LA PARITA' TRUFFALDINA OFFERTA AGLI
OMOSESSUALI
di Ugo Ruffolo
Il Parlamento europeo raccomanda - ma (per ora) non
impone - registrazioni e parità di diritti per coppie di
fatto etero ed omosessuali, recependo il nuovo modello
francese dell'accordo di convivenza. E' una vittoria per il
gay pride; ma non altrettanto per chi rifiuta il
matrimonio come "tomba dell'amore". E' la fine della
clandestinità per le coppie omosessuali, ma una sorta di
minimatrimonio burocraticamente imposto a chi aveva
scelto di amarsi senza volerlo raccontare al sindaco o al
prete. Chiediamoci se questa è la via per dare giusta
tutela alle diversità o invece un modo di penalizzare ed
omologare le diverse normalità; quando non addirittura
un gattopardesco ritocco in avanti della frontiera del
peccato. Altro è la convivenza da rifiuto libertario del
matrimonio, altro quella di chi dal matrimonio è escluso.
Questo è il punto che fa la differenza.
Il rischio è che il giusto riconoscimento alla coppia "
gay" penalizzi quella eterossessuale. La quale pretende
invece la non formalizzazione e l'assenza di
giuridizzazione dei rapporti interni, chiedendo solo
regole che la tutelino nei rapporti esterni e con terzi.
Non esiste, per fortuna, solo ciò che è vietato o
permesso, ma altresì la sfera del giuridicamente
indifferente. Rispettare quella scelta non deve però
comportare anche la impossibilità di far valere
all'esterno la esistenza di quell'assetto di vita. V'è
qualche tutela già oggi, ai fini , ai fini della locazione
abitativa o del risarcimento del danno da morte del
convivente; essa potrebbe essere sistematicamente
estesa domani su altri piani: quali quello pensionistico,
ereditario (nel senso non di quote di legittima al
coniuge di fatto, ma di maggiori libertà testamentarie a
suo favore), previdanziale e sanitario; e così via.
Tutto questo dovrebbe, e deve, competere a qualsiasi
unione di fatto, eterosessuale e non. Ma a prescindere
da registrazioni e carte da bollo. Andare invece più
avanti, "registrando" la coppia e poi riconoscendo
automatici diritti all'eredità, agli alimenti o al
mantenimento, a trattamenti di fine rapporto per la
parte debole, e così di seguito, significherebbe istituire
un minimatrimonio di serie B. Meglio, allora, consentire
il matrimonio anche omosessuale, che costruire simili
ghetti, quasi matrimoniali; che comporterebbero la
nuova clandestinità, e la esclusione da ogni tutela, per
le coppie non regitrate. La via italiana alla non
discriminazione delle coppie omosessuali, dunque ,
dunque, deve passare per la estensione ad esse del
risarcimento da uccisione del convivente (la Cassazione
pretende la prova di un contributo patrimoniale e
personale apportato in vita, con carattere di stabilità), o
del diritto a succedere nel contratto di locazione (la
Corte Costituzionale pretende una convivenza abituale e
stabile) o alla pensione di guerra (la L: 313/1986
pretende convivenza durata almeno un anno), e così
via.
Mentre un delicato punto resta quello dell'accesso ad
adozione, affidamento e procreazione assistita estrema:
il modello padre-madre, eventualmente assunto nel
superiore interesse del minore, potrebbe non venire
automaticamente cancellato dalla equiparazione delle
coppie omo a quelle etero; ma è un discorso troppo
lungo. Le "registrazioni", dunque, dovrebbero al
massimo concorrere alla prova della convivenza, ma non
incidere sullo stato delle persone. E gli accordi di
convivenza potrebbero essere contratti di coabitazione
ma non regolamentazione pattizia d'una comunione e
dedizione di vita e di beni, con obblighi di fedeltà, di
assistenza da quasi-matrimonio. Le mobili frontiere del
conformismo sembrano dunque considerare ora
"regolare" la coppia sposata e registrata, bollando
invece come nuovi concubini i conviventi. E' talora del
resto accaduto che qualcuno, sorpreso con una sigaretta
accesa, abbia chiarito a discolpa che quello era solo uno
spinello.
Fonte: http://www.ilgiorno.it/art/2000/03/16/716665
"Stessi diritti e stessi doveri": gli eurodeputati hanno
approvato l'articolo, nonostante il voto contrario del
Centrodestra
STRASBURGO, 16 MARZO - L'Europarlamento ha chiesto
a tutti i paesi Ue di «introdurre la convivenza registrata
fra persone dello stesso sesso, riconoscendo loro gli
stessi diritti e doveri» previsti per le coppie
eterosessuali. E quanto si afferma in un articolo
approvato oggi.
Gli eurodeputati hanno approvato, nonostante il voto
contrario del centrodestra, l'articolo 54 della relazione
annuale sui diritti umani nel quale chiedono inoltre agli
stati che non vi abbiano ancora provveduto di modificare
la propria legislazione al fine di riconoscere legalmente
la convivenza al di fuori del matrimonio
indipendentemente dal sesso.
L'articolo, approvato con 251 voti a favore, 169 contrari
e 13 astensioni sottolinea infine la necessità di
compiere rapidi progressi nell'ambito del riconoscimento
reciproco delle varie forme di convivenza legale non
coniugale e dei matrimoni legali fra persone dello
stesso sesso nell'Ue.
Fonte: http://www.ilgiorno.it/art/2000/03/16/716690
Dall'eredità alle pensioni: i diritti
rivndicati
Dal riconoscimento degli assegni familiari, alla
reversibilità della pensione, dalla liquidazione
all'eredità. Sono questi alcuni diritti a cui le coppie di
fatto omosessuali potranno accedere se il Parlamento
recepirà l'indirizzo contenuto nella risoluzione approvata
oggi a Strasburgo a favore delle unioni gay. Diritti
contemplati in diversi disegni di legge che sono fermi da
tempo in Commissione giustizia alla Camera e che sono
stati sintetizzati in uno schema elaborato dall'Arcigay.
Assegni familiari: oggi spettano solo ai lavoratori con
coniuge (legalmente riconosciuto) o figli a carico. La
stessa cosa riguarda le detrazioni fiscali.
Diritto di visita: in ospedale, carcere o altro istituto.
Attualmente spetta colo a parenti di sangue, oppure
occorre una procura da parte dell'interessato.
Finanziamenti prima casa: ora sono previsti solo per
coppie eterosessuali appena sposate.
Reversibilità della pensione: adesso spetta solo al
partner riconosciuto dalla legge, ai genitori o ai parenti
di primo grado.
Assicurazione di invalidità: spetta solo al partner
superstite riconosciuto dalla legge.
Mutue private che coprono cure dentistiche oculistiche
o altro. Ora spettano solo ai figli, ai coniugi e ai
conviventi eterosessuali.
Risarcimento per morte. Spetta solo al coniuge
eterosessuale in caso di morte provocata da incidente o
omicidio.
Reversibilità dei contratti, come per esempio l'affitto.
Ora è garantita solo al coniuge superstite.
Diversamente occorre ristipulare il contrato con tutto ciò
che ne consegue (tasse comprese).
Usufrutto immobili. L'usufrutto della casa posseduta in
comune e delle mobilia contenuta ora spetta solo al
coniuge eterosessuale. In caso di morte il partner
superstite può venire espulso dall'immobile dai parenti
che ne hanno diritto per quota legittima.
Testimonianze. Il diritto a non testimoniare contro il
partner in un processo spetta solo a coniugi e parenti di
sangue.
Eredità. In caso di morte per la legge italiana non si pù
disporre di tutti quanti i propri beni. Una parte
costituisce la cosiddetta 'legittimà. È una quota che
deve incontrovertibilmente essere lasciata secondo le
disposizioni contenute nel Codice civile (metà per un
figlio, 2/3 per due o più figli, metà per il coniuge
eterosessuale in assenza di figli, 1/3 a testa per un
figlio e un coniuge eterosessuale). In assenza di
coniuge e figli l'eredità va per 1/3 ai genitori o ai nonni.
Se una persona muore senza lasciare testamento il suo
patrimonio va per esclusione a figli e coniuge, genitori e
fratelli, parenti di sangue fino al sesto grado, allo Stato
ma mai al partner omosessuale.
