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FONTE: INTERLEX Contratto telematico e mezzi di
pagamento via internet Il contratto telematico si differenzia dal contratto
tradizionalmente inteso, disciplinato all’articolo 1321 c.c., solo per
quanto attiene le modalità informatiche adottate in tutto l’iter
che porta all’accordo, restando comunque invariata la struttura di
base. Una volta sancita la validità di una tale forma
contrattuale, si pone per l’interprete il problema dell’individuazione
delle norme applicabili a questo nuovo genus, in mancanza di una
normativa ad hoc. Problemi più pregnanti si verificano riguardo
all’individuazione dell’accettazione. In altri termini si tratta di
stabilire in quale momento il contratto telematico può dirsi validamente
concluso tra le parti. Sin qui non ci sarebbero ostacoli insormontabili ad
applicare la disciplina prevista per i contratti tradizionali, ma la
difficoltà sorge quando si deve fornire una prova dell’avvenuta ricezione
dell’accettazione da parte del proponente. Nel caso in esame ciò può
avvenire, tecnicamente, attraverso l’invio di un e-mail all’accettante,
con la quale il proponente conferma il ricevimento dell’accettazione,
spedendo una ricevuta di ritorno sui generis. Le incertezze permangono, però, per quanto riguarda l’individuazione del luogo di conclusione del contratto. Il luogo in cui si scarica la posta, infatti, è di regola diverso dall’ubicazione fisica del server, e sarebbe davvero una forzatura applicare in Internet la presunzione di cui all’articolo 1335 c.c., ritenendo che l’indirizzo e-mail coincida con il luogo di ricezione del messaggio. D’altro canto l’incertezza sul luogo della conclusione del contratto non pone difficoltà nell’individuazione della giurisdizione (localizzata dalla Convenzione di Bruxelles – in mancanza di espressa scelta – nel domicilio del convenuto per il business to business e nel domicilio del consumatore per il business to consumer), né dalla legge applicabile (quella del Paese con il quale il contratto presenta il collegamento più stretto, secondo la Convenzione di Roma, espressamente richiamata dalla legge 218/1995). Risvolti pratici sono però possibili per determinare la
competenza del giudice italiano o l’individuazione degli usi
interpretativi ex articolo 1368 c.c., secondo il quale "le
clausole ambigue s’interpretano secondo ciò che si pratica generalmente
nel luogo in cui il contratto è stato concluso". I mezzi di pagamento Le forme di pagamento offerte on-line sono le più svariate: carta di credito, bonifico bancario, vaglia postale ecc. Il legislatore comunitario, con la raccomandazione n. 1997/489/CE ha colto un’importante distinzione tra gli strumenti di pagamento elettronico, differenziando in:
dopo aver stipulato una Convenzione con l’istituto emittente, il cliente emette un "assegno" sottoscritto con firma digitale, presentato dopo la firma alla banca per l’incasso; - Borsellino elettronico – carta prepagata e ricaricabile, tecnicamente una smart card, ogni volta che si usa viene scalata la somma spesa; - E-cash (moneta elettronica in senso stretto) – La logica di questo sistema è semplice: una società emette "crediti" spendibili in rete, a fronte del pagamento di una somma equivalente da parte dell’acquirente. Questo sistema rappresenta un mezzo ideale per garantire l’anonimato dei compratori (poiché è basato sulla stessa logica del denaro contante) e consente anche micro-pagamenti (per somme inferiori alle 10.000 lire) ad oggi non effettuabili con carta di credito, nonché antieconomici se effettuati con mezzi che realizzano un accesso a distanza. L’e-cash è costituito materialmente da una stringa di bit corrispondente alla somma di denaro, memorizzata direttamente sul computer. L’utente paga in cyberdollar, che vengono verificati dalla banca con un controllo sul numero di serie delle banconote digitali. Tutto il sistema è gestito con la crittografia asimmetrica. La società olandese Digicash, leader nel settore, è tuttavia fallita nel 1998 per motivazioni diverse, prima tra tutte l’avversità degli organismi finanziari internazionali verso questa forma di pagamento, potenzialmente destabilizzante e causa di squilibri al sistema economico internazionale. Quale che sia il mezzo di pagamento utilizzato, il problema
