Modifiche e integrazioni delle leggi in materia di diritto d'autore
DISEGNO DI LEGGE - CAMERA DEI DEPUTATI N. 4953
presentato dal presidente del consiglio dei ministri (PRODI)
e dal ministro per i beni culturali e ambientali (VELTRONI)
di concerto con il ministro dell'interno (NAPOLITANO)
con il ministro di grazia e giustizia (FLICK)
e con il ministro delle finanze (VISCO)
e
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori CENTARO, LA LOGGIA,
SCHIFANI, GRECO
APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA il 27
maggio 1998 (v. stampati Senato n. 1496-2157)
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 4 giugno 1998.
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
1. L'articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n.633, è sostituito
dal
seguente:
"Art. 16. - 1. Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto
l'impiego
di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono,
la
radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende
la
comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo,
nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari".
Art. 2.
1. Al comma 1 dell'articolo 46-bis della legge 22 aprile 1941,
n.633, è
aggiunto il seguente periodo: "Il compenso è determinato in
relazione agli
ascolti registrati dagli istituti di ricerca controllati dall'Autorità
per
le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 31 luglio 1997,
n.249".
Art. 3.
1. All'articolo 84 della legge 22 aprile 1941, n.633, dopo il
comma 2 è
aggiunto il seguente:
"2-bis. Deve considerarsi di notevole importanza artistica soltanto
la
parte la cui soppressione determini una sensibile alterazione dei contenuti
e
dello svolgimento narrativo dell'opera".
Art. 4.
1. Al comma 4 dell'articolo 46-bis della legge 22 aprile 1941,
n. 633,
alle parole: "Ciascun compenso" sono premesse le seguenti: "Salvo quanto
disposto dal comma 4-bis,". Nel medesimo articolo 46-bis, dopo
il comma 4
è aggiunto il seguente:
"4-bis. Non è dovuto il compenso di cui ai commi 1, 2
e 3 qualora i
diritti di utilizzazione economica spettanti agli autori siano stati
trasferiti al
produttore cinematografico o ad essi si sia rinunciato con contratti
stipulati o atti fatti all'estero".
2. Al comma 4 dell'articolo 84 della legge 22 aprile 1941, n.633,
alle
parole: "Il compenso" sono premesse le seguenti: "Salvo quanto disposto
dal comma 4-bis,". Nel medesimo articolo 84, dopo il comma 4
è aggiunto il
seguente:
"4-bis. Non è dovuto il compenso di cui ai commi 2 e 3
qualora i diritti
di utilizzazione economica spettanti agli artisti interpreti ed esecutori
siano
stati trasferiti al produttore cinematografico o ad essi si sia
rinuciato
con contratti stipulati o atti fatti all'estero".
Art. 5.
1. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941,
n.633, è
sostituito dal seguente:
"E' libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche,
fatta per i
servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di
cui ai commi
quarto e
quinto, per uso personale".
2. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n.633, sono aggiunti
i
seguenti commi:
"E' consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun
volume o
fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la
riproduzione
per uso
personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia,
xerocopia o
sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione,
pubblici o privati, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano
a
disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia,
xerocopia
o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso
agli
autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe
che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti
nel
primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le
modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate
secondo i
criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. Tale compenso
non
può essere inferiore al prezzo medio a pagina rilevato
annualmente
dall'ISTAT per i libri.
Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche
possono
essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal comma terzo,
con
corresponsione di un compenso in forma forfettaria a favore degli
aventi
diritto, di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi
del
secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale
compenso è
versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, a valere sugli
introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico
del
bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono".
3. Al primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941,
n.633,
dopo le parole: "articolo 171-bis" sono inserite le seguenti: "e dall'articolo
171-ter" ed è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"f-bis) riproduce testi o immagini senza corrispondere i compensi
previsti
dal quarto comma dell'articolo 68 ovvero riproduce testi o immagini
in
misura eccedente i limiti ivi indicati".
4. Dopo l'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n.633,
introdotto
dall'articolo 15 della presente legge, è inserito il seguente:
"Art. 181-ter. - 1. I compensi per le riproduzioni di cui al
quarto e
quinto comma dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di
una
provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori
(SIAE). In
mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate,
la misura e le modalità di pagamento dei detti compensi,
nonchè la misura
della provvigione spettante alla Società, sono determinate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti le
parti
interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190.
2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE
non svolga
già attività di intermediazione ai sensi dell'articolo
180, può avvenire anche
tramite le principali associazioni delle categorie interessate,
in base ad
apposite convenzioni".
Art. 6.
1. All'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n.633, nel secondo
comma,
dopo le parole: "opere cinematografiche" sono aggiunte le seguenti:
"e
opere audiovisive assimilate. Ai sensi della presente legge per
opere
audiovisive assimilate si intendono le opere dell'ingegno di carattere
creativo realizzate originariamente per la diffusione attraverso
i mezzi
audiovisivi ed aventi contenuto narrativo o documentaristico, analogo
a
quello proprio dell'opera cinematografica".
