Ricerca: Affidamento minori a singoli o coppie omosessuali

Archivi consultati: Ced: cassazione//merito//costituzionale//dottrina

Anni: il reperibile

Data di aggiornamento: dicembre 1999

CASSAZIONE

* edita *

Sez. 1 sent. 09278 del 08/11/1994 rv. 488449

pres. Beneforti e rel. Cicala m cod.par.116

pm. Amirante f (diff.)

ric. Caldi - scalcini

res. Procura generale della repubblica presso la c.a. di torino

002047 adozione - adozione internazionale (di minori) - adozione di minori

stranieri - condizioni - delibazione - adozione "particolare" ex art.

44 legge n. 184 del 1983 - pronuncia a favore di parte adottante

costituita da una persona singola - sentenza straniera - delibazione

- ammissibilita'.

Cod.proc.civ. Art. 797

L. Del 4/5/1983 num. 184 art. 6 *cost.

L. Del 4/5/1983 num. 184 art. 44 cost.

L. Del 4/5/1983 num. 184 art. 32

agli effetti dell'adozione "particolare" prevista dall'art. 44 della leg-

Ge 4 maggio 1983 n. 184, alla delibazione di un provvedimento straniero di

Adozione non e' di ostacolo il fatto che detta adozione sia stata pronuncia-

Ta a favore di parte adottante costituita da una persona singola, giacche'

Tale ipotesi non costituisce violazione del limite dell'ordine pubblico, do-

Vendosi nella specie solo verificare che il giudice straniero abbia adegua-

Tamente escluso la possibilita' di un vero e proprio affidamento preadottivo

Ed abbia considerato l'interesse del minore.

Vedi 9210923 478790

 

Sez. 1 sent. 06312 del 22/06/1999 rv. 530117

pres. Grieco a rel. Luccioli mg cod.par.116

pm. Uccella f (conf.)

ric. Koons

res. Staller

082278 famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso la

prole - affidamento dei figli - interesse del minore - valutazione -

individuazione del genitore piu' idoneo - criteri.

Cod.civ. Art. 155 *cost.

L. Del 1/12/1970 num. 898 art. 6

L. Del 6/3/1987 num. 74 art. 11

in materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione

E del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale dell'esclusivo inte-

Resse morale e materiale della prole, a fronte del quale la posizione dei

Genitori non si configura come diritto ma come "munus"; compito del giudice

E' individuare il genitore piu' idoneo a ridurre i danni derivanti dalla

Disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo pos-

Sibile della personalita' del minore, nel contesto di vita piu' adeguato a

Soddisfare le sue esigenze materiali, morali e psicologiche; cio' deve fare

Sulla base di un giudizio prognostico circa la capacita' del padre o della

Madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore

Singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potra' fondarsi

Sulle modalita' con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo,

Con particolare riguardo alla sua capacita' di relazione affettiva, di at-

Tenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilita' ad un assiduo

Rapporto, nonche' sull'apprezzamento della personalita' del genitore, delle

Sue consuetudini di vita e dell'ambiente che e' in grado di offrire al mino-

Re.

Vedi 9710791 509455

Sez. 1 sent. 07950 del 21/07/1995 rv. 493375

pres. Cantillo m rel. Morelli mr cod.par.116

pm. Amirante f (conf.)

ric. P.g. appello napoli

res. Di lazzaro

Avv. Del res. Scoca

(cassa senza rinvio, app. Roma, 28 novembre 1994).

002002 adozione - adozione (dei minori d'eta') - in genere - norma pattizia

ex art. 6 convenzione europea firmata a strasburgo il 24 aprile 1967

e ratificata con legge n. 357 del 1974 - introduzione automatica del-

l'adozione da parte della persona singola - esclusione.

®l. Del 22/5/1974 num. 357

Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6

la norma pattizia di cui all'art. 6 della convenzione europea in materia

Di adozione di minori (firmata a strasburgo il 24 aprile 1967 e ratificata

In italia con legge 22 maggio 1974 n. 357) - correttamente interpretata an-

Che secondo i criteri ermeneutici testuale, finalistico e sistematico pre-

Visti dagli artt. 31 e 32 della convenzione di vienna sul diritto applicabi-

Le ai trattati - non introduce direttamente, con portata autoapplicativa nei

Rapporti intersoggettivi, l'adozione del minore (anche) da parte della per-

Sona singola, ma solo attribuisce agli stati aderenti la facolta' di amplia-

Re, in questa direzione, l'ambito di ammissibilita' dell'adozione.