principale che si pone è quello della sicurezze nella transazione, tanto
che alcune banche ad esempio sconsigliano l’utilizzo "in chiaro" della
carta di credito per i pagamenti in Rete. Uno standard alternativo e ancora in via di diffusione in Rete è il SET (Secure Electronic Transaction) sviluppato dai gestori di carte di credito Visa e MasterCard. Si avvale anch’esso di una cifratura a chiave pubblica, e garantisce un alto livello di privacy per gli utenti. Il funzionamento prevede il rilascio da parte della banca di un certificato cifrato al titolare, il quale dovrà caricarlo sul proprio computer ogni volta che intende effettuare il pagamento. In sostanza la certificazione della banca sostituisce l’onere di verifica della firma che incombe sul venditore nel caso della carta di credito normale. In conclusione si può affermare che una soluzione definitiva al problema della sicurezza delle transazioni in Internet non è stata ancora trovata, anche se con cautele minime è già possibile acquistare merci e compiere pagamenti in Rete con rischi non superiori a quelli in cui s’incorre nel commercio tradizionale, come dimostrano statistiche ufficiali di organi internazionali di controllo.Esistono, infatti, rischi non direttamente collegati alla natura della Rete, ma connessi all’uso delle carte di pagamento. Ad esempio un qualsiasi commerciante può abusivamente trascrivere ed utilizzare il numero della carta di credito fornita per il pagamento dal cliente, così come un cameriere può trascrivere i dati della carta utilizzata dall’avventore per pagare il conto. E’ molto più sicuro, ancora, trasmettere i dati della propria carta di credito in un sito che utilizza uno dei sistemi crittografici su esposti, che non fornire gli stessi elementi ad un commerciante per mezzo del telefono. Non è paradossale, allora, affermare che Internet, se utilizzata correttamente, consente oggi all’utente di impiegare le carte di pagamento nel modo tecnicamente meno rischioso che sia possibile. La legge applicabile Una volta accertate le modalità di conclusione del contratto
telematico, ed analizzati i possibili mezzi di pagamento, resta da
risolvere il problema dell’individuazione della legge applicabile ad un
negozio concluso tra interlocutori situati fisicamente in stati
diversi. Tutte queste considerazioni, comunque, cadono quando la
vendita è conclusa tra soggetti appartenenti a Stati non compresi
nell’Unione europea o non firmatari delle sopra menzionate convenzioni.
Nel campo del business to business non trova poi
applicazione la disciplina a tutela del consumatore, essendo entrambi i
contraenti sullo stesso piano. In ogni caso la Convenzione di Bruxelles
dispone che nelle controversie giudiziarie nel business to
business si applica il criterio della giurisdizione dello stato del
convenuto. Si tratta quindi di scegliere se applicare la legge del
paese di origine o quella del paese di destinazione. L’aut-aut che
si pone al giurista non è privo di implicazioni. Scegliere la legge del
paese di destinazione, infatti, significa garantire la massima protezione
al consumatore, ma nello stesso tempo creare grandi difficoltà alle
imprese che operano in Rete, costrette a fronteggiare tanti sistemi
normativi quanti sono i clienti transfrontalieri. Un esempio significativo di quest’indirizzo si è avuto con il Memorandum of Understanding (MoU), firmato a Bruxelles il 25 febbraio 1998 da più di 100 piccole e medie imprese, società e associazioni. Si tratta di un codice di autoregolamentazione sull’accesso delle piccole e medie imprese al commercio elettronico, ed ha incontrato il plauso del Commissario Europeo Martin Bangemann. Vedi anche: |