Fonte: http://www.repubblica.it/cittadino.lex/commento/commento990721_brienza/commento990721_brienza.html

 

Adottare dopo i 40 anni

Un principio da condividere
di Magda Brienza

Le deroghe già esistenti
L'adozione internazionale
Una giusta preoccupazione

La Corte Costituzionale, nel dichiarare con la sentenza n. 283/99 l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della 4.5.83 n. 184, ha ribadito il principio secondo cui la regola della differenza massima di età (di 40 anni) tra adottanti ed adottato non può essere assoluta, ma deve subire eccezioni allorché ricorra "la necessità di salvaguardare il minore da un danno grave e non altrimenti evitabile che a lui deriverebbe dal mancato inserimento in quella specifica famiglia adottiva, la sola che possa soddisfare tale esigenza." Tale principio, già affermato con la precedente sentenza n. 303/96, con riferimento ad uno solo dei coniugi, tale essendo la fattispecie all'epoca sottoposta al suo esame, è condivisibile.

Le deroghe già esistenti

In proposito va tuttavia rilevato che la legge n. 184/83 ha previsto fin dalla sua entrata in vigore la possibilità di deroghe, che consentono in casi particolari l'adozione in mancanza di alcuno dei requisiti richiesti in via generale. Ai sensi dell'art. 44, infatti, l'adozione può essere pronunciata in mancanza della dichiarazione di adottabilità, in favore di una persona non coniugata ed in deroga, per l'appunto, al limite massimo di divario di età (come si desume a contrario dall'ultimo comma, che prevede l'inderogabilità solo del limite minimo).

Questa norma, sempre applicata dai Tribunali per i Minorenni, ha consentito di salvaguardare l'interesse dei minori nei casi di "constata impossibilità di affidamento preadottivo" tra i quali la giurisprudenza ha fatto rientrare proprio quelli in cui, essendosi già consolidato un valido rapporto affettivo tra il minore ed una determinata coppia di coniugi o una persona singola, il mutamento della situazione appariva gravemente pregiudizievole per lui. Ciò naturalmente è avvenuto nell'ambito dell'adozione nazionale e quindi sulla base del presupposto della presenza del minore in Italia e della piena conoscenza della sua storia da parte del giudice competente.

Come è noto uno dei momenti più importanti e delicati della procedura di adozione è quello dell'abbinamento del minore ad una specifica coppia di coniugi aspiranti all'adozione. Per i bambini italiani e per quelli stranieri che si trovano nel nostro territorio in stato di abbandono l'abbinamento è effettuato dal Tribunale per i Minorenni, che deve disporre l'affidamento preadottivo. Ed è logico che tra le varie coppie desiderose di adottare il giudice scelga quella ritenuta più rispondente ai particolari bisogni di quel singolo bambino, tenendo in considerazione anche il rispetto della differenza di età. Nei casi particolari di cui all'art. 44, ove si sia già creato un rapporto consolidato tra un minore ed una determinata coppia di coniugi, il giudice, che dispone dei necessari elementi di valutazione, può pronunciare l'adozione anche in deroga al limite massimo di età.

L'adozione internazionale

Nella procedura di adozione internazionale, invece, secondo l'attuale disciplina di cui alla legge 184/83, il Tribunale per i minorenni rilascia alle coppie aspiranti all'adozione una dichiarazione di idoneità. La ricerca del bambino da adottare e l'abbinamento di questo alla coppia si svolge del tutto al di fuori del controllo del Tribunale. E' evidente che la dichiarazione di idoneità ad adottare può essere rilasciata solo in presenza dei requisiti di legge e quindi per l'adozione di minori che abbiano non più di quarant'anni di differenza di età con gli adottanti. In genere non è infatti ancora individuato il minore da adottare.

Ora, con la sentenza in esame la Corte Costituzionale ha ritenuto che ove la dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale sia richiesta non già in astratto, come di solito avviene, ma con riferimento ad uno specifico minore, possa subito effettuarsi anche in questa fase l'apprezzamento sull'esistenza o meno delle condizioni per derogare alla regola della differenza massima di età, senza aspettare la fase successiva nella quale il Tribunale per i Minorenni è chiamato a decidere circa l'efficacia in Italia del provvedimento di adozione preso dell'autorità straniera. Ciò dice la Corte "per la necessaria collaborazione con l'autorità straniera".

