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Modifiche e integrazioni delle leggi in materia di diritto d'autore
DISEGNO DI LEGGE - CAMERA DEI DEPUTATI  N. 4953
presentato dal presidente del consiglio dei ministri (PRODI)
e dal ministro per i beni culturali e ambientali (VELTRONI)
di concerto con il ministro dell'interno (NAPOLITANO)
con il ministro di grazia e giustizia (FLICK)
e con il ministro delle finanze (VISCO)
e
PROPOSTA DI LEGGE
                       d'iniziativa dei senatori CENTARO, LA LOGGIA,
SCHIFANI, GRECO

APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA il 27
maggio 1998 (v. stampati Senato n. 1496-2157)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 4 giugno 1998.

                                         Capo I
                                 DISPOSIZIONI GENERALI

                                          Art. 1.

 1. L'articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n.633, è sostituito dal
seguente:
 "Art. 16. - 1. Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego
di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la
 radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la
comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo,
 nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari".

                                          Art. 2.

 1. Al comma 1 dell'articolo 46-bis della legge 22 aprile 1941, n.633, è
aggiunto il seguente periodo: "Il compenso è determinato in relazione agli
 ascolti registrati dagli istituti di ricerca controllati dall'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 31 luglio 1997, n.249".

                                          Art. 3.

 1. All'articolo 84 della legge 22 aprile 1941, n.633, dopo il comma 2 è
aggiunto il seguente:
 "2-bis. Deve considerarsi di notevole importanza artistica soltanto la
parte la cui soppressione determini una sensibile alterazione dei contenuti e
 dello svolgimento narrativo dell'opera".

                                          Art. 4.

 1. Al comma 4 dell'articolo 46-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633,
alle parole: "Ciascun compenso" sono premesse le seguenti: "Salvo quanto
 disposto dal comma 4-bis,". Nel medesimo articolo 46-bis, dopo il comma 4
è aggiunto il seguente:
 "4-bis. Non è dovuto il compenso di cui ai commi 1, 2 e 3 qualora i
diritti di utilizzazione economica spettanti agli autori siano stati
trasferiti al
 produttore cinematografico o ad essi si sia rinunciato con contratti
stipulati o atti fatti all'estero".

 2. Al comma 4 dell'articolo 84 della legge 22 aprile 1941, n.633, alle
parole: "Il compenso" sono premesse le seguenti: "Salvo quanto disposto
 dal comma 4-bis,". Nel medesimo articolo 84, dopo il comma 4 è aggiunto il
seguente:
 "4-bis. Non è dovuto il compenso di cui ai commi 2 e 3 qualora i diritti
di utilizzazione economica spettanti agli artisti interpreti ed esecutori
siano
 stati trasferiti al produttore cinematografico o ad essi si sia rinuciato
con contratti stipulati o atti fatti all'estero".

                                          Art. 5.

 1. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n.633, è
sostituito dal seguente:
 "E' libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i
servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui ai commi
quarto e
 quinto, per uso personale".

 2. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n.633, sono aggiunti i
seguenti commi:
 "E' consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o
fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione
per uso
 personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o
sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione,
 pubblici o privati, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a
disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia,
xerocopia
 o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli
autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe
 che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel
primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le
 modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i
criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. Tale compenso non
 può essere inferiore al prezzo medio a pagina rilevato annualmente
dall'ISTAT per i libri.
 Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche possono
essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal comma terzo, con
 corresponsione di un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi
diritto, di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del
 secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è
versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, a valere sugli
 introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono".

 3. Al primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n.633,
dopo le parole: "articolo 171-bis" sono inserite le seguenti: "e dall'articolo
 171-ter" ed è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
 "f-bis) riproduce testi o immagini senza corrispondere i compensi previsti
dal quarto comma dell'articolo 68 ovvero riproduce testi o immagini in
 misura eccedente i limiti ivi indicati".

 4. Dopo l'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n.633, introdotto
dall'articolo 15 della presente legge, è inserito il seguente:
 "Art. 181-ter. - 1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e
quinto comma dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una
 provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). In
mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate,
 la misura e le modalità di pagamento dei detti compensi, nonchè la misura
della provvigione spettante alla Società, sono determinate con
 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti le parti
interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190.
 2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga
già attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, può avvenire anche
 tramite le principali associazioni delle categorie interessate, in base ad
apposite convenzioni".

                                          Art. 6.