Fonte: http://www.ilgiorno.it/art/2000/03/16/716692
PEDRIZZI, GRAVISSIMO - «Si tratta di una decisione
gravissima, che ignora le strutture psichiche della
sesssualità umana e a partire da quale tipo di unione
affettivo-sessuale la società può costruirsi e durare
nella storia». Così Riccardo Pedrizzi, responsabile di AN
per le politiche della famiglia, reagisce all'approvazione
da parte dell'europarlamento della norma con la quale si
chiede ai paesi membri di istituire i registri delle coppia
omosessuali, riconoscendo loro gli stessi diritti e doveri
delle coppie eterosessuali. «Siamo di fronte ad
un'iniziativa talmente carica di conseguenze per la
società, dal momento che tocca le sue radici
antropologiche- aggiunge Pedrizzi- da oltrepassare la
competenza di una maggioranza parlamentare. Fa male
vedere la massima istituzione civile europea cedere in
questa maniera alle lobby omosessualiste».
SALVATO: PER FORTUNA SPIRA LA BREZZA
DELL'EUROPA «Per fortuna che sul dibattito
bacchettone e ideologico da cui siamo ottenebrati spira
la brezza dell'europa, che ci chiede- con l'autorevolezza
di un documento di indirizzo sui diritti umani
dell'unione- di prevedere per le coppie omossessuali
eguali diritti di quelli riconosciuti alle coppie
eterosessuali», afferma la senatrice ersilia salvato, dei
ds, vice presidente del senato. «Da tempo siamo
inadempienti rispetto agli appelli europei contro la
discriminazione motivata dall'orientamento sessuale.
Siamo e rischiamo di diventare inadempimenti sotto
molti profili, dalle unione civili alle adozioni, all'accesso
alla fecondazione assistita. Ci pensino i nostri tutori
dell'ordine e della moralità pubblica: la caccia al
sostegno elettorale ecclesiale rischia di violare i diritti
fondamentali della persona».
MANCONI: DALLA UE UN SEGNALE INEQUIVOCABILE
«Finalmente un segnale chiaro e inequivocabile dal
parlamento europeo. Un segnale rivolto, innanzitutto, al
nostro governo. è ora che la maggioranza di
centrosinistra investa il parlamento di un tema tanto
significativo». Luigi Manconi accoglie con soddisfazione
la decisione dell'europarlamento, che invita i paesi
membri a introdurre nei propri ordinamenti «la
convivenza registrata fra persone dello stesso sesso,
riconoscendo loro gli stessi diritti e doveri previsti per le
coppie eterosessuali».
Dall'inizio di questa legislatura, ricorda il senatore dei
verdi, «giacciono, alla camera e al senato, disegni di
legge in materia di disciplina delle unioni civili. I verdi
da anni si battono perchè, a tutti i livelli, vengano
introdotti 'registri delle unioni civilì nell'ambito del
riconoscimenti delle varie forme di convivenza legale
non coniugale e delle unioni fra persone dello stesso
sesso. Se la maggioranza, come finora è apparso
evidente, non è in grado di trovare una posizione
comune- conclude manconi- allora si dia la possibilità al
parlamento di pronunciarsi. Ma lo si faccia subito, prima
della fine della legislatura».
CONFERENZA EPISCOPALE TEDESCA: GRAVISSIMO -
La Conferenza Episcopale Tedesca ha respinto il disegno
del governo del cancelliere Gerhard Schroeder teso a
modificare la legge sui diritti ereditari e a favorire, così,
l'equiparazione delle coppie omosessuali sui piano
giuridico.
Al termine dell'assemblea dei vescovi tedesca, tenuta a
Magonza, il presidente della Conferenza Episcopale, Karl
Lehman, ha ricordato che la Chiesa respinge
«inequivocabilmente» le relazioni omosessuali e,
pertanto, anche «qualsiasi tentativo di equiparazione
legale tra le coppie dello stesso sesso».
La proposta di legge che sta elaborando il ministro della
giustizia tedesca, la socialdemocratica Herta
Daeubler-Gmelin, prevede che nei confronti delle coppie
gay iscritte come tali al registro civile vengano applicate
le stesse norme che valgono per le coppie
eterosessuali, in particolare nel diritto ereditario.
TARADASH: BUONA NOTIZIA DAL PARLAMENTO
EUROPEO - «Dal parlamento europeo è venuta una
buona notizia che contrasta con il clima sessista e
ipocrita che sovrasta la politica dei diritti civili nel
nostro paese». è quanto afferma- in una nota- il
deputato riformatore marco taradash a proposito di
coppie gay. «Riconoscere che l'amore e l'affetto creano
un legame al di là della conformità a modelli ideologici-
prosegue- è un fatto di realismo e di moderazione».
A suo giudizio, inoltre, «solo chi rifiuta la realtà dei
sentimenti umani e pretende di imprigionarla dentro
astrazioni e falsi modelli di comportamento
politicamente o socialmente corretti, può ritenere la
decisione del parlamento europeo sbagliata o
addirittura vergognosa».
ARCILESBICA, GRANISSIMA SODDISFAZIONE -
Arcilesbica e Circolo Mario Mieli esprimono «grandissima
soddisfazione» per il voto del Parlamento di Strasburgo
a favore dei diritti delle coppie omosessuali. «È un
avvenimento storico» afferma Imma Battaglia,
presidente del Circolo di cultura omosessuale, nonchè
coordinatrice del World Gay Pride: «è un passo avanti a
favore della libertà della persona, nonchè una rispsota
civile all'Italia retrograda». Dello stesso parere
l'Arcilesbica che auspica che alla Camera possa iniziare
al più presto la discussione dei ddl in materia fermi in
Commissione Giustizia da anni.
Fonte: http://www.ilgiorno.it/art/2000/03/16/716689
PISA, 16 MARZO - Dieci coppie di fatto, ma solo una
omosessuale, composta da due donne: a quattro anni
dalla sua istituzione sono complessivamente 20 gli
iscritti al registro delle unioni di fatto del Comune di
Pisa, il primo ad aver varato un registro delle unioni di
fatto aperto alle coppie omosessuali.
Il registro delle unioni civili fu istituito nel 1996 a Pisa,
tra molte polemiche, e proprio la città toscana ha
ospitato lo scorso anno un convegno con la
partecipazione del ministro Laura Balbo nel quale ampio
spazio è stato dato al tema delle unioni civili anche tra
persone omosessuali.
Nel 1998 al registro pisano si è iscritta una coppia
omosessuale formata da due donne cinquantenni. Oltre
a questa oggi risultano iscritte al registro altre nove
coppie, tutte però formate da un uomo e da una donna
e che hanno deciso di formalizzare il loro rapporto sul
registro comunale.
DOSSIER - UNA NORMATIVA DISCUTIBILE (1)
LA FRANCIA PROTEGGE LE COPPIE DI FATTO
Il diritto non può certo ignorare la realtà dei
fatti, ma quando essi sono codificati rischiano la
staticità. Secondo l’autore, con il Pacs si sono
voluti riconoscere e proteggere alcuni aspetti
della vita di coppia certamente da non ignorare,
ma, astraendoli dal contesto più complesso in cui
sono inseriti, si corre il rischio di
comprometterne l’evoluzione positiva. Davanti
alla crisi del matrimonio e della famiglia, che
senso ha favorire con sussidi legali l’instabilità
affettiva che affligge i rapporti coniugali e non
solo quelli? Non sarebbe stato meglio andare
incontro ai concubini in maniera differente,
stabilendo, per esempio, una normativa agevole
nelle locazioni, nei contratti bancari e di lavoro,
nell’assistenza sanitaria?
LA DISCUSSA LEGGE FRANCESE
PATTO CIVILE DI SOLIDARIETÀ
di PAOLO FERRARI DA PASSANO
(La Civiltà Cattolica)
Prima di riferire alcune precisazioni necessarie conviene
illustrare, anche sommariamente, i punti principali della
nuova disciplina che in Francia regolamenta le coppie di
fatto.
Due persone fisiche, qualunque sia il loro sesso, possono
concludere tra loro un "Patto civile di solidarietà" (Pacs)
«per organizzare la loro vita comune» (art. 515 - 1 del codice
civile, d’ora in poi "cc"). Ma non proprio tutti lo possono
stipulare. Non si potrà avere: tra ascendente e discendente in
linea diretta, tra parenti in linea diretta e tra collaterali fino al
terzo grado incluso; tra due persone delle quali una almeno è
vincolata da matrimonio; tra due persone delle quali una
almeno sia già legata da altro Pacs (art. 515 - 2 cc).