Ora, è evidente che la pronuncia di idoneità all'adozione internazionale riferita ad uno specifico minore presuppone un'approfondita conoscenza della situazione di questo e presuppone quindi lo svolgimento di una complessa attività istruttoria da parte dei Tribunali per i Minorenni, da effettuarsi prima ancora di sapere se ai sensi della legge nazionale di quel minore ricorrono o meno i requisiti di adottabilità. E' altresì evidente che i necessari accertamenti si svolgeranno sulla base di elementi inevitabilmente lacunosi, quali sono quelli che possono emergere da una osservazione del minore per brevi periodi (nella maggior parte dei casi si tratta di minori introdotti in Italia per brevi soggiorni di vacanza) in un contesto diverso da quello quotidiano.

Una giusta preoccupazione

Appare quindi giustificata la preoccupazione che la decisione della Corte, ispirata all'esigenza di collaborazione tra i Tribunali per i Minorenni e le autorità straniere deputate a pronunciare le adozioni, collaborazione che ben potrebbe essere altrimenti realizzata, si traduca in una sottovalutazione della particolare situazione di questi minori stranieri e in un meno rigoroso accertamento della idoneità degli aspiranti genitori adottivi.

Gli operatori del settore (magistrati, psicologi, neuropsichiatri infantili), che ben conoscono il triste fenomeno delle adozioni fallite, non si stancano di sottolineare la necessità di un'adeguata preparazione delle coppie aspiranti all'adozione quale presupposto indispensabile per evitare a minori che già hanno sperimentato l'abbandono, ulteriori fallimenti, che spesso portano a gravi psicopatologie.

La decisione della corte, peraltro presentata dai mezzi di comunicazione di massa come abolitiva del limite massimo di divario di età tra adottanti ed adottati (vedi titoli di giornali come "Cade la barriera dell'età"; "Adozioni, cade il limite di età per i genitori"), fa temere che possa verificarsi un aumento di adozioni di minori stranieri non adeguatamente preparate, da parte di coppie desiderose di un figlio a tutti i costi, da realizzare al di fuori di ogni limite di legge, percorrendo scorciatoie che non consentono il necessario percorso di maturazione del progetto adottivo.

Mentre non va trascurato che diventare genitori adottivi e in particolare genitori di minori stranieri, specie se non piccolissimi, richiede il possesso di capacità particolari, necessarie per affrontare le inevitabili difficoltà di inserimento del minore in una realtà diversa da quella di provenienza, rispettandone l'identità e la storia.

Va dato tuttavia atto alla Corte di aver precisato che "la differenza di età tra gli adottanti ed il minore non costituisce elemento accidentale ed accessorio all'idoneità dei coniugi ad adottare, ma è anzi un elemento essenziale perché possa essere soddisfatto l'interesse del minore in stato di abbandono ad essere definitivamente inserito in una famiglia di accoglienza".

Va infine segnalato che con l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'adozione internazionale di cui alla Convenzione de L'Aja del 1993, ratificata e resa esecutiva con legge 31.12.98 n. 476, la quale prevede che l'intero procedimento adottivo si realizzi obbligatoriamente sotto il controllo e con il sostegno delle istituzioni pubbliche, problemi analoghi a quello che è stato portato all'attenzione della Corte Costituzionale dovrebbero essere del tutto superati. Invero la nuova disciplina dell'adozione internazionale elimina il "fai da te" dell'adozione dei minori stranieri e ristabilisce un regime di parità di tutela con i minori italiani, affidando ai Servizi Pubblici, agli Enti Autorizzati ed all'Autorità Centrale il compito di concordare o meno con l'autorità straniera sull'opportunità di procedere alla singola adozione.

Magda Brienza
Giudice del Tribunale per i Minorenni di Roma