Pisa - Alla domanda se un' opera inedita possa essere tutelata, la risposta
è senz'altro positiva. Attraverso la Sezione OLAF - Opere Letterarie
e Arti
Figurative - istituita presso la SIAE, è possibile utilizzare
il "servizio
deposito opere inedite", al fine di precostituire una prova documentale
dell
'esistenza dell'opera ad una data certa, nonchè per stabilire
la priorità e
la paternità della creazione. La SIAE gestisce un servizio di
deposito delle
opere inedite, di cui può fruire anche chi non sia associato
alla Società ed
i cittadini stranieri. Attraverso tale servizio, chi deposita ha la
possibilità di ottenere una prova dell'esistenza dell'opera
con data certa,
che è quella del suo deposito alla SIAE. L'opera viene considerata
inedita
finché non esce dalla sfera di controllo dell'autore. In tal
senso, devono
senz'altro considerarsi pubblicati, ad esempio, un'opera letteraria
pubblicata a stampa, un sito web già immesso in rete; uno studio
presentato
in pubblico in occasione di un congresso, selezioni, letture pubbliche,
ecc.
Il richiedente deve trasmettere una copia dell'opera inedita, firmata
in
originale e per esteso con nome e cognome anagrafici da tutti gli autori
e
da eventuali altri aventi diritto su ogni facciata scritta di ciascun
foglio, compreso il frontespizio riportante il titolo. Se l'opera è
riprodotta, anziché su carta, su un supporto tipo videocassetta,
nastro
magnetico, floppy disk, cassetta o CD audio, CD-ROM o DVD, la firma
per
esteso di tutti gli autori e degli eventuali altri aventi diritto dovrà
essere apposta - insieme al titolo - su una etichetta adesiva applicata
direttamente sul supporto. Il deposito di opera inedita è quinquennale
e
decorre dal giorno in cui l'opera è pervenuta alla Direzione
Generale di
Roma della SIAE - Sezione OLAF - o perché presentata direttamente
o perché
inviata per posta. Le opere consegnate alla SIAE come inedite vengono
chiuse
in un plico sigillato sul quale viene indicata la data di decorrenza
del
deposito. Se, alla scadenza dei cinque anni, il depositante non ritira
l'
opera o non rinnova il deposito, la SIAE può ritenersi autorizzata
alla
distruzione dell'opera medesima. Possono essere depositati romanzi,
canzoni,
racconti, poesie, copioni, trame, soggetti, opere audiovisive, software,
banche dati, opere grafiche e, in generale, esemplari di opere dell'ingegno.
E' inoltre accettato ogni genere di supporto, quale carta, floppy disk,
cassetta o CD audio, CD-ROM, DVD, videocassetta, nastro magnetico.
Il
deposito non dà alcun diritto per acquisire la qualità
di associato alla
SIAE o per la tutela dell'opera da parte della Società, la quale
pertanto
non può ritenersi gravata da alcun onere in ordine alla lettura,
al giudizio
ovvero al collocamento del lavoro depositato, né da alcuna responsabilità
per eventuali plagi o utilizzazioni illecite. Alla scadenza del deposito,
ai
fini del rinnovo, il depositante non ha necessità di attendere
una
comunicazione da parte della SIAE, posto che, al momento della costituzione
del deposito, il depositante entra in possesso di un attestato dal
quale
risultano le date di decorrenza e di scadenza dello stesso. Il rinnovo
dev'
essere chiesto entro 30 giorni dalla scadenza, con le medesime modalità
del
deposito, salvo l'invio dell'opera, che è già in possesso
della SIAE