Art. 7.
1. Dopo l'articolo 160 della legge 22 aprile 1941, n.633, è
inserito il
seguente:
"Art. 160-bis. - 1. La parte che abbia fornito seri indizi sulla
fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi
o
informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi,
può
chiedere al giudice che ne sia disposta l'esibizione oppure che siano
acquisite le informazioni tramite interrogatorio della controparte.
Può
chiedere, altresì, che il giudice ordini di fornire gli elementi
per
l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione, distribuzione
o
comunque in qualsiasi forma di diffusione dei prodotti ovvero dei servizi
che costituiscono violazione del diritto di utilizzazione economica.
2. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui al comma
1, adotta le
misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita
la controparte"
Art. 8.
1. Nell'articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n.633, il primo
comma è
sostituito dal seguente:
"Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli
precedenti, possono essere ordinati dall'autorità giudiziaria
la descrizione,
l'accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che
si ritenga
costituire violazione del diritto di utilizzazione, nonché degli
elementi
di prova
concernenti la denunciata violazione. Sono adottate, in quest'ultimo
caso,
le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate".
Art. 9.
1. L'articolo 162 della legge 22 aprile 1941, n.633, è
sostituito dal
seguente:
"Art. 162. - 1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente
legge, i
procedimenti di cui all'articolo 161 sono disciplinati dalle norme
del
codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari
di
sequestro e di istruzione preventiva per quanto riguarda la descrizione,
l'accertamento e la perizia.
2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di
ufficiale
giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti
ed anche con
l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di
altra natura.
Nel caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di
giorni e di
ore previste per atti di questa natura dal codice di procedura
civile.
3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle
operazioni
anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici
di
loro fiducia.
4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo
dell'articolo
693 del codice di procedura civile. Ai fini dell'articolo 697 del codice
di
procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve
valutarsi
alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del
provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto
degli
articoli 669-octies, 669-undecies e 675 del codice di procedura civile.
5. Decorso il termine di cui all'articolo 675 del codice di procedura
civile, possono essere completate le operazioni di descrizione e di
sequestro
già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate
sullo stesso
provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice
di disporre
ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso
del
procedimento di merito.
6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti
a
soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti
di oggetti
prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui
confronti
siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti
non siano
adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con
qualunque
mezzo. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con
il
ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo
cui
appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati
eseguiti
entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse
a pena di
inefficacia".
Art. 10.
1. L'articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n.633, è
sostituito dal
seguente:
"Art. 163. - 1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica
può
chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività
che costituisca
violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice di
procedura
civile concernenti i procedimenti cautelari.
2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una
somma dovuta per
ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni
ritardo nell'esecuzione del provvedimento".
Art. 11.
1. Nel primo comma dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941,
n.633, le
parole: "nell'articolo 171" sono sostituite dalle seguenti: "nella
presente
sezione".
Art. 12.
1. Dopo l'articolo 174 della legge 22 aprile 1941, n.633, sono
inseriti i
seguenti:
"Art. 174-bis. - 1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la
violazione
delle disposizioni previste nella presente sezione è punita
con la sanzione
amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato
dell'opera
o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non
inferiore a lire duecentomila. Se il prezzo non è facilmente
determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire
duecentomila a lire due milioni. La sanzione amministrativa si
applica
nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare
abusivamente duplicato o riprodotto.
2. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate
ai sensi
del presente articolo, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per
essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e
della programmazione economica:
a) in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto
allo stato
di previsione del Ministero di grazia e giustizia destinato al potenziamento
delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione
e
nell'accertamento dei reati previsti dalla presente legge. Il fondo
è
istituito con
decreto adottato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto
con il
Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23
agosto
1988, n.400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della
presente disposizione;
b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di
previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri per la promozione delle
campagne informative di cui al comma 3-bis dell'articolo 26 della
legge 23
agosto 1988, n.400, e successive modificazioni.
Art. 174-ter. - 1. Quando esercita l'azione penale per taluno
dei reati
non colposi previsti nella presente sezione commessi nell'ambito di
un
esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione,
il
pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando
gli elementi
utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.
2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui
al comma 1,
il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento
motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività
per un periodo non
inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio
del sequestro penale eventualmente adottato.
3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1,
è sempre
disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione
temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo
da tre mesi ad un
anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del
comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981,
n.689. In
caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza
di
esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
nei
confronti degli stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione
o di
postproduzione nonché di masterizzazione, tipografia e
che comunque
esercitino attività di produzione industriale connesse alla
realizzazione dei
supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione
o ricezione
di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'articolo 45 della
legge 4
novembre 1965, n.1213, e successive modificazioni, sono sospese
in caso di
esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate
e
non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio".