Le coppie dunque, etero o omosessuali, che vogliono
stipulare tra loro questo tipo di contratto non debbono fare
altro che presentare una dichiarazione congiunta nella quale
affermano di voler instaurare tra loro una vita comune, e
depositarla presso la cancelleria del tribunale di istanza del
luogo nel quale intendono stabilire la loro residenza comune.
Questa dichiarazione viene trascritta in apposito registro, e
ciò conferisce data certa al Pacs e lo rende opponibile ai
terzi. Eventuali successive modifiche del patto in questione
dovranno essere depositate e annotate secondo la stessa
procedura (art. 515 - 3 cc).
La legge si premura poi di asserire che i sottoscrittori di un
Pacs si conferiscono un aiuto mutuo e materiale, le cui
concrete modalità sono determinate nello stesso patto (art.
515 - 4 cc). La legge stabilisce solo che i partners, dalla
stipulazione di questo patto, sono ritenuti responsabili in
solido nei riguardi dei terzi per i debiti contratti da uno di
loro per le necessità della vita corrente e per le spese
relative all’alloggio comune (ivi). Ancora circa il regime
economico si dice che, in mancanza di stipulazioni contrarie
dell’atto d’acquisto, i beni dei partners, acquistati
posteriormente alla conclusione del patto (come pure quei
beni mobili per i quali non sia possibile determinare la data
dell’acquisto), si presumono indivisi per la metà. I partners,
con dichiarazione contenuta nel patto, possono scegliere il
regime di comunione dei beni mobili che acquisteranno a
titolo oneroso posteriormente alla stipula del patto. Se,
nell’atto di acquisto non dispongono diversamente, la stessa
presunzione di indivisione per la metà accompagna l’acquisto
degli altri beni dei quali i partners divengono proprietari a
titolo oneroso dopo la stipula del Pacs (art. 515 - 5 cc).
Come si pone fine al Pacs? Ci sono tre possibilità (art. 515 -
7 cc): per volontà, per matrimonio, o per morte, anche solo di
uno dei partners. La procedura in questo caso è la seguente:
se i partners decidono di comune accordo di porre fine alla
loro convivenza, non fanno altro che presentare una
dichiarazione in questo senso alla cancelleria del tribunale di
istanza del luogo nel quale almeno uno di loro ha la
residenza. Di questa dichiarazione si fa pure menzione
sull’atto iniziale che aveva dato origine al Pacs. Quando
invece è uno solo dei due che intende porre fine al Pacs, egli
notifica la sua decisione all’altro e ne invia copia alla
cancelleria del tribunale di istanza del luogo dove è registrato
l’atto iniziale del Pacs perché ne venga posta annotazione su
quell’atto.
Nel caso che uno dei partners si sposi, il Pacs cessa di
esistere. La parte che si è sposata deve notificare all’altra
l’avvenuto matrimonio, e inviare copia di questa notifica e il
suo atto di nascita, sul quale è menzionato il matrimonio, alla
cancelleria del tribunale che ha ricevuto l’atto iniziale. In
caso di decesso, invece, il convivente superstite, o chiunque
ne abbia interesse, invia copia dell’atto di morte all’ufficio
che ha ricevuto l’atto iniziale. Importante notare come la
legge preveda che siano gli stessi partners a procedere alla
liquidazione dei diritti e delle obbligazioni risultanti dal Pacs
che si scioglie. Quando mancasse o fosse impossibile
raggiungere questo accordo, sarà il giudice a decidere sulle
conseguenze patrimoniali dello scioglimento, senza
pregiudizio dei danni eventualmente subiti (ivi).
Per quanto riguarda il regime fiscale, la nuova legge ha
provveduto a modificare alcune norme del codice generale
delle imposte e di altre leggi fiscali, introducendo il
riferimento anche alle coppie legate dal Pacs. Così, d’ora in
poi, la coppia unita dal Pacs va soggetta a imposizione
comune a partire dal terzo anno dalla registrazione del patto e
fino a tutto l’anno in cui il Pacs è cessato e gode di alcune
riduzioni, alcune delle quali previste anche per coloro che
sono legati da regolare matrimonio. Per esempio, alla morte
di uno dei partners, l’altro diventa erede solo se così ha
disposto il defunto nel testamento, e, se il patto sussiste da
più di due anni, può beneficiare di una riduzione della tassa
di successione: da subito si avrà una detrazione fiscale pari a
375.000 franchi; inoltre, i primi 100.000 franchi saranno
tassati al 40% e ciò che resta al 50%.
Altre misure riguardano la possibilità di permanenza
nell’appartamento comune del coniuge che resta dopo lo
scioglimento della convivenza, prestazioni di assistenza
sociale e agevolazioni in materia di lavoro. Essere legati da
un Pacs ha anche una certa rilevanza per la possibilità di
ottenere il permesso di soggiorno per ricongiungimento
familiare.
La nuova legge ha anche introdotto nel codice civile francese
la menzione del concubinato. Esso viene definito come quella
«unione di fatto, caratterizzata da una vita comune che
presenta un carattere di stabilità e continuità, tra due persone,
di sesso differente o dello stesso sesso, che vivono in
coppia» (art. 515 - 8 cc). A questa situazione di fatto non
sono collegati particolari effetti. È da ritenersi che l’unico
effetto pratico sia quello che, d’ora in poi, quando nella
legislazione si parlerà di coppia, non si dovrà presumere di
potersi riferire unicamente a quella formata da un uomo e una
donna.
A seguito del ricorso da parte dell’opposizione (vedi box
sulla storia del Pacs), la corte costituzionale francese ha
dovuto esprimersi sul testo della nuova legge, ancor prima
della sua entrata in vigore, come è previsto dall’ordinamento
francese. Tra l’altro i giudici hanno dichiarato: «La nozione
di vita comune non copre solamente una comunità di interessi
e non si limita all’esigenza di una semplice coabitazione tra
due persone; essa suppone, oltre una residenza comune, una
vita di coppia; gli impedimenti alla stipulazione di un Pacs
(previsti ora dall’art. 525 - 2 del codice civile) costituiscono
una nullità assoluta; l’aiuto vicendevole e materiale è un
dovere tra i partners del Pacs e dunque è nulla ogni clausola
che misconosce il carattere obbligatorio di questo aiuto; la
presunzione di indivisione dei beni non può cedere che
davanti all’esibizione della convenzione intercorsa tra i
partners che esclude tale regime o di un atto di acquisto o di
sottoscrizione che disponga altrimenti; il nuovo testo
legislativo del Pacs non ha alcuna incidenza sugli altri titoli
del primo libro del codice civile, cioè quelli relativi alla
filiazione, alla filiazione adottiva e all’autorità parentale; in
altre parole, la conclusione del Pacs non modifica lo stato
civile dei partners e, inoltre, non si hanno effetti sulle
disposizioni riguardanti l’assistenza medica alla
procreazione, che restano in vigore e non sono applicabili
che a coppie formate da un uomo e una donna; per quanto
riguarda i vantaggi fiscali, contrariamente alle persone che
vivono in concubinato, i partners di un Pacs sono soggetti
anche a degli obblighi, e proprio questo giustifica la
differenza di trattamento; l’introduzione del Pacs non mette in
discussione alcuna regola relativa al matrimonio civile; la
possibilità di rottura unilaterale del Pacs non costituisce
violazione del principio dell’immutabilità dei contratti,
perché sussiste per l’altra parte il diritto alla riparazione del
danno; la rottura unilaterale del Pacs che, per l’opposizione,
poteva paragonarsi a un "ripudio" e quindi a un attentato alla
dignità della persona del partner ripudiato, non deve
considerarsi tale perché il Pacs non è un matrimonio ma
solamente un contratto a tempo indeterminato; la registrazione
del Pacs presso la cancelleria del tribunale d’istanza e la
possibilità così offerta ai terzi di conoscerne l’esistenza non
costituiscono attentato alla riservatezza dovuta alla vita
sessuale della persona; anche il fatto che la legge sul Pacs
passi sotto silenzio, la condizione dei figli che i partners
potrebbero avere non costituisce, per la Corte, violazione
della costituzione: si può introdurre questa disciplina senza
innovare quella sulla filiazione o quella sulla condizione
giuridica dei minori».
