Tribunale di Torino che assolveva un imprenditore
dall'imputazione di aver
copiato software "perche' il fatto non costituisce reato".
** LE MOTIVAZIONI DEL TRIBUNALE DI TORINO **
Viene recepita l'impostazione dell'accusa quanto al
significato della
locuzione "scopo di lucro".
[ZEUS News
- http://www.zeusnews.com - 15 maggio 2000]
N. 1407
Reg. Sent.
Data del deposito: 5 Mag 2000
N. 28539/96 R.G. notizie di reato
N. 3594/99 R.G. Tribunale
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SENTENZA (artt. 544 e segg., 549 c.p.p.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice in funzione monocratica dr. Giorgio GIANETTI
sezione
dibattimento alla udienza del 20.04.2000 ha pronunziato e
pubblicato
mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nei confronti di ROVELLA Angelo
nato a xxxxxxx il xxxxxx
res. xxxxxxx via xxxxxx
dom. ex. art. 161 c.p.p. in San Mauro, xxxxx c/o ditta CDM
- libero presente -
IMPUTATO
del reato di cui agli artt. 81 cpv c.p., 171 bis L. 633/41,
perchè, in
esecuzione di un medesimo disegno criminoso, traendo in
inganno i
dipendenti della ditta CDM di cui era amministratore unico,
mettendo a
disposizione i programmi per elaboratore di seguito indicati
(per il valore
complessivo di circa L. 34.000.000), permetteva l'abusiva
duplicazione
degli stessi a fini di lucro:
Photoshop
3.0 (prod. Adobe Sys.), Photostyler (prod. Adobe Sys.), Autocad
12 (prod. AutoDesk),
Turbo C++ 4.5, XTreeGold for Windows 4.0 (prod.
Central
Point), Corel Draw 5.0 (prod. Corel), WinFax Pro 3.0 (prod. Delrina
Tech), Multiedit 6.00 (prod. European Cyb), XTreeGold 4.0 (prod. Executive
Sys.), Disk
Copy 2.11 (prod. J. Feise), Italian Assistant (prod. Globall
Ink 9),
Organizer 1.0 (prod. Lotus), Organizer 1.1 (prod. Lotus), Quick EDM
3.13 Silver
(prod. Marò snc), MathCad 5.0.8 (prod. MathSoft), ABC
Flowcharter
(prod. Micrografx), Excel 5.0 (prod. Microsoft), Project 3.0a
(prod. Microsoft),
Windows 95 (prod. Microsoft), Windows per Workgroup 3.11
(prod.
Microsoft), Winword 6.0c (prod. Microsoft), Publisher 1.0 (prod.
Microsoft),
Visual C++ 4.0 (prod. Microsoft), Office 4.3 Pro (prod.
Microsoft),
Publisher 2.0 (prod. Microsoft), F-Prot Professional 2.21
(Symbolic),
Winrw7 1.4 (prod. Trend Micro Dev.)
In San Mauro T.se tra aprile 1995 ed ottobre 1996.
Contestazione così modificata ex art. 516 c.p.p. all'udienza
del 26.1.2000,
Con l'intervento del Pubblico Ministero dr. Calice
e degli avv.ti Claudio Morra e Roberto Calleri, entrambi
difensori di fiducia;
Le parti hanno concluso quanto segue:
Pubblico Ministero: assoluzione
Difesa: assoluzione perchè il fatto non sussiste o perché
non costituisce
reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rovella Angelo era tratto a giudizio per il reato ex artt.
81 cpv. c.p. -
171 bis L. 633/41 con decreto 26.1.1999 del Giudice per le
indagini
preliminari presso la Pretura Circondariale di Torino a
seguito di
tempestiva opposizione, proposta il 22.1.1999, avverso il
decreto penale
10.11.1998, notificato il successivo 7.1.1999, con cui era
stata irrogata
al prevenuto, per l'illecito in esame, la pena di L.