Art. 13.
1. Nell'articolo 7, primo comma, numero 2), della legge 11 giugno
1971,
n.426, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero per taluno
dei
delitti previsti dalla legge 22 aprile 1941, n.633, e successive
modificazioni".
2. Dopo l'articolo 75 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, è inserito
il seguente:
"Art. 75-bis. - 1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro,
attività
di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio
o di
cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette,
musicassette
o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento,
ovvero
intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle
attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore
che ne
rilascia ricevuta, attestando della eseguita iscrizione in apposito
registro.
L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno".
3. Al comma 1 dell'articolo 17-bis del citato testo unico approvato
con
regio decreto n.773 del 1931, introdotto dall'articolo 3 del decreto
legislativo 13 luglio 1994, n.480, dopo le parole: "articoli
59, 60, 75,"
sono inserite le seguenti: "75-bis,".
Art. 14.
1. Nel testo della legge 22 aprile 1941, n.633, l'espressione
"Ente
italiano per il diritto d'autore" ovunque ricorra è sostituita
dall'espressione
"Società italiana degli autori ed editori (SIAE)".
Art. 15.
1. Dopo l'articolo 181 della legge 22 aprile 1941, n.633, è
inserito il
seguente:
"Art. 181-bis. - 1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti
di cui
all'articolo 171-ter, la Società italiana degli autori ed editori
(SIAE)
appone un
contrassegno su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini
in
movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra
quelle
indicate nell'articolo 1, primo comma, destinato ad essere posto
comunque
in commercio o ceduto in uso a qualunque titolo a fine di lucro.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai supporti
prodotti
negli altri Paesi dell'Unione europea in conformità alla rispettiva
legislazione nazionale.
3. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma
1 ai soli fini
della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa
attestazione da
parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti
dalla
normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza
di seri
indizi,
la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi
rilevanti
ai fini dell'apposizione.
4. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti
di cui
alla presente legge, il contrassegno non è apposto sui supporti
contenenti
programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo
29 dicembre
1992, n.518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore
elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni,
voci o
sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche,
cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente
per il
programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il
cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che
diano luogo
a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime.
5. Le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono
individuate
dalla SIAE e dalle associazioni di categoria nei termini più
idonei a
consentirne la facile visibilità e a prevenire l'alterazione
e la
falsificazione delle opere.
6. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali
da non
poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi
tali da
permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale
è stato
richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del
diritto
d'autore. Deve contenere altresì l'indicazione di un numero
progressivo
per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché della
sua
destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma
di
distribuzione.
7. L'apposizione materiale del contrassegno può essere
affidata anche in
parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono
le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi
soggetti
informano almeno trimestralmente la SIAE circa l'attività svolta
e lo stadio
di utilizzo del materiale consegnato.
8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno
è
considerato segno distintivo di opera dell'ingegno".
Art. 16.
1. Dopo l'articolo 182 della legge 22 aprile 1941, n.633, sono
inseriti i
seguenti:
"Art. 182-bis - 1. All'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni è
attribuita, al fine di prevenire ed accertare le violazioni della presente
legge, la
vigilanza:
a) sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi
procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e impianti di
utilizzazione in
pubblico, via etere e via cavo;
b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni
tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi
al suo
esercizio;
c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione
e
l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera
a).
2. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE),
nei limiti dei
propri compiti istituzionali, coadiuva nella vigilanza a norma del
comma 1
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l'Autorità
per le
garanzie nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive
a propri
funzionari e a funzionari della SIAE. Gli ispettori possono accedere
ai
locali dove vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione,
vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica
nonché le attività ad esse connesse. Possono richiedere
l'esibizione della
documentazione relativa all'attività svolta, agli strumenti
e al materiale
in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso
l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione
cinematografica. Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi
aperti al
pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali, l'accesso
degli
ispettori deve essere autorizzato dall'autorità giudiziaria.
Art. 182-ter- 1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione
delle norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere
immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento
degli
atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura
penale".
Art. 17.
1. All'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n.400, sono aggiunti
i
seguenti commi:
"3-bis. Il dipartimento realizza e promuove campagne informative
attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana
e
periodica, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla illiceità
dell'acquisto di prodotti delle opere dell'ingegno abusivi o contraffatti.
3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis sono utilizzate
le somme
affluite nel capitolo di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera
b),
della legge
22 aprile 1941, n.633, e successive modificazioni".
Capo II
DISPOSIZIONI PENALI
Art. 18.
1. Al comma 1 dell'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941,
n.633, le
parole: "a fini di lucro" sono sostituite dalle seguenti: "per trarne
profitto"
e dopo le parole: "a scopo commerciale" sono inserite le seguenti:
"o
imprenditoriale".
