Comunicato n.45 - 04/06/99
La Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica:
il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, alle ore 16,20 a Palazzo Chigi,
sotto la presidenza del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Sergio
Mattarella, e dalle ore 17,30 sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio
dei Ministri Massimo D'Alema; Segretario, il Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Franco Bassanini.
Il Consiglio ha approvato su proposta del Presidente D'Alema, due schemi
di decreti legislativi (in via preliminare per l'invio al parere della
Commissione bicamerale competente) concernenti, rispettivamente, la
riforma dell'organizzazione del Governo e il nuovo ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché un disegno di legge
costituzionale che modifica il secondo comma dell'articolo 95 della
Costituzione.
Il primo schema provvede, in coerenza con i principi di delega previsti dalla
legge n.59 del 1997, a ridurre il numero dei Ministeri (complessivamente in
11), con l'obiettivo di eliminare le duplicazioni e dare vita ad organismi più
coesi che possano meglio e più efficacemente tradurre la politica generale
del Governo, nonché all'istituzione di Agenzie di settore ed al riordino
dell'amministrazione periferica dello Stato. Il decreto contiene non solo la
riforma degli apparati ministeriali presi singolarmente, ma una nuova
organizzazione unitaria e complessiva del Governo centrale, al fine di
svolgere nel modo migliore il ruolo che allo Stato spetta in ragione
dell'appartenenza all'Unione Europea, del suo nuovo assetto decentrato e
delle nuove esigenze di regolazione e di governo.
Il secondo schema, che provvede alla riforma della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, risponde all'esigenza generale di disegnare una
Presidenza moderna e coerente con il ruolo costituzionale di direzione,
impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio al fine di
assicurare l'unitarietà dell'azione di Governo, la collaborazione tra i diversi
livelli di Governo, l'assunzione piena delle responsabilità connesse alla
partecipazione all'Unione Europea.
Il terzo provvedimento (che modifica il secondo comma dell'articolo 95
della Costituzione) provvede ad adeguare le responsabilità ministeriali
all'evoluzione legislativa nel frattempo intervenuta in ordine alla titolarità
degli atti.
Il Consiglio ha poi approvato i seguenti provvedimenti:
Su proposta del Presidente del Consiglio, D'Alema, e del Ministro della
Pubblica Istruzione, Berlinguer:
- uno schema di decreto legislativo che provvede al riordino degli Organi
collegiali territoriali della Scuola ed in particolare del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, dei Consigli scolastici provinciali e dei Consigli
scolastici distrettuali, in attuazione della legge n.59 del 1997. In sostituzione
delle predette strutture sono istituiti, a livello centrale, il Consiglio superiore
della pubblica istruzione; a livello regionale, i Consigli regionali
dell'istruzione; a livello territoriale, i Consigli scolastici locali. Tale
riorganizzazione si colloca nel complessivo riordino del sistema nazionale
di istruzione, ispirandosi a criteri di armonizzazione con le nuove
competenze dell'Amministrazione scolastica centrale e periferica, nonché di
razionalizzazione e di semplificazione degli organi attualmente esistenti. Il
nuovo assetto consente un più diretto collegamento con le comunità locali,
valorizzando il contributo delle diverse componenti e delle minoranze
linguistiche. Il testo sarà trasmesso al parere della Conferenza unificata;
su proposta del Ministro delle Finanze, Visco:
- un decreto legislativo correttivo ed integrativo del decreto n.446 del 1997,
concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività
produttive-IRAP, che risolve taluni dubbi interpretativi emersi in sede di
applicazione dei meccanismi del nuovo tributo, operando, tra l'altro, una
semplificazione degli adempimenti a cura dei contribuenti.
Sul provvedimento si sono espresse favorevolmente la Commissione
bicamerale competente e la Conferenza unificata;
su proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, Diliberto:
- un disegno di legge recante una nuova disciplina in tema di danno alla
persona, con particolare riferimento al cosiddetto danno biologico e danno
morale. Il provvedimento introduce nel codice civile criteri tabellari di
valutazione del danno alla persona, in ordine ai quali è previsto un potere di
intervento correttivo del giudice in presenza di circostanze eccezionali
(variazione massima del 20%). La Tabella indicativa nazionale (T.I.N.), la
cui redazione è delegata al Governo sulla base di specifici criteri,
contemplerà le invalidità inferiori o pari al 70%; per quelle superiori, la
determinazione del danno da risarcire è rimessa alla valutazione del giudice.
Nella predisposizione della predetta Tabella si utilizzerà il cosiddetto
sistema a punto variabile (in funzione cioè dell'età della vittima e del suo
grado di invalidità) con incremento progressivo del valore del punto con
l'aumentare dell'entità della lesione.
Una ulteriore disposizione di delega prevede la determinazione di parametri
per la liquidazione del danno morale derivante da quello biologico,
distintamente per la vittima e per i suoi prossimi congiunti;
- un decreto legislativo che modifica la competenza territoriale dei tribunali
di Treviso e di Perugia, ai fini di un migliore assetto organizzativo degli
uffici giudiziari, sollecitato dagli stessi enti locali interessati.
Il provvedimento ha riportato il parere favorevole delle Commissioni
parlamentari di merito;
su proposta del Ministro degli Affari Esteri, Dini:
- tre disegni di legge per la ratifica e l'esecuzione dei seguenti Atti
internazionali:
1) Convenzione Italia-Senegal per evitare doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali (Roma, 20 luglio
1998);
2) Accordo Italia-Svezia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la
difesa (Stoccolma, 18 aprile 1997);
3) Emendamenti alla Convenzione doganale relativa al trasporto
internazionale di merci (accompagnate dal "carnet TIR") per adeguarne le
disposizioni alle mutate esigenze del commercio internazionale e per
contrastare le frodi connesse nel settore doganale;
- un regolamento, illustrato dal Ministro Jervolino, di attuazione del testo
unico delle disposizioni sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero,
che ha riportato il parere favorevole delle competenti Commissioni
parlamentari, della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.
