Il tema della diffamazione via internet è
estremamente rilevante, sia per i profili penali che civili.
In materia mancavano delle decisioni o dei riferimenti
giurisprudenziali tali da poter rappresentare dei precedenti “forti”: con
l’ordinanza 6591/2002 depositata in cancelleria in data 8 maggio 2002 la
Suprema Corte di Cassazione (Presidente V. Giustiniani, relatore A. Segreto)
ha stabilito, diradando i numerosi dubbi in materia, che la competenza
per territorio, nell’ipotesi di messaggi diffamatori tramite Internet,
è del giudice del luogo in cui è stato prodotto il danno.
Nella fattispecie, la diffamazione via-internet
era stata posta in essere a mezzo di un Newsgroup ed era stato coinvolto
un istituto di credito.
La sentenza in oggetto rappresenta un importantissimo
precedente per tutta la materia della diffamazione telematica e porta elementi
di chiarezza in un settore, quello delle offese via-internet, che necessitava
dei punti di riferimento giurisprudenziali.
Una regolamentazione che, finora, era stata quantomeno
carente o incerta e, anche alla stregua delle molteplici problematiche
legate all’immaterialità del web, necessitava dei saldi punti di
riferimento.
In questo senso l’ordinanza 6591/2002 ha stabilito
innanzitutto che in casi del genere, come si è già accennato,
che la competenza è del giudice del luogo in cui si è realizzato
il danno, ma ha sviluppato anche delle importantissime considerazioni.
Ad esempio nel paragrafo 6.1 si legge :“in questo
caso il provider mette a disposizione
dell’utilizzatore uno spazio web, allocato presso un suo server ma
l’inserimento dei dati in questo spazio non dipende da alcuna ulteriore
attività del provider né di altro soggetto che si trovi presso
il provider o presso il server, ma esclusivamente dall’attività
dell’utilizzatore stesso”.
Ne consegue che il luogo in cui si verifica l’evento
di offesa alla reputazione è, in astratto, quello in cui avvenuta
la prima “visita” del sito o lettura della comunicazione inoltrata nelle
pagine web riservate al “newsgroup” (e ciò è di già
difficile, se non impossibile individuazione per il danneggiato)”.
Come si può vedere, ci si trova dinanzi ad
un provvedimento che , in sostanza, delinea ed affronta in maniera estremamente
chiara e pratica un tema scottante, portando un contributo giurisprudenziale
di alto profilo e, soprattutto, con una visione estremamente pratica del
problema, ed i cui effetti,come vedremo la prossima settimana, sono destinati
ad essere “realmente” incisivi.
Presidente Camera Giuridico-Informatica
Autore : Stefano Massa
(Parte II)
L'Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione 6591/2002 depositata
l'8 maggio 2002 ha avuto il merito di stabilire in maniera chiara
e "realistica" un principio in tema di diffamazione on line.
Senza voler ripetere in questa sede quanto pubblicato
la settimana scorsa (vedasi www.dirittosuweb.com del 3/6/2002) è
opportuno soffermarsi su alcuni dei passaggi più importanti
dell'ordinanza in oggetto: innanzitutto si è scelto di dare un criterio
univoco e chiaro, e sul punto il paragrafo 4.2 è estremamente chiaro
"(...)pertanto, in presenza di condotte illecite consumate mediante
mezzi di comunicazione di massa (...) l'individuazione del giudice competente
a decidere sul preteso risarcimento del danno non può prescindere
dall'esigenza di stabilire un principio, unico e
predeterminato, atto ad evitare che la parte offesa scelga di proprio
arbitrio il giudice innanzi al quale chiamare il presunto autore del fatto
lesivo (..)".
Il criterio stabilito è quello atto a conseguire una "reale"
semplificazione della materia: ad esempio
nel caso di molteplici offese perpetrate a mezzo di un newsgroup, sarebbe
quantomeno complesso
dover individuare le sedi dei vari soggetti che hanno posto in essere
le offese, senza dimenticare che
alcuni dei soggetti "diffamatori" potrebbero risiedere anche
all'estero con tutte le problematiche
conseguenti.
Lo scegliere di adottare la indicazione del luogo
di residenza dell'offeso, in questo senso, va condiviso appieno e
dimostra che la Suprema Corte ha individuato un criterio in grado di dirimere
molti dei dubbi in materia.
E proprio le articolate riflessioni poste in essere
nell'Ordinanza, che hanno progressivamente superato tute le ipotesi
e le fattispecie alternative, tenendo in debito conto anche i dettami comunitari,
fanno sì che , finalmente, dall'8/5/2002 è stato stabilito
un criterio certo, sicuro e
condivisibile che porterà finalmente chiarezza, almeno sotto
il profilo delle conseguenze civili, in
tema di diffamazioni via Internet, e sul punto è opportuno
richiamare anche l'articolo di G. Cassano e
G. Sisto, Nota a Tribunale di Lecce del 24/02/2001 su Diffamazione
online e locus Commissi delicti,
Dir. Inf. Inf., Ottobre 2001, Giuffrè;
Concludendo, se forse è stato scritto
un importante passaggio nella spinosa materia della
diffamazione telematica, dei dubbi ancora permangono nel caso ad esempio
di computer condivisi o,
comunque, non riconducibili immediatamente ad uno o più soggetti:
in questo caso resta ancora
insoluto il dilemma del "chi" debba essere perseguito e con quale criterio
debba essere individuato.
Ma ciò sarà oggetto di future riflessioni.