6.900.000 di multa,
parzialmente applicata in sostituzione della pena detentiva,
con la non
menzione. L'accusa indicava successivamente, nei modi di
rito, il
nominativo di alcuni testi e di due consulenti da esaminare
su circostanze
specificamente enunciate, chiedendo autorizzarsene la
citazione, assentita
dall'Ufficio. Al dibattimento presenziava l'imputato ed era
revocato
l'opposto decreto penale. In sede di esposizione
introduttiva - previa
integrazione del fascicolo dibattimentale mediante
inserzione del verbale
di atti irripetibili - il PM si richiamava alla contestazione
e chiedeva
l'esame dei soggetti indicati in lista nonché del prevenuto,
offrendo le
produzioni dettagliate a verbale. La difesa, dal canto suo,
chiedeva
anch'essa l'esame del proprio assistito, riservandosi il
controesame dei
soggetti ex adverso indicati e offrendo la documentazione
specificata a
verbale. Ammesse le prove si procedeva, anzitutto,
all'audizione dei due
consulenti del PM ing.ri Porta Roberto e Vinardi Fabrizio,
dopo il cui
esame era acquisita la relazione scritta dai medesimi stilata.
Erano poi
sentiti i testi d'accusa Marzola Paolo, Quaglia Ernesto,
Inches Stefano,
Chittaro Pierino, Berrone Norberto, Visintin Francesco e
Scalerandi Luigi,
tutti dipendenti dell'impresa CDM Rovella spa. Al Marzola,
al Quaglia e al
Visintin era contestato il difforme tenore di dichiarazioni
rese durante le
indagini preliminari, i cui verbali erano quindi acquisiti
agli atti. Da
ultimo era ascoltato l'ulteriore teste d'accusa Todesco
Gianfranco,
appartenente alla sez. PG. Proc. Rep. e operante
accertamenti sui fatti di
causa. A questo punto il PM provvedeva, ex art. 516 c.p.p.,
a modificare la
contestazione originaria conformemente al tenore riportato
in epigrafe e la
difesa chiedeva termine, spirato il quale, non risultando
avanzate istanze
istruttorie di sorta, venivano indicati alle parti gli
elementi che
sarebbero stati utilizzati per la decisione e le si invitava
alla
discussione. In esito al pubblico, orale dibattimento, uditi
il PM e i
difensori che hanno concluso come in epigrafe trascritto, si
osserva quanto
segue.
L'ipotesi di accusa non è stata adeguatamente suffragata
dall'istruttoria
dibattimentale. La contestazione originaria elevata nei
confronti del
prevenuto si fondava su una ricostruzione dei fatti in termini
di immediata
riconducibilità allo stesso dell'attività di duplicazione a
fini di lucro
dei programmi dettagliati nel decreto dispositivo del
giudizio, siccome
attuata dal Rovella, se non materialmente, in forza di sue
direttive agli
esecutori materiali. Per inciso, rappresenta dato pacifico
in causa la
veste di amministratore unico della CDM Rovella spa
attribuita all'odierno
imputato nel decreto dispositivo del giudizio, veste
sicuramente
compatibile con l'emanazione di ordini e direttive nei confronti
dei
dipendenti. Orbene, l'istruttoria svolta ha confermato che
effettivamente,
in ambito aziendale, erano utilizzati programmi abusivamente
duplicati. Al
riguardo basti richiamare, precipuamente, il tenore del
verbale di
sequestro inserito ab origine nel fascicolo dibattimentale
nonché le
dichiarazioni dei testi e quelle dei consulenti della
pubblica accusa,
reiterative in questa sede di quanto enunciato nella
relazione scritta
appositamente stilata e acquisita agli atti. Risulta, in
particolare, dal
verbale di sequestro che presso i locali dell'impresa si
reperirono, tra
l'altro, 140 floppy disk di varie capacità, 1 CD ROM, 2 hard
disk e
numerose directory (??) installate su 13 PC. Su tali
supporti informatici
vennero rinvenuti dai consulenti i programmi dettagliati
nella loro
relazione scritta (con le precisazioni di cui alla relazione
aggiuntiva)
per i quali l'impresa non fu in grado di esibire regolare