La predisposizione del testo, curato dal Ministero dell'interno con la
collaborazione delle Amministrazioni interessate, consentirà la piena
operatività della normativa in questione, fornendo inoltre all'utenza ed agli
operatori pubblici e privati del settore un quadro di riferimento puntuale sui
rispettivi diritti e doveri;
su proposta del Presidente D'Alema e dei Ministri di settore, il Consiglio ha
esaminato in via preliminare (per l'invio al parere delle competenti
Commissioni parlamentari e della Conferenza Stato-regioni e autonomie
locali, ove previsto) i seguenti schemi di decreti legislativi, in attuazione
della legge n.59 del 1997:
- riordino del Centro di formazione studi (FORMEZ);
- disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo n.361 del
1998, concernente l'istituzione del Servizio consultivo ed ispettivo
tributario;
- modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n.32 del 1998, concernente
la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti;
- riordino delle Stazioni sperimentali per l'industria;
- riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine -
UNIRE .
Sempre in via preliminare, è stato approvato, su proposta del Ministro
Treu, uno schema di decreto legislativo che provvede ad adeguare la
normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori operanti nel settore dei
servizi portuali (compresa la manutenzione, riparazione e trasformazione
delle navi) alla disciplina generale prevista dal decreto legislativo n.626 del
1994, tenuto conto tuttavia delle particolari situazioni che caratterizzano
l'attività portuale. Il provvedimento sarà trasmesso alle competenti
Commissioni parlamentari per il prescritto parere.
Il Consiglio, su proposta del Ministro delle Finanze, Visco, ha adottato le
seguenti deliberazioni:
- nomina del presidente di sezione della Corte dei conti dott. Nicola
MASTROPASQUA a presidente di sezione della Commissione tributaria
centrale;
- nomina del consigliere della Corte dei conti dott. Giuseppe DI
QUATTRO a componente della Commissione tributaria centrale.
Il Consiglio, infine, su proposta del Ministro per gli Affari Regionali,
Bellillo, ha esaminato talune leggi regionali a norma dell'art. 127 della
Costituzione.
La seduta ha avuto termine alle ore 21.00.
Schema di Disegno di legge recante:
"NUOVA DISCIPLINA IN TEMA DI DANNO ALLA PERSONA"
presentato al Consiglio dei Ministri il 4 giugno 1999
Articolato
RELAZIONE
La valutazione e quantificazione del danno alla persona, con particolare
riferimento alle componenti del danno biologico e del danno morale,
presenta, nella realtà italiana, aspetti problematici sempre più preoccupanti,
data l'assenza di criteri certi ed uniformi sull'intero territorio nazionale.
La questione è avvertita in primo luogo a livello di opinione pubblica, per
palesi ragioni di certezza giuridica e di perequazione risarcitoria.
Il mercato assicurativo, d'altra parte, collega alla incertezza dei criteri di
quantificazione del danno l'impossibilità di pervenire alla appostazione di
riserve congrue con gravi conseguenze per l'equilibrio tecnico del ramo r.c.
auto.
L'opera innovatrice della giurisprudenza ha via via ampliato la tradizionale
nozione codicistica di danno risarcibile, attribuendo ai valori della vita e
dell'integrità personale quel peculiare riconoscimento che pone senz'altro
l'Italia tra i Paesi europei più evoluti sul fronte della tutela dei diritti
fondamentali.
All'opera creatrice degli anni '80, caratterizzati dall'affermarsi di nuove
figure di danno risarcibile, ha poi fatto seguito una fase di elaborazione dei
criteri e metodologie liquidatorie da parte degli stessi organi giudicanti.
In particolare, numerose sedi giudiziarie, alla ricerca di una qualche forma
di autoregolamentazione, sono anche recentemente pervenute alla
predisposizione di tabelle per la quantificazione del danno alla integrità
psicofisica.
Il sistema tabellare, basato sul valore del punto variabile in funzione dell'età
e del grado di invalidità accertata in sede medica, di per sé apprezzabile se
inserito in un contesto di maggiore omogeneità sul territorio nazionale,
presenta allo stato limiti preoccupanti.
Ciascun organo giudiziario tende infatti ad adottare la propria tabella,
costruita sulla base dei precedenti giurisprudenziali dello stesso organo ed
ispirata a diverse scelte di fondo, con la conseguenza che danni della
medesima entità vengono risarciti in modo anche molto differenziato sul
territorio.
La stessa tabella inoltre può subire, anche a breve distanza dalla sua
elaborazione, aggiustamenti, spesso consistenti, non solo dei valori del
punto di invalidità ma anche dei criteri evolutivi che regolano i diversi
passaggi della scala tabellare.
Né può dimenticarsi che la vicenda giurisprudenziale si ripercuote
necessariamente sulla prassi liquidativa extragiudiziale.
La situazione sopra descritta induce a ritenere che è giunto il momento di
un intervento del legislatore in materia, ai fini di pervenire a quella uniformità
risarcitoria di base divenuta ormai irrinunciabile, anche in quanto idonea ad
assumere una valenza deflattiva del contenzioso giudiziario.
Il progetto di legge intende disciplinare il danno alla persona, limitatamente
alle voci di c.d. "danno biologico" e di "danno morale", in termini generali,
qualunque sia, cioè, il fatto ingiusto che ha causato il danno.
Va infatti evitato il rischio di circoscrivere la regolamentazione ad ambiti
settoriali, quale quello dell'infortunistica da circolazione di autoveicoli, in
modo da evitare vistose disparità di trattamento rispetto ai danni aventi
origine diversa e purtuttavia ricompresi nel campo generale della
responsabilità aquiliana.
Ad esempio, l'esperienza spagnola della Ley de Ordenaciòn Y Supervisiòn
des los Seguros Privados dell'8 novembre 1995, che regola il risarcimento
dei danni alla persona limitatamente al settore della circolazione stradale,
conferma in vero la bontà di una scelta non settoriale. La detta legge
spagnola ha infatti suscitato in dottrina critiche di incostituzionalità, e gli
stessi giudici di merito hanno investito il giudice costituzionale di quel
Paese di numerose questioni di ritenuta non aderenza della legge ai principi
costituzionali.