 1. All'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n.633, nel secondo comma,
dopo le parole: "opere cinematografiche" sono aggiunte le seguenti: "e
 opere audiovisive assimilate. Ai sensi della presente legge per opere
audiovisive assimilate si intendono le opere dell'ingegno di carattere
 creativo realizzate originariamente per la diffusione attraverso i mezzi
audiovisivi ed aventi contenuto narrativo o documentaristico, analogo a
 quello proprio dell'opera cinematografica".

                                          Art. 7.

 1. Dopo l'articolo 160 della legge 22 aprile 1941, n.633, è inserito il
seguente:
 "Art. 160-bis. - 1. La parte che abbia fornito seri indizi sulla
fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o
 informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, può
chiedere al giudice che ne sia disposta l'esibizione oppure che siano
 acquisite le informazioni tramite interrogatorio della controparte. Può
chiedere, altresì, che il giudice ordini di fornire gli elementi per
 l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione, distribuzione o
comunque in qualsiasi forma di diffusione dei prodotti ovvero dei servizi
 che costituiscono violazione del diritto di utilizzazione economica.
 2. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui al comma 1, adotta le
misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita
 la controparte"

                                          Art. 8.

 1. Nell'articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n.633, il primo comma è
sostituito dal seguente:
 "Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli
precedenti, possono essere ordinati dall'autorità giudiziaria la descrizione,
 l'accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga
costituire violazione del diritto di utilizzazione, nonché degli elementi
di prova
 concernenti la denunciata violazione. Sono adottate, in quest'ultimo caso,
le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate".

 Art. 9.
 1. L'articolo 162 della legge 22 aprile 1941, n.633, è sostituito dal
seguente:
 "Art. 162. - 1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i
procedimenti di cui all'articolo 161 sono disciplinati dalle norme del
 codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari di
sequestro e di istruzione preventiva per quanto riguarda la descrizione,
 l'accertamento e la perizia.
 2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale
giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con
 l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura.
Nel caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di
 ore previste per atti di questa natura dal codice di procedura civile.
 3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni
anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di
 loro fiducia.
 4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo
693 del codice di procedura civile. Ai fini dell'articolo 697 del codice di
 procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi
alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del
 provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto degli
articoli 669-octies, 669-undecies e 675 del codice di procedura civile.
 5. Decorso il termine di cui all'articolo 675 del codice di procedura
civile, possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro
 già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso
provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre
 ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del
procedimento di merito.
 6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a
soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti
 prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti
siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano
 adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque
mezzo. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il
 ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui
appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti
 entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di
inefficacia".

                                         Art. 10.

 1. L'articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n.633, è sostituito dal
seguente:
 "Art. 163. - 1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può
chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività che costituisca
 violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura
civile concernenti i procedimenti cautelari.
 2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per
ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni
 ritardo nell'esecuzione del provvedimento".

                                         Art. 11.

 1. Nel primo comma dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n.633, le
parole: "nell'articolo 171" sono sostituite dalle seguenti: "nella presente
 sezione".

                                         Art. 12.

 1. Dopo l'articolo 174 della legge 22 aprile 1941, n.633, sono inseriti i
seguenti:
 "Art. 174-bis. - 1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione
delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione
 amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera
o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non
 inferiore a lire duecentomila. Se il prezzo non è facilmente
determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire
 duecentomila a lire due milioni. La sanzione amministrativa si applica
nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare
 abusivamente duplicato o riprodotto.
 2. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai sensi
del presente articolo, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per
 essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica:
 a) in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo stato
di previsione del Ministero di grazia e giustizia destinato al potenziamento
 delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e
nell'accertamento dei reati previsti dalla presente legge. Il fondo è
istituito con
 decreto adottato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il
Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto
 1988, n.400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione;
 b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri per la promozione delle
 campagne informative di cui al comma 3-bis dell'articolo 26 della legge 23
agosto 1988, n.400, e successive modificazioni.

 Art. 174-ter. - 1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati
non colposi previsti nella presente sezione commessi nell'ambito di un
 esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il
pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi
 utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.
 2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1,
il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento
 motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non
inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio
 del sequestro penale eventualmente adottato.
 3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre
disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione
 temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un
anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del
 comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n.689. In
caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di
 esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.
 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei
confronti degli stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione o di
 postproduzione nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque
esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei
 supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione
di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'articolo 45 della legge 4
 novembre 1965, n.1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di
esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e
 non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio".

