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Comunicato n.45 - 04/06/99

 

 

 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica:

il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, alle ore 16,20 a Palazzo Chigi,

sotto la presidenza del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Sergio

Mattarella, e dalle ore 17,30 sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio

dei Ministri Massimo D'Alema; Segretario, il Sottosegretario di Stato alla

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Franco Bassanini.

Il Consiglio ha approvato su proposta del Presidente D'Alema, due schemi

di decreti legislativi (in via preliminare per l'invio al parere della

Commissione bicamerale competente) concernenti, rispettivamente, la

riforma dell'organizzazione del Governo e il nuovo ordinamento della

Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché un disegno di legge

costituzionale che modifica il secondo comma dell'articolo 95 della

Costituzione.

Il primo schema provvede, in coerenza con i principi di delega previsti dalla

legge n.59 del 1997, a ridurre il numero dei Ministeri (complessivamente in

11), con l'obiettivo di eliminare le duplicazioni e dare vita ad organismi più

coesi che possano meglio e più efficacemente tradurre la politica generale

del Governo, nonché all'istituzione di Agenzie di settore ed al riordino

dell'amministrazione periferica dello Stato. Il decreto contiene non solo la

riforma degli apparati ministeriali presi singolarmente, ma una nuova

organizzazione unitaria e complessiva del Governo centrale, al fine di

svolgere nel modo migliore il ruolo che allo Stato spetta in ragione

dell'appartenenza all'Unione Europea, del suo nuovo assetto decentrato e

delle nuove esigenze di regolazione e di governo.

Il secondo schema, che provvede alla riforma della Presidenza del

Consiglio dei Ministri, risponde all'esigenza generale di disegnare una

Presidenza moderna e coerente con il ruolo costituzionale di direzione,

impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio al fine di

assicurare l'unitarietà dell'azione di Governo, la collaborazione tra i diversi

livelli di Governo, l'assunzione piena delle responsabilità connesse alla

partecipazione all'Unione Europea.

Il terzo provvedimento (che modifica il secondo comma dell'articolo 95

della Costituzione) provvede ad adeguare le responsabilità ministeriali

all'evoluzione legislativa nel frattempo intervenuta in ordine alla titolarità

degli atti.

Il Consiglio ha poi approvato i seguenti provvedimenti:

Su proposta del Presidente del Consiglio, D'Alema, e del Ministro della

Pubblica Istruzione, Berlinguer:

- uno schema di decreto legislativo che provvede al riordino degli Organi

collegiali territoriali della Scuola ed in particolare del Consiglio nazionale

della pubblica istruzione, dei Consigli scolastici provinciali e dei Consigli

scolastici distrettuali, in attuazione della legge n.59 del 1997. In sostituzione

delle predette strutture sono istituiti, a livello centrale, il Consiglio superiore

della pubblica istruzione; a livello regionale, i Consigli regionali

dell'istruzione; a livello territoriale, i Consigli scolastici locali. Tale

riorganizzazione si colloca nel complessivo riordino del sistema nazionale

di istruzione, ispirandosi a criteri di armonizzazione con le nuove

competenze dell'Amministrazione scolastica centrale e periferica, nonché di

razionalizzazione e di semplificazione degli organi attualmente esistenti. Il

nuovo assetto consente un più diretto collegamento con le comunità locali,

valorizzando il contributo delle diverse componenti e delle minoranze

linguistiche. Il testo sarà trasmesso al parere della Conferenza unificata;

su proposta del Ministro delle Finanze, Visco:

- un decreto legislativo correttivo ed integrativo del decreto n.446 del 1997,

concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività

produttive-IRAP, che risolve taluni dubbi interpretativi emersi in sede di

applicazione dei meccanismi del nuovo tributo, operando, tra l'altro, una

semplificazione degli adempimenti a cura dei contribuenti.

Sul provvedimento si sono espresse favorevolmente la Commissione

bicamerale competente e la Conferenza unificata;

su proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, Diliberto:

- un disegno di legge recante una nuova disciplina in tema di danno alla

persona, con particolare riferimento al cosiddetto danno biologico e danno

morale. Il provvedimento introduce nel codice civile criteri tabellari di

valutazione del danno alla persona, in ordine ai quali è previsto un potere di

intervento correttivo del giudice in presenza di circostanze eccezionali

(variazione massima del 20%). La Tabella indicativa nazionale (T.I.N.), la

cui redazione è delegata al Governo sulla base di specifici criteri,

contemplerà le invalidità inferiori o pari al 70%; per quelle superiori, la

determinazione del danno da risarcire è rimessa alla valutazione del giudice.

Nella predisposizione della predetta Tabella si utilizzerà il cosiddetto

sistema a punto variabile (in funzione cioè dell'età della vittima e del suo

grado di invalidità) con incremento progressivo del valore del punto con

l'aumentare dell'entità della lesione.

Una ulteriore disposizione di delega prevede la determinazione di parametri

per la liquidazione del danno morale derivante da quello biologico,

distintamente per la vittima e per i suoi prossimi congiunti;

- un decreto legislativo che modifica la competenza territoriale dei tribunali

di Treviso e di Perugia, ai fini di un migliore assetto organizzativo degli

uffici giudiziari, sollecitato dagli stessi enti locali interessati.

Il provvedimento ha riportato il parere favorevole delle Commissioni

parlamentari di merito;

su proposta del Ministro degli Affari Esteri, Dini:

- tre disegni di legge per la ratifica e l'esecuzione dei seguenti Atti

internazionali:

1) Convenzione Italia-Senegal per evitare doppie imposizioni in materia di

imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali (Roma, 20 luglio

1998);

2) Accordo Italia-Svezia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la

difesa (Stoccolma, 18 aprile 1997);

3) Emendamenti alla Convenzione doganale relativa al trasporto

internazionale di merci (accompagnate dal "carnet TIR") per adeguarne le

disposizioni alle mutate esigenze del commercio internazionale e per

contrastare le frodi connesse nel settore doganale;

- un regolamento, illustrato dal Ministro Jervolino, di attuazione del testo

unico delle disposizioni sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero,

che ha riportato il parere favorevole delle competenti Commissioni

parlamentari, della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.

