Ricerca: Affidamento minori a singoli o coppie omosessuali
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Data di aggiornamento: dicembre 1999
CASSAZIONE
* edita *
Sez. 1 sent. 09278 del 08/11/1994 rv. 488449
pres. Beneforti e rel. Cicala m cod.par.116
pm. Amirante f (diff.)
ric. Caldi - scalcini
res. Procura generale della repubblica presso la c.a. di torino
002047 adozione - adozione internazionale (di minori) - adozione di minori
stranieri - condizioni - delibazione - adozione "particolare" ex art.
44 legge n. 184 del 1983 - pronuncia a favore di parte adottante
costituita da una persona singola - sentenza straniera - delibazione
- ammissibilita'.
Cod.proc.civ. Art. 797
L. Del 4/5/1983 num. 184 art. 6 *cost.
L. Del 4/5/1983 num. 184 art. 44 cost.
L. Del 4/5/1983 num. 184 art. 32
agli effetti dell'adozione "particolare" prevista dall'art. 44 della leg-
Ge 4 maggio 1983 n. 184, alla delibazione di un provvedimento straniero di
Adozione non e' di ostacolo il fatto che detta adozione sia stata pronuncia-
Ta a favore di parte adottante costituita da una persona singola, giacche'
Tale ipotesi non costituisce violazione del limite dell'ordine pubblico, do-
Vendosi nella specie solo verificare che il giudice straniero abbia adegua-
Tamente escluso la possibilita' di un vero e proprio affidamento preadottivo
Ed abbia considerato l'interesse del minore.
Vedi 9210923 478790
Sez. 1 sent. 06312 del 22/06/1999 rv. 530117
pres. Grieco a rel. Luccioli mg cod.par.116
pm. Uccella f (conf.)
ric. Koons
res. Staller
082278 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso la
prole - affidamento dei figli - interesse del minore - valutazione -
individuazione del genitore piu' idoneo - criteri.
Cod.civ. Art. 155 *cost.
L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6
L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 11
in materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione
E del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale dell'esclusivo inte-
Resse morale e materiale della prole, a fronte del quale la posizione dei
Genitori non si configura come diritto ma come "munus"; compito del giudice
E' individuare il genitore piu' idoneo a ridurre i danni derivanti dalla
Disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo pos-
Sibile della personalita' del minore, nel contesto di vita piu' adeguato a
Soddisfare le sue esigenze materiali, morali e psicologiche; cio' deve fare
Sulla base di un giudizio prognostico circa la capacita' del padre o della
Madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore
Singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potra' fondarsi
Sulle modalita' con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo,
Con particolare riguardo alla sua capacita' di relazione affettiva, di at-
Tenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilita' ad un assiduo
Rapporto, nonche' sull'apprezzamento della personalita' del genitore, delle
Sue consuetudini di vita e dell'ambiente che e' in grado di offrire al mino-
Re.
Vedi 9710791 509455
Sez. 1 sent. 07950 del 21/07/1995 rv. 493375
pres. Cantillo m rel. Morelli mr cod.par.116
pm. Amirante f (conf.)
ric. P.g. appello napoli
res. Di lazzaro
Avv. Del res. Scoca
(cassa senza rinvio, app. Roma, 28 novembre 1994).
002002 adozione - adozione (dei minori d'eta') - in genere - norma pattizia
ex art. 6 convenzione europea firmata a strasburgo il 24 aprile 1967
e ratificata con legge n. 357 del 1974 - introduzione automatica del-
l'adozione da parte della persona singola - esclusione.
®l. Del 22/5/1974 num. 357
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6
la norma pattizia di cui all'art. 6 della convenzione europea in materia
Di adozione di minori (firmata a strasburgo il 24 aprile 1967 e ratificata
In italia con legge 22 maggio 1974 n. 357) - correttamente interpretata an-
Che secondo i criteri ermeneutici testuale, finalistico e sistematico pre-
Visti dagli artt. 31 e 32 della convenzione di vienna sul diritto applicabi-
Le ai trattati - non introduce direttamente, con portata autoapplicativa nei
Rapporti intersoggettivi, l'adozione del minore (anche) da parte della per-
Sona singola, ma solo attribuisce agli stati aderenti la facolta' di amplia-
Re, in questa direzione, l'ambito di ammissibilita' dell'adozione.
