Tribunale di Torino che assolveva un imprenditore dall'imputazione di aver

copiato software "perche' il fatto non costituisce reato".

 

** LE MOTIVAZIONI DEL TRIBUNALE DI TORINO **

Viene recepita l'impostazione dell'accusa quanto al significato della

locuzione "scopo di lucro".

[ZEUS News - http://www.zeusnews.com - 15 maggio 2000]

 

N. 1407 Reg. Sent.

Data del deposito: 5 Mag 2000

 

N. 28539/96 R.G. notizie di reato

N. 3594/99 R.G. Tribunale

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

 

SENTENZA (artt. 544 e segg., 549 c.p.p.)

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Giudice in funzione monocratica dr. Giorgio GIANETTI sezione

dibattimento alla udienza del 20.04.2000 ha pronunziato e pubblicato

mediante lettura del dispositivo la seguente

 

SENTENZA

 

nei confronti di ROVELLA Angelo

nato a xxxxxxx il xxxxxx

res. xxxxxxx via xxxxxx

dom. ex. art. 161 c.p.p. in San Mauro, xxxxx c/o ditta CDM

- libero presente -

 

IMPUTATO

 

del reato di cui agli artt. 81 cpv c.p., 171 bis L. 633/41, perchè, in

esecuzione di un medesimo disegno criminoso, traendo in inganno i

dipendenti della ditta CDM di cui era amministratore unico, mettendo a

disposizione i programmi per elaboratore di seguito indicati (per il valore

complessivo di circa L. 34.000.000), permetteva l'abusiva duplicazione

degli stessi a fini di lucro:

Photoshop 3.0 (prod. Adobe Sys.), Photostyler (prod. Adobe Sys.), Autocad

12 (prod. AutoDesk), Turbo C++ 4.5, XTreeGold for Windows 4.0 (prod.

Central Point), Corel Draw 5.0 (prod. Corel), WinFax Pro 3.0 (prod. Delrina

Tech), Multiedit 6.00 (prod. European Cyb), XTreeGold 4.0 (prod. Executive

Sys.), Disk Copy 2.11 (prod. J. Feise), Italian Assistant (prod. Globall

Ink 9), Organizer 1.0 (prod. Lotus), Organizer 1.1 (prod. Lotus), Quick EDM

3.13 Silver (prod. Marò snc), MathCad 5.0.8 (prod. MathSoft), ABC

Flowcharter (prod. Micrografx), Excel 5.0 (prod. Microsoft), Project 3.0a

(prod. Microsoft), Windows 95 (prod. Microsoft), Windows per Workgroup 3.11

(prod. Microsoft), Winword 6.0c (prod. Microsoft), Publisher 1.0 (prod.

Microsoft), Visual C++ 4.0 (prod. Microsoft), Office 4.3 Pro (prod.

Microsoft), Publisher 2.0 (prod. Microsoft), F-Prot Professional 2.21

(Symbolic), Winrw7 1.4 (prod. Trend Micro Dev.)

In San Mauro T.se tra aprile 1995 ed ottobre 1996.

Contestazione così modificata ex art. 516 c.p.p. all'udienza del 26.1.2000,

 

Con l'intervento del Pubblico Ministero dr. Calice

e degli avv.ti Claudio Morra e Roberto Calleri, entrambi difensori di fiducia;

 

Le parti hanno concluso quanto segue:

Pubblico Ministero: assoluzione

Difesa: assoluzione perchè il fatto non sussiste o perché non costituisce

reato.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Rovella Angelo era tratto a giudizio per il reato ex artt. 81 cpv. c.p. -

171 bis L. 633/41 con decreto 26.1.1999 del Giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura Circondariale di Torino a seguito di