Osservazioni critiche
La nuova legge francese non nasce dal nulla, ma è segno di
un forte mutamento intervenuto, negli ultimi decenni, nella
coscienza sociale occidentale. Per molto tempo la sessualità
è stata considerata unicamente in ordine alla procreazione e,
essendo questa riservata alla coppia eterosessuale e, per di
più, legata da stabile e pubblico vincolo matrimoniale, se ne
traeva facilmente la conseguenza – anche se non sempre
riflessa e consapevole – che la sessualità dovesse essere
riservata alla coppia eterosessuale e sposata. Tutto il resto,
se non era condannato, era, al più, tollerato, ma solo in un
privato nascosto. Una volta intervenuta, nella coscienza
collettiva, la scissione tra la sessualità e la procreazione,
sono emersi altri tipi di sessualità, come quella omosessuale
e, pian piano, hanno finito per reclamare una condizione
sociale e, di conseguenza, giuridica, simile a quella della
coppia eterosessuale legata da matrimonio.
Questo fenomeno è stato anche favorito da altri mutamenti
sociali. Più volte, nel corso degli ultimi decenni, abbiamo
assistito a travasi e passaggi, a volte anche in modo
altalenante, tra la sfera pubblica e quella privata, delle
diverse dimensioni che in qualche modo hanno a che fare con
la vita intima della persona e le sue relazioni interpersonali.
Così la sessualità in ogni sua forma tende oggi a farsi
considerare come appartenente alla sfera del privato, e quindi
a essere sottratta a ogni sindacato sociale o riconoscimento
giuridico. D’altro lato la dimensione di coppia, sia etero che
omosessuale, tende per alcuni versi a rimanere appannaggio
di un privato libero da responsabilità sociali e, dall’altro,
rivendica però un riconoscimento pubblico di alcuni vantaggi.
Questa situazione è in continua evoluzione e oscilla a pendolo
tra due valori oggi ritenuti molto importanti la tutela
dell’autonomia privata e la responsabilità del proprio agire
soprattutto nei confronti dei più deboli, come per esempio i
minori o, talvolta, la donna.
La legge francese si colloca in questo flusso magmatico e ne
mostra chiaramente l’impronta. E proprio a partire da questa
considerazione vorrei proporre alcune annotazioni a margine
di questo testo normativo.
Il diritto non può ignorare la realtà dei fatti anche se non è
detto che li debba assumere tutti per regolarli a suo modo.
Anche perché, una volta previsti e descritti in un codice o in
una legge, si rischia di interrompere una fisiologica
evoluzione. Con questa legge è forse capitato qualcosa di
simile. Si sono voluti riconoscere e proteggere alcuni aspetti
di una real-tà che non si può ignorare, ma, astraendoli dal
contesto più complesso in cui essi sono inseriti, e all’interno
del quale vanno necessariamente valutati, si corre il rischio
di compromettere un’evoluzione più positiva.
Con questa legge – gravemente incompleta su questioni
importanti (specie in ordine agli eventuali figli della coppia o
di precedenti unioni, filiazione, adozione, patria potestà) –,
per venire incontro a esigenze di certe categorie di soggetti
(coppie che, per diversi motivi, non intendono o non possono
assumersi gli oneri più impegnativi del matrimonio e gli
omosessuali), che potrebbero essere considerate legittime, si
sono erose le situazioni giuridiche di altre categorie, con una
certa minaccia delle ragioni dell’uguaglianza e dell’equità.
Temo che una legge simile favorisca irragionevoli avventure
proprio in un campo della vita umana, dove più che mai si
richiede serietà e senso di responsabilità, per non dire anche
senso del dovere e sacrificio. Temo che essa serva solo a
coloro che, volendo instaurare tra loro un rapporto di tipo
coniugale, sentono però la legislazione matrimoniale troppo
costringente.
La nuova normativa sulla coppia infatti sembra misurarsi sul
modello del matrimonio, ma in chiave riduzionista, cioè
riducendone gli oneri e salvandone i vantaggi. Proprio per
questo, essa mal si concilia con ruoli che richiedono serietà e
senso di responsabilità anche se non li si volesse considerare
perenni. Si tratta di una prima incompleta configurazione
legislativa di un "matrimonio bis" e non avrebbe senso alcuno
che la stessa situazione di fatto venga regolata in due modi
diversi. Sarebbe come concedere a chi volesse fare
l’imprenditore, ma non si sentisse di sottostare alla disciplina
prevista per le aziende, di poterlo fare in altro modo, senza il
rispetto di quelle regole che la società ha previsto a tutela
degli interessi in gioco.
Andavano previsti interventi diversi
La pur lodevole intenzione di predisporre una difesa per i
partners superstiti, che, proprio a motivo della rottura della
convivenza, per morte o abbandono, potrebbero trovarsi in
condizioni di particolare difficoltà, ha così condotto ad
andare ben oltre quegli interventi equitativi che nei nostri
ordinamenti occidentali sono già disponibili ad opera della
giurisprudenza. Per introdurre nell’ordinamento misure di
questo tipo, sarebbe stato meglio prevedere interventi nelle
specifiche normative già in vigore, come le locazioni, i
contratti bancari, di lavoro, l’assistenza sanitaria, invece che
costruire una discutibile gerarchia di relazioni di coppia, da
quelle senza alcun riconoscimento al concubinato (ora solo
menzionato nel codice civile), al Pacs, e infine al matrimonio
civile.
Chi ha proposto l’introduzione di questa nuova legge, ha
sostenuto che essa non costituisce un vero "matrimonio bis",
ma un’agevolazione giuridica per chi vuole passare dal mero
concubinato al matrimonio, e, in Francia, i dati dicono che il
90% dei "nuovi sposi" sono "ex conviventi di fatto". Però, se
da un lato, il diritto non può ignorare questa realtà, dall’altro,
ciò non riesce a convincermi che prevedere la possibilità di
"matrimoni in prova" come il Pacs possa costituire una
misura salutare, ma piuttosto ribadisce la necessità di una
seria preparazione al matrimonio, civile o religioso che sia.
Inoltre, come già accennavo sopra, questa legge sembra
incompleta. Prima o poi si tratterà di riprendere in mano la
questione, e di disciplinare il rapporto dei partners con i
minori nati da questa o da altre relazioni. E a questo punto
viene fatto di osservare che se, da un lato, sembra
comprensibile assecondare quel processo sociologico che
induce a lasciare all’autonomia privata la gestione della
propria sessualità e gran parte di quanto attinge alla relazione
interpersonale tra i partners, dall’altro, ritengo che, quando è
in gioco il ruolo dei figli e dei minori, lo Stato debba fare il
possibile perché a essi siano garantite le pari opportunità di
partenza, il che significa cioè che possano nascere e vivere la
loro infanzia, possibilmente in un nucleo stabile, assieme a
due figure parentali, una maschile e una femminile.
Un’ultima osservazione mi viene suggerita dai vescovi
francesi: di fronte alla crisi del matrimonio e dell’istituto
familiare che senso ha inseguire, favorendola con sussidi
legali, quella così perniciosa instabilità affettiva e di volontà
che oggi affligge tutti i rapporti umani, e non solo quelli
coniugali? Non sarebbe meglio venire incontro alle famiglie
per evitare loro quei pesi che ingiustificatamente debbono
portare e che spesso sono all’origine di questa stessa crisi?
