Analizzata la complessa dialettica propria dei rapporti correnti tra genitori e societa la quale risulta determinante per lo sviluppo della psicologia della persona in eta giovanile in quanto troppo spesso le scelte parentali confliggono con i modelli comportamentali offerti dalla societa contemporanea, risulta necessario verificare gli strumenti di tutela di cui l'utente puo disporre. Il legislatore, avendo previsto (art. 28 1. 6 agosto 1990, n. 223) un organo rappresentativo degli utenti, ha mostrato sensibilita al problema. La svolta appare decisiva ma non sufficiente sia perche attualmente la rappresentanza degli utenti e indiretta sia perche i delicati compiti del Consiglio degli utenti possono essere piu efficacemente svolti se ad essi corrispondono vocazioni, inclinazioni e valori realmente condivisi dal contesto sociale sul quale i mezzi di informazione sono destinati ad incidere. Pare necessario verificare se, contrariamente a quanto sostenuto in giurisprudenza, i singoli utenti o le associazioni di utenti siano portatori di posizioni di mero fatto, in quanto tali non tutelabili in via giudiziaria, oppure se l'art. 28 1. cit. abbia innovato il sistema al punto da fare ritenere che il Consiglio consultivo degli utenti sia portatore di interessi giuridicamente rilevanti e degni di tutela: in tal caso il Consiglio sarebbe organo di rilevanza anche processuale. Cio e assai importante in quanto la qualita dei messaggi, e non soltanto quelli pubblicitari, inviati dal mezzo telesivo, risultando sempre piu omologhi e scarsamente stimolanti potrebbero essere oggetto di un piu attento controllo volto a garantire non soltanto la correttezza e la completezza dell'informazione compresa quella pubblicitaria. E probabilmente giunto il momento di pensare una legge sulla pubblicita che, nel rispetto delle regole del mercato e della libera concorrenza, tuteli realmente l'utente in una prospettiva che non lo consideri piu soltanto quale destinatario del messaggio pubblicitario. In tale contesto potrebbe, ad esempio, essere messa in discussione la liceita di talune forme di pubblicita di medicinali, prodotti alimentari, autovetture ed altri beni ancora, in quanto siffatte forme pubblicitarie tendono non soltanto all'accaparramento della potenziale clientela, ma anche a fomire un modello di societa non sempre rispettoso del valore della persona umana. Come e stato fatto notare da piu parti, un sistema che non inserisca l'utente tra i "protagonisti" del settore finisce col creare un sistema "sbilanciato" in quanto privo di una componente fondamentale. Si intende, a tal fine, verificare l'opportunita, se non addirittura la necessita, di un potenziamento della struttura di controllo prevista dal citato art. 28 in quanto il Consiglio consultivo degli utenti deve essere chiamato a svolgere un ruolo positivo e propositivo, specialmente per la salvaguardia di quei valori piu volte evidenziati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale grazie ai quali il rispetto della dignita umana ed il libero sviluppo psichico e morale dei minori non possono prescindere dall'imparzialità, dalla correttezza e dalla completezza dei dati forniti dai mezzi di comunicazione.
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