 

 

MERITO

** avviso di pubblicazione **

Corte di appello torino pd.213997

Sez. 00 dec. 00000 del 27/11/95

pres. Nattero

att. Aa conv. Aa

002047 213997 adozione - adozione internazionale (di minori) - adozione di

minori stranieri - condizioni - delibazione - adozione, pronunciata

all'estero (repubblica di haiti), di) - adottante cittadina italiana -

consenso della madre naturale (sussistenza del ) - legale rappresen-

tante del minore (consenso del) - insussistenza - previa dichiarazione

dello stato di adottabilita' - insussistenza - adozione in casi parti-

colari (riconducibilita' dell'adozione haitiana alla) - adottante per-

sona singola - adottante ed adottato (pregressa, prolungata, felice

convivenza tra) - minore (ottimale assistenza prodigata al) - provve-

dimento di adozione haitiano (implicito accertamento dello stato di

abbandono in seno al) - famiglia coniugale locale (maggiore convenien-

za, per il minore, dell'adozione da parte di persona singola, rispetto

al suo inserimento in una) - notorio, assai basso livello medio di vita

haitiano - ordine pubblico interno ed internazionale italiano (non ne-

cessaria contrarieta' del provvedimento estero allo) - provvedimento

di adozione estero (delibabilita' del).

Cod.proc.civ. Art. 797

Documento: 5 pag. 1

®l. Del 4/5/1983 num. 184 art. 32

®l. Del 4/5/1983 num. 184 art. 44 cost.

l'adozione pronunciata all'estero (nella specie, repubblica di haiti) sen-

Za la previa esplicita dichiarazione di adottabilita' del minore, con il so-

Lo consenso della madre biologica e senza il consenso di un legale rappre-

Sentante del minore stesso, produce effetti corrispondenti agli effetti del-

L'adozione in casi particolari di cui alla legge n. 184/1983, sicche', pur

Se disposta nei confronti di un solo adottante, donna nubile, non costi-

Tuisce necessariamente violazione dell'ordine pubblico italiano, interno ed

Internazionale, non essendo aprioristicamente esclusa la delibazione di un

Provvedimento straniero che disponga l'adozione in favore di un single, ma

Dovendosi invece accertare se vi sia stato, benche' non risulti in termini

Espliciti dal provvedimento estero, abbandono del minore, cio' che puo' de-

Sumersi, oltre che dagli atti del procedimento, anche dalla situazione so-

Ciale ed economica media dello stato di origine dell'adottato: il provvedi-

Mento estero puo', pertanto, essere delibato, senza violazione alcuna del

Nostro ordine pubblico, se dal provvedimento stesso sia derivata e derivi, a

Seguito dell'affidamento a persona sola che dedichi al minore ottimale as-

Sistenza morale e materiale, una situazione per quest'ultimo assai piu' fa-

Vorevole, perche' idonea al suo normale sviluppo psicofisico, sia de prae-

Senti, sia de futuro, rispetto ad un eventuale, assai ipotetico inserimento

In una famiglia coniugale dello stato d'origine, versante in condizioni as-

Documento: 5 pag. 2

Sai meno agiate anche se composta da coniugi non separati. (massima a cura

Della rivista sottoindicata. Consultare la rivista stessa per la motivazione

Del provvedimento e per l'eventuale annotazione).*

Il diritto di famiglia e delle persone anno 1997 pag. 601

Documento: 5 pag. 3

** avviso di pubblicazione **

Corte di appello roma pd.268393

Sez. 0 dec. 00000 del 06/06/92

pres. Morsillo rel. Morsillo

att. Aa conv. Aa

082005 268393 famiglia di fatto - convivenza more uxorio - cessazione della

convivenza - effetti giuridici in ordine ai figli - casa di abitazione

(assegnazione della) - prole (assegno di mantenimento per la) - art.