MERITO
** avviso di pubblicazione **
Corte di appello torino pd.213997
Sez. 00 dec. 00000 del 27/11/95
pres. Nattero
att. Aa conv. Aa
002047 213997 adozione - adozione internazionale (di minori) - adozione di
minori stranieri - condizioni - delibazione - adozione, pronunciata
all'estero (repubblica di haiti), di) - adottante cittadina italiana -
consenso della madre naturale (sussistenza del ) - legale rappresen-
tante del minore (consenso del) - insussistenza - previa dichiarazione
dello stato di adottabilita' - insussistenza - adozione in casi parti-
colari (riconducibilita' dell'adozione haitiana alla) - adottante per-
sona singola - adottante ed adottato (pregressa, prolungata, felice
convivenza tra) - minore (ottimale assistenza prodigata al) - provve-
dimento di adozione haitiano (implicito accertamento dello stato di
abbandono in seno al) - famiglia coniugale locale (maggiore convenien-
za, per il minore, dell'adozione da parte di persona singola, rispetto
al suo inserimento in una) - notorio, assai basso livello medio di vita
haitiano - ordine pubblico interno ed internazionale italiano (non ne-
cessaria contrarieta' del provvedimento estero allo) - provvedimento
di adozione estero (delibabilita' del).
Cod.proc.civ. Art. 797
Documento: 5 pag. 1
®l. Del 4/5/1983 num. 184 art. 32
®l. Del 4/5/1983 num. 184 art. 44 cost.
l'adozione pronunciata all'estero (nella specie, repubblica di haiti) sen-
Za la previa esplicita dichiarazione di adottabilita' del minore, con il so-
Lo consenso della madre biologica e senza il consenso di un legale rappre-
Sentante del minore stesso, produce effetti corrispondenti agli effetti del-
L'adozione in casi particolari di cui alla legge n. 184/1983, sicche', pur
Se disposta nei confronti di un solo adottante, donna nubile, non costi-
Tuisce necessariamente violazione dell'ordine pubblico italiano, interno ed
Internazionale, non essendo aprioristicamente esclusa la delibazione di un
Provvedimento straniero che disponga l'adozione in favore di un single, ma
Dovendosi invece accertare se vi sia stato, benche' non risulti in termini
Espliciti dal provvedimento estero, abbandono del minore, cio' che puo' de-
Sumersi, oltre che dagli atti del procedimento, anche dalla situazione so-
Ciale ed economica media dello stato di origine dell'adottato: il provvedi-
Mento estero puo', pertanto, essere delibato, senza violazione alcuna del
Nostro ordine pubblico, se dal provvedimento stesso sia derivata e derivi, a
Seguito dell'affidamento a persona sola che dedichi al minore ottimale as-
Sistenza morale e materiale, una situazione per quest'ultimo assai piu' fa-
Vorevole, perche' idonea al suo normale sviluppo psicofisico, sia de prae-
Senti, sia de futuro, rispetto ad un eventuale, assai ipotetico inserimento
In una famiglia coniugale dello stato d'origine, versante in condizioni as-
Documento: 5 pag. 2
Sai meno agiate anche se composta da coniugi non separati. (massima a cura
Della rivista sottoindicata. Consultare la rivista stessa per la motivazione
Del provvedimento e per l'eventuale annotazione).*
Il diritto di famiglia e delle persone anno 1997 pag. 601
Documento: 5 pag. 3
** avviso di pubblicazione **
Corte di appello roma pd.268393
Sez. 0 dec. 00000 del 06/06/92
pres. Morsillo rel. Morsillo
att. Aa conv. Aa
082005 268393 famiglia di fatto - convivenza more uxorio - cessazione della
convivenza - effetti giuridici in ordine ai figli - casa di abitazione
(assegnazione della) - prole (assegno di mantenimento per la) - art.