La regolamentazione di una disciplina generale inserita nel codice civile non
esclude, invero, ma anzi intrinsecamente ammette la possibilità di eventuali
discipline speciali di settore derogatorie. Al fine di evitarsi la possibile
vanificazione dell'esigenza di certezza giuridica e perequazione risarcitoria
che fonda, come detto, l'intervento legislativo in esame non sfugge come
siffatta eventualità dovrà tuttavia essere circoscritta ad ipotesi veramente
eccezionali, in quanto tali assolutamente insuscettibili di essere ricondotte
all'ipotesi generale nella presente sede disciplinata (si pensi,ad es., alla
invero diversa fattispecie della valutazione indennitaria del danno biologico
di cui all'art. 55, comma 1, lett. s), attualmente recata dalla l. 17 maggio
1999, n. 144 recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo
per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che
disciplina l'INAIL e l'ENPALS, nonché disposizioni per il riordino degli
enti previdenziali").
Sotto il profilo delle varie voci di danno risarcibile, il disegno di legge, nel
disciplinare espressamente la figura del danno biologico, mantiene la
distinzione tra tale danno, il danno morale ed il danno patrimoniale, in linea
con i dati dell'esperienza giurisprudenziale ed alla stregua dei principi del
sistema giuridico interno, oltreché in armonia con le indicazioni
comunitarie.
Con riferimento specifico a queste ultime è dato infatti individuare diverse
fonti (si veda in proposito l'art. 12 della Risoluzione 75/7, l'art. 9 della
Direttiva CEE n. 375/85 nonché l'art. 4 del Progetto di Direttiva sulla
responsabilità dei Servizi) che indirizzano verso l'affermazione della
autonomia concettuale e risarcitoria del danno alla salute, sempre risarcibile
indipendentemente dalla incidenza della menomazione sul reddito e sul
patrimonio del danneggiato; del danno morale, la cui risarcibilità può
incontrare limitazioni nei singoli sistemi normativi nazionali; del danno
patrimoniale o reddituale, risarcibile nei limiti della prova fornita dal
danneggiato circa l'esistenza e l'entità.
Si è pertanto ritenuto, in tale ottica, di attribuire al danno biologico, quale
voce di danno prioritaria e sempre risarcibile, rilevanza normativa specifica
attraverso l'introduzione, nel "corpus" del codice civile, di una norma "ad
hoc", in tal modo recependo le indicazioni che, da tempo, provengono dal
diritto vivente.
E' stata conservata, come già accennato, la distinzione tra danno biologico
e danno morale, ontologicamente differenziati, attraverso il mantenimento
dell'art. 2059 cod. civ., sia pure modificato al fine di eliminare
l'anacronistica limitazione della sua risarcibilità alla sussistenza di un reato.
Non si è ritenuto, infine, di intervenire rispetto alla figura del danno
patrimoniale. I pregiudizi economici derivati alla persona a seguito del fatto
illecito, nella duplice componente del danno emergente e del lucro cessante,
sono infatti già adeguatamente disciplinati dalle norme positive vigenti sulla
base dell'ordinario criterio dell'onere probatorio.
Coerentemente con gli assunti sopra esposti, il progetto di legge prevede
una prima parte (artt. 1 e 2), a carattere generale, che introduce modifiche al
codice civile, e una seconda parte introducente i criteri di valutazione del
danno biologico (art. 3) nonché (art. 4) la delega al Governo per la
emanazione di uno o più decreti legislativi che diano attuazione al disposto
dell'articolo 3, comma 1, in tema di determinazione di valori monetari
uniformi.
L'art. 1 prevede l'inserimento, nel titolo IX del Libro quarto del codice
civile, degli artt. 2056-bis (Danno biologico) e 2056-ter (Danno biologico
dei prossimi congiunti del danneggiato).
L'art. 2056-bis definisce il danno biologico come la lesione all'integrità
psicofisica della persona. Come tale essa deve ovviamente presentare
caratteri obiettivi suscettibili di accertamento medico-legale.
Una definizione normativa chiara ed esaustiva del danno "de quo" risponde
all'esigenza di precisarne la portata e l'ambito di applicazione.
Le diverse figure di danno elaborate nel corso del tempo dalla
giurisprudenza per garantire un risarcimento anche in assenza di un
pregiudizio suscettibile di apprezzamento patrimoniale (danno alla vita di
relazione, danno estetico, danno alla capacità sessuale, ecc.) sono pertanto
da ritenersi ricondotte ad unità nell'ambito del danno biologico, e non più
suscettibili di autonoma valutazione.
Il secondo comma dell'art. 2056 stabilisce che il danno biologico è
risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di
produzione di reddito del danneggiato, al fine, anche in questo caso, di
evitare ipotesi di duplicazioni risarcitorie (danno alla capacità lavorativa
generica). La risarcibilità attiene dunque, nel caso, alla (obiettiva) lesione
dell'integrità psicofisica della persona in sé e per sé considerata.
Qualora l'evento lesivo abbia determinato riflessi negativi sulla capacità di
guadagno del danneggiato, il risarcimento delle conseguenze economiche
negative trova la sua sede appropriata nell'ambito della disciplina del danno
patrimoniale.
L'ultimo comma dell'art. 2056-bis stabilisce che, in caso di morte del
danneggiato, il danno biologico dallo stesso subìto è risarcibile
limitatamente al periodo di tempo intercorrente tra l'evento dannoso e la
morte.
In ordine al danno biologico da morte, come tale trasmissibile agli eredi
della vittima iure successionis, è data constatare nella giurisprudenza di
merito l'alternanza tra decisioni secondo cui la valutazione del danno
medesimo viene effettuata con riferimento al solo periodo di sopravvivenza
della vittima, cioè allo spazio temporale intercorrente tra l'evento dannoso
ed il decesso, e altre decisioni ove il danno biologico è riconosciuto e
quantificato come se l'evento morte non si fosse verificato.
La norma fornisce pertanto una significativa indicazione all'operatore. In
primo luogo esclude implicitamente la configurabilità di un danno biologico
qualora il decesso sia istantaneo ovvero segua immediatamente l'evento
lesivo: in tale ipotesi, come ha avuto modo di precisare la Corte
Costituzionale, il vulnus concerne il bene della vita, giuridicamente diverso
dal bene salute. Qualora invece la morte abbia luogo dopo un lasso
temporale suscettibile di apprezzamento, il risarcimento del danno
biologico maturato dal de cuius durante il periodo di sopravvivenza, alla
cui durata deve essere rapportato, spetta agli eredi.