La predisposizione del testo, curato dal Ministero dell'interno con la

collaborazione delle Amministrazioni interessate, consentirà la piena

operatività della normativa in questione, fornendo inoltre all'utenza ed agli

operatori pubblici e privati del settore un quadro di riferimento puntuale sui

rispettivi diritti e doveri;

su proposta del Presidente D'Alema e dei Ministri di settore, il Consiglio ha

esaminato in via preliminare (per l'invio al parere delle competenti

Commissioni parlamentari e della Conferenza Stato-regioni e autonomie

locali, ove previsto) i seguenti schemi di decreti legislativi, in attuazione

della legge n.59 del 1997:

- riordino del Centro di formazione studi (FORMEZ);

- disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo n.361 del

1998, concernente l'istituzione del Servizio consultivo ed ispettivo

tributario;

- modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n.32 del 1998, concernente

la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti;

- riordino delle Stazioni sperimentali per l'industria;

- riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine -

UNIRE .

Sempre in via preliminare, è stato approvato, su proposta del Ministro

Treu, uno schema di decreto legislativo che provvede ad adeguare la

normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori operanti nel settore dei

servizi portuali (compresa la manutenzione, riparazione e trasformazione

delle navi) alla disciplina generale prevista dal decreto legislativo n.626 del

1994, tenuto conto tuttavia delle particolari situazioni che caratterizzano

l'attività portuale. Il provvedimento sarà trasmesso alle competenti

Commissioni parlamentari per il prescritto parere.

Il Consiglio, su proposta del Ministro delle Finanze, Visco, ha adottato le

seguenti deliberazioni:

- nomina del presidente di sezione della Corte dei conti dott. Nicola

MASTROPASQUA a presidente di sezione della Commissione tributaria

centrale;

- nomina del consigliere della Corte dei conti dott. Giuseppe DI

QUATTRO a componente della Commissione tributaria centrale.

Il Consiglio, infine, su proposta del Ministro per gli Affari Regionali,

Bellillo, ha esaminato talune leggi regionali a norma dell'art. 127 della

Costituzione.

La seduta ha avuto termine alle ore 21.00.

 

Schema di Disegno di legge recante:

"NUOVA DISCIPLINA IN TEMA DI DANNO ALLA PERSONA"

presentato al Consiglio dei Ministri il 4 giugno 1999

Articolato

RELAZIONE

La valutazione e quantificazione del danno alla persona, con particolare

riferimento alle componenti del danno biologico e del danno morale,

presenta, nella realtà italiana, aspetti problematici sempre più preoccupanti,

data l'assenza di criteri certi ed uniformi sull'intero territorio nazionale.

La questione è avvertita in primo luogo a livello di opinione pubblica, per

palesi ragioni di certezza giuridica e di perequazione risarcitoria.

Il mercato assicurativo, d'altra parte, collega alla incertezza dei criteri di

quantificazione del danno l'impossibilità di pervenire alla appostazione di

riserve congrue con gravi conseguenze per l'equilibrio tecnico del ramo r.c.

auto.

L'opera innovatrice della giurisprudenza ha via via ampliato la tradizionale

nozione codicistica di danno risarcibile, attribuendo ai valori della vita e

dell'integrità personale quel peculiare riconoscimento che pone senz'altro

l'Italia tra i Paesi europei più evoluti sul fronte della tutela dei diritti

fondamentali.

All'opera creatrice degli anni '80, caratterizzati dall'affermarsi di nuove

figure di danno risarcibile, ha poi fatto seguito una fase di elaborazione dei

criteri e metodologie liquidatorie da parte degli stessi organi giudicanti.

In particolare, numerose sedi giudiziarie, alla ricerca di una qualche forma

di autoregolamentazione, sono anche recentemente pervenute alla

predisposizione di tabelle per la quantificazione del danno alla integrità

psicofisica.

Il sistema tabellare, basato sul valore del punto variabile in funzione dell'età

e del grado di invalidità accertata in sede medica, di per sé apprezzabile se

inserito in un contesto di maggiore omogeneità sul territorio nazionale,

presenta allo stato limiti preoccupanti.

Ciascun organo giudiziario tende infatti ad adottare la propria tabella,

costruita sulla base dei precedenti giurisprudenziali dello stesso organo ed

ispirata a diverse scelte di fondo, con la conseguenza che danni della

medesima entità vengono risarciti in modo anche molto differenziato sul

territorio.

La stessa tabella inoltre può subire, anche a breve distanza dalla sua

elaborazione, aggiustamenti, spesso consistenti, non solo dei valori del

punto di invalidità ma anche dei criteri evolutivi che regolano i diversi

passaggi della scala tabellare.

Né può dimenticarsi che la vicenda giurisprudenziale si ripercuote

necessariamente sulla prassi liquidativa extragiudiziale.

La situazione sopra descritta induce a ritenere che è giunto il momento di

un intervento del legislatore in materia, ai fini di pervenire a quella uniformità

risarcitoria di base divenuta ormai irrinunciabile, anche in quanto idonea ad

assumere una valenza deflattiva del contenzioso giudiziario.

Il progetto di legge intende disciplinare il danno alla persona, limitatamente

alle voci di c.d. "danno biologico" e di "danno morale", in termini generali,

qualunque sia, cioè, il fatto ingiusto che ha causato il danno.

Va infatti evitato il rischio di circoscrivere la regolamentazione ad ambiti

settoriali, quale quello dell'infortunistica da circolazione di autoveicoli, in

modo da evitare vistose disparità di trattamento rispetto ai danni aventi

origine diversa e purtuttavia ricompresi nel campo generale della

responsabilità aquiliana.

Ad esempio, l'esperienza spagnola della Ley de Ordenaciòn Y Supervisiòn

des los Seguros Privados dell'8 novembre 1995, che regola il risarcimento

dei danni alla persona limitatamente al settore della circolazione stradale,

conferma in vero la bontà di una scelta non settoriale. La detta legge

spagnola ha infatti suscitato in dottrina critiche di incostituzionalità, e gli

stessi giudici di merito hanno investito il giudice costituzionale di quel

Paese di numerose questioni di ritenuta non aderenza della legge ai principi

costituzionali.

