Su Internet non c'è la diffamazione a mezzo stampa
sabato 27 maggio 2000
Per chi pubblica su un sito Internet notizie diffamatorie non è ipotizzabile il reato di diffamazione a mezzo stampa. L’accusa di diffamazione era stata avanzata dai legali della società “Is Arenas” nei confronti di due attivisti verdi, che sul sito della Federazione dei Verdi di Oristano, avevano pubblicato un dossier sui presunti rapporti tra l’Unione delle Banche Svizzere e la “Is Arenas” che ha in progetto la realizzazione di strutture ricettive e campi da golf nel comune di Narbolia. Secondo il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Oristano, Elisabetta Tuberi, la pubblicazione di notizie diffamatorie su un sito Internet non integra il reato di diffamazione a mezzo stampa. Gli atti sono stati rimandati al pubblico ministero per lasciargli la decisione sul rinvio a giudizio per diffamazione semplice.
Fonte: punto-informatico.it Quotidiano italiano di informatica, telematica e comunicazione
Una sentenza di un
giudice di Oristano introduce un modello secondo cui quanto riportato da un
sito internet non può essere associato al reato di diffamazione a mezzo
stampa
Diffamazione a mezzo stampa? Online no
29/05/00 - News -
Oristano - Può un sito incorrere nel reato di diffamazione a mezzo stampa?
La questione è aperta e già ampiamente dibattuta. Un orientamento preciso
pare ora arrivare da un tribunale di Oristano. Nei giorni scorsi, infatti,
il GUP di Oristano Elisabetta Tuberi ha evidenziato che la pubblicazione di
testi dai contenuti diffamatori su uno spazio web non corrispondono e non
integrano questa tipologia di reato.
Il Giudice per l'udienza preliminare si è dovuto esprimere in merito ad un
caso sollevato da "Is Arenas", una società che si è lamentata per
le pubblicazioni apparse sul sito della Federazione
dei Verdi di Oristano. Su quelle pagine, infatti, due attivisti hanno
reso pubbliche una serie di annotazioni sui rapporti che la società avrebbe
intrattenuto con l'Unione
delle banche svizzere anche in merito alla costruzione di alcune
strutture ricreative di cui Is Arenas ha la commissione nel comune di
Narbolia.
Is Arenas potrà comunque procedere sulla base del reato di diffamazione
"semplice".
I PRECEDENTI
GIURISPRUDENZIALI:
TRIBUNALE TERAMO, ORD. DEL 11/12/1997 TITOLETTI: PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - ONORE (REPUTAZIONE) - IN GENERE - Dif- famazione - Notizie lesive diffuse attraverso un sito Internet - Abuso del diritto alla libera manifestazione del pensiero - Sussiste. MASSIMA: L'abuso del diritto di cronaca puo' concretarsi anche tramite diffusione di messaggi via Internet, poiche' il mezzo di diffusione non modifica l'es- senza del fatto, valutabile alla stregua dei normali criteri che governano il libero e lecito esercizio del diritto di cronaca. (Con nota di Pasquale Costanzo) Massima a cura della rivista sottoindicata. Consultare la rivista stessa per la motivazione del provvedimento e per l'eventuale annotazione. EDITA IN: IL DIRITTO DELL'INFORMAZIONE E INFORMATICA ANNO 1998 PAG. 370
TRIBUNALE ROMA, SENT. DEL 04/07/1998 TITOLETTI: PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE - Ricor- so ex art. 700 cod. proc. civ. - Ordinanza di rigetto - Notizie diffu- se a mezzo internet - Natura diffamatoria - Diritto di cronaca nell'attivita' di immissione di messaggi in siti telematici di pubbli- ca discussione - Configurabilita' - Esclusione. RIFERIMENTI NORMATIVI: COSTITUZIONE ART. 21 COD.PROC.CIV. ART. 700 MASSIMA: Il messaggio inviato ad un sito telematico di pubblica discussione, da un soggetto nella sua qualita' di privato cittadino, non puo' essere qualifica- to, ai fini della sua eventuale valenza scriminante della diffamazione, come esercizio del diritto di cronaca giornalistica, non essendo possibile rin- tracciare i necessari estremi del carattere giornalistico dell'attivita' svolta e dell'intento lucrativo proprio di ogni attivita' professionale. (Con nota di Marco Luzza). Massima a cura della rivista sottoindicata. Con- sultare la rivista stessa per la motivazione del provvedimento e per l'even- tuale annotazione. EDITA IN: LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA ANNO 1999 PAG. 399