licenza d'uso o
fattura di acquisto. Taluni almeno di questi programmi
risultarono, sulla
scorta dei dati estrapolabili, di frequente utilizzo nonché
congrui
rispetto all'attività aziendale. Appare ovvio, alla luce
della riscontrata
carenza di documentazione legittimante, che la disponibilità
dei programmi
di cui si è detto derivava necessariamente da una
duplicazione non
autorizzata dal titolare del relativo diritto. Sul piano
oggettivo, dunque,
uno dei profili fattuali della contestazione risulta
provato. Viceversa non
è stata provata in causa, neppure a seguito dell'audizioone
dei numerosi
dipendenti o ex dipendenti della CDM spa indicati come
testi, una diretta
attivazione dell'imputato volta a duplicare personalmente o
a disporre la
duplicazione, da parte dei sottoposti ovvero di terzi
collaboratori, dei
famosi programmi. Non solo nessuno dei soggetti esaminati ha
potuto
riferire di aver notato il prevenuto occuparsi direttamente
di simili
incombenze ovvero impartire istruzioni di sorta al riguardo,
ma più testi
hanno dichiarato che, in generale, il Rovella non si
occupava affatto del
settore informatico latamente inteso, salvo non ricorressero
peculiari
esigenze di approvvigionamento di supporti apprezzabilmente
costosi, nel
qual caso lo si interpellava onde ottenere l'assenso alla
spesa (cfr. dep.
Chittaro).
Osserva, d'altro canto, l'Ufficio che lo spessore non esiguo
della
compagine aziendale quale documentato dalle produzioni delle
parti e
l'incarico di vertice dell'imputato rendevano per sé poco
probabile una sua
personale ingerenza nella materiale attività di duplicazione
abusiva,
mentre, quanto all'emanazione di direttive verbali in
proposito (dovendosi
ragionevolmente escludere l'ipotesi di direttive scritte),
essa non sarebbe
potuta sfuggire ai dipendenti esaminati come testi e
sforniti - soprattutto
quelli non più alle dipendenze della CDM spa - di qualsiasi
plausibile
movente per una falsa deposizione. A dibattimento è emersa,
come si è
visto, una situazione di scarsa strutturazione del servizio
relativo
all'approvvigionamento del materiale informatico e all'uso
dello stesso,
tale per cui il personale volta a volta interessato si
rivolgeva, come
referenti, ai colleghi o al diretto superiore o all'ufficio
acquisti; solo
in casi eccezionali era coinvolto il Rovella mentre, circa
l'uso dei
supporti informatici già esistenti in ditta, i dipendenti
avevano
normalmente in dotazione un PC ed era invalsa la prassi di
prelevare
direttamente i floppy disk sparpagliati nei locali
dell'impresa o
quant'altro necessitasse momentaneamente per il lavoro dei
singoli,
provvedendosi talvolta personalmente all'installazione di
particolari
programmi sui cennati PC (cfr. dep. Marzola, Quaglia,
Inches, Chittaro,
Berrone). Nessun controllo era operato in merito
all'eventuale
installazione, da parte dei sottoposti, di programmi in loro
possesso sui
supporti informatici aziendali, mentre nei locali operavano
anche
consulenti esterni i quali, a loro volta, recavano
plausibilmente seco il
materiale di cui necessitavano e ivi lo utilizzavano
fruendo, peraltro,
anche dei supporti loro riservati dall'impresa (cfr., sul
punto, le
circostanze in fatto evidenziato nella relazione aggiuntiva
dei consulenti
del PM, in cui si fa menzione di una simile prassi,
parzialmente accertata).
Sulla scorta dei costituti sunteggiati appare per nulla
inverosimile il
fatto che il compendio incriminato fosse frutto dell'operato
di soggetti
diversi dall'imputato e in assenza di specifiche direttive
al riguardo del
Rovella. Ciò tanto più in quanto non è stato acquisito alcun
elemento tale
da comprovare la finalità di una successiva
commercializzazione, da parte
della CDM spa, dei programmi duplicati giacenti in azienda.