La regolamentazione di una disciplina generale inserita nel codice civile non

esclude, invero, ma anzi intrinsecamente ammette la possibilità di eventuali

discipline speciali di settore derogatorie. Al fine di evitarsi la possibile

vanificazione dell'esigenza di certezza giuridica e perequazione risarcitoria

che fonda, come detto, l'intervento legislativo in esame non sfugge come

siffatta eventualità dovrà tuttavia essere circoscritta ad ipotesi veramente

eccezionali, in quanto tali assolutamente insuscettibili di essere ricondotte

all'ipotesi generale nella presente sede disciplinata (si pensi,ad es., alla

invero diversa fattispecie della valutazione indennitaria del danno biologico

di cui all'art. 55, comma 1, lett. s), attualmente recata dalla l. 17 maggio

1999, n. 144 recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo

per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che

disciplina l'INAIL e l'ENPALS, nonché disposizioni per il riordino degli

enti previdenziali").

Sotto il profilo delle varie voci di danno risarcibile, il disegno di legge, nel

disciplinare espressamente la figura del danno biologico, mantiene la

distinzione tra tale danno, il danno morale ed il danno patrimoniale, in linea

con i dati dell'esperienza giurisprudenziale ed alla stregua dei principi del

sistema giuridico interno, oltreché in armonia con le indicazioni

comunitarie.

Con riferimento specifico a queste ultime è dato infatti individuare diverse

fonti (si veda in proposito l'art. 12 della Risoluzione 75/7, l'art. 9 della

Direttiva CEE n. 375/85 nonché l'art. 4 del Progetto di Direttiva sulla

responsabilità dei Servizi) che indirizzano verso l'affermazione della

autonomia concettuale e risarcitoria del danno alla salute, sempre risarcibile

indipendentemente dalla incidenza della menomazione sul reddito e sul

patrimonio del danneggiato; del danno morale, la cui risarcibilità può

incontrare limitazioni nei singoli sistemi normativi nazionali; del danno

patrimoniale o reddituale, risarcibile nei limiti della prova fornita dal

danneggiato circa l'esistenza e l'entità.

Si è pertanto ritenuto, in tale ottica, di attribuire al danno biologico, quale

voce di danno prioritaria e sempre risarcibile, rilevanza normativa specifica

attraverso l'introduzione, nel "corpus" del codice civile, di una norma "ad

hoc", in tal modo recependo le indicazioni che, da tempo, provengono dal

diritto vivente.

E' stata conservata, come già accennato, la distinzione tra danno biologico

e danno morale, ontologicamente differenziati, attraverso il mantenimento

dell'art. 2059 cod. civ., sia pure modificato al fine di eliminare

l'anacronistica limitazione della sua risarcibilità alla sussistenza di un reato.

Non si è ritenuto, infine, di intervenire rispetto alla figura del danno

patrimoniale. I pregiudizi economici derivati alla persona a seguito del fatto

illecito, nella duplice componente del danno emergente e del lucro cessante,

sono infatti già adeguatamente disciplinati dalle norme positive vigenti sulla

base dell'ordinario criterio dell'onere probatorio.

Coerentemente con gli assunti sopra esposti, il progetto di legge prevede

una prima parte (artt. 1 e 2), a carattere generale, che introduce modifiche al

codice civile, e una seconda parte introducente i criteri di valutazione del

danno biologico (art. 3) nonché (art. 4) la delega al Governo per la

emanazione di uno o più decreti legislativi che diano attuazione al disposto

dell'articolo 3, comma 1, in tema di determinazione di valori monetari

uniformi.

L'art. 1 prevede l'inserimento, nel titolo IX del Libro quarto del codice

civile, degli artt. 2056-bis (Danno biologico) e 2056-ter (Danno biologico

dei prossimi congiunti del danneggiato).

L'art. 2056-bis definisce il danno biologico come la lesione all'integrità

psicofisica della persona. Come tale essa deve ovviamente presentare

caratteri obiettivi suscettibili di accertamento medico-legale.

Una definizione normativa chiara ed esaustiva del danno "de quo" risponde

all'esigenza di precisarne la portata e l'ambito di applicazione.

Le diverse figure di danno elaborate nel corso del tempo dalla

giurisprudenza per garantire un risarcimento anche in assenza di un

pregiudizio suscettibile di apprezzamento patrimoniale (danno alla vita di

relazione, danno estetico, danno alla capacità sessuale, ecc.) sono pertanto

da ritenersi ricondotte ad unità nell'ambito del danno biologico, e non più

suscettibili di autonoma valutazione.

Il secondo comma dell'art. 2056 stabilisce che il danno biologico è

risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di

produzione di reddito del danneggiato, al fine, anche in questo caso, di

evitare ipotesi di duplicazioni risarcitorie (danno alla capacità lavorativa

generica). La risarcibilità attiene dunque, nel caso, alla (obiettiva) lesione

dell'integrità psicofisica della persona in sé e per sé considerata.

Qualora l'evento lesivo abbia determinato riflessi negativi sulla capacità di

guadagno del danneggiato, il risarcimento delle conseguenze economiche

negative trova la sua sede appropriata nell'ambito della disciplina del danno

patrimoniale.

L'ultimo comma dell'art. 2056-bis stabilisce che, in caso di morte del

danneggiato, il danno biologico dallo stesso subìto è risarcibile

limitatamente al periodo di tempo intercorrente tra l'evento dannoso e la

morte.

In ordine al danno biologico da morte, come tale trasmissibile agli eredi

della vittima iure successionis, è data constatare nella giurisprudenza di

merito l'alternanza tra decisioni secondo cui la valutazione del danno

medesimo viene effettuata con riferimento al solo periodo di sopravvivenza

della vittima, cioè allo spazio temporale intercorrente tra l'evento dannoso

ed il decesso, e altre decisioni ove il danno biologico è riconosciuto e

quantificato come se l'evento morte non si fosse verificato.