Paolo Ferrari da Passano
Storia del Pacs
La proposta di legge per la regolamentazione
giuridica delle coppie di fatto era stata presentata
dal deputato del Movimento dei cittadini Jean Pierre
Michel e dal socialista Patrick Bloche. Non era la
prima volta che si parlava di qualcosa del genere in
Francia: nel 1990 il senatore socialista Jean-Luc
Mélenchon presentò una proposta di legge per
garantire uno statuto sociale agli omosessuali. Nel
1992 viene depositata una nuova proposta. È però
dal 1996 che si comincia a parlare di una disciplina
che non abbia per riferimento unicamente le coppie
omosessuali, ma che si fondi sul legame di
solidarietà tra i partners di qualunque sesso. Dopo
dodici mesi di tormentato iter parlamentare,
l’Assemblea nazionale francese, il Parlamento
d’oltralpe, il 13 ottobre scorso (con 315 voti
favorevoli, 249 contrari e 4 astenuti), ha varato
definitivamente il testo di legge che riconosce le
coppie di fatto, anche tra persone dello stesso
sesso. D’ora in poi le unioni libere sono
esplicitamente nel codice, e quelle che fanno una
dichiarazione pubblica presso il tribunale (non in
comune come secondo una prima versione) possono
ottenere qualche diritto simile a quelli di cui godono
le coppie regolarmente sposate. Il testo è poi
passato al varo del Consiglio costituzionale, la Corte
costituzionale francese, che, il 9 novembre scorso, si
è pronunciato sul ricorso promosso dai deputati
dell’opposizione (213 deputati su 577 e 115 senatori
su 321). Il Consiglio ha confermato la
costituzionalità del provvedimento, ma ha colto
l’occasione per chiarire alcuni punti di
interpretazione.
La situazione in Europa
In Danimarca dal 1989, dal 1993 in Norvegia e dal 1994 in
Svezia, i matrimoni civili di coppie omosessuali sono
riconosciuti, ed essi godono gli stessi diritti previsti per le
coppie eterosessuali, senza peraltro poter adottare. Anche nei
Paesi Bassi esiste qualcosa di simile al Pacs francese; in Belgio
è in corso di approvazione un progetto di legge che prevede
un "contratto di coabitazione legale" di un tipo simile. In
Germania, il Bundesrat – la Camera dei rappresentanti dei
Länder – ha emesso un documento in cui si chiede al
Governo federale di prendere in considerazione l’ipotesi di
riconoscere agli omosessuali gli stessi diritti degli
eterosessuali. Regno Unito e Irlanda, Italia, Spagna e Grecia,
invece, sono ancora apparentemente lontani dal prendere
simili provvedimenti.
Le reazioni delle confessioni religiose
Gli islamici, per bocca del rettore della grande
moschea di Parigi, Dalil Boubaker, stimando che «il
matrimonio è la più nobile istituzione, la cellula
madre della società», e che «l’unica unione valida è
quella che è aperta alla filiazione» (intervista in La
Croix dell’8 ottobre 1998), sostengono che le coppie
omosessuali in Francia siano già sufficientemente
garantite dalla legislazione esistente.
La comunità ebraica di Francia, anch’essa
considerando il matrimonio «un atto sacro», per
bocca del suo rabbino Joseph Sitruk, si è
rammaricata di vedere che la nuova proposta di
legge mirasse unicamente a legalizzare «una
situazione di fatto che prende atto della
dissoluzione dei valori nella società francese» (ivi).
La Federazione protestante di Francia ha anch’essa
espresso le sue riserve sul progetto, perché non
sembra all’altezza dei valori in gioco: definizione di
una "coniugalità" moderna, filiazione, evoluzione
dell’istituto matrimoniale. «L’istituzione della
filiazione suppone due genitori di sesso diverso. Ci
sembra importante – dicono – che la società continui
a sostenere il matrimonio tra un uomo e una donna»
(cfr. La Croix, 16 settembre 1998).
Nel settembre scorso anche i vescovi cattolici si
sono pronunciati sul progetto di legge. Con un
documento dal titolo significativo: Una legge inutile
e pericolosa (Conference des évêques de
France -
Conseil permanent, Une loi
inutile et dangereuse,
dichiarazione del 16 settembre 1998. Cfr. La
documentation catholique n. 2189 del 4 ottobre
1998), essi affermano: «La nostra convinzione è
semplice: il diritto offre sufficienti possibilità per
regolare i problemi sociali ed economici che
incontrano certe persone che non possono o non
vogliono sposarsi. Non è dunque necessario scrivere
in una legge un nuovo statuto relazionale che rischia
di destrutturare soprattutto il significato della
coppia e della famiglia». I vescovi mostrano di non
credere alle asserzioni dei proponenti, secondo i
quali si tratta solo di una serie di misure pratiche
che non hanno per obiettivo una sorta di
"matrimonio bis". Essi avvertono invece il rischio che
il matrimonio venga indebolito e ridotto a istituzione
"inutile", mentre gli si dovrebbe ancora riconoscere il
ruolo di istituzione «che fissa il quadro giuridico che
favorisce la stabilità della famiglia. Esso permette il
rinnovarsi delle generazioni. Non è un semplice
contratto o un affare privato, ma costituisce una
delle strutture fondamentali della società, della
quale garantisce la coerenza».
Il Pacs – secondo i vescovi – finirà per favorire
invece quella «instabilità affettiva» che «indebolisce
già troppo le famiglie e i legami sociali». Le
osservazioni critiche dei vescovi non sono solo
nell’ordine dell’opportunità, ma anche della
giustizia: questa legge opera delle ingiuste
equiparazioni (là dove equipara coppie eterosessuali
e coppie omosessuali) e delle altrettanto ingiuste
discriminazioni (là dove di fatto costituisce una
gerarchia di unioni, di diritti e di doveri, sulla base
di tendenze soggettive).
Il testo di legge del Pacs
Fonte: http://www.stpauls.it/fa_oggi/0002f_o/0002fo48.htm
Il libro I del codice civile è completato da un titolo XII così
redatto:
Titolo XII
Il patto civile di solidarietà e il concubinato.
Capitolo I
Il patto civile di solidarietà.
Art. 515 - 1
Il patto civile di solidarietà è un contratto stipulato da due
persone fisiche maggiorenni, di sesso diverso o del
medesimo sesso, per organizzare la loro vita comune.
Art. 515 - 2
A pena di nullità, non può aversi patto civile di solidarietà:
1°- tra ascendenti e discendenti in linea retta, tra
parenti in linea retta e tra collaterali sino al terzo
grado incluso;
2° - tra due persone delle quali almeno una è legata
da vincolo matrimoniale;
3° - tra due persone delle quali almeno una è già
legata da un patto civile di solidarietà.
Art. 515 - 3
Due persone che stipulano un patto civile di solidarietà ne
fanno dichiarazione congiunta presso la cancelleria del
tribunale d’istanza del luogo dove fissano la loro residenza
comune. A pena di irricevibilità, essi depositano in
cancelleria la convenzione stipulata tra loro in doppio
originale e aggiungono la documentazione dello stato civile
che permette di stabilire la validità dell’atto secondo l’art.
512 - 2, e un certificato della cancelleria del tribunale
d’istanza del loro luogo di nascita o, in caso di nascita
all’estero, della cancelleria del tribunale di grande istanza di
Parigi, che attesta che essi non sono già legati da un patto
civile di solidarietà. Dopo la presentazione di tutti questi
documenti, la cancelleria annota questa dichiarazione su un
registro. La cancelleria appone un visto e la data ai due
esemplari originali della convenzione e li restituisce a
ciascun partner.
È necessario menzionare la dichiarazione in un registro tenuto
presso la cancelleria del tribunale d’istanza del luogo di
nascita di ciascun partner o, nel caso di nascita all’estero,
presso la cancelleria del tribunale di grande istanza di Parigi.
L’iscrizione sul registro del luogo di residenza conferisce
data certa al patto civile di solidarietà e lo rende opponibile
ai terzi. Ogni modificazione dell’atto è oggetto di una
dichiarazione congiunta registrata presso la cancelleria del
tribunale d’istanza che ha ricevuto l’atto iniziale, alla quale
viene aggiunto, a pena di irricevibilità e in doppio originale,
l’atto che porta le modificazioni alla convenzione. Si
applicano le formalità previste da questo capoverso.
All’estero, la registrazione di una dichiarazione congiunta di
un patto che lega due partners, di cui almeno uno è di
nazionalità francese, e le formalità previste nel secondo e
quarto capoverso sono assicurate dagli agenti diplomatici e
consolari francesi come anche quelle richieste in caso di
modificazione del patto.
Art. 515 - 4
I partners legati da un patto civile di solidarietà si
conferiscono un aiuto mutuo e materiale. Le modalità di
questo aiuto sono determinate nel patto. I partners sono tenuti
in solido nei confronti dei terzi per quanto riguarda i debiti
contratti da uno di loro per le necessità della vita corrente e
per le spese relative all’alloggio comune.