317 bis cod. Civ. (competenza del tribunale minorile adito ex) - in-
sussistenza - tribunale ordinario (competenza esclusiva del) - sus-
sistenza.*
Cod.civ. Art. 261
Cod.civ. Art. 317 bis
Cod.civ.abr. Art. 38
il tribunale per i minorenni, adito con ricorso ex art. 317 bis, non ha
Competenza a decidere sull'assegnazione della casa di abitazione comune di
Una coppia concubinaria con prole, che abbia cessato di convivere, e sulla
Fissazione di un assegno di mantenimento per quest'ultima, materie riservate
Alla competenza del tribunale ordinario perche' non comprese nella tassativa
Elencazione di cui all'art. 38 dispos. Att. Cod. Civ.. (massima a cura della
Rivista sottoindicata. Consultare la rivista stessa per la motivazione del
Provvedimento e per l'eventuale annotazione).*
Documento: 2 pag. 1
Il diritto di famiglia e delle persone anno 1993 pag. 151
COSTITUZIONALE
®sentenza n. 0281 del 1994
pres. Casavola ; rel. Santosuosso
Camera di consiglio del 23/06/94
Massima n. 0020890
Sent. 281/94 a. Adozione e affidamento - adozione di minori - condizioni
- matrimonio tra gli adottanti, di durata non inferiore a tre anni
- esistenza di precedente periodo di convivenza 'more uxorio' tra gli a-
Dottanti stessi - fungibilita' relativamente al detto triennio post-
Matrimoniale - mancata previsione - asserita violazione della tute-
La che deve riconoscersi alla famiglia di fatto come formazione sociale -
Esclusione - non fondatezza della questione. (testo provvisorio)
posta la conformita' della normativa italiana in materia di adozione
Di minori, di cui alla l. N. 184 del 1983, ai principi contenuti nella
Convenzione internazionale firmata a strasburgo il 24 aprile 1967 (resa e-
Secutiva con l. N. 357 del 1974) e riconosciuti anche dalla giurispru-
Denza della corte, circa l'imprescindibilita' del vincolo matrimoniale
Tra gli adottanti, quale requisito che possa opportunamente garantire la
Stabilita' familiare, nell' interesse prevalente del minore , deve
Escludersi che l' aver il legislatore fissato - con l'art. 6, primo comma
Di detta legge - in tre anni il periodo minimo di durata del vincolo,
Senza prevedere la fungibilita' di tale requisito con un uguale o diver-
So periodo di convivenza 'more uxorio' precedente al matrimonio, costi-
Tuisca violazione dell' art. 2, cost., Per la tutela che deve riconoscersi
Alla famiglia di fatto come formazione sociale. L'aspirazione dei singoli
Ad adottare non puo', infatti, ricomprendersi tra i diritti inviola-
Bili dell'uomo e, del resto, anche qualificando la famiglia di fat-
To come formazione sociale, non per questo deriverebbe che alla
Stessa sia riconosciuto il diritto all' adozione, come previsto per la fa-
Miglia fondata sul matrimonio ( art. 29, cost.). (non fondatezza - in ri-
Ferimento all' art. 2, cost.- Della questione di legittimita' costituzionale
Dell'art. 6, primo comma, l. 4 maggio 1983, n. 184).
- v., Sulle finalita' dell'adozione, riferite alla tutela preva-
Lente dell'interesse del minore, s. Nn. 89/1993, 310/1989, 404/1988,
198/1986, 237/1986; in tema di famiglia di fatto, cfr. S. Nn. 310/1989,
404/1988, 237/1986.
red.: A.m.m. (testo provvisorio)
Riferimenti normativi o atti impugnati:
L. Del 4/5/1983 num. 184 art. 6 comma 1
Parametri (costituzionali ed altri):
Costituzione art. 2
Documento: 2 pag. 2
Sentenza n. 0089 del 1993
pres. Casavola ; rel. Mirabelli
Camera di consiglio del 08/03/93
Massima n. 0019244
Sent. 89/93. Adozione e affidamento - adozione di persone maggiori
Di eta' - disciplina - differenza di eta' con l'adottante - supera-
Mento del previsto limite di diciotto anni - possibilita' - mancata previ-
Sione - irragionevole disparita' di trattamento, rispetto ai minori in stato
Di adottabilita', lesiva della garanzia costituzionale dei diritti dell'uomo
Nell'ambito delle formazioni sociali (quale la famiglia) e dell'unita' della
Famiglia - insussistenza - non fondatezza della questione.
a differenza dell'adozione dei minori, disciplinata dalla legge n. 184
Del 1983, l'adozione di persone maggiori di eta', regolata dagli art-
T. 291 e seguenti cod. Civ., Non implica necessariamente l'instaurarsi
O il permanere della convivenza familiare, non determina la soggezione alla
Potesta' dei genitori adottivi, ne' impone all'adottante l'obbligo di
Mantenere, istruire ed educare l'adottato. Inoltre, l'adozione di persone
Maggiori di eta' e' essenzialmente determinata dal consenso dell'adot-
Tante e dell'adottando, giacche' il controllo del tribunale verte sui
Requisiti che legittimano l'adozione, essendo rimesso al giudice il
Ristretto potere di valutare se l'adozione "conviene" all'adottando (art.