La norma fornisce pertanto una significativa indicazione all'operatore. In

primo luogo esclude implicitamente la configurabilità di un danno biologico

qualora il decesso sia istantaneo ovvero segua immediatamente l'evento

lesivo: in tale ipotesi, come ha avuto modo di precisare la Corte

Costituzionale, il vulnus concerne il bene della vita, giuridicamente diverso

dal bene salute. Qualora invece la morte abbia luogo dopo un lasso

temporale suscettibile di apprezzamento, il risarcimento del danno

biologico maturato dal de cuius durante il periodo di sopravvivenza, alla

cui durata deve essere rapportato, spetta agli eredi.

L'art. 2056-ter individua la categoria dei soggetti danneggiati legittimati iure

proprio al risarcimento in caso di morte del danneggiato, restringendo

l'ambito ai parenti più stretti, quali il coniuge ed i parenti entro il secondo

grado (genitori, fratelli e sorelle, ascendenti e discendenti). Non si richiede

altresì per costoro il requisito della convivenza con il danneggiato, che non

sembra poter essere nel caso considerato un idoneo ed indefettibile indice

di sussistenza e rilevanza del danno biologico dai medesimi sofferto. Non

si comprenderebbe infatti la ragione di una disciplina normativa che, ad

esempio nell'ipotesi di morte del figlio, venisse a riconoscere la risarcibilità

del danno biologico in conseguenza di tale evento sofferto dal genitore

affidatario ma non anche di quello del pari eventualmente subìto dall'altro

genitore separato non affidatario; o ancora, in caso di morte del genitore,

ammettesse la risarcibilità del danno biologico sofferto da un figlio ancora

convivente e negasse viceversa la risarcibilità di analogo danno subìto dal

figlio non più convivente perché sposatosi ovvero in dipendenza di

contingenti esigenze di studio o di lavoro.

La realtà e l'esperienza concreta dei rapporti interpersonali familiari e di

coniugio denotano, invero, che i componenti della vissuta o attuale famiglia

nucleare (il coniuge e i parenti entro il secondo grado), nella normalità dei

casi, oltre a turbamenti, sofferenze psichiche o patimenti d'animo (danno

morale: vedi oltre), possono venire a subire delle vere e proprie lesioni

psicofisiche in conseguenza della morte dello stretto congiunto o del

coniuge danneggiato, anche qualora la convivenza con il medesimo sia

venuta per qualsivoglia motivo a cessare.

Altra e diversa questione è viceversa quella concernente la determinazione

dell'an e del quantum del risarcimento da riconoscersi all'istante nel caso

concreto, e cioè se la pretesa, astrattamente ammissibile, al risarcimento del

danno biologico lamentato da parte del coniuge o dello stretto congiunto in

conseguenza della morte del danneggiato nel caso concreto possa essere

riconosciuta, ed in quale misura, ovvero debba essere disattesa.

Il quarto comma dello stesso art. 2056-ter equipara espressamente,

codificando una tendenza peraltro ormai consolidata in giurisprudenza, il

convivente more uxorio al coniuge, purché venga fornita la prova della

esistenza di un vincolo di comunione spirituale e materiale con il

danneggiato nonché della stabilità della convivenza, il cui apprezzamento si

è preferito affidare al giudice e non regolamentare, nemmeno a livello di

presunzione, per legge, essendo in tema la riflessione ancora "aperta", e

non sembrando opportuna l'adozione, nell'ambito di un intervento pur

sempre settoriale, di soluzioni richiedenti viceversa un più ampio raccordo

sistematico.

L'art. 2 prevede che l'attuale testo dell'art. 2059 c.c. venga sostituito dagli

artt. 2059 (Danni morali) e 2059-bis (Danno morale dei prossimi

congiunti del danneggiato).

Il nuovo testo dell'art. 2059 c.c. non contiene una definizione di danno

morale, ritenuta peraltro superflua se si considera che in dottrina ed in

giurisprudenza sussiste accordo sostanziale in ordine al concetto di

pretium doloris.

Scelta fondamentale è stata quella di svincolare la risarcibilità del danno

morale dall'esistenza del reato, costituente un limite avvertito come

eccessivamente rigido.

L'inadeguatezza del disposto del vigente art. 2059 c.c. è del resto

confermata dagli sforzi interpretativi della giurisprudenza in ordine al

significato da attribuire, ai fini del riconoscimento del danno morale, alle

norme di cui all'art.. 185 c.p., avuto riguardo alla locuzione "ogni fatto che

integra gli estremi di un reato".

La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, in un primo tempo

orientata a ritenere che il risarcimento del danno morale dovesse essere

subordinato alla concreta esistenza di un reato ha, in un secondo tempo,

ritenuto, con notevole sforzo ermeneutico, che la sussistenza del danno

morale e la sua risarcibilità non richiedono che il fatto integri in concreto un

reato punibile, essendo sufficiente che il fatto medesimo sia astrattamente

preveduto come reato, e sia di conseguenza idoneo a ledere l'interesse

tutelato dalla norma penale.

Il testo del disegno di legge opta viceversa per una soluzione volta a

consentire un efficace apprezzamento del singolo caso concreto, da

effettuarsi dal giudice rapportando il risarcimento della voce di danno in

questione alla gravità della lesione e alla verifica della effettiva incidenza

della medesima sul danneggiato.

L'inciso "in mancanza di specifica criteri dettati dalla legge" consente di

svincolare la regolamentazione del risarcimento del danno morale dalla

regola generale allorquando, per specifici settori, quale quello della

infortunistica da circolazione stradale, la legge detti particolari criteri.

In sostanza, la disposizione dell'art. 2059 si applica in via generale, nei limiti

della gravità dell'offesa, in tutte le ipotesi di danni morali subiti dal

danneggiato in conseguenza del fatto illecito altrui, qualunque sia il bene

giuridico leso (si pensi in via esemplificativa ai casi di lesione dei beni

dell'onore, del decoro, della reputazione). L'eccezione ivi prevista ("in

mancanza di specifici criteri previsti dalla legge"), trova viceversa

applicazione rispetto alle ipotesi di danno morale derivante al danneggiato

da una lesione che abbia menomato la sua integrità fisica o psichica (danno

biologico), attesa la specifica disciplina oggetto di delega legislativa al

Governo.

L'art. 2059-bis (Danno morale dei prossimi congiunti del danneggiato)

stabilisce, al primo comma, la risarcibilità del danno morale subìto dai

prossimi congiunti in caso di morte del danneggiato, recependo un

indirizzo ormai consolidato in giurisprudenza secondo il quale, in caso di

morte del danneggiato sono i prossimi congiunti conviventi coloro che

direttamente ne soffrono.

