanni

                          Notizie Omosessuali Italiane 7

                          dicembre 1999

 

                          Presto la legge sulle unioni civili in

                          Germania

                          Notizie Omosessuali Italiane 7

                          dicembre 1999

 

                          OLTRE LA VISIBILITÀ:LA

                          "FOSFORESCENZA" GAY

                          MondoQueer 7 dicembre 1999

 

                          Sesto S.Giovanni: comunicato dei

                          preti

                          Mailing list queer-it 6 dicembre

                          1999

 

                          Sesto S.Giovanni: volantinaggio

                          Mailing list queer-it 6 dicembre

                          1999

 

                          SUDAFRICA: GAY STRANIERI

                          TRATTATI COME LEGITTIMI

                          CONIUGI

                          Notizie Omosessuali Italiane 3

                          dicembre 1999

 

                          REPUBBLICA CECA:

                          RESPINTA LA LEGGE SULLA

                          PARITA' DEI DIRITTI DELLE

                          COPPIE GAY

                          Notizie Omosessuali Italiane 3

                          dicembre 1999

 

                          ALESSANDRO PIANO,IL

                          POLO E LE LIBERTÀ

                          Mailing list gaylib 2 dicembre

                          1999

 

                          La destra scatenata sulle famiglie

                          di fatto utilizzando l'integralismo

                          papale

                          Notizie Omosessuali Italiane 2

                          dicembre 1999

 

                          Coppie di Fatto: istituito il

                          Registro a Sesto S. Giovanni

                          Notizie Omosessuali Italiane 2

                          dicembre 1999

 

                          Arcigay sulle dichiarazioni del

                          Papa

                          Notizie Omosessuali Italiane 1

                          dicembre 1999

 

                          PAPA: NUOVO ALTOLA'

                          ALLE COPPIE DI FATTO

                          Notizie Omosessuali Italiane 1

                          dicembre 1999