312 cod. Civ.), Senza alcun discrezionale apprezzamento dell'interesse
Della persona dell'adottando e senza gli incisivi controlli previsti
Per l'adozione di minori. Risulta quindi razionalmente giustificata una
Diversita' di disciplina anche nel superamento - consentito solo per l'a-
Dozione di minori, in casi eccezionali che esigono una specifica indagine
E la rigorosa valutazione del giudice - del limite posto dal divario di e-
Ta' ordinariamente richiesto tra adottante ed adottando. (non fondatezza
Della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt.
2, 3 e 30, primo e secondo comma, cost., Dell'art. 291 cod. Civ., Nel-
La parte in cui, limitatamente al caso del coniuge che chieda di adottare
- come nella specie - il figlio dell'altro coniuge, non consente al giudi-
Ce di ridurre, in presenza di determinate circostanze, il previsto inter-
Vallo di eta' tra adottante e adottando).
- sulla illegittimita' della mancata previsione, in casi eccezio-
Nali, nella disciplina dell'adozione di minori, della possibilita' di
Ridurre l'intervallo di eta' tra adottante e adottando, v. S. Nn.
44/1990 e 148/1992.
Riferimenti normativi o atti impugnati:
Cod.civ. Art. 291
Parametri (costituzionali ed altri):
Costituzione art. 2
Costituzione art. 3
Costituzione art. 30 comma 1
Costituzione art. 30 comma 2
Sentenza n. 0281 del 1994
pres. Casavola ; rel. Santosuosso
Camera di consiglio del 23/06/94
Massima n. 0020890
Sent. 281/94 a. Adozione e affidamento - adozione di minori - condizioni
- matrimonio tra gli adottanti, di durata non inferiore a tre anni
- esistenza di precedente periodo di convivenza 'more uxorio' tra gli a-
Dottanti stessi - fungibilita' relativamente al detto triennio post-
Matrimoniale - mancata previsione - asserita violazione della tute-
La che deve riconoscersi alla famiglia di fatto come formazione sociale -
Esclusione - non fondatezza della questione. (testo provvisorio)
posta la conformita' della normativa italiana in materia di adozione
Di minori, di cui alla l. N. 184 del 1983, ai principi contenuti nella
Convenzione internazionale firmata a strasburgo il 24 aprile 1967 (resa e-
Secutiva con l. N. 357 del 1974) e riconosciuti anche dalla giurispru-
Denza della corte, circa l'imprescindibilita' del vincolo matrimoniale
Tra gli adottanti, quale requisito che possa opportunamente garantire la
Stabilita' familiare, nell' interesse prevalente del minore , deve
Escludersi che l' aver il legislatore fissato - con l'art. 6, primo comma
Di detta legge - in tre anni il periodo minimo di durata del vincolo,
Senza prevedere la fungibilita' di tale requisito con un uguale o diver-
So periodo di convivenza 'more uxorio' precedente al matrimonio, costi-
Tuisca violazione dell' art. 2, cost., Per la tutela che deve riconoscersi
Alla famiglia di fatto come formazione sociale. L'aspirazione dei singoli
Ad adottare non puo', infatti, ricomprendersi tra i diritti inviola-
Bili dell'uomo e, del resto, anche qualificando la famiglia di fat-
To come formazione sociale, non per questo deriverebbe che alla
Stessa sia riconosciuto il diritto all' adozione, come previsto per la fa-
Miglia fondata sul matrimonio ( art. 29, cost.). (non fondatezza - in ri-
Ferimento all' art. 2, cost.- Della questione di legittimita' costituzionale
Dell'art. 6, primo comma, l. 4 maggio 1983, n. 184).