Al secondo comma, l'art. 2059-bis stabilisce la risarcibilità del danno

morale subìto dai prossimi congiunti anche nel caso in cui il fatto dannoso

abbia cagionato all'integrità psicofisica del danneggiato menomazioni pari o

superiori al 50% di invalidità. In tale ipotesi, in linea con il più recente

indirizzo della Suprema Corte di Cassazione, la sfera dei legittimati ad agire

per il risarcimento del danno morale si estende dal soggetto colpito dalla

lesione, che può ovviamente agire per il ristoro dei patimenti direttamente

subìti, sino ai prossimi congiunti.

La risarcibilità del danno morale sofferto dai congiunti in caso di gravi

lesioni invalidanti subìte dal danneggiato è stata invero negata dalla Corte di

Cassazione, sulla base del ritenuto difetto del nesso causale, assumendo

che costoro, pur soffrendo per i patimenti del proprio familiare non sono

colpiti in modo diretto ed immediato dalla condotta lesiva del terzo. Più

recentemente, la Suprema Corte, rimeditando la questione, è peraltro giunta

a riconoscere la risarcibilità del danno de quo utilizzando la figura del c.d.

"danno riflesso", ossia la lesione di un diritto conseguenza del fatto illecito

altrui di cui siano portatori soggetti diversi dall'originario danneggiato ma in

significativo rapporto con lui (nella specie, stretto rapporto di parentela e

convivenza).

Nello schema in oggetto, sia in caso di morte che di lesione dell'integrità

psicofisica del danneggiato pari o superiore al 50% di invalidità la

risarcibilità del danno morale è riconosciuta in favore dei prossimi congiunti

del danneggiato a prescindere dal requisito della convivenza, in relazione al

quale vale sostanzialmente quanto sopra esposto con riferimento al danno

biologico.

Analogamente a quanto previsto per il risarcimento del danno biologico

(art. 2056-ter), al coniuge è equiparato il convivente di fatto, che dia la

prova dell'esistenza di un vincolo di comunione spirituale e materiale con il

danneggiato nonché della stabilità della convivenza, il cui apprezzamento è

ovviamente, anche nel caso, affidato al giudice.

Lo schema regola quindi gli aspetti valutativi del danno biologico e del

danno morale rimettendo al Governo, attraverso lo strumento della delega,

la concreta predisposizione di un sistema di tabellazione nazionale sulla

base di precisi criteri direttivi contenuti nello stesso progetto di legge.

In particolare l'art. 3 (Valutazione del danno biologico) fissa, al primo

comma, il principio della tabellazione legislativa del danno biologico,

stabilendo che il relativo risarcimento deve essere determinato sulla base

dei valori monetari uniformi, ossia unici e comuni a tutto il territorio del

Paese, stabiliti dalla Tabella Indicativa Nazionale (T.I.N.), i cui criteri di

formulazione sono indicati nel successivo art. 4.

A tale stregua, la valutazione del danno biologico è in vero sottratta alla

valutazione equitativa del giudice, e viene rimessa ad una parametrazione

normativa, idonea a realizzare l'avvertita esigenza di uniformità, sul territorio

nazionale, della determinazione in concreto dell'ammontare di siffatto tipo

di danno.

La rigidità della previsione è peraltro temperata, nei successivi commi del

medesimo articolo, al fine di perseguire concretamente l'esigenza, oggetto

di rilievo da parte della stessa Corte Costituzionale, di contemperamento tra

l'uniformità di base del ristoro pecuniario accordato per tale tipo di danno e

la necessità di margini di flessibilità che consentano l'adeguamento del dato

normativo al caso concreto, in ragione delle peculiari circostanze,

soggettive ed oggettive, del medesimo.

Qualora la lesione dell'integrità psicofisica sia superiore a settanta punti di

percentuale invalidante, la determinazione dell'ammontare del risarcimento

dovuto a titolo di danno biologico è lasciata alla valutazione equitativa del

giudice, che non potrà peraltro nel caso liquidare meno di quanto previsto

dal T.I.N. per la lesione massima (70%). Il pieno ricorso al criterio della

liquidazione equitativa del danno da parte del giudice trova nel caso ragione

nella particolare gravità delle lesioni invalidanti, rispetto alle quali, stante la

complessità dei fattori coinvolti, gli importi normativamente

(pre)determinati possono risultare inidonei a garantire un adeguato e

congruo risarcimento.

Se la lesione è inferiore al 70% di percentuale invalidante, è attribuito al

giudice il potere di adeguare l'applicazione delle tabelle alle concrete

circostanze del caso, là dove questo presenti caratteri di eccezionalità. Al

fine di coniugare le esigenze di flessibilità con quelle dell'uniformità della

liquidazione sopra segnalate, la valutazione equitativa trova precisi limiti,

oltre che nella detta eccezionalità del caso, da adeguatamente motivarsi da

parte del giudice, anche nell'estensione del margine entro cui questi può

discostarsi, in aumento o in diminuzione, dalle risultanze del T.I.N., fissato

in una fascia non superiore al quinto dell'ammontare del danno determinato

alla stregua delle medesime.

L'art. 4 delega al Governo la emanazione, su proposta del Ministro di

Grazia e Giustizia di concerto con i Ministri del Tesoro, dell'Industria e del

Lavoro, di uno o più decreti legislativi che, in attuazione del disposto

dell'art. 3, comma 1, contengano il sistema di tabellazione nazionale dei

valori per la liquidazione del danno biologico.

Lo stesso art. 4 prevede in proposito determinati criteri direttivi rilevanti ai

fini della concreta predisposizione della Tabella Indicativa Nazionale.

Ai fini della suddetta quantificazione [art. 4, comma 1 lett. a) n. 2] si è

optato per il metodo tabellare basato sul sistema c.d. "a punto variabile",

che tiene conto del fattore età nonché della percentuale di invalidità

accertata in sede medica.