317 bis cod. Civ. (competenza del tribunale minorile adito ex) - in-

sussistenza - tribunale ordinario (competenza esclusiva del) - sus-

sistenza.*

Cod.civ. Art. 261

Cod.civ. Art. 317 bis

Cod.civ.abr. Art. 38

il tribunale per i minorenni, adito con ricorso ex art. 317 bis, non ha

Competenza a decidere sull'assegnazione della casa di abitazione comune di

Una coppia concubinaria con prole, che abbia cessato di convivere, e sulla

Fissazione di un assegno di mantenimento per quest'ultima, materie riservate

Alla competenza del tribunale ordinario perche' non comprese nella tassativa

Elencazione di cui all'art. 38 dispos. Att. Cod. Civ.. (massima a cura della

Rivista sottoindicata. Consultare la rivista stessa per la motivazione del

Provvedimento e per l'eventuale annotazione).*

Documento: 2 pag. 1

Il diritto di famiglia e delle persone anno 1993 pag. 151

 

COSTITUZIONALE

®sentenza n. 0281 del 1994

pres. Casavola ; rel. Santosuosso

Camera di consiglio del 23/06/94

Massima n. 0020890

Sent. 281/94 a. Adozione e affidamento - adozione di minori - condizioni

- matrimonio tra gli adottanti, di durata non inferiore a tre anni

- esistenza di precedente periodo di convivenza 'more uxorio' tra gli a-

Dottanti stessi - fungibilita' relativamente al detto triennio post-

Matrimoniale - mancata previsione - asserita violazione della tute-

La che deve riconoscersi alla famiglia di fatto come formazione sociale -

Esclusione - non fondatezza della questione. (testo provvisorio)

posta la conformita' della normativa italiana in materia di adozione

Di minori, di cui alla l. N. 184 del 1983, ai principi contenuti nella

Convenzione internazionale firmata a strasburgo il 24 aprile 1967 (resa e-

Secutiva con l. N. 357 del 1974) e riconosciuti anche dalla giurispru-

Denza della corte, circa l'imprescindibilita' del vincolo matrimoniale

Tra gli adottanti, quale requisito che possa opportunamente garantire la

Stabilita' familiare, nell' interesse prevalente del minore , deve

Escludersi che l' aver il legislatore fissato - con l'art. 6, primo comma

Di detta legge - in tre anni il periodo minimo di durata del vincolo,

Senza prevedere la fungibilita' di tale requisito con un uguale o diver-

So periodo di convivenza 'more uxorio' precedente al matrimonio, costi-

Tuisca violazione dell' art. 2, cost., Per la tutela che deve riconoscersi

Alla famiglia di fatto come formazione sociale. L'aspirazione dei singoli

Ad adottare non puo', infatti, ricomprendersi tra i diritti inviola-

Bili dell'uomo e, del resto, anche qualificando la famiglia di fat-

To come formazione sociale, non per questo deriverebbe che alla

Stessa sia riconosciuto il diritto all' adozione, come previsto per la fa-

Miglia fondata sul matrimonio ( art. 29, cost.). (non fondatezza - in ri-

Ferimento all' art. 2, cost.- Della questione di legittimita' costituzionale

Dell'art. 6, primo comma, l. 4 maggio 1983, n. 184).

- v., Sulle finalita' dell'adozione, riferite alla tutela preva-

Lente dell'interesse del minore, s. Nn. 89/1993, 310/1989, 404/1988,

198/1986, 237/1986; in tema di famiglia di fatto, cfr. S. Nn. 310/1989,

404/1988, 237/1986.

red.: A.m.m. (testo provvisorio)

Riferimenti normativi o atti impugnati:

L. Del 4/5/1983 num. 184 art. 6 comma 1

Parametri (costituzionali ed altri):

Costituzione art. 2

Documento: 2 pag. 2

 

Sentenza n. 0089 del 1993

pres. Casavola ; rel. Mirabelli

Camera di consiglio del 08/03/93

Massima n. 0019244

Sent. 89/93. Adozione e affidamento - adozione di persone maggiori

Di eta' - disciplina - differenza di eta' con l'adottante - supera-

Mento del previsto limite di diciotto anni - possibilita' - mancata previ-

Sione - irragionevole disparita' di trattamento, rispetto ai minori in stato

Di adottabilita', lesiva della garanzia costituzionale dei diritti dell'uomo

Nell'ambito delle formazioni sociali (quale la famiglia) e dell'unita' della

Famiglia - insussistenza - non fondatezza della questione.

a differenza dell'adozione dei minori, disciplinata dalla legge n. 184

Del 1983, l'adozione di persone maggiori di eta', regolata dagli art-

T. 291 e seguenti cod. Civ., Non implica necessariamente l'instaurarsi

O il permanere della convivenza familiare, non determina la soggezione alla

Potesta' dei genitori adottivi, ne' impone all'adottante l'obbligo di

Mantenere, istruire ed educare l'adottato. Inoltre, l'adozione di persone

Maggiori di eta' e' essenzialmente determinata dal consenso dell'adot-

Tante e dell'adottando, giacche' il controllo del tribunale verte sui

Requisiti che legittimano l'adozione, essendo rimesso al giudice il

Ristretto potere di valutare se l'adozione "conviene" all'adottando (art.