Art. 515 - 5
I partners di un patto civile di solidarietà indicano, nella
convenzione prevista dal secondo capoverso dell’art. 513 - 3,
se essi intendono assoggettarsi al regime di comunione dei
beni mobili che essi acquisteranno a titolo oneroso
posteriormente alla stipulazione del patto. In mancanza di tale
dichiarazione, questi beni mobili si presumono indivisi per la
metà. Lo stesso accade quando non sia possibile determinare
la data dell’acquisto di questi beni mobili.
Gli altri beni, dei quali i partners divengono proprietari a
titolo oneroso posteriormente alla stipulazione del patto, si
presumono indivisi per la metà se l’atto di acquisto o di
sottoscrizione non dispone diversamente.
Art. 515 - 6
Le disposizioni dell’art. 832 sono applicabili tra i partners
di un patto civile di solidarietà in caso di scioglimento di
questo, ad eccezione di quelle relative a una coltivazione
agricola, o parte di essa, così come a una quota parte indivisa
o a partecipazioni sociali di questa coltivazione.
Art. 515 - 7
Quando i partners decidono di comune accordo di mettere
fine al patto civile di solidarietà, essi depositano una
dichiarazione congiunta scritta presso la cancelleria del
tribunale d’istanza del luogo nel quale almeno uno di loro ha
la residenza. La cancelleria annota questa dichiarazione su un
registro e ne assicura la conservazione.
Quando uno dei partners decide di mettere fine al patto civile
di solidarietà, notifica all’altro la sua decisione e invia copia
di questa notifica alla cancelleria del tribunale d’istanza che
ha ricevuto l’atto iniziale.
Quando uno dei partners mette fine al patto civile di
solidarietà sposandosi, informa l’altra parte a mezzo di
notifica e indirizza copia di questa e del suo atto di nascita,
sul quale è fatta menzione del matrimonio, alla cancelleria
del tribunale che ha ricevuto l’atto iniziale.
Quando il patto civile di solidarietà viene a cessare per la
morte di almeno uno dei partners, il partner superstite o
chiunque ne abbia interesse invia copia dell’atto di morte alla
cancelleria del tribunale di istanza che ha ricevuto l’atto
iniziale.
La cancelleria, che riceve la dichiarazione o gli atti previsti
nei capoversi precedenti, riporta, o fa riportare, menzione
della fine del patto in margine all’atto iniziale. Ugualmente
provvede all’iscrizione di questa menzione in margine al
registro previsto dal quinto capoverso dell’art. 515 - 3.
All’estero, l’accettazione, l’iscrizione e la conservazione
della dichiarazione o degli atti previsti dai quattro primi
capoversi sono assicurati dagli agenti diplomatici e consolari
francesi, che procedono ugualmente, o provvedono che si
proceda, alle menzioni previste nel capoverso precedente.
Il patto civile di solidarietà viene a cessare, secondo i casi:
1° - dal momento della menzione in margine all’atto
iniziale della dichiarazione congiunta prevista dal
primo capoverso;
2° - tre mesi dopo la notifica fatta in applicazione
al secondo capoverso, con riserva che una copia ne
sia portata a conoscenza della cancelleria del
tribunale designato da questo capoverso;
3° - alla data del matrimonio o della morte di uno
dei partners.
I partners procedono essi stessi alla liquidazione dei diritti e
delle obbligazioni risultanti per essi dal patto civile di
solidarietà. In mancanza di accordo, il giudice decide sulle
conseguenze patrimoniali dello scioglimento, senza
pregiudizio della riparazione dei danni eventualmente subiti.
Articolo 2
Dopo l’art. 506 del codice civile, è inserito un art. 506 - 1
così redatto:
Art. 506 - 1
I maggiorenni sotto tutela non possono concludere un patto
civile di solidarietà. Quando durante un patto civile di
solidarietà, uno dei due partners è posto sotto tutela, il tutore
autorizzato dal consiglio di famiglia o, in mancanza, il
giudice tutelare può mettere fine al patto secondo le modalità
previste dal primo o dal secondo capoverso dell’art. 515 - 7.
Quando l’iniziativa di rompere il patto è presa dall’altro
partner, la notifica menzionata nel secondo e terzo capoverso
dello stesso articolo è indirizzata al tutore.
Articolo 3
Il titolo XII del primo libro del codice civile è completato da
un capitolo II così redatto: Il concubinato.
Art. 515 - 8
Il concubinato è un’unione di fatto, caratterizzata da una vita
comune che presenta un carattere di stabilità e continuità, tra
due persone, di sesso diverso o del medesimo sesso, che
vivono in coppia.
Articolo 4
I - Il numero 1 dell’art. 6 del codice generale delle imposte è
completato con un capoverso cosi redatto: I partners legati
da un patto civile di solidarietà definito all’art. 515 -1 del
codice civile, per i redditi previsti nel primo capoverso, sono
soggetti a una imposta comune a contare dall’imposizione dei
redditi dell’anno del terzo anniversario della registrazione
del patto. L’imposizione è stabilita ai loro due nomi, separati
dalla parola "o".
II - Dopo il n. 6 dell’art. 6 del codice generale delle imposte
è inserito un numero 7 così redatto: ciascun partner legato da
un patto civile di solidarietà è personalmente imputabile per i
redditi di cui ha avuto la disposizione per l’anno in cui è stato
posto termine al patto alle condizioni previste dall’art. 515 -
7 del codice civile.
Quando i due partners legati da un patto civile di solidarietà
e sottoposti a imposizione comune contraggono matrimonio,
le disposizioni del n. 5 non si applicano più. In caso di
decesso di uno dei partners, legati dal patto civile di
solidarietà e sottoposti a imposizione comune, il partner
superstite è personalmente imputabile per il periodo
posteriore al decesso.
III - Le regole fondamentali di imposizione fiscale, oltre che
quelle menzionate nell’ultimo capoverso del n. 1 e al n. 7
dell’art. 6 del codice generale delle imposte, le regole di
liquidazione e di pagamento dell’imposta sul reddito e delle
imposte dirette locali, come quelle concernenti la
sottoscrizione di dichiarazioni e il controllo delle stesse
imposte previste dal codice generale delle imposte e il libro
di procedura fiscale per i contribuenti menzionati al secondo
capoverso del n. 1 dell’art. 6 del codice generale delle
imposte, si applicano ai partners legati da patto civile di
solidarietà che sono soggetti a imposizione comune.
Articolo 5
I - Nel codice generale delle imposte è inserito un art. 777
bis così redatto: la parte netta tassabile, conseguita da un
partner legato al donatore o al testatore da un patto civile di
solidarietà definito dall’art. 515 - 1 del codice civile, è
soggetta ad una tassa del 40% per la frazione che non ecceda
100.000 franchi e a una tassa del 50% per il rimanente.
Queste tasse si applicano alle donazioni soltanto se, alla data
del fatto generatore dei diritti in questione, i partners sono
legati da almeno due anni da un patto civile di solidarietà.
II - All’art. 780 del codice generale delle imposte, le parole
«articolo 777» sono sostituite dalle parole «articoli 777, 777
bis».
III - L’art. 779 del codice generale delle imposte è
completato da un n. III così redatto: per la percezione della
tassa di voltura di un atto a titolo gratuito, è effettuata una
riduzione di 300.000 franchi sulla parte del partner legato al
donatore o al testatore da un patto civile di solidarietà
definito dall’art. 515 - 1 del codice civile. Per le volture di
atti a titolo gratuito tra vivi autorizzate per atto inserito nella
contabilità a partire dal 1º gennaio 2000 e per le successioni
aperte a contare da tale data, l’ammontare della riduzione è di
375.000 franchi.
Questa riduzione si applica alle donazioni solo se, alla data
del fatto generatore dei diritti in questione, i partners sono
legati da un patto civile di solidarietà da almeno due anni.
Articolo 6
I - Dopo il quarto capoverso dell’art. 885 A del codice
generale delle imposte, è inserito un capoverso così redatto: i
partners legati da un patto civile di solidarietà definito
dall’art. 515 - 1 del codice civile sono sottoposti a una
imposizione comune.
II - Al n. II dell’art. 885 Wdel codice generale delle imposte,
dopo le parole: «gli sposi», sono inserite le parole: «e i
partners legati da un patto civile di solidarietà definito
dall’art. 515 - 1 del codice civile».
III - All’art. 1723 ter - 00 B del codice generale delle
imposte, dopo le parole: «gli sposi», sono inserite le parole «
e i partners legati da un patto civile di solidarietà definito
dall’art. 515 - 1 del codice civile».