Il metodo in questione è largamente utilizzato in giurisprudenza, giacché

numerosi giudici di merito hanno con esso sostituito il criterio del triplo

della pensione sociale, di cui art. 4 della legge 26 febbraio 1977 n. 39, in

precedenza adottato ma più volte oggetto di censura da parte della

Suprema Corte, in quanto riferentesi alla valutazione di un danno di natura

reddituale (lucro cessante) e come tale pertanto non estensibile ad un danno

avente natura squisitamente areddituale, qual è appunto il danno biologico.

Si è detto che le due variabili che influenzano la scala tabellare dei valori del

punto sono da identificare nella percentuale di invalidità permanente

riportata dal soggetto danneggiato e nell'età del danneggiato al momento

dell'evento.

In particolare, il valore del punto è funzione crescente della percentuale di

invalidità, ossia aumenta con l'aumentare dei postumi permanenti accertati

[art. 4, comma 1 lett. a) n. 2]. E' ivi indicato che l'incidenza della

menomazione nella vita del danneggiato cresce in modo più che

proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi non

solo in termini assoluti ma anche relativi.

Il suddetto criterio di specificazione della crescita del valore del punto, non

solo in termini assoluti ma anche relativi, trova fondamento in una

accreditato indirizzo medico-scientifico secondo il quale, al crescere della

percentuale di invalidità, i postumi che ciascun punto percentuale

aggiuntivo riflette sono di peso crescente poiché vanno ad incidere su di un

quadro clinico maggiormente compromesso. In via esemplificativa, ciò

significa che un ulteriore punto percentuale di invalidità che insista su di una

condizione di invalidità pari, in ipotesi, al 55% produce un peggioramento

delle condizioni del leso maggiore rispetto ad un analogo incremento su di

una condizione di invalidità meno compromessa, quale quella pari al 15%.

Tale criterio vale per tutta la scala tabellare, per cui il peggioramento delle

condizioni prodotto da un ulteriore punto percentuale, ad esempio il

passaggio del 16% al 17%, sarà maggiore rispetto al peggioramento

prodotto dal punto percentuale precedente, cioè nel passaggio dal 15% al

16%, e così di seguito.

Da un punto di vista grafico, ciò significa che la curva degli incrementi

relativi dovrà essere crescente. La curva degli incrementi relativi di una

tabella di liquidazione che non prevedesse al crescere della percentuale di

invalidità una crescita del valore liquidato anche in termini relativi, infatti,

avrebbe un aumento decrescente.

Dare al valore del punto un incremento che non sia crescente anche in

termini relativi significa ritenere che l'incremento del peggioramento arrecato

da un ulteriore punto percentuale su una condizione di invalidità del 55%

sia inferiore a quello arrecato da un ulteriore punto percentuale su una

condizione di invalidità del 15%. Ciò non sarebbe in linea con l'indirizzo

scientifico sopra enunciato.

Il valore del punto è inoltre funzione decrescente dell'età del soggetto, cioè

decresce con l'avanzare dell'età del danneggiato [art. 4, comma 1 lett. a) n.

3], sulla base delle tavole di mortalità pubblicate dall'ISTAT, con

applicazione di un tasso annuo di rendimento pari all'interesse legale. In

siffatta determinazione si tiene conto del dato di comune esperienza

concernente la maggiore longevità della donna.

La ratio di tale rapporto di proporzionalità tra età e valore del punto è da

ricercarsi, anche in questo caso, in considerazioni di ordine scientifico:

l'incidenza della menomazione sulle funzioni vitali e sociali del danneggiato

è tanto più grave quanto più giovane è la sua età, considerato il maggior

periodo di tempo per il quale il danneggiato medesimo deve sopportare

l'onere della menomazione della propria integrità psicofisica.

Per le menomazioni subìte dai soggetti di età superiore ai settanta anni, il

valore monetario di base è indicato nel valore del punto che verrebbe

riconosciuto ad un soggetto settantenne. Per i soggetti ultrasettantenni

l'abbattimento del valore del punto in ragione dell'avanzare dell'età non

opera, cioè, necessariamente, ma tale valutazione è rimessa al prudente

apprezzamento del giudice.

Nel caso di persona di età avanzata, la scienza medica ritiene di particolare

utilità una maggiore personalizzazione del danno, giacché in tali soggetti il

normale decadimento dello stato di salute, che si realizza in modo assai

differenziato da soggetto a soggetto, nonché la più elevata probabilità che

si siano verificati eventi incidenti in modo significativo sull'integrità

psicofisica, non consentono di enucleare parametri di normalità ma

implicano al contrario la necessità di un puntuale adeguamento alla

fattispecie concreta.

La necessità di una valutazione casistica risulta rafforzata dalla

considerazione che, oltre i settanta anni, i valori delle tavole di mortalità

attribuirebbero liquidazioni sensibilmente decrescenti all'aumentare dell'età.

All'art. 4, comma 1 lett. a) nn. 5 e 6, è fissato il principio per cui le invalidità

percentualmente di minore e di maggiore gravità necessitano di una

specifica attenzione.

In particolare, per le menomazioni c.d. "micropermanenti" [art. 4, comma 1

lett. a) n. 5], identificate nelle invalidità comprese nell'intervallo 1-10%, si

dovrà prevedere una scala differenziata dei valori di punto che tenga conto,

secondo le indicazioni della scienza medica, della diversa minore incidenza

di tali menomazioni sulla vita futura del soggetto, nonché delle potenzialità

di riassorbimento delle stesse.

Del pari, per le menomazioni c.d. "macropermanenti" [art. 4, comma 1 lett.

a) n. 6], identificate con le invalidità permanenti superiori al 70%, il valore

monetario di base è dato, per le età fino a settanta anni, dal valore del punto

che verrebbe riconosciuto al soggetto per una invalidità pari al 70%. Ne

consegue che le menomazioni di maggiore gravità, per la pluralità di

peculiarità oggettive e soggettive che possono presentare, non trovano una

espressa regolamentazione tabellare ma, richiedendo un più puntuale

adeguamento al caso di specie, restano rimesse alla valutazione equitativa

del giudice.

Coerentemente con tale assunto si prevede [art. 4, comma 1 lett. a) n. 4],

che la tabella fissi i valori monetari del punto per invalidità dall'1% al 70%.

