Diffamazione on line e luogo di competenza : i criteri di localizzazione (II parte)
 
    Diffamazione on line e luogo di competenza: i criteri di localizzazione
    (Parte I)

    Il tema della diffamazione via internet è estremamente rilevante, sia per i profili penali che civili.
    In materia mancavano delle decisioni o dei riferimenti giurisprudenziali tali da poter rappresentare dei precedenti “forti”: con l’ordinanza 6591/2002 depositata in cancelleria in data 8 maggio 2002 la Suprema Corte di Cassazione (Presidente V. Giustiniani, relatore A. Segreto) ha stabilito, diradando i numerosi dubbi in materia, che la competenza per territorio, nell’ipotesi di messaggi diffamatori tramite Internet, è del giudice del luogo in cui è stato prodotto il danno.
    Nella fattispecie, la diffamazione via-internet era stata posta in essere a mezzo di un Newsgroup ed era stato coinvolto un istituto di credito.
    La sentenza in oggetto rappresenta un importantissimo precedente per tutta la materia della diffamazione telematica e porta elementi di chiarezza in un settore, quello delle offese via-internet, che necessitava dei punti di riferimento giurisprudenziali.
    Una regolamentazione che, finora, era stata quantomeno carente o incerta e, anche alla stregua delle molteplici problematiche legate all’immaterialità del web, necessitava dei saldi punti di riferimento.
    In questo senso l’ordinanza 6591/2002 ha stabilito innanzitutto che in casi del genere, come si è già accennato, che la competenza è del giudice del luogo in cui si è realizzato il danno, ma ha sviluppato anche delle importantissime considerazioni.
    Ad esempio nel paragrafo 6.1 si legge :“in questo caso il provider mette a disposizione
dell’utilizzatore uno spazio web, allocato presso un suo server ma l’inserimento dei dati in questo  spazio non dipende da alcuna ulteriore attività del provider né di altro soggetto che si trovi presso il provider o presso il server, ma esclusivamente dall’attività dell’utilizzatore stesso”.
    Ne consegue che il luogo in cui si verifica l’evento di offesa alla reputazione è, in astratto, quello in cui avvenuta la prima “visita” del sito o lettura della comunicazione inoltrata nelle pagine web riservate al “newsgroup” (e ciò è di già difficile, se non impossibile individuazione per il danneggiato)”.
    Come si può vedere, ci si trova dinanzi ad un provvedimento che , in sostanza, delinea ed affronta in maniera estremamente chiara e pratica un tema scottante, portando un contributo giurisprudenziale di alto profilo e, soprattutto, con una visione estremamente pratica del problema, ed i cui effetti,come vedremo la prossima settimana, sono destinati ad essere “realmente” incisivi.

Presidente Camera Giuridico-Informatica
Autore : Stefano Massa

    (Parte II)
L'Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione 6591/2002 depositata l'8 maggio 2002 ha avuto il  merito di stabilire in maniera chiara e "realistica" un principio in tema di diffamazione on line.
    Senza voler ripetere in questa sede quanto pubblicato la settimana scorsa (vedasi www.dirittosuweb.com del 3/6/2002) è opportuno soffermarsi su alcuni dei passaggi più importanti  dell'ordinanza in oggetto: innanzitutto si è scelto di dare un criterio univoco e chiaro, e sul punto il paragrafo 4.2 è estremamente chiaro "(...)pertanto, in presenza di condotte illecite consumate  mediante mezzi di comunicazione di massa (...) l'individuazione del giudice competente a decidere sul preteso risarcimento del danno non può prescindere dall'esigenza di stabilire un principio, unico e
predeterminato, atto ad evitare che la parte offesa scelga di proprio arbitrio il giudice innanzi al quale chiamare il presunto autore del fatto lesivo (..)".
 Il criterio stabilito è quello atto a conseguire una "reale" semplificazione della materia: ad esempio
nel caso di molteplici offese perpetrate a mezzo di un newsgroup, sarebbe quantomeno complesso
dover individuare le sedi dei vari soggetti che hanno posto in essere le offese, senza dimenticare che
 alcuni dei soggetti "diffamatori" potrebbero risiedere anche all'estero con tutte le problematiche
conseguenti.
    Lo scegliere di adottare la indicazione del luogo di residenza dell'offeso, in questo senso, va  condiviso appieno e dimostra che la Suprema Corte ha individuato un criterio in grado di dirimere  molti dei dubbi in materia.
    E proprio le articolate riflessioni poste in essere nell'Ordinanza, che hanno progressivamente  superato tute le ipotesi e le fattispecie alternative, tenendo in debito conto anche i dettami comunitari, fanno sì che , finalmente, dall'8/5/2002 è stato stabilito un criterio certo, sicuro e
condivisibile che porterà finalmente chiarezza, almeno sotto il profilo delle conseguenze civili, in
 tema di diffamazioni via Internet, e sul punto è opportuno richiamare anche l'articolo di G. Cassano e
G. Sisto, Nota a Tribunale di Lecce del 24/02/2001 su Diffamazione online e locus Commissi delicti,
     Dir. Inf. Inf., Ottobre 2001, Giuffrè;
     Concludendo, se forse è stato scritto un importante passaggio nella spinosa materia della
diffamazione telematica, dei dubbi ancora permangono nel caso ad esempio di computer condivisi o,
comunque, non riconducibili immediatamente ad uno o più soggetti: in questo caso resta ancora
insoluto il dilemma del "chi" debba essere perseguito e con quale criterio debba essere individuato.
Ma ciò sarà oggetto di future riflessioni.