L'art. 2056-ter individua la categoria dei soggetti danneggiati legittimati iure
proprio al risarcimento in caso di morte del danneggiato, restringendo
l'ambito ai parenti più stretti, quali il coniuge ed i parenti entro il secondo
grado (genitori, fratelli e sorelle, ascendenti e discendenti). Non si richiede
altresì per costoro il requisito della convivenza con il danneggiato, che non
sembra poter essere nel caso considerato un idoneo ed indefettibile indice
di sussistenza e rilevanza del danno biologico dai medesimi sofferto. Non
si comprenderebbe infatti la ragione di una disciplina normativa che, ad
esempio nell'ipotesi di morte del figlio, venisse a riconoscere la risarcibilità
del danno biologico in conseguenza di tale evento sofferto dal genitore
affidatario ma non anche di quello del pari eventualmente subìto dall'altro
genitore separato non affidatario; o ancora, in caso di morte del genitore,
ammettesse la risarcibilità del danno biologico sofferto da un figlio ancora
convivente e negasse viceversa la risarcibilità di analogo danno subìto dal
figlio non più convivente perché sposatosi ovvero in dipendenza di
contingenti esigenze di studio o di lavoro.
La realtà e l'esperienza concreta dei rapporti interpersonali familiari e di
coniugio denotano, invero, che i componenti della vissuta o attuale famiglia
nucleare (il coniuge e i parenti entro il secondo grado), nella normalità dei
casi, oltre a turbamenti, sofferenze psichiche o patimenti d'animo (danno
morale: vedi oltre), possono venire a subire delle vere e proprie lesioni
psicofisiche in conseguenza della morte dello stretto congiunto o del
coniuge danneggiato, anche qualora la convivenza con il medesimo sia
venuta per qualsivoglia motivo a cessare.
Altra e diversa questione è viceversa quella concernente la determinazione
dell'an e del quantum del risarcimento da riconoscersi all'istante nel caso
concreto, e cioè se la pretesa, astrattamente ammissibile, al risarcimento del
danno biologico lamentato da parte del coniuge o dello stretto congiunto in
conseguenza della morte del danneggiato nel caso concreto possa essere
riconosciuta, ed in quale misura, ovvero debba essere disattesa.
Il quarto comma dello stesso art. 2056-ter equipara espressamente,
codificando una tendenza peraltro ormai consolidata in giurisprudenza, il
convivente more uxorio al coniuge, purché venga fornita la prova della
esistenza di un vincolo di comunione spirituale e materiale con il
danneggiato nonché della stabilità della convivenza, il cui apprezzamento si
è preferito affidare al giudice e non regolamentare, nemmeno a livello di
presunzione, per legge, essendo in tema la riflessione ancora "aperta", e
non sembrando opportuna l'adozione, nell'ambito di un intervento pur
sempre settoriale, di soluzioni richiedenti viceversa un più ampio raccordo
sistematico.
L'art. 2 prevede che l'attuale testo dell'art. 2059 c.c. venga sostituito dagli
artt. 2059 (Danni morali) e 2059-bis (Danno morale dei prossimi
congiunti del danneggiato).
Il nuovo testo dell'art. 2059 c.c. non contiene una definizione di danno
morale, ritenuta peraltro superflua se si considera che in dottrina ed in
giurisprudenza sussiste accordo sostanziale in ordine al concetto di
pretium doloris.
Scelta fondamentale è stata quella di svincolare la risarcibilità del danno
morale dall'esistenza del reato, costituente un limite avvertito come
eccessivamente rigido.
L'inadeguatezza del disposto del vigente art. 2059 c.c. è del resto
confermata dagli sforzi interpretativi della giurisprudenza in ordine al
significato da attribuire, ai fini del riconoscimento del danno morale, alle
norme di cui all'art.. 185 c.p., avuto riguardo alla locuzione "ogni fatto che
integra gli estremi di un reato".
La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, in un primo tempo
orientata a ritenere che il risarcimento del danno morale dovesse essere
subordinato alla concreta esistenza di un reato ha, in un secondo tempo,
ritenuto, con notevole sforzo ermeneutico, che la sussistenza del danno
morale e la sua risarcibilità non richiedono che il fatto integri in concreto un
reato punibile, essendo sufficiente che il fatto medesimo sia astrattamente
preveduto come reato, e sia di conseguenza idoneo a ledere l'interesse
tutelato dalla norma penale.
Il testo del disegno di legge opta viceversa per una soluzione volta a
consentire un efficace apprezzamento del singolo caso concreto, da
effettuarsi dal giudice rapportando il risarcimento della voce di danno in
questione alla gravità della lesione e alla verifica della effettiva incidenza
della medesima sul danneggiato.
L'inciso "in mancanza di specifica criteri dettati dalla legge" consente di
svincolare la regolamentazione del risarcimento del danno morale dalla
regola generale allorquando, per specifici settori, quale quello della
infortunistica da circolazione stradale, la legge detti particolari criteri.
In sostanza, la disposizione dell'art. 2059 si applica in via generale, nei limiti
della gravità dell'offesa, in tutte le ipotesi di danni morali subiti dal
danneggiato in conseguenza del fatto illecito altrui, qualunque sia il bene
giuridico leso (si pensi in via esemplificativa ai casi di lesione dei beni
dell'onore, del decoro, della reputazione). L'eccezione ivi prevista ("in
mancanza di specifici criteri previsti dalla legge"), trova viceversa
applicazione rispetto alle ipotesi di danno morale derivante al danneggiato
da una lesione che abbia menomato la sua integrità fisica o psichica (danno
biologico), attesa la specifica disciplina oggetto di delega legislativa al
Governo.
L'art. 2059-bis (Danno morale dei prossimi congiunti del danneggiato)
stabilisce, al primo comma, la risarcibilità del danno morale subìto dai
prossimi congiunti in caso di morte del danneggiato, recependo un
indirizzo ormai consolidato in giurisprudenza secondo il quale, in caso di
morte del danneggiato sono i prossimi congiunti conviventi coloro che
direttamente ne soffrono.