Proprio in base
a tali considerazioni la pubblica accusa ha provveduto a
modificare, in
corso di dibattito, la contestazione originaria,
abbandonando
l'impostazione iniziale che vedeva nel Rovella, come si è
detto, l'autore
materiale delle abusive duplicazioni (o comunque il soggetto
propulsore in
forma diretta delle medesime mediante direttive e ordini ai
dipendenti) e
abbracciando viceversa la ricostruzione dell'operato di
costui in termini
di maliziosa induzione in errore dei dipendenti stessi
tramite la messa a
disposizione incontrollata di programmi vari finalizzata
proprio a
promuovere una inconsapevole duplicazione abusiva dei
programmi stessi da
parte degli ignari sottoposti (beninteso, nell'interesse
aziendale). In tal
modo va riguardata la menzione dell'art. 48 c.p. nella
contestazione
modificata, il cui tenore, d'altro canto, milita
inequivocamente nel senso
dianzi prospettato.
Per quel che concerne la mancata prova di una divisata
negoziazione
"esterna" dei programmi abusivamente duplicati, il
PM ha invece affermato
come, a suo avviso, il fine di lucro postulato dalla norma
incriminatrice
debba pur sempre ravvisarsi laddove tale duplicazione,
benché non
preordinata a fini di commercializzazione a soggetti terzi,
trovi motivo
nel risparmio di costi che ne consegue per il suo autore,
ovviamente
esonerato dall'acquisire in forme legittime la disponibilità
di siffatti
programmi. Al riguardo la pubblica accusa ha evidenziato che
nella specie i
programmi oggetto della riscontrata duplicazione erano in
larga misura
utilizzabili e/o utilizzati per l'attività aziendale, tanto
che i propri
consulenti avevano quantificato un approssimativo risparmio
di costi, per
quest'ultima, pari a circa L. 30.000.000. Proprio in
conseguenza di ciò
sarebbe ravvisabile lo scopo di lucro e, al contempo,
apparirebbe
suffragato il coinvolgimento del Rovella, quale unico
soggetto che per la
veste istituzionale aveva interesse nella duplicazione
illecita.
Orbene, ritiene il giudicante che mentre possa recepirsi
l'impostazione
dell'accusa quanto al significato della locuzione
"scopo di lucro" non sia
invece emersa, come anticipato, prova sufficiente della
sussistenza, in
capo al Rovella, del peculiare elemento psichico necessario
per
l'integrazione della fattispecie siccome descritta nel capo
di imputazione
con cui occorre confrontarsi.
Quanto alla prima problematica, non è dato ritrarre alcun
criterio
ermeneutico di natura generale in virtù del quale, nel
nostro ordinamento,
lo scopo di lucro sia identificabile sicuramente con la sola
locupletazione
immediata e non anche con il profitto ritraibile da un
risparmio di costi
siccome ordinariamente finalizzato, nell'ottica imprenditoriale,
a diverse
forme di investimento. Laddove i fatti in discussioen si
verifichino in
ambito imprenditoriale e comportino un apprezzabile
risparmio per
l'imprenditore sembra disagevole affermare che non sia
soddisfatto il
fisiologico scopo di lucro che informa l'attività di
quest'ultimo, proprio
in ragioen dell'elemento unificante che caratterizza la
globale attività
del soggetto che opera economicamente nelle forme predette.
Né l'accezione
lessicale del vocabolo "lucro" fornisce la
risposta caldeggiata dalla difesa.