312 cod. Civ.), Senza alcun discrezionale apprezzamento dell'interesse

Della persona dell'adottando e senza gli incisivi controlli previsti

Per l'adozione di minori. Risulta quindi razionalmente giustificata una

Diversita' di disciplina anche nel superamento - consentito solo per l'a-

Dozione di minori, in casi eccezionali che esigono una specifica indagine

E la rigorosa valutazione del giudice - del limite posto dal divario di e-

Ta' ordinariamente richiesto tra adottante ed adottando. (non fondatezza

Della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt.

2, 3 e 30, primo e secondo comma, cost., Dell'art. 291 cod. Civ., Nel-

La parte in cui, limitatamente al caso del coniuge che chieda di adottare

- come nella specie - il figlio dell'altro coniuge, non consente al giudi-

Ce di ridurre, in presenza di determinate circostanze, il previsto inter-

Vallo di eta' tra adottante e adottando).

- sulla illegittimita' della mancata previsione, in casi eccezio-

Nali, nella disciplina dell'adozione di minori, della possibilita' di

Ridurre l'intervallo di eta' tra adottante e adottando, v. S. Nn.

44/1990 e 148/1992.

Riferimenti normativi o atti impugnati:

Cod.civ. Art. 291

Parametri (costituzionali ed altri):

Costituzione art. 2

Costituzione art. 3

Costituzione art. 30 comma 1

Costituzione art. 30 comma 2

 

Sentenza n. 0281 del 1994

pres. Casavola ; rel. Santosuosso

Camera di consiglio del 23/06/94

Massima n. 0020890

Sent. 281/94 a. Adozione e affidamento - adozione di minori - condizioni

- matrimonio tra gli adottanti, di durata non inferiore a tre anni

- esistenza di precedente periodo di convivenza 'more uxorio' tra gli a-

Dottanti stessi - fungibilita' relativamente al detto triennio post-

Matrimoniale - mancata previsione - asserita violazione della tute-

La che deve riconoscersi alla famiglia di fatto come formazione sociale -

Esclusione - non fondatezza della questione. (testo provvisorio)

posta la conformita' della normativa italiana in materia di adozione

Di minori, di cui alla l. N. 184 del 1983, ai principi contenuti nella

Convenzione internazionale firmata a strasburgo il 24 aprile 1967 (resa e-

Secutiva con l. N. 357 del 1974) e riconosciuti anche dalla giurispru-

Denza della corte, circa l'imprescindibilita' del vincolo matrimoniale

Tra gli adottanti, quale requisito che possa opportunamente garantire la

Stabilita' familiare, nell' interesse prevalente del minore , deve

Escludersi che l' aver il legislatore fissato - con l'art. 6, primo comma

Di detta legge - in tre anni il periodo minimo di durata del vincolo,

Senza prevedere la fungibilita' di tale requisito con un uguale o diver-

So periodo di convivenza 'more uxorio' precedente al matrimonio, costi-

Tuisca violazione dell' art. 2, cost., Per la tutela che deve riconoscersi

Alla famiglia di fatto come formazione sociale. L'aspirazione dei singoli

Ad adottare non puo', infatti, ricomprendersi tra i diritti inviola-

Bili dell'uomo e, del resto, anche qualificando la famiglia di fat-

To come formazione sociale, non per questo deriverebbe che alla

Stessa sia riconosciuto il diritto all' adozione, come previsto per la fa-

Miglia fondata sul matrimonio ( art. 29, cost.). (non fondatezza - in ri-

Ferimento all' art. 2, cost.- Della questione di legittimita' costituzionale

Dell'art. 6, primo comma, l. 4 maggio 1983, n. 184).