Al secondo comma, l'art. 2059-bis stabilisce la risarcibilità del danno
morale subìto dai prossimi congiunti anche nel caso in cui il fatto dannoso
abbia cagionato all'integrità psicofisica del danneggiato menomazioni pari o
superiori al 50% di invalidità. In tale ipotesi, in linea con il più recente
indirizzo della Suprema Corte di Cassazione, la sfera dei legittimati ad agire
per il risarcimento del danno morale si estende dal soggetto colpito dalla
lesione, che può ovviamente agire per il ristoro dei patimenti direttamente
subìti, sino ai prossimi congiunti.
La risarcibilità del danno morale sofferto dai congiunti in caso di gravi
lesioni invalidanti subìte dal danneggiato è stata invero negata dalla Corte di
Cassazione, sulla base del ritenuto difetto del nesso causale, assumendo
che costoro, pur soffrendo per i patimenti del proprio familiare non sono
colpiti in modo diretto ed immediato dalla condotta lesiva del terzo. Più
recentemente, la Suprema Corte, rimeditando la questione, è peraltro giunta
a riconoscere la risarcibilità del danno de quo utilizzando la figura del c.d.
"danno riflesso", ossia la lesione di un diritto conseguenza del fatto illecito
altrui di cui siano portatori soggetti diversi dall'originario danneggiato ma in
significativo rapporto con lui (nella specie, stretto rapporto di parentela e
convivenza).
Nello schema in oggetto, sia in caso di morte che di lesione dell'integrità
psicofisica del danneggiato pari o superiore al 50% di invalidità la
risarcibilità del danno morale è riconosciuta in favore dei prossimi congiunti
del danneggiato a prescindere dal requisito della convivenza, in relazione al
quale vale sostanzialmente quanto sopra esposto con riferimento al danno
biologico.
Analogamente a quanto previsto per il risarcimento del danno biologico
(art. 2056-ter), al coniuge è equiparato il convivente di fatto, che dia la
prova dell'esistenza di un vincolo di comunione spirituale e materiale con il
danneggiato nonché della stabilità della convivenza, il cui apprezzamento è
ovviamente, anche nel caso, affidato al giudice.
Lo schema regola quindi gli aspetti valutativi del danno biologico e del
danno morale rimettendo al Governo, attraverso lo strumento della delega,
la concreta predisposizione di un sistema di tabellazione nazionale sulla
base di precisi criteri direttivi contenuti nello stesso progetto di legge.
In particolare l'art. 3 (Valutazione del danno biologico) fissa, al primo
comma, il principio della tabellazione legislativa del danno biologico,
stabilendo che il relativo risarcimento deve essere determinato sulla base
dei valori monetari uniformi, ossia unici e comuni a tutto il territorio del
Paese, stabiliti dalla Tabella Indicativa Nazionale (T.I.N.), i cui criteri di
formulazione sono indicati nel successivo art. 4.
A tale stregua, la valutazione del danno biologico è in vero sottratta alla
valutazione equitativa del giudice, e viene rimessa ad una parametrazione
normativa, idonea a realizzare l'avvertita esigenza di uniformità, sul territorio
nazionale, della determinazione in concreto dell'ammontare di siffatto tipo
di danno.
La rigidità della previsione è peraltro temperata, nei successivi commi del
medesimo articolo, al fine di perseguire concretamente l'esigenza, oggetto
di rilievo da parte della stessa Corte Costituzionale, di contemperamento tra
l'uniformità di base del ristoro pecuniario accordato per tale tipo di danno e
la necessità di margini di flessibilità che consentano l'adeguamento del dato
normativo al caso concreto, in ragione delle peculiari circostanze,
soggettive ed oggettive, del medesimo.
Qualora la lesione dell'integrità psicofisica sia superiore a settanta punti di
percentuale invalidante, la determinazione dell'ammontare del risarcimento
dovuto a titolo di danno biologico è lasciata alla valutazione equitativa del
giudice, che non potrà peraltro nel caso liquidare meno di quanto previsto
dal T.I.N. per la lesione massima (70%). Il pieno ricorso al criterio della
liquidazione equitativa del danno da parte del giudice trova nel caso ragione
nella particolare gravità delle lesioni invalidanti, rispetto alle quali, stante la
complessità dei fattori coinvolti, gli importi normativamente
(pre)determinati possono risultare inidonei a garantire un adeguato e
congruo risarcimento.
Se la lesione è inferiore al 70% di percentuale invalidante, è attribuito al
giudice il potere di adeguare l'applicazione delle tabelle alle concrete
circostanze del caso, là dove questo presenti caratteri di eccezionalità. Al
fine di coniugare le esigenze di flessibilità con quelle dell'uniformità della
liquidazione sopra segnalate, la valutazione equitativa trova precisi limiti,
oltre che nella detta eccezionalità del caso, da adeguatamente motivarsi da
parte del giudice, anche nell'estensione del margine entro cui questi può
discostarsi, in aumento o in diminuzione, dalle risultanze del T.I.N., fissato
in una fascia non superiore al quinto dell'ammontare del danno determinato
alla stregua delle medesime.
L'art. 4 delega al Governo la emanazione, su proposta del Ministro di
Grazia e Giustizia di concerto con i Ministri del Tesoro, dell'Industria e del
Lavoro, di uno o più decreti legislativi che, in attuazione del disposto
dell'art. 3, comma 1, contengano il sistema di tabellazione nazionale dei
valori per la liquidazione del danno biologico.
Lo stesso art. 4 prevede in proposito determinati criteri direttivi rilevanti ai
fini della concreta predisposizione della Tabella Indicativa Nazionale.
Ai fini della suddetta quantificazione [art. 4, comma 1 lett. a) n. 2] si è
optato per il metodo tabellare basato sul sistema c.d. "a punto variabile",
che tiene conto del fattore età nonché della percentuale di invalidità
accertata in sede medica.