Disattesa peraltro la più radicale tesi difensiva va
evidenziato, circa
l'elemento psichico del reato in discussione, che pur
abbandonata
l'impostazione originaria di un coinvolgimento, per così
dire, immediato
del Rovella (coinvolgimento sicuramente indimostrato, come
riconosciuto
dallo stesso organo dell'accusa), occorrerebbe pur sempre la
prova di un
dolo diretto e intenzionale del prevenuto orientato ad
apprestare una
situazione di fatto incentivante all'abusiva duplicazione da
parte dei
sottoposti in buona fede. Il delitto in esame è invero un
reato doloso, per
di più a dolo specifico, per cui anche nel soggetto che,
inducendo in
errore l'agente materiale, abbia cagionato l'integrazione
del profilo
obiettivo dell'illecito occorrerebbe individuare lo stesso
elemento
psichico (cfr. Cass. pen. sez. VI, 26.6.1996 n. 6389,
10.1.1998 n. 607). E
ciò, si aggiunge, appare tanto più significativo nel
presente caso, dove
l'induzione in errore sarebbe il frutto, come si è visto, di
una maliziosa
condotta di preordinazione da parte del Rovella e non di
quella mera
accettazione del rischio che caratterizza il dolo eventuale.
E' ben vero
che la prova dell'elemento psichico del reato, riguardante
l'atteggiarsi
del loro interno dell'agente, è una prova precipuamente
logica, ma nella
specie non sussistono elementi univoci da cui ritrarre
l'appagante
convinzione che il Rovella sapesse della situazione (la
quale, secondo
l'impostazione accusatoria, sarebbe addirittura stata frutto
di una
capziosa predisposizione da parte sua o comunque di una sua
candida
tolleranza) e intendesse sfruttarla a proprio favore. Si è
già detto che la
veste dell'imputato, le dimensioni dell'impresa e la sua
strutturazione
erano tali da non poterne far discendere l'inevitabile
consapevolezza, in
capo al prevenuto, della situazione esistente (disponibilità
dettagliata
dei programmi per una duplicazione abusiva); tale
consapevolezza, come si è
visto, neanche potrebbe farsi derivare, in via logica, da
specifici
interventi in riguardo, di cui non vi è prova. In sostanza,
dovrebbe dunque
ricondursi alla sola inerzia dell'imputato, nel disciplinare
la gestione
del servizio di approvvigionamento e uso dei supporti
informatici e al
vantaggio (peraltro economicamente contenuto) derivante
all'impresa
dall'utilizzo, ad opera dei dipendenti, dei programmi
abusivamente
duplicati, la prova circa circa l'originario perseguimento,
da parte del
Rovella, degli scopi anzidetti. Siffatta ricostruzione
appare però sfornita
di adeguato supporto sol che si consideri, ad esempio, come
l'elemento
indiziario rappresentato dall'utilità per l'impresa
discendente dal
risparmio dei costi non sia punto univoco. Anche altri
soggetti,
segnatamente i dipendenti e i collaboratori esterni, ben
potevano ritrarre
una personale utilità dall'eventuale attività di
duplicazione abusiva, non
foss'altro che per la razionalizzazione dei rispettivi
lavori. Né sembra
priva di rilievo la circostanza, già evidenziata, che non
tutti i programmi
abusivamente duplicati erano utilizzabili e/o utilizzati per
l'attività
della CDM, potendo farsi discendere proprio da ciò
considerazioni sul piano
logico circa l'estraneità della compagine - e del suo
amministratore - alle
iniziative concernenti la duplicazione abusiva ovvero a una
consapevole
tolleranza riguardo alla formazione di un
"archivio" di programmi duplicati.
Si badi, da ultimo, che la natura "comune" e non
"propria" del reato di cui
si discute impedisce di addebitare all'imputato una
responsabilità penale
derivante da una posizione di garanzia in merito
all'osservanza, ad opera
dei sottoposti, della normativa in materia, e comunque,
laddove pure egli
fosse stato onerato da una simile responsabilità, l'omesso
controllo non
equivarrebbe per sé solo a manifestazione di quel dolo
intenzionale
postulato dalla norma incriminatrice.
In sostanza, difettando prova adeguata dell'elemento
psichico dell'illecito
in oggetto, Rovella Angelo va assolto, ex art. 530 co. II
c.p.p., perché il
fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve l'imputato dall'addebito ascrittogli perché il fatto
non
costituisce reato.
Torino, 20.04.2000
Il Giudice
dr. Giorgio Gianetti
Depositata in Cancelleria il 05.05.2000