Articolo 7
Il primo capoverso dell’art. L. 161-14 del codice della
sicurezza sociale è completato da una frase così redatta: lo
stesso vale per la persona legata a una assicurazione sociale
da un patto civile di solidarietà quando essa non può
beneficiare della qualità di assicurato sociale ad altro titolo.
Articolo 8
Le disposizioni degli artt. L. 223 --7, L. 226 - 1, quarto
capoverso, e L. 784 - 1 del codice di lavoro sono applicabili
ai partners legati da un patto civile di solidarietà.
Articolo 9
L’ultimo capoverso dell’art. L. 361 - 4 del codice della
sicurezza sociale è così redatto: se nessuna priorità è
invocata in un termine determinato, il capitale è attribuito al
congiunto superstite non separato di diritto o di fatto, al
partner al quale il defunto è stato legato da un patto civile di
solidarietà o in mancanza ai discendenti e, nel caso in cui il
de cuius non lasci né un congiunto superstite, né un partner di
un patto civile di solidarietà, né discendenti, agli ascendenti.
Articolo 10
Il secondo capoverso dell’art. L. 523 - 2 del codice della
sicurezza sociale è così redatto: quando il padre o la madre
titolari del diritto di sostegno familiare si sposa, conclude un
patto civile di solidarietà o vive in concubinato, questa
prestazione cessa di essere dovuta.
Articolo 11
Il secondo capoverso (1°) dell’art. L. 356 - 3 del codice
della sicurezza sociale è così redatto: si risposa, conclude un
patto civile di solidarietà o vive in concubinato.
Articolo 12
La conclusione di un patto civile di solidarietà costituisce
uno degli elementi di valutazione dei legami personali in
Francia, ai sensi del n. 7 dell’art. 12 bis dell’ordinanza n.
45-2658 del 2 novembre 1945, relativo alle condizioni di
ingresso e di soggiorno degli stranieri in Francia, per
l’ottenimento del permesso di soggiorno.
Articolo 13
I - Nella seconda frase del quarto capoverso dell’art. 60
della legge n. 84-16 dell’11 gennaio 1984, recante
disposizioni statutarie relative alla funzione pubblica dello
Stato, dopo le parole: «ragioni professionali» sono inserite le
parole: «ai funzionari separati per ragioni professionali dal
partner con il quale sono legati da un patto civile di
solidarietà».
II - Nell’art. 62 della legge n. 84-16 dell’11 gennaio 1984
sopra citata, dopo le parole: «ragioni professionali» sono
inserite le parole: «ai funzionari separati per ragioni
professionali dal partner con il quale sono legati da un patto
civile di solidarietà».
III - Nel primo e secondo capoverso dell’art. 54 della legge
n. 84-53 del 26 gennaio 1984, recante disposizioni statutarie
relative alla funzione pubblica territoriale, dopo le parole:
«ragioni professionali» sono inserite le parole: «ai funzionari
separati per ragioni professionali dal partner con il quale
sono legati da un patto civile di solidarietà».
IV - Nell’art. 38 della legge n. 86-33 del 9 gennaio 1986,
recante disposizioni statutarie relative alla funzione pubblica
ospedaliera, dopo le parole: «ragioni professionali» sono
inserite le parole: «i funzionari separati per ragioni
professionali dal partner con il quale sono legati da un patto
civile di solidarietà».
Articolo 14
I - Dopo il terzo capoverso dell’ art. 14 della legge n. 89-462
del 6 luglio 1989, mirante a migliorare i rapporti di locazione
e recante disposizioni della legge n. 86-1290 del 23 dicembre
1986, è inserito un capoverso così redatto: a vantaggio del
partner legato al locatario da un patto civile di solidarietà.
II - Dopo il settimo capoverso del medesimo art. 14 è inserito
un capoverso così redatto: al partner legato al locatario da
un patto civile di solidarietà.
III - Nella seconda frase del primo capoverso del n. I dell’art.
15 della medesima legge, dopo le parole: «locatore, suo
congiunto» sono inserite le parole: «il partner al quale egli è
legato da patto civile di solidarietà registrato alla data del
congedo».
IV - Nella seconda frase del primo capoverso del n. I del
medesimo art. 15, dopo le parole: «quelli del suo congiunto»
la parola "o" è sostituita dalle parole: «del suo partner o del
suo».
Articolo 15
Le condizioni di applicazione della presente legge sono
fissate per decreto del Consiglio di Stato.
Il decreto relativo alle condizioni alle quali sono trattate e
conservate le informazioni relative alla formazione, alla
modifica e allo scioglimento del patto civile di solidarietà è
adottato dopo il parere della Commissione nazionale
dell’informatica e delle libertà. Deliberato in seduta
pubblica, a Parigi, il 13 ottobre 1999.
Il presidente: Firmato: Laurent Fabius
(Traduzione di Paolo Ferrari da Passano)
I punti principali del Pacs
Che cos’è il Patto civile di solidarietà?
È un contratto concluso da due persone
maggiorenni, anche dello stesso sesso, per
organizzare la loro vita comune. Questa nozione di
"vita comune" – ha precisato la Corte costituzionale
francese – non copre solamente una comunità di
interessi e non si limita all’esigenza di una semplice
coabitazione tra due persone; essa suppone, oltre
una residenza comune, una vita di coppia.
Lo possono stipulare tutti?
Non è possibile stipulare un Pacs tra ascendente e
discendente in linea diretta, tra parenti in linea
diretta e tra collaterali fino al terzo grado incluso;
tra due persone delle quali una almeno è vincolata
da matrimonio; tra due persone delle quali una
almeno sia già legata da altro Pacs.
Come si stipula il Pacs?
È sufficiente che i partners depositino una
dichiarazione congiunta presso la cancelleria del
tribunale d’istanza del luogo dove stabiliranno la
loro comune residenza.
Quali obblighi reciproci derivano da questo
Patto per i due partners?
I partners si garantiscono un aiuto mutuo e
materiale e, sempre secondo l’interpretazione data
dalla Corte costituzionale francese, è nulla ogni
clausola che misconosca il carattere obbligatorio di
questo aiuto.
Qual è il regime economico e fiscale che
deriva dal Pacs?
Salvo che i partners non abbiano disposto
diversamente al momento della conclusione del loro
patto, si presume che i beni siano indivisi per la
metà. I partners sono tenuti in solido verso i terzi
per i debiti contratti per le spese della vita corrente
e quelle relative all’alloggio comune. I partners sono
soggetti a un’imposizione comune e godono di
alcune agevolazioni fiscali.
Come si pone fine al Pacs?
Il Pacs si può sciogliere per volontà delle parti: se
sono entrambi d’accordo, depositano una
dichiarazione congiunta presso la cancelleria del
tribunale d’istanza; se la volontà è di uno solo,
questi la deve notificare all’altro e spedire copia di
questa notifica alla cancelleria del tribunale. Il Pacs
si scioglie per morte o per matrimonio anche di uno
solo dei due partners.
p.f.
Le ragioni di Irène Théry
Sul mensile Esprit (ottobre 1999) è apparso un lungo
saggio della sociologa Irène Théry nel quale la
studiosa francese esamina il testo del Pacs con
atteggiamento critico, valutandone gli aspetti
giuridici, politici, sociologici e antropologici. La
colpisce, anzitutto, il fatto che una legge così
importante non sia stata sottoposta a un preventivo
esame di giuristi specializzati in diritto civile e
sociale.
La stessa approvazione in Parlamento del Pacs,
secondo la Théry, è avvenuta quasi alla chetichella,
con il consenso acritico della maggioranza e il
silenzio dell’opposizione. Tutto è scivolato con
l’accettazione di un testo carico di imprecisioni e in
cui si confonde il concetto di sessuato con sessuale,
quello di coppia con la situazione di persone che
vivono sotto lo stesso tetto (paires) legati da
vincolo di amicizia, solidarietà o interesse.
La legge, pensata per dare uno status giuridico alle
unioni di omosessuali, in realtà non affronta
neppure questo problema. Ponendo ogni tipo di
convivenza sullo stesso piano, non riconosce, infatti,
neppure un rapporto di partnerariato che molti Paesi
europei stanno cercando di dare alle unioni dei gay.