- v., Sulle finalita' dell'adozione, riferite alla tutela preva-

Lente dell'interesse del minore, s. Nn. 89/1993, 310/1989, 404/1988,

198/1986, 237/1986; in tema di famiglia di fatto, cfr. S. Nn. 310/1989,

404/1988, 237/1986.

red.: A.m.m. (testo provvisorio)

Riferimenti normativi o atti impugnati:

L. Del 4/5/1983 num. 184 art. 6 comma 1

Parametri (costituzionali ed altri):

Costituzione art. 2

 

Sentenza n. 0281 del 1994

pres. Casavola ; rel. Santosuosso

Camera di consiglio del 23/06/94

Massima n. 0020891

Sent. 281/94 b. Adozione e affidamento - adozione di minori - condizioni

- matrimonio tra gli adottanti, di durata non inferiore a tre anni

- esistenza di precedente periodo di convivenza 'more uxorio' tra gli a-

Dottanti stessi - fungibilita' relativamente al detto triennio post-

Matrimoniale - mancata previsione - lamentata irragionevole discri-

Minazione nei confronti delle coppie sposate da meno di tre anni,

Ma precedentemente conviventi - possibilita' di risolvere la problema-

Tica posta dal giudice 'a quo' solo nell' ambito delle competenze del le-

Gislatore - inammissibilita' della questione. (testo provvisorio)

non possono avere ingresso nel giudizio di costituzionalita' le doglian-

Ze prospettate dal giudice 'a quo' relativamente all' art. 6, primo comma,

L. N. 184 del 1983, nella parte in cui si dispone che gli adottanti

Debbano essere uniti in matrimonio da almeno tre anni, e motivate dal

Fatto che la norma, non prevedendo la fungibilita' a detto triennio

Di un eguale o superiore periodo di convivenza pre-matrimoniale 'more u-

Xorio', discrimini irragionevolmente gli adottanti sposati da meno di tre

Anni, ma precedentemente conviventi, proprio perche' essi potrebbero

Addirittura offrire maggiori garanzie, in attuazione della 'ratio' norma-

Tiva che intende privilegiare potenziali genitori, forti di un rapporto

Di coppia gia' sperimentato come stabile. Ma, ferma sempre restando la

Imprescindibilita' del presupposto matrimoniale ai fini dell' adozione e

Pur la corte non ignorando il sempre maggior rilievo assunto dalla convi-

Venza nel costume sociale e la funzione che essa potrebbe assumere al fine

Di comprovare la solidita' del vincolo dei coniugi, nell' interesse del mi-

Nore, una nuova soluzione normativa, in base alla quale, eventualmente,

Potrebbe richiedersi agli adottanti una durata inferiore del matrimonio,

Ma un consistente periodo di convivenza precedente, comporterebbe

Inevitabilmente la necessita' di definire i criteri oggettivi svolgenti

L'analoga funzione del detto triennio post-matrimoniale, i quali, tuttavia,

Per la complessita' delle scelte da attuare mediante l'interpre-

Tazione dei diversi elementi e valori di una societa' in continua evolu-

Zione, possono essere ricercati nelle sole competenze del legislatore.

(inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell' ar-

T. 6, primo comma, l. 4 maggio 1983, n. 184, sollevata in riferimento

All'art. 3, cost.).

- in tema di convivenza, cfr. S. Nn. 404/1988 e 184/1994; v. Massima

A. Red.: A.m.m. (testo provvisorio)

Riferimenti normativi o atti impugnati:

L. Del 4/5/1983 num. 184 art. 6 comma 1

Parametri (costituzionali ed altri):

Costituzione art. 3

 

Sentenza n. 0451 del 1997

pres. Granata ; rel. Santosuosso

Camera di consiglio del 16/12/97

Massima n. 0023622

Sent. 451/97. Filiazione naturale - minori - assegno alimentare a carico

Del genitore non affidatario - determinazione - competenza - tribuna-

Le dei minorenni - esclusione - attribuzione al giudice ordinario - pre-

Tesa disparita' di trattamento tra minori a danno dei figli naturali - non

Fondatezza.

non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 30 cost., La questio-

Ne di legittimita' costituzionale degli artt. 317-bis cod. Civ. E 38

Disp. Att. Cod. Civ., Nella parte in cui, assegnando al tribunale per i

Minorenni la competenza a statuire sull'esercizio della potesta' dei genito-

Ri di figli naturali, non attribuiscono a detto giudice unitamente alla

Competenza in materia di affidamento dei figli minori e di regolamentazione

Dei rapporti tra i predetti e il genitore non affidatario, anche la compe-

Tenza a pronunciarsi, con provvedimento avente contenuto ad effetto di ti-

Tolo esecutivo, sulle questioni relative all'obbligo dei genitori di mante-

Nere la prole, con particolare riferimento alla determinazione di un as-

Segno mensile a carico del genitore non affidatario, in quanto - posto che

Il legislatore, al quale va riconosciuta la piu' ampia discrezionalita'