Il giudice ha tuttavia come base di riferimento e di partenza,

nell'adeguamento al caso concreto, il valore del punto che verrebbe

riconosciuto al soggetto leso a seconda della sua età, a fronte di una

lesione pari al 70%.

Alla lett. b) dell'art. 4 viene delegata al Governo l'emanazione della

disciplina relativa all'aggiornamento dei valori monetari indicati nella

tabellazione nazionale, nonché di un sistema di monitoraggio delle sentenze

pronunciate dalle sedi giudiziarie in ordine ai valori stessi.

All'art. 4, comma 1 lett. b) n. 1, si prevedono, in particolare, meccanismi di

monitoraggio in ordine all'andamento delle liquidazioni effettuate dai giudici

a titolo di danno biologico e di danno morale, da affidarsi al Ministero di

Grazia e Giustizia.

La previsione è in linea con l'idea di fondo di assumere i dati

giurisprudenziali nazionali a fondamento della "base uniforme" della

tabellazione.

L'osservazione costante delle liquidazioni effettuate dagli organi giudicanti

sarà utile strumento per verificare, nel corso del tempo, l'osservanza delle

indicazioni tabellari nonché la misura dello scostamento rispetto ai valori

tabellari, ed è volto ad ottenere dei dati obiettivi idonei ad essere presi in

considerazione - seppure in termini non automatici e matematici -,

unitamente a quello della media del tasso di inflazione registrato nei tre anni

precedenti all'ultimo aggiornamento indicato all'art. 4, comma 1, lett. b) n.

2, ai fini dell'aggiornamento periodico dei valori monetari della tabella

secondo i meccanismi (con cadenza massima triennale) ivi previsti.

In tema di quantificazione del danno morale conseguente a lesione della

integrità psicofisica va rilevato che, allo stato, sussistono diversi indirizzi

giurisprudenziali. Si passa dalla adozione del criterio equitativo puro a

criteri intermedi che coniugano l'equità del caso concreto con forme di

percentualizzazione del danno morale al danno biologico fino a criteri che

rapportano automaticamente il danno morale ad un quantum dell'importo

riconosciuto a titolo di danno alla salute.

Tutte le tabelle attualmente in uso presso i Tribunali relative alla liquidazione

del danno biologico indicano al giudice in quale percentuale (solitamente da

un terzo alla metà) dell'importo liquidato a titolo di danno biologico va

risarcito il danno morale subìto dal danneggiato.

Recentemente la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di

pronunciarsi sulla questione dei rapporti fra la liquidazione del danno

morale e quella del danno biologico affermando che l'orientamento, spesso

accolto dai giudici di merito, di fissare il primo in una frazione del secondo

non è di per sé illegittimo purchè il giudice abbia tenuto conto delle

peculiarità del caso concreto ed apportato, di conseguenza, gli eventuali

correttivi in aumento o in diminuzione.

La Corte di Cassazione ha altresì rilevato che il criterio in questione è

ispirato alle stesse esigenze che giustificano la liquidazione del danno alla

salute sulla base del sistema del valore del punto di invalidità, tendenti ad

evitare che la valutazione equitativa del danno da parte del giudice assuma

di volta in volta connotazioni diverse ed imprevedibili fino al punto da poter

apparire arbitrarie.

La lett. c) dell'art. 4 disciplina gli aspetti valutativi del danno morale

conseguente ad una menomazione dell'integrità psicofisica del soggetto

danneggiato, nonché del danno morale subìto dai prossimi congiunti ai

sensi dell'art. 2059-bis. Lo schema riproduce specularmente quello adottato

per la valutazione del danno biologico.

Il criterio direttivo al Governo di cui all'art. 4, comma 1 lett. c) n. 1,

prevede che, ai fini del risarcimento del danno morale del soggetto

danneggiato conseguente ad una menomazione della sua integrità

psicofisica, dovranno essere individuati 4 livelli di gravità dell'offesa (lieve,

medio, grave, molto grave). Ai diversi livelli di gravità dovranno

corrispondere altrettante percentuali differenziate, oscillanti fra un minimo

ed un massimo, da calcolarsi in relazione all'importo liquidato a titolo di

danno biologico. La percentuale massima corrispondente al livello di più

elevata gravità dell'offesa non potrà comunque essere superiore alla metà

del suddetto importo.

Il livello di gravità dell'offesa che meglio si adatta alle caratteristiche della

fattispecie concreta dovrà pertanto essere determinato tenuto conto delle

effettive sofferenze patite dal danneggiato in relazione a tutti gli elementi

oggettivi e soggettivi del caso. Successivamente, ai fini della

monetizzazione del danno andrà operata la percentualizzazione sulla base

dell'importo già liquidato a titolo di danno biologico, a seconda del livello

di gravità nel quale è stato sussunto il caso di specie.

All'art. 4, comma 1 lett. c) n. 2, si prevede, per il risarcimento del danno

morale subìto dai prossimi congiunti in caso di morte o di grave

menomazione del familiare, l'individuazione da parte del Governo di diversi

importi liquidabili, oscillanti tra un minimo ed un massimo, in relazione al

rapporto di "coniugio" o al grado di parentela.

La sopra esposta percentualizzazione del danno morale è peraltro limitata,

come già sopra esposto, alla mera ipotesi del danno morale subìto in

conseguenza di una lesione che abbia menomato l'integrità psicofisica

(danno biologico) del danneggiato, mentre per le altre ipotesi di danno

morale (ad es. conseguente alla lesione dell'onore, del decoro e della

reputazione) la relativa liquidazione va informata alla regola generale posta

dall'art. 3 del disegno.

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Schema di Disegno di legge recante:

"NUOVA DISCIPLINA IN TEMA DI DANNO ALLA PERSONA"

presentato al Consiglio dei Ministri il 4 giugno 1999

Relazione

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 1

1. Nel titolo IX del Libro IV del codice civile dopo l'articolo 2056 sono

aggiunti i seguenti articoli:

"Art. 2056-bis. (Danno biologico). Danno biologico è la lesione all'integrità

psicofisica, suscettibile di accertamento medico legale, della persona.

Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla

capacità di produzione del reddito del danneggiato.

In caso di morte del danneggiato, il danno biologico è risarcibile avuto

riguardo al tempo trascorso dall'evento dannoso.