tempestiva opposizione, proposta il 22.1.1999, avverso il decreto penale

10.11.1998, notificato il successivo 7.1.1999, con cui era stata irrogata

al prevenuto, per l'illecito in esame, la pena di L. 6.900.000 di multa,

parzialmente applicata in sostituzione della pena detentiva, con la non

menzione. L'accusa indicava successivamente, nei modi di rito, il

nominativo di alcuni testi e di due consulenti da esaminare su circostanze

specificamente enunciate, chiedendo autorizzarsene la citazione, assentita

dall'Ufficio. Al dibattimento presenziava l'imputato ed era revocato

l'opposto decreto penale. In sede di esposizione introduttiva - previa

integrazione del fascicolo dibattimentale mediante inserzione del verbale

di atti irripetibili - il PM si richiamava alla contestazione e chiedeva

l'esame dei soggetti indicati in lista nonché del prevenuto, offrendo le

produzioni dettagliate a verbale. La difesa, dal canto suo, chiedeva

anch'essa l'esame del proprio assistito, riservandosi il controesame dei

soggetti ex adverso indicati e offrendo la documentazione specificata a

verbale. Ammesse le prove si procedeva, anzitutto, all'audizione dei due

consulenti del PM ing.ri Porta Roberto e Vinardi Fabrizio, dopo il cui

esame era acquisita la relazione scritta dai medesimi stilata. Erano poi

sentiti i testi d'accusa Marzola Paolo, Quaglia Ernesto, Inches Stefano,

Chittaro Pierino, Berrone Norberto, Visintin Francesco e Scalerandi Luigi,

tutti dipendenti dell'impresa CDM Rovella spa. Al Marzola, al Quaglia e al

Visintin era contestato il difforme tenore di dichiarazioni rese durante le

indagini preliminari, i cui verbali erano quindi acquisiti agli atti. Da

ultimo era ascoltato l'ulteriore teste d'accusa Todesco Gianfranco,

appartenente alla sez. PG. Proc. Rep. e operante accertamenti sui fatti di

causa. A questo punto il PM provvedeva, ex art. 516 c.p.p., a modificare la

contestazione originaria conformemente al tenore riportato in epigrafe e la

difesa chiedeva termine, spirato il quale, non risultando avanzate istanze

istruttorie di sorta, venivano indicati alle parti gli elementi che

sarebbero stati utilizzati per la decisione e le si invitava alla

discussione. In esito al pubblico, orale dibattimento, uditi il PM e i

difensori che hanno concluso come in epigrafe trascritto, si osserva quanto

segue.

 

L'ipotesi di accusa non è stata adeguatamente suffragata dall'istruttoria

dibattimentale. La contestazione originaria elevata nei confronti del

prevenuto si fondava su una ricostruzione dei fatti in termini di immediata

riconducibilità allo stesso dell'attività di duplicazione a fini di lucro

dei programmi dettagliati nel decreto dispositivo del giudizio, siccome

attuata dal Rovella, se non materialmente, in forza di sue direttive agli

esecutori materiali. Per inciso, rappresenta dato pacifico in causa la

veste di amministratore unico della CDM Rovella spa attribuita all'odierno

imputato nel decreto dispositivo del giudizio, veste sicuramente

compatibile con l'emanazione di ordini e direttive nei confronti dei

dipendenti. Orbene, l'istruttoria svolta ha confermato che effettivamente,

in ambito aziendale, erano utilizzati programmi abusivamente duplicati. Al

riguardo basti richiamare, precipuamente, il tenore del verbale di

sequestro inserito ab origine nel fascicolo dibattimentale nonché le

dichiarazioni dei testi e quelle dei consulenti della pubblica accusa,

reiterative in questa sede di quanto enunciato nella relazione scritta

appositamente stilata e acquisita agli atti. Risulta, in particolare, dal

verbale di sequestro che presso i locali dell'impresa si reperirono, tra

l'altro, 140 floppy disk di varie capacità, 1 CD ROM, 2 hard disk e

numerose directory (??) installate su 13 PC. Su tali supporti informatici

vennero rinvenuti dai consulenti i programmi dettagliati nella loro

relazione scritta (con le precisazioni di cui alla relazione aggiuntiva)

per i quali l'impresa non fu in grado di esibire regolare licenza d'uso o

fattura di acquisto. Taluni almeno di questi programmi risultarono, sulla

scorta dei dati estrapolabili, di frequente utilizzo nonché congrui

rispetto all'attività aziendale. Appare ovvio, alla luce della riscontrata

carenza di documentazione legittimante, che la disponibilità dei programmi

di cui si è detto derivava necessariamente da una duplicazione non

autorizzata dal titolare del relativo diritto. Sul piano oggettivo, dunque,

uno dei profili fattuali della contestazione risulta provato. Viceversa non

è stata provata in causa, neppure a seguito dell'audizioone dei numerosi

dipendenti o ex dipendenti della CDM spa indicati come testi, una diretta

attivazione dell'imputato volta a duplicare personalmente o a disporre la

duplicazione, da parte dei sottoposti ovvero di terzi collaboratori, dei

famosi programmi. Non solo nessuno dei soggetti esaminati ha potuto

riferire di aver notato il prevenuto occuparsi direttamente di simili

incombenze ovvero impartire istruzioni di sorta al riguardo, ma più testi

hanno dichiarato che, in generale, il Rovella non si occupava affatto del

settore informatico latamente inteso, salvo non ricorressero peculiari

esigenze di approvvigionamento di supporti apprezzabilmente costosi, nel

qual caso lo si interpellava onde ottenere l'assenso alla spesa (cfr. dep.