- v., Sulle finalita' dell'adozione, riferite alla tutela preva-
Lente dell'interesse del minore, s. Nn. 89/1993, 310/1989, 404/1988,
198/1986, 237/1986; in tema di famiglia di fatto, cfr. S. Nn. 310/1989,
404/1988, 237/1986.
red.: A.m.m. (testo provvisorio)
Riferimenti normativi o atti impugnati:
L. Del 4/5/1983 num. 184 art. 6 comma 1
Parametri (costituzionali ed altri):
Costituzione art. 2
Sentenza n. 0281 del 1994
pres. Casavola ; rel. Santosuosso
Camera di consiglio del 23/06/94
Massima n. 0020891
Sent. 281/94 b. Adozione e affidamento - adozione di minori - condizioni
- matrimonio tra gli adottanti, di durata non inferiore a tre anni
- esistenza di precedente periodo di convivenza 'more uxorio' tra gli a-
Dottanti stessi - fungibilita' relativamente al detto triennio post-
Matrimoniale - mancata previsione - lamentata irragionevole discri-
Minazione nei confronti delle coppie sposate da meno di tre anni,
Ma precedentemente conviventi - possibilita' di risolvere la problema-
Tica posta dal giudice 'a quo' solo nell' ambito delle competenze del le-
Gislatore - inammissibilita' della questione. (testo provvisorio)
non possono avere ingresso nel giudizio di costituzionalita' le doglian-
Ze prospettate dal giudice 'a quo' relativamente all' art. 6, primo comma,
L. N. 184 del 1983, nella parte in cui si dispone che gli adottanti
Debbano essere uniti in matrimonio da almeno tre anni, e motivate dal
Fatto che la norma, non prevedendo la fungibilita' a detto triennio
Di un eguale o superiore periodo di convivenza pre-matrimoniale 'more u-
Xorio', discrimini irragionevolmente gli adottanti sposati da meno di tre
Anni, ma precedentemente conviventi, proprio perche' essi potrebbero
Addirittura offrire maggiori garanzie, in attuazione della 'ratio' norma-
Tiva che intende privilegiare potenziali genitori, forti di un rapporto
Di coppia gia' sperimentato come stabile. Ma, ferma sempre restando la
Imprescindibilita' del presupposto matrimoniale ai fini dell' adozione e
Pur la corte non ignorando il sempre maggior rilievo assunto dalla convi-
Venza nel costume sociale e la funzione che essa potrebbe assumere al fine
Di comprovare la solidita' del vincolo dei coniugi, nell' interesse del mi-
Nore, una nuova soluzione normativa, in base alla quale, eventualmente,
Potrebbe richiedersi agli adottanti una durata inferiore del matrimonio,
Ma un consistente periodo di convivenza precedente, comporterebbe
Inevitabilmente la necessita' di definire i criteri oggettivi svolgenti
L'analoga funzione del detto triennio post-matrimoniale, i quali, tuttavia,
Per la complessita' delle scelte da attuare mediante l'interpre-
Tazione dei diversi elementi e valori di una societa' in continua evolu-
Zione, possono essere ricercati nelle sole competenze del legislatore.
(inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell' ar-
T. 6, primo comma, l. 4 maggio 1983, n. 184, sollevata in riferimento
All'art. 3, cost.).
- in tema di convivenza, cfr. S. Nn. 404/1988 e 184/1994; v. Massima
A. Red.: A.m.m. (testo provvisorio)
Riferimenti normativi o atti impugnati:
L. Del 4/5/1983 num. 184 art. 6 comma 1
Parametri (costituzionali ed altri):
Costituzione art. 3
Sentenza n. 0451 del 1997
pres. Granata ; rel. Santosuosso
Camera di consiglio del 16/12/97
Massima n. 0023622
Sent. 451/97. Filiazione naturale - minori - assegno alimentare a carico
Del genitore non affidatario - determinazione - competenza - tribuna-
Le dei minorenni - esclusione - attribuzione al giudice ordinario - pre-
Tesa disparita' di trattamento tra minori a danno dei figli naturali - non
Fondatezza.