                                         Art. 13.

 1. Nell'articolo 7, primo comma, numero 2), della legge 11 giugno 1971,
n.426, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero per taluno dei
 delitti previsti dalla legge 22 aprile 1941, n.633, e successive
modificazioni".

 2. Dopo l'articolo 75 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, è inserito il seguente:
 "Art. 75-bis. - 1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività
di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di
 cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette
o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere
 cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero
intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle
 attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne
rilascia ricevuta, attestando della eseguita iscrizione in apposito registro.
 L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno".

 3. Al comma 1 dell'articolo 17-bis del citato testo unico approvato con
regio decreto n.773 del 1931, introdotto dall'articolo 3 del decreto
 legislativo 13 luglio 1994, n.480, dopo le parole: "articoli 59, 60, 75,"
sono inserite le seguenti: "75-bis,".

                                         Art. 14.

 1. Nel testo della legge 22 aprile 1941, n.633, l'espressione "Ente
italiano per il diritto d'autore" ovunque ricorra è sostituita
dall'espressione
 "Società italiana degli autori ed editori (SIAE)".

                                         Art. 15.

 1. Dopo l'articolo 181 della legge 22 aprile 1941, n.633, è inserito il
seguente:
 "Art. 181-bis. - 1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui
all'articolo 171-ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE)
appone un
 contrassegno su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in
movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle
 indicate nell'articolo 1, primo comma, destinato ad essere posto comunque
in commercio o ceduto in uso a qualunque titolo a fine di lucro.
 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai supporti prodotti
negli altri Paesi dell'Unione europea in conformità alla rispettiva
 legislazione nazionale.
 3. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini
della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa
attestazione da
 parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla
normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri
indizi,
 la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti
ai fini dell'apposizione.
 4. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui
alla presente legge, il contrassegno non è apposto sui supporti contenenti
 programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre
1992, n.518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore
 elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o
sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche,
 cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il
programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il
 cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo
a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime.
 5. Le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuate
dalla SIAE e dalle associazioni di categoria nei termini più idonei a
 consentirne la facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la
falsificazione delle opere.
  6. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non
poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da
 permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato
richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto
 d'autore. Deve contenere altresì l'indicazione di un numero progressivo
per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché della sua
 destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di
distribuzione.
 7. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in
parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono
 le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti
informano almeno trimestralmente la SIAE circa l'attività svolta e lo stadio
 di utilizzo del materiale consegnato.
 8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è
considerato segno distintivo di opera dell'ingegno".

                                          Art. 16.

 1. Dopo l'articolo 182 della legge 22 aprile 1941, n.633, sono inseriti i
seguenti:
 "Art. 182-bis - 1. All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è
attribuita, al fine di prevenire ed accertare le violazioni della presente
legge, la
 vigilanza:
 a) sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi
procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e impianti di
utilizzazione in
 pubblico, via etere e via cavo;
 b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni
tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo
 esercizio;
 c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e
l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a).
 2. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nei limiti dei
propri compiti istituzionali, coadiuva nella vigilanza a norma del comma 1
 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
 3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive a propri
 funzionari e a funzionari della SIAE. Gli ispettori possono accedere ai
locali dove vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione,
 vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica
nonché le attività ad esse connesse. Possono richiedere l'esibizione della
 documentazione relativa all'attività svolta, agli strumenti e al materiale
in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso
 l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione
cinematografica. Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al
 pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali, l'accesso degli
ispettori deve essere autorizzato dall'autorità giudiziaria.
 Art. 182-ter- 1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione
delle norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere
 immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli
atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale".

                                         Art. 17.

 1. All'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n.400, sono aggiunti i
seguenti commi:
 "3-bis. Il dipartimento realizza e promuove campagne informative
attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e
 periodica, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla illiceità
dell'acquisto di prodotti delle opere dell'ingegno abusivi o contraffatti.
 3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis sono utilizzate le somme
affluite nel capitolo di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera b),
della legge
 22 aprile 1941, n.633, e successive modificazioni".

                                         Capo II
                                   DISPOSIZIONI PENALI

                                         Art. 18.

 1. Al comma 1 dell'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n.633, le
parole: "a fini di lucro" sono sostituite dalle seguenti: "per trarne
profitto"
 e dopo le parole: "a scopo commerciale" sono inserite le seguenti: "o
imprenditoriale".

                                          Art. 19.