Nella regolazione generale degli istituti processuali, e' in particolare ar-

Bitro di dettare regole di ripartizione della competenza fra i vari organi

Giurisdizionali, sempreche' le medesime non risultino manifesta-

Mente irragionevoli - nell'ipotesi in cui, sia pure in vista dell'assolvi-

Mento dei compiti genitoriali conseguenti all'esercizio esclusivo della

Potesta' sul figlio, la questione proposta sia di natura patrimoniale, in

Tal caso la lite tra i genitori e' lite fra soggetti maggiorenni, sia pure

Con effetti sugli interessi del minore, e per di piu' di contenuto economico,

Sicche' il tribunale ordinario deve ritenersi piu' adatta perche' dotato di

Specifica esperienza; ed in quanto, con riferimento al preteso deteriore

Trattamento dei figli naturali riconosciuti (tenuti a rivolgersi tramite

Il genitore affidatario, a due diverse autorita' giudiziarie, ed a

Subire conseguenti rallentamenti e difficolta') rispetto ai figli legitti-

Mi, e' lo stesso intervento dell'autorita' giudiziaria ad atteggiarsi in

Modo diverso nelle due differenti ipotesi, tenuto conto che, mentre in

Presenza di persone unite in matrimonio non e' possibile che il lega-

Me giuridico tra le stesse esistente venga reciso senza l'intervento del

Giudice (con la separazione prima, e col divorzio poi), la convivenza

'More uxorio' puo' interrompersi immediatamente sulla base della semplice

Decisione unilaterale di ciascuno dei conviventi.

- s. Nn. 135/1980, 193/1987, 308/1991, 429/1991, 295/1995, 23/1996

E 65/1996.

red.: S. Di palma

 

DOTTRINA

Costanza maria

Adottare e' un diritto di tutti?

Il diritto di famiglia e delle persone, 1994, fasc. 3 (set-

Tembre), pt. 2, pagg. 1079-1083

(bibliografia a pie' di pagina o nel corpo del testo)

D3014 (famiglia: adozione in generale)

l' a. Prende le mosse dalla risoluzione del consiglio della

comunita' europea dell' 8 febbraio 1994, nella quale e' af-

fermato il diritto della coppia omosessuale di adottare mi-

nori, per verificare, alla luce del nostro sistema giuridico

che risolve il rapporto fra natura e diritto nelle relazioni

familiari con un esplicito ossequio alla prima, se sussisto-

no delle ragioni idonee a giustificare l' esclusione del di-

ritto di adottare per gli omosessuali.

Costituzione art. 2

Costituzione art. 3

Costituzione art. 29

Castello monica

Sulle proposte di istituzione dei registri delle unioni civi-

li e di introduzione del matrimonio tra persone dello stesso

sesso

Giurisprudenza di merito, 1994, fasc. 6 (dicembre), pt. 4,

Pagg. 990-995

(bibliografia a pie' di pagina o nel corpo del testo)

D3012 (famiglia: matrimonio)

D18002 (registri anagrafici (o dello stato_civile): registro

di matrimonio)

l' a., Prendendo spunto da alcuni recenti tentativi di deli-

bere comunali e da una recente proposta del parlamento euro-

peo, esamina la possibilita' di "regolarizzare" giuridica-

mente la convivenza, mantenendone alcune caratteristiche

fondamentali, nonche' di estendere l' istituto matrimoniale

a coppie dello stesso sesso, anche alla luce di una possibi-

le idoneita' all' adozione di minori che queste nuove coppie

"regolarizzate" potrebbero avere. Attraverso un' analisi

storica, giuridica ed etica delle varie forme e significati

che il matrimonio ha assunto, in particolare in epoca roma-

na, si evidenzia come i progetti relativi alle unioni civili

ed al matrimonio tra omosessuali si rivelino contrari ai

principi giuridici ed etici della nostra societa' (nonche'

talvolta anche alle motivazioni su cui queste coppie "irre-

golari" si fondano) ed anche per questo produttivi di disa-

gio per il minore eventuale oggetto di adozione in questo

ambito.