Il metodo in questione è largamente utilizzato in giurisprudenza, giacché
numerosi giudici di merito hanno con esso sostituito il criterio del triplo
della pensione sociale, di cui art. 4 della legge 26 febbraio 1977 n. 39, in
precedenza adottato ma più volte oggetto di censura da parte della
Suprema Corte, in quanto riferentesi alla valutazione di un danno di natura
reddituale (lucro cessante) e come tale pertanto non estensibile ad un danno
avente natura squisitamente areddituale, qual è appunto il danno biologico.
Si è detto che le due variabili che influenzano la scala tabellare dei valori del
punto sono da identificare nella percentuale di invalidità permanente
riportata dal soggetto danneggiato e nell'età del danneggiato al momento
dell'evento.
In particolare, il valore del punto è funzione crescente della percentuale di
invalidità, ossia aumenta con l'aumentare dei postumi permanenti accertati
[art. 4, comma 1 lett. a) n. 2]. E' ivi indicato che l'incidenza della
menomazione nella vita del danneggiato cresce in modo più che
proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi non
solo in termini assoluti ma anche relativi.
Il suddetto criterio di specificazione della crescita del valore del punto, non
solo in termini assoluti ma anche relativi, trova fondamento in una
accreditato indirizzo medico-scientifico secondo il quale, al crescere della
percentuale di invalidità, i postumi che ciascun punto percentuale
aggiuntivo riflette sono di peso crescente poiché vanno ad incidere su di un
quadro clinico maggiormente compromesso. In via esemplificativa, ciò
significa che un ulteriore punto percentuale di invalidità che insista su di una
condizione di invalidità pari, in ipotesi, al 55% produce un peggioramento
delle condizioni del leso maggiore rispetto ad un analogo incremento su di
una condizione di invalidità meno compromessa, quale quella pari al 15%.
Tale criterio vale per tutta la scala tabellare, per cui il peggioramento delle
condizioni prodotto da un ulteriore punto percentuale, ad esempio il
passaggio del 16% al 17%, sarà maggiore rispetto al peggioramento
prodotto dal punto percentuale precedente, cioè nel passaggio dal 15% al
16%, e così di seguito.
Da un punto di vista grafico, ciò significa che la curva degli incrementi
relativi dovrà essere crescente. La curva degli incrementi relativi di una
tabella di liquidazione che non prevedesse al crescere della percentuale di
invalidità una crescita del valore liquidato anche in termini relativi, infatti,
avrebbe un aumento decrescente.
Dare al valore del punto un incremento che non sia crescente anche in
termini relativi significa ritenere che l'incremento del peggioramento arrecato
da un ulteriore punto percentuale su una condizione di invalidità del 55%
sia inferiore a quello arrecato da un ulteriore punto percentuale su una
condizione di invalidità del 15%. Ciò non sarebbe in linea con l'indirizzo
scientifico sopra enunciato.
Il valore del punto è inoltre funzione decrescente dell'età del soggetto, cioè
decresce con l'avanzare dell'età del danneggiato [art. 4, comma 1 lett. a) n.
3], sulla base delle tavole di mortalità pubblicate dall'ISTAT, con
applicazione di un tasso annuo di rendimento pari all'interesse legale. In
siffatta determinazione si tiene conto del dato di comune esperienza
concernente la maggiore longevità della donna.
La ratio di tale rapporto di proporzionalità tra età e valore del punto è da
ricercarsi, anche in questo caso, in considerazioni di ordine scientifico:
l'incidenza della menomazione sulle funzioni vitali e sociali del danneggiato
è tanto più grave quanto più giovane è la sua età, considerato il maggior
periodo di tempo per il quale il danneggiato medesimo deve sopportare
l'onere della menomazione della propria integrità psicofisica.
Per le menomazioni subìte dai soggetti di età superiore ai settanta anni, il
valore monetario di base è indicato nel valore del punto che verrebbe
riconosciuto ad un soggetto settantenne. Per i soggetti ultrasettantenni
l'abbattimento del valore del punto in ragione dell'avanzare dell'età non
opera, cioè, necessariamente, ma tale valutazione è rimessa al prudente
apprezzamento del giudice.
Nel caso di persona di età avanzata, la scienza medica ritiene di particolare
utilità una maggiore personalizzazione del danno, giacché in tali soggetti il
normale decadimento dello stato di salute, che si realizza in modo assai
differenziato da soggetto a soggetto, nonché la più elevata probabilità che
si siano verificati eventi incidenti in modo significativo sull'integrità
psicofisica, non consentono di enucleare parametri di normalità ma
implicano al contrario la necessità di un puntuale adeguamento alla
fattispecie concreta.
La necessità di una valutazione casistica risulta rafforzata dalla
considerazione che, oltre i settanta anni, i valori delle tavole di mortalità
attribuirebbero liquidazioni sensibilmente decrescenti all'aumentare dell'età.
All'art. 4, comma 1 lett. a) nn. 5 e 6, è fissato il principio per cui le invalidità
percentualmente di minore e di maggiore gravità necessitano di una
specifica attenzione.
In particolare, per le menomazioni c.d. "micropermanenti" [art. 4, comma 1
lett. a) n. 5], identificate nelle invalidità comprese nell'intervallo 1-10%, si
dovrà prevedere una scala differenziata dei valori di punto che tenga conto,
secondo le indicazioni della scienza medica, della diversa minore incidenza
di tali menomazioni sulla vita futura del soggetto, nonché delle potenzialità
di riassorbimento delle stesse.
Del pari, per le menomazioni c.d. "macropermanenti" [art. 4, comma 1 lett.
a) n. 6], identificate con le invalidità permanenti superiori al 70%, il valore
monetario di base è dato, per le età fino a settanta anni, dal valore del punto
che verrebbe riconosciuto al soggetto per una invalidità pari al 70%. Ne
consegue che le menomazioni di maggiore gravità, per la pluralità di
peculiarità oggettive e soggettive che possono presentare, non trovano una
espressa regolamentazione tabellare ma, richiedendo un più puntuale
adeguamento al caso di specie, restano rimesse alla valutazione equitativa
del giudice.
Coerentemente con tale assunto si prevede [art. 4, comma 1 lett. a) n. 4],
che la tabella fissi i valori monetari del punto per invalidità dall'1% al 70%.