non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 30 cost., La questio-
Ne di legittimita' costituzionale degli artt. 317-bis cod. Civ. E 38
Disp. Att. Cod. Civ., Nella parte in cui, assegnando al tribunale per i
Minorenni la competenza a statuire sull'esercizio della potesta' dei genito-
Ri di figli naturali, non attribuiscono a detto giudice unitamente alla
Competenza in materia di affidamento dei figli minori e di regolamentazione
Dei rapporti tra i predetti e il genitore non affidatario, anche la compe-
Tenza a pronunciarsi, con provvedimento avente contenuto ad effetto di ti-
Tolo esecutivo, sulle questioni relative all'obbligo dei genitori di mante-
Nere la prole, con particolare riferimento alla determinazione di un as-
Segno mensile a carico del genitore non affidatario, in quanto - posto che
Il legislatore, al quale va riconosciuta la piu' ampia discrezionalita'
Nella regolazione generale degli istituti processuali, e' in particolare ar-
Bitro di dettare regole di ripartizione della competenza fra i vari organi
Giurisdizionali, sempreche' le medesime non risultino manifesta-
Mente irragionevoli - nell'ipotesi in cui, sia pure in vista dell'assolvi-
Mento dei compiti genitoriali conseguenti all'esercizio esclusivo della
Potesta' sul figlio, la questione proposta sia di natura patrimoniale, in
Tal caso la lite tra i genitori e' lite fra soggetti maggiorenni, sia pure
Con effetti sugli interessi del minore, e per di piu' di contenuto economico,
Sicche' il tribunale ordinario deve ritenersi piu' adatta perche' dotato di
Specifica esperienza; ed in quanto, con riferimento al preteso deteriore
Trattamento dei figli naturali riconosciuti (tenuti a rivolgersi tramite
Il genitore affidatario, a due diverse autorita' giudiziarie, ed a
Subire conseguenti rallentamenti e difficolta') rispetto ai figli legitti-
Mi, e' lo stesso intervento dell'autorita' giudiziaria ad atteggiarsi in
Modo diverso nelle due differenti ipotesi, tenuto conto che, mentre in
Presenza di persone unite in matrimonio non e' possibile che il lega-
Me giuridico tra le stesse esistente venga reciso senza l'intervento del
Giudice (con la separazione prima, e col divorzio poi), la convivenza
'More uxorio' puo' interrompersi immediatamente sulla base della semplice
Decisione unilaterale di ciascuno dei conviventi.
- s. Nn. 135/1980, 193/1987, 308/1991, 429/1991, 295/1995, 23/1996
E 65/1996.
red.: S. Di palma
DOTTRINA
Costanza maria
Adottare e' un diritto di tutti?
Il diritto di famiglia e delle persone, 1994, fasc. 3 (set-
Tembre), pt. 2, pagg. 1079-1083
(bibliografia a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3014 (famiglia: adozione in generale)
l' a. Prende le mosse dalla risoluzione del consiglio della
comunita' europea dell' 8 febbraio 1994, nella quale e' af-
fermato il diritto della coppia omosessuale di adottare mi-
nori, per verificare, alla luce del nostro sistema giuridico
che risolve il rapporto fra natura e diritto nelle relazioni
familiari con un esplicito ossequio alla prima, se sussisto-
no delle ragioni idonee a giustificare l' esclusione del di-
ritto di adottare per gli omosessuali.
Costituzione art. 2
Costituzione art. 3
Costituzione art. 29
Castello monica
Sulle proposte di istituzione dei registri delle unioni civi-
li e di introduzione del matrimonio tra persone dello stesso
sesso
Giurisprudenza di merito, 1994, fasc. 6 (dicembre), pt. 4,
Pagg. 990-995
(bibliografia a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3012 (famiglia: matrimonio)
D18002 (registri anagrafici (o dello stato_civile): registro
di matrimonio)
l' a., Prendendo spunto da alcuni recenti tentativi di deli-
bere comunali e da una recente proposta del parlamento euro-
peo, esamina la possibilita' di "regolarizzare" giuridica-
mente la convivenza, mantenendone alcune caratteristiche
fondamentali, nonche' di estendere l' istituto matrimoniale
a coppie dello stesso sesso, anche alla luce di una possibi-
le idoneita' all' adozione di minori che queste nuove coppie
"regolarizzate" potrebbero avere. Attraverso un' analisi
storica, giuridica ed etica delle varie forme e significati
che il matrimonio ha assunto, in particolare in epoca roma-
na, si evidenzia come i progetti relativi alle unioni civili
ed al matrimonio tra omosessuali si rivelino contrari ai
principi giuridici ed etici della nostra societa' (nonche'
talvolta anche alle motivazioni su cui queste coppie "irre-
golari" si fondano) ed anche per questo produttivi di disa-
gio per il minore eventuale oggetto di adozione in questo
ambito.