Art. 19.
1. L'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n.633, è
sostituito dal
seguente:
"Art. 171-ter. - 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni e
con la multa da due ad otto milioni di lire chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce con qualsiasi procedimento,
in tutto o
in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo,
cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri
o supporti
analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o
videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive assimilate
o sequenze
di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, con qualsiasi procedimento, opere
o parti di
opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali
o
drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in
opere
collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione,
introduce nel
territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione,
distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque
cede a
qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della
televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della
radio, fa
ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui
alle
lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio,
vende,
noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette
a mezzo
della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette,
musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o
videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze
di immagini
in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai
sensi
della presente legge, la esposizione di contrassegno da parte
della
Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno
medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette
o
diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo
di
dispositivi di decodificazione speciali;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita
o la
distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi
titolo,
promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di
decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato
senza il
pagamento del canone dovuto.
2. La pena è aumentata fino alla metà per chi:
a) riproduce o duplica abusivamente oltre cinquanta copie della
stessa opera;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione,
distribuzione, vendita, noleggio si rende colpevole dei fatti previsti
dal
comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al
comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare
tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli
30 e 32-bis
del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani,
di cui almeno
uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione
o
autorizzazione di radiodiffusione televisiva per l'esercizio dell'attività
produttiva
o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie
previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza
ed
assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed
autori
drammatici".
Art. 20.
1. Dopo l'articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n.633,
è
inserito il seguente:
"Art. 171-quinquies. 1. Ai fini delle disposizioni di cui alla
presente
legge è equiparata alla concessione in noleggio la vendita con
patto di
riscatto
ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel
caso di
riscatto o di avveramento della condizione il venditore restituisca
una
somma comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto
da
parte dell'acquirente, al momento della consegna, il pagamento di
una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore
al
prezzo di vendita".
Art. 21.
1. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n.159, sono abrogati.
Art. 22.
1. Dopo l'articolo 171-quinquies della legge 22 aprile 1941, n.633,
inserito dell'articolo 20 della presente legge, sono inseriti i seguenti:
"Art. 171-sexies. - 1. Quando il materiale sequestrato è,
per entità, di
difficile custodia, l'autorità giudiziaria può ordinarne
la distruzione,
osservate le disposizioni di cui all'articolo 83 delle norme
di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale,
approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271.
2. E' sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali
serviti
o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter
e
171-quater nonché delle videocassette, degli altri supporti
audiovisivi o
fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati,
riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio
nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto,
o
provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato
ad
opera diversa. La confisca è ordinata anche nel caso di applicazione
della
pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice
di
procedura penale.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche
se i beni
appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia
agito uno dei partecipanti al reato.
Art. 171-septies. - 1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma
1, si
applica anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno
di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro
trenta
giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale
o di
importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti
medesimi;
b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato,
a chiunque dichiari
falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo
181-bis, comma 3, della presente legge.
Art. 171-octies. - 1. Qualora il fatto non costituisca più
grave reato, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire
cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti
produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza
per uso
pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione
di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via
etere,
via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.
Si intendono
ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti
italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili
esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che
effettua
l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione
di un canone
per la fruizione di tale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni
di reclusione e la multa a lire
trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
Art. 171-nonies. - 1. La pena principale per i reati di cui agli
articoli
171-bis, 171-ter e 171-quater è diminuita da un terzo alla metà
e non si
applicano le pene accessorie a colui che, prima che la violazione
gli sia
stata specificatamente contestata in un atto dell'autorità giudiziaria,
la
denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in
suo possesso,
consente l'individuazione del promotore o organizzatore dell'attività
illecita di cui agli articoli 171-ter e 171-quater, di altro
duplicatore o
di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità
di supporti
audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti
o destinati
alla commissione dei reati.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al
promotore o
organizzatore delle attività illecite previste dall'articolo
171-bis, comma 1,
e dall'articolo 171-ter, comma 1".
Art. 23.
1. All'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.93, dopo il comma
6 sono
aggiunti i seguenti:
"6-bis. I soggetti indicati nel comma 3 devono presentare alla
SIAE, ogni
tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate
ai
sensi del comma 1 ed il compenso conseguentemente dovuto ai sensi
del
medesimo comma 1 e, contestualmente, devono corrispondere il
compenso dovuto a norma dei commi 1 e 3.
6-ter. Nel caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma
6-bis,
ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non
corrisponda alla realtà, la SIAE può ottenere che
il giudice disponga
l'esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato oppure
che
acquisisca da questi le necessarie informazioni a norma del comma
1
dell'articolo 160-bis della legge 22 aprile 1941, n.633. Si applica
altresì il
comma 2 dello stesso articolo 160-bis".