Il giudice ha tuttavia come base di riferimento e di partenza,
nell'adeguamento al caso concreto, il valore del punto che verrebbe
riconosciuto al soggetto leso a seconda della sua età, a fronte di una
lesione pari al 70%.
Alla lett. b) dell'art. 4 viene delegata al Governo l'emanazione della
disciplina relativa all'aggiornamento dei valori monetari indicati nella
tabellazione nazionale, nonché di un sistema di monitoraggio delle sentenze
pronunciate dalle sedi giudiziarie in ordine ai valori stessi.
All'art. 4, comma 1 lett. b) n. 1, si prevedono, in particolare, meccanismi di
monitoraggio in ordine all'andamento delle liquidazioni effettuate dai giudici
a titolo di danno biologico e di danno morale, da affidarsi al Ministero di
Grazia e Giustizia.
La previsione è in linea con l'idea di fondo di assumere i dati
giurisprudenziali nazionali a fondamento della "base uniforme" della
tabellazione.
L'osservazione costante delle liquidazioni effettuate dagli organi giudicanti
sarà utile strumento per verificare, nel corso del tempo, l'osservanza delle
indicazioni tabellari nonché la misura dello scostamento rispetto ai valori
tabellari, ed è volto ad ottenere dei dati obiettivi idonei ad essere presi in
considerazione - seppure in termini non automatici e matematici -,
unitamente a quello della media del tasso di inflazione registrato nei tre anni
precedenti all'ultimo aggiornamento indicato all'art. 4, comma 1, lett. b) n.
2, ai fini dell'aggiornamento periodico dei valori monetari della tabella
secondo i meccanismi (con cadenza massima triennale) ivi previsti.
In tema di quantificazione del danno morale conseguente a lesione della
integrità psicofisica va rilevato che, allo stato, sussistono diversi indirizzi
giurisprudenziali. Si passa dalla adozione del criterio equitativo puro a
criteri intermedi che coniugano l'equità del caso concreto con forme di
percentualizzazione del danno morale al danno biologico fino a criteri che
rapportano automaticamente il danno morale ad un quantum dell'importo
riconosciuto a titolo di danno alla salute.
Tutte le tabelle attualmente in uso presso i Tribunali relative alla liquidazione
del danno biologico indicano al giudice in quale percentuale (solitamente da
un terzo alla metà) dell'importo liquidato a titolo di danno biologico va
risarcito il danno morale subìto dal danneggiato.
Recentemente la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di
pronunciarsi sulla questione dei rapporti fra la liquidazione del danno
morale e quella del danno biologico affermando che l'orientamento, spesso
accolto dai giudici di merito, di fissare il primo in una frazione del secondo
non è di per sé illegittimo purchè il giudice abbia tenuto conto delle
peculiarità del caso concreto ed apportato, di conseguenza, gli eventuali
correttivi in aumento o in diminuzione.
La Corte di Cassazione ha altresì rilevato che il criterio in questione è
ispirato alle stesse esigenze che giustificano la liquidazione del danno alla
salute sulla base del sistema del valore del punto di invalidità, tendenti ad
evitare che la valutazione equitativa del danno da parte del giudice assuma
di volta in volta connotazioni diverse ed imprevedibili fino al punto da poter
apparire arbitrarie.
La lett. c) dell'art. 4 disciplina gli aspetti valutativi del danno morale
conseguente ad una menomazione dell'integrità psicofisica del soggetto
danneggiato, nonché del danno morale subìto dai prossimi congiunti ai
sensi dell'art. 2059-bis. Lo schema riproduce specularmente quello adottato
per la valutazione del danno biologico.
Il criterio direttivo al Governo di cui all'art. 4, comma 1 lett. c) n. 1,
prevede che, ai fini del risarcimento del danno morale del soggetto
danneggiato conseguente ad una menomazione della sua integrità
psicofisica, dovranno essere individuati 4 livelli di gravità dell'offesa (lieve,
medio, grave, molto grave). Ai diversi livelli di gravità dovranno
corrispondere altrettante percentuali differenziate, oscillanti fra un minimo
ed un massimo, da calcolarsi in relazione all'importo liquidato a titolo di
danno biologico. La percentuale massima corrispondente al livello di più
elevata gravità dell'offesa non potrà comunque essere superiore alla metà
del suddetto importo.
Il livello di gravità dell'offesa che meglio si adatta alle caratteristiche della
fattispecie concreta dovrà pertanto essere determinato tenuto conto delle
effettive sofferenze patite dal danneggiato in relazione a tutti gli elementi
oggettivi e soggettivi del caso. Successivamente, ai fini della
monetizzazione del danno andrà operata la percentualizzazione sulla base
dell'importo già liquidato a titolo di danno biologico, a seconda del livello
di gravità nel quale è stato sussunto il caso di specie.
All'art. 4, comma 1 lett. c) n. 2, si prevede, per il risarcimento del danno
morale subìto dai prossimi congiunti in caso di morte o di grave
menomazione del familiare, l'individuazione da parte del Governo di diversi
importi liquidabili, oscillanti tra un minimo ed un massimo, in relazione al
rapporto di "coniugio" o al grado di parentela.
La sopra esposta percentualizzazione del danno morale è peraltro limitata,
come già sopra esposto, alla mera ipotesi del danno morale subìto in
conseguenza di una lesione che abbia menomato l'integrità psicofisica
(danno biologico) del danneggiato, mentre per le altre ipotesi di danno
morale (ad es. conseguente alla lesione dell'onore, del decoro e della
reputazione) la relativa liquidazione va informata alla regola generale posta
dall'art. 3 del disegno.
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Schema di Disegno di legge recante:
"NUOVA DISCIPLINA IN TEMA DI DANNO ALLA PERSONA"
presentato al Consiglio dei Ministri il 4 giugno 1999
Relazione
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 1
1. Nel titolo IX del Libro IV del codice civile dopo l'articolo 2056 sono
aggiunti i seguenti articoli:
"Art. 2056-bis. (Danno biologico). Danno biologico è la lesione all'integrità
psicofisica, suscettibile di accertamento medico legale, della persona.
Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla
capacità di produzione del reddito del danneggiato.