In tutto l’Occidente, il costume ha subìto radicali
trasformazioni. Porre tutte le coppie su un’unica
prospettiva significa ignorare che il matrimonio, così
come è previsto dalla Costituzione, è ormai
affiancato da altre forme di convivenza.
Sono molte le coppie che non si sposano,
rivendicando il diritto a una vita privata, libera da
vincoli giuridici, fondata sul reciproco impegno
quotidiano. Queste coppie non hanno mai chiesto
riconoscimenti, non desiderano uno statuto
particolare, vogliono restare nella piena libertà del
loro rapporto, non si sono mai associate per
chiedere una tutela giuridica. La Thèry rileva che il
numero di coppie che vogliono vivere in piena libertà
è senz’altro superiore di quanto si pensi e ritiene
che il Pacs, con le sue generalizzazioni, violi le reali
aspettative di queste coppie. Un’autentica
sopraffazione del loro desiderio di autonomia. In
netta antitesi, inoltre, con la tendenza della
giurisprudenza a riconoscere il cambiamento in atto.
Tra i problemi completamente ignorati quello della
procreazione delle coppie omosessuali e di quelle
non sposate. Il Pacs ignora queste e altre
situazioni, rinviandole a un’eventuale riforma del
diritto di famiglia. Si è cercato, insomma, di girare
intorno a questioni decisamente esplosive senza
affrontarle, ma aprendo la strada a inevitabili futuri
interventi legislativi.
La Costituzione (1792) dava per scontato che la
figura del marito coincidesse con quella del padre.
Da questo assunto era derivata una morale corrente
che consentiva l’esercizio della sessualità solo
nell’ambito del matrimonio. Con un tasso di
tolleranza zero verso i rapporti extraconiugali,
prematrimoniali e le unioni libere.
L’evoluzione sociale avvenuta dopo gli anni
Sessanta ha sconfitto questa rigidità mentale,
accettando modelli di comportamento che
rispondono a istanze personali più che a regole
codificate. Questi nuovi stili di vita evidenziano la
differenza tra sessuato e sessuale, cioè tra
l’appartenenza al genere maschile e femminile e al
comportamento (la sessualità vissuta dalle singole
persone).
Ignorare questo modo di sentire e agire significa
muoversi fuori dalla realtà, sacrificare il percorso
storico e sociale degli ultimi quarant’anni,
misconoscere le vere istanze che vengono dalla
società. In sintesi, cancellare la storia più recente,
impedendole di ricevere una logica e conseguente
legislazione. Perché la legge, non dimentichiamolo,
registra gli usi e i costumi, ne è la sintesi e la
tutela.
La Théry ritiene che il Pacs, non avendo affrontato la
natura dei rapporti delle persone che vivono
insieme, ha imposto una retromarcia giuridica al
processo di trasformazione sociale, condannando
stili di vita ormai diffusi alla dimensione di fatti
privati. Per aprire la strada al matrimonio degli
omosessuali, il Parlamento ha approvato una legge
che tratta ogni unione libera come un fatto
amministrativo. Per non sollevare clamore di un
dibattito acceso, si è ricorsi a un’escamotage che
tutto è tranne che un’innovazione o la ratifica di una
realtà nuova. E a chi dice che 5 milioni di francesi
vogliono il Pacs, la Théry risponde che nessun
referendum ha mai accertato la consistenza di
questi consensi. Anche la democrazia, quindi, è
stata tradita.
È con amarezza e partecipazione molto intensa che
la sociologa esamina il Pacs e ne denuncia i limiti.
Talvolta la studiosa cede il posto alla cittadina per
evidenziare più compiutamente la delusione
profonda causata da questa legge. La scarsità dello
spazio non consente di illustrare le molte e brillanti
argomentazioni addotte dalla Théry nella disamina
del Pacs (sintesi a cura di Savina Mariani).
Comunicato stampa "Buone notizie dall`Olanda" Amsterdam In Olanda, dal 2001 omosessuali e lesbiche potranno
regolarmente sposarsi. Il Paese dei Mulini e Tulipani, sara` il primo paese al mondo ad applicare una normativa che va oltre il riconoscimento delle `coppie di fatto`,
http://www.los.leganord.org/comunica/buonenot.html
Comunicati stampa OGGETTO: LAssemblea Nazionale Francese ha approvato i PACS. Anche la Lettonia verso il
riconoscimento delle coppie omosessuali e delle coppie di fatto.
http://www.roma.democraticidisinistra.it/tematiche/cods/pacs.htm
Belgio. Unioni civili
Notizie Omosessuali Italiane 29
dicembre 1999
Bologna, Cassero. nella notte
eretto un muro di pietra
Notizie Omosessuali Italiane 21
dicembre 1999
le opinioni on line
Panorama on-line 17 dicembre
1999
Commissione per la parità dei
diritti e delle opportunità per le
persone omosessuali
Notizie Omosessuali Italiane 16
dicembre 1999
USA: SAN FRANCISCO,
BROWN RESTA SINDACO
Notizie Omosessuali Italiane 16
dicembre 1999
Pannella parla di sessualità e
omosessualità in una trasmissione
televisiva
Notizie Omosessuali Italiane 16
dicembre 1999
Padova. Dimissioni in Consiglio
comunale dopo l'approvazione
della mozione filogay
Notizie Omosessuali Italiane 16
dicembre 1999
Cambia sesso in diretta internet
Punto Informatico 14 dicembre
1999
Pacs. L'Air France fa sconti alle
coppie pacsate
Notizie Omosessuali Italiane 15
dicembre 1999
Giovani e omosessualità: il 15
dicembre giornata contro le
discriminazioni sessuali
organizzata da Uds e Arcigay
Notizie Omosessuali Italiane 15
dicembre 1999
DS: Approvati in tutti i Congressi
provinciali ordini del giorno sulle
Unioni Civili e sulle
discriminazioni
Notizie Omosessuali Italiane 14
dicembre 1999
Gran Bretagna: nati i gemelli di
una coppia gay
Notizie Omosessuali Italiane 13
dicembre 1999
Hawaii: bocciati dalla Corte
Suprema i matrimoni gay.
Notizie Omosessuali Italiane 13
dicembre 1999
SCUOLA: PER IL 59%
STUDENTI LOMBARDI
ESSERE GAY E' UNA SCELTA
Notizie Omosessuali Italiane 13
dicembre 1999
Padova. Ennesima operazione di
polizia in un locale gay
Notizie Omosessuali Italiane 10
dicembre 1999
Clericalismo. Criticare la chiesa
cattolica è reato
Notizie Omosessuali Italiane 10
dicembre 1999
Intervista ad Alessandro Piano,
consigliere azzurro di Sesto San
Giovanni
Notizie Omosessuali Italiane 8
dicembre 1999
Cronaca della manifestazione di
Sesto San Giovanni
Notizie Omosessuali Italiane 7
dicembre 1999
Presto la legge sulle unioni civili in
Germania
Notizie Omosessuali Italiane 7
dicembre 1999
OLTRE LA VISIBILITÀ:LA
"FOSFORESCENZA" GAY
MondoQueer 7 dicembre 1999
Sesto S.Giovanni: comunicato dei
preti
Mailing list
queer-it 6 dicembre
1999
Sesto S.Giovanni: volantinaggio
Mailing list queer-it 6
dicembre
1999
SUDAFRICA: GAY STRANIERI
TRATTATI COME LEGITTIMI
CONIUGI
Notizie Omosessuali Italiane 3
dicembre 1999
REPUBBLICA CECA:
RESPINTA LA LEGGE SULLA
PARITA' DEI DIRITTI DELLE
COPPIE GAY
Notizie Omosessuali Italiane 3
dicembre 1999
ALESSANDRO PIANO,IL
POLO E LE LIBERTÀ
Mailing list gaylib 2 dicembre
1999
La destra scatenata sulle famiglie
di fatto utilizzando l'integralismo
papale
Notizie Omosessuali Italiane 2
dicembre 1999
Coppie di Fatto: istituito il
Registro a Sesto S. Giovanni
Notizie Omosessuali Italiane 2
dicembre 1999
Arcigay sulle dichiarazioni del
Papa
Notizie Omosessuali Italiane 1
dicembre 1999
PAPA: NUOVO ALTOLA'
ALLE COPPIE DI FATTO
Notizie Omosessuali Italiane 1
dicembre 1999