 1. L'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n.633, è sostituito dal
seguente:
 "Art. 171-ter. - 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa da due ad otto milioni di lire chiunque a fini di lucro:
 a) abusivamente duplica, riproduce con qualsiasi procedimento, in tutto o
in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo,
 cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti
analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o
 videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze
di immagini in movimento;
 b) abusivamente riproduce, con qualsiasi procedimento, opere o parti di
opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o
 drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere
collettive o composite o banche dati;
 c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel
territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione,
 distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a
qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della
 televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa
ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle
 lettere a) e b);
 d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende,
noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo
 della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette,
musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o
 videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini
in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi
 della presente legge, la esposizione di contrassegno da parte della
Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno
 medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
 e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o
diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di
 dispositivi di decodificazione speciali;
 f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la
distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi
titolo,
 promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di
decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato
senza il
 pagamento del canone dovuto.
 2. La pena è aumentata fino alla metà per chi:
 a) riproduce o duplica abusivamente oltre cinquanta copie della stessa opera;
 b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione,
distribuzione, vendita, noleggio si rende colpevole dei fatti previsti dal
comma 1;
 c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
  4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
 a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis
del codice penale;
 b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno
uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
 c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o
autorizzazione di radiodiffusione televisiva per l'esercizio dell'attività
produttiva
 o commerciale.
 5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie
previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed
 assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori
drammatici".

                                         Art. 20.

 1. Dopo l'articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n.633, è
inserito il seguente:
 "Art. 171-quinquies. 1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente
legge è equiparata alla concessione in noleggio la vendita con patto di
riscatto
 ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso di
riscatto o di avveramento della condizione il venditore restituisca una
 somma comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da
parte dell'acquirente, al momento della consegna, il pagamento di
 una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al
prezzo di vendita".

                                         Art. 21.

 1. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n.159, sono abrogati.

                                         Art. 22.

 1. Dopo l'articolo 171-quinquies della legge 22 aprile 1941, n.633,
inserito dell'articolo 20 della presente legge, sono inseriti i seguenti:
 "Art. 171-sexies. - 1. Quando il materiale sequestrato è, per entità, di
difficile custodia, l'autorità giudiziaria può ordinarne la distruzione,
 osservate le disposizioni di cui all'articolo 83 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate
 con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271.
 2. E' sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti
o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e
 171-quater nonché delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o
fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati,
 riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio
nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o
 provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad
opera diversa. La confisca è ordinata anche nel caso di applicazione della
 pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di
procedura penale.
 3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se i beni
appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia
 agito uno dei partecipanti al reato.
 Art. 171-septies. - 1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si
applica anche:
 a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno
di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta
 giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di
importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti
 medesimi;
 b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari
falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo
 181-bis, comma 3, della presente legge.
 Art. 171-octies. - 1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire
 cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti
produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza
per uso
 pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione
di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere,
 via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono
ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti
 italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili
esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua
 l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone
per la fruizione di tale servizio.
     2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire
trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
 Art. 171-nonies. - 1. La pena principale per i reati di cui agli articoli
171-bis, 171-ter e 171-quater è diminuita da un terzo alla metà e non si
 applicano le pene accessorie a colui che, prima che la violazione gli sia
stata specificatamente contestata in un atto dell'autorità giudiziaria, la
 denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso,
consente l'individuazione del promotore o organizzatore dell'attività
 illecita di cui agli articoli 171-ter e 171-quater, di altro duplicatore o
di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità di supporti
 audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati
alla commissione dei reati.
 2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al promotore o
organizzatore delle attività illecite previste dall'articolo 171-bis, comma 1,
 e dall'articolo 171-ter, comma 1".

                                         Art. 23.

 1. All'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.93, dopo il comma 6 sono
aggiunti i seguenti:
 "6-bis. I soggetti indicati nel comma 3 devono presentare alla SIAE, ogni
tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ai
 sensi del comma 1 ed il compenso conseguentemente dovuto ai sensi del
medesimo comma 1 e, contestualmente, devono corrispondere il
 compenso dovuto a norma dei commi 1 e 3.
 6-ter. Nel caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 6-bis,
ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non
 corrisponda alla realtà, la SIAE può ottenere che il giudice disponga
l'esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato oppure che
 acquisisca da questi le necessarie informazioni a norma del comma 1
dell'articolo 160-bis della legge 22 aprile 1941, n.633. Si applica altresì il
 comma 2 dello stesso articolo 160-bis".