In caso di morte del danneggiato, il danno biologico è risarcibile avuto
riguardo al tempo trascorso dall'evento dannoso.
Art. 2056-ter. (Danno biologico dei prossimi congiunti del danneggiato).
In caso di morte del danneggiato, è risarcibile il danno biologico subìto dai
prossimi congiunti.
Ai fini del primo comma, per prossimi congiunti del danneggiato si
intendono il coniuge e i parenti entro il secondo grado.
Al coniuge è equiparato il convivente di fatto, unito da stabile comunione
morale e materiale con il danneggiato, che ne dia la relativa prova".
Art. 2
1. L'articolo 2059 del codice civile è sostituito dai seguenti:
"Art. 2059. (Danno morale). In mancanza di specifici criteri previsti dalla
legge, il danno morale è liquidato dal giudice tenuto conto della gravità della
lesione e di ogni altro elemento idoneo a provarne l'effettiva incidenza sul
danneggiato.
Art. 2059-bis. (Danno morale dei prossimi congiunti del danneggiato). In
caso di morte del danneggiato, è risarcibile il danno morale subìto dai
prossimi congiunti.
Il danno morale sofferto dai prossimi congiunti del danneggiato è altresì
risarcibile quando la lesione dell'integrità psicofisica da quest'ultimo subìta
in conseguenza dell'evento dannoso sia pari o superiore al 50% di
invalidità.
Nella determinazione dell'ammontare del risarcimento del danno di cui al
primo e secondo comma del presente articolo si applicano le disposizioni
dell'articolo 2059.
Ai fini del primo e secondo comma, per prossimi congiunti del danneggiato
si intendono il coniuge e i parenti entro il secondo grado.
Al coniuge è equiparato il convivente di fatto, unito da stabile comunione
morale e materiale con il danneggiato, che ne dia la relativa prova".
Art. 3
(Valutazione del danno biologico)
1. Il risarcimento del danno biologico è determinato sulla base dei valori
monetari uniformi indicati nella Tabella Indicativa Nazionale (TIN) di cui al
successivo articolo 4.
2. Se la lesione dell'integrità psicofisica subìta dal danneggiato è superiore
a settanta punti di percentuale invalidante, il risarcimento del danno
biologico è determinato dal giudice con equo apprezzamento delle
circostanze del caso in misura comunque non inferiore ai valori indicati
nella Tabella di cui al primo comma per la lesione massima.
3. Se la lesione dell'integrità psicofisica subìta dal danneggiato è inferiore a
settanta punti di percentuale invalidante, l'ammontare del danno determinato
ai sensi del comma 1 può essere dal giudice aumentato o diminuito, in
misura non superiore al quinto, con equo apprezzamento delle eccezionali
circostanze del caso.
Art. 4
(Criteri per la determinazione della Tabella Indicativa Nazionale)
1. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro di grazia e
giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della
programmazione economica con il Ministro dell'industria del commercio e
dell'artigianato e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro
un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi recanti:
a) disposizioni di attuazione del precedente articolo 3, con l'osservanza dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
1) la tabella per il risarcimento del danno biologico deve basarsi sul sistema
c.d. "a punto variabile" in funzione dell'età e del grado di invalidità;
2) il valore del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità.
L'incidenza della menomazione sulla vita del danneggiato cresce in modo
più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi
non solo in termini assoluti ma anche relativi;
3) il valore del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla
base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione
pari all'interesse legale, anche tenendo conto della maggiore longevità della
donna . Per le menomazioni subìte dai soggetti di età superiore ai settanta
anni, che richiedono una maggiore personalizzazione del danno, il valore
monetario di base è dato dal valore del punto che verrebbe riconosciuto ad
un soggetto settantenne;
4) la tabellazione fissa i valori monetari del punto per invalidità dall'1% al
70%;
5) per le menomazioni c.d. micropermanenti, identificate nelle invalidità
comprese tra l'1 e il 10%, i rispettivi valori monetari debbono essere più
contenuti di quelli relativi alle invalidità superiori, in ragione della diversa
incidenza di tali menomazioni sulla vita del soggetto nonché delle relative
potenzialità di riassorbimento;
6) per le menomazioni c.d. macropermanenti, identificate con le invalidità
superiori al 70%, il valore monetario di base è dato per le età fino a settanta
anni dal valore del punto che verrebbe riconosciuto al soggetto a fronte di
una invalidità pari al 70%;
7) il danno alla salute da invalidità temporanea inferiore al 100% va
liquidato in misura corrispondente alla percentuale di invalidità riconosciuta
per ciascun giorno;
b) la disciplina di meccanismi di aggiornamento dei valori monetari
indicativi, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
1) affidamento al Ministero di grazia e giustizia del compito di monitorare,
su base nazionale e con cadenza annuale, gli ammontari giudizialmente
determinati a titolo di risarcimento del danno biologico e del danno morale;
2) previsione di meccanismi di aggiornamento periodico dei valori monetari
sulla base della media del tasso di inflazione registrato nei tre anni
precedenti all'ultimo aggiornamento, nonché tenendo conto dell'andamento
delle liquidazioni giudiziarie risultanti dal monitoraggio di cui al precedente
numero 1; l'aggiornamento periodico dei valori monetari deve avvenire con
cadenza massima triennale;
3) pubblicazione con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto
con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica,
dell'aggiornamento dei valori monetari di cui al precedente numero 2;
c) disposizioni di attuazione dell'articolo 2059 del codice civile, così come
modificato dall'articolo 2 della presente legge, con l'osservanza dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
1) per il risarcimento del danno morale da danno biologico devono essere
individuati quattro livelli di gravità dell'offesa (lieve, medio, grave, molto
grave) cui devono corrispondere altrettante e diverse percentuali oscillanti
da un minimo ad un massimo da calcolarsi sugli importi liquidati a titolo di
risarcimento del danno biologico. La percentuale massima corrispondente
al livello di maggiore gravità dell'offesa non può essere superiore al 50%
dei suddetti importi;
2) per il risarcimento del danno morale dei prossimi congiunti vanno
individuati più livelli di importi liquidabili, oscillanti tra un minimo ed un
massimo, in funzione del rapporto di coniugio o del grado di parentela.
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