Art. 2056-ter. (Danno biologico dei prossimi congiunti del danneggiato).

In caso di morte del danneggiato, è risarcibile il danno biologico subìto dai

prossimi congiunti.

Ai fini del primo comma, per prossimi congiunti del danneggiato si

intendono il coniuge e i parenti entro il secondo grado.

Al coniuge è equiparato il convivente di fatto, unito da stabile comunione

morale e materiale con il danneggiato, che ne dia la relativa prova".

Art. 2

1. L'articolo 2059 del codice civile è sostituito dai seguenti:

"Art. 2059. (Danno morale). In mancanza di specifici criteri previsti dalla

legge, il danno morale è liquidato dal giudice tenuto conto della gravità della

lesione e di ogni altro elemento idoneo a provarne l'effettiva incidenza sul

danneggiato.

Art. 2059-bis. (Danno morale dei prossimi congiunti del danneggiato). In

caso di morte del danneggiato, è risarcibile il danno morale subìto dai

prossimi congiunti.

Il danno morale sofferto dai prossimi congiunti del danneggiato è altresì

risarcibile quando la lesione dell'integrità psicofisica da quest'ultimo subìta

in conseguenza dell'evento dannoso sia pari o superiore al 50% di

invalidità.

Nella determinazione dell'ammontare del risarcimento del danno di cui al

primo e secondo comma del presente articolo si applicano le disposizioni

dell'articolo 2059.

Ai fini del primo e secondo comma, per prossimi congiunti del danneggiato

si intendono il coniuge e i parenti entro il secondo grado.

Al coniuge è equiparato il convivente di fatto, unito da stabile comunione

morale e materiale con il danneggiato, che ne dia la relativa prova".

Art. 3

(Valutazione del danno biologico)

1. Il risarcimento del danno biologico è determinato sulla base dei valori

monetari uniformi indicati nella Tabella Indicativa Nazionale (TIN) di cui al

successivo articolo 4.

2. Se la lesione dell'integrità psicofisica subìta dal danneggiato è superiore

a settanta punti di percentuale invalidante, il risarcimento del danno

biologico è determinato dal giudice con equo apprezzamento delle

circostanze del caso in misura comunque non inferiore ai valori indicati

nella Tabella di cui al primo comma per la lesione massima.

3. Se la lesione dell'integrità psicofisica subìta dal danneggiato è inferiore a

settanta punti di percentuale invalidante, l'ammontare del danno determinato

ai sensi del comma 1 può essere dal giudice aumentato o diminuito, in

misura non superiore al quinto, con equo apprezzamento delle eccezionali

circostanze del caso.

Art. 4

(Criteri per la determinazione della Tabella Indicativa Nazionale)

1. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro di grazia e

giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della

programmazione economica con il Ministro dell'industria del commercio e

dell'artigianato e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro

un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti

legislativi recanti:

a) disposizioni di attuazione del precedente articolo 3, con l'osservanza dei

seguenti princìpi e criteri direttivi:

1) la tabella per il risarcimento del danno biologico deve basarsi sul sistema

c.d. "a punto variabile" in funzione dell'età e del grado di invalidità;

2) il valore del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità.

L'incidenza della menomazione sulla vita del danneggiato cresce in modo

più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi

non solo in termini assoluti ma anche relativi;

3) il valore del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla

base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione

pari all'interesse legale, anche tenendo conto della maggiore longevità della

donna . Per le menomazioni subìte dai soggetti di età superiore ai settanta

anni, che richiedono una maggiore personalizzazione del danno, il valore

monetario di base è dato dal valore del punto che verrebbe riconosciuto ad

un soggetto settantenne;

4) la tabellazione fissa i valori monetari del punto per invalidità dall'1% al

70%;

5) per le menomazioni c.d. micropermanenti, identificate nelle invalidità

comprese tra l'1 e il 10%, i rispettivi valori monetari debbono essere più

contenuti di quelli relativi alle invalidità superiori, in ragione della diversa

incidenza di tali menomazioni sulla vita del soggetto nonché delle relative

potenzialità di riassorbimento;

6) per le menomazioni c.d. macropermanenti, identificate con le invalidità

superiori al 70%, il valore monetario di base è dato per le età fino a settanta

anni dal valore del punto che verrebbe riconosciuto al soggetto a fronte di

una invalidità pari al 70%;

7) il danno alla salute da invalidità temporanea inferiore al 100% va

liquidato in misura corrispondente alla percentuale di invalidità riconosciuta

per ciascun giorno;

b) la disciplina di meccanismi di aggiornamento dei valori monetari

indicativi, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

1) affidamento al Ministero di grazia e giustizia del compito di monitorare,

su base nazionale e con cadenza annuale, gli ammontari giudizialmente

determinati a titolo di risarcimento del danno biologico e del danno morale;

2) previsione di meccanismi di aggiornamento periodico dei valori monetari

sulla base della media del tasso di inflazione registrato nei tre anni

precedenti all'ultimo aggiornamento, nonché tenendo conto dell'andamento

delle liquidazioni giudiziarie risultanti dal monitoraggio di cui al precedente

numero 1; l'aggiornamento periodico dei valori monetari deve avvenire con

cadenza massima triennale;

3) pubblicazione con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto

con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica,

dell'aggiornamento dei valori monetari di cui al precedente numero 2;

c) disposizioni di attuazione dell'articolo 2059 del codice civile, così come

modificato dall'articolo 2 della presente legge, con l'osservanza dei seguenti

princìpi e criteri direttivi:

1) per il risarcimento del danno morale da danno biologico devono essere

individuati quattro livelli di gravità dell'offesa (lieve, medio, grave, molto

grave) cui devono corrispondere altrettante e diverse percentuali oscillanti

da un minimo ad un massimo da calcolarsi sugli importi liquidati a titolo di

risarcimento del danno biologico. La percentuale massima corrispondente

al livello di maggiore gravità dell'offesa non può essere superiore al 50%

dei suddetti importi;

2) per il risarcimento del danno morale dei prossimi congiunti vanno

individuati più livelli di importi liquidabili, oscillanti tra un minimo ed un

massimo, in funzione del rapporto di coniugio o del grado di parentela.

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