Chittaro).

 

Osserva, d'altro canto, l'Ufficio che lo spessore non esiguo della

compagine aziendale quale documentato dalle produzioni delle parti e

l'incarico di vertice dell'imputato rendevano per sé poco probabile una sua

personale ingerenza nella materiale attività di duplicazione abusiva,

mentre, quanto all'emanazione di direttive verbali in proposito (dovendosi

ragionevolmente escludere l'ipotesi di direttive scritte), essa non sarebbe

potuta sfuggire ai dipendenti esaminati come testi e sforniti - soprattutto

quelli non più alle dipendenze della CDM spa - di qualsiasi plausibile

movente per una falsa deposizione. A dibattimento è emersa, come si è

visto, una situazione di scarsa strutturazione del servizio relativo

all'approvvigionamento del materiale informatico e all'uso dello stesso,

tale per cui il personale volta a volta interessato si rivolgeva, come

referenti, ai colleghi o al diretto superiore o all'ufficio acquisti; solo

in casi eccezionali era coinvolto il Rovella mentre, circa l'uso dei

supporti informatici già esistenti in ditta, i dipendenti avevano

normalmente in dotazione un PC ed era invalsa la prassi di prelevare

direttamente i floppy disk sparpagliati nei locali dell'impresa o

quant'altro necessitasse momentaneamente per il lavoro dei singoli,

provvedendosi talvolta personalmente all'installazione di particolari

programmi sui cennati PC (cfr. dep. Marzola, Quaglia, Inches, Chittaro,

Berrone). Nessun controllo era operato in merito all'eventuale

installazione, da parte dei sottoposti, di programmi in loro possesso sui

supporti informatici aziendali, mentre nei locali operavano anche

consulenti esterni i quali, a loro volta, recavano plausibilmente seco il

materiale di cui necessitavano e ivi lo utilizzavano fruendo, peraltro,

anche dei supporti loro riservati dall'impresa (cfr., sul punto, le

circostanze in fatto evidenziato nella relazione aggiuntiva dei consulenti

del PM, in cui si fa menzione di una simile prassi, parzialmente accertata).

 

Sulla scorta dei costituti sunteggiati appare per nulla inverosimile il

fatto che il compendio incriminato fosse frutto dell'operato di soggetti

diversi dall'imputato e in assenza di specifiche direttive al riguardo del

Rovella. Ciò tanto più in quanto non è stato acquisito alcun elemento tale

da comprovare la finalità di una successiva commercializzazione, da parte

della CDM spa, dei programmi duplicati giacenti in azienda. Proprio in base

a tali considerazioni la pubblica accusa ha provveduto a modificare, in

corso di dibattito, la contestazione originaria, abbandonando

l'impostazione iniziale che vedeva nel Rovella, come si è detto, l'autore

materiale delle abusive duplicazioni (o comunque il soggetto propulsore in

forma diretta delle medesime mediante direttive e ordini ai dipendenti) e

abbracciando viceversa la ricostruzione dell'operato di costui in termini

di maliziosa induzione in errore dei dipendenti stessi tramite la messa a

disposizione incontrollata di programmi vari finalizzata proprio a

promuovere una inconsapevole duplicazione abusiva dei programmi stessi da

parte degli ignari sottoposti (beninteso, nell'interesse aziendale). In tal

modo va riguardata la menzione dell'art. 48 c.p. nella contestazione

modificata, il cui tenore, d'altro canto, milita inequivocamente nel senso

dianzi prospettato.

 

Per quel che concerne la mancata prova di una divisata negoziazione

"esterna" dei programmi abusivamente duplicati, il PM ha invece affermato

come, a suo avviso, il fine di lucro postulato dalla norma incriminatrice

debba pur sempre ravvisarsi laddove tale duplicazione, benché non

preordinata a fini di commercializzazione a soggetti terzi, trovi motivo

nel risparmio di costi che ne consegue per il suo autore, ovviamente

esonerato dall'acquisire in forme legittime la disponibilità di siffatti

programmi. Al riguardo la pubblica accusa ha evidenziato che nella specie i

programmi oggetto della riscontrata duplicazione erano in larga misura

utilizzabili e/o utilizzati per l'attività aziendale, tanto che i propri

consulenti avevano quantificato un approssimativo risparmio di costi, per

quest'ultima, pari a circa L. 30.000.000. Proprio in conseguenza di ciò

sarebbe ravvisabile lo scopo di lucro e, al contempo, apparirebbe

suffragato il coinvolgimento del Rovella, quale unico soggetto che per la

veste istituzionale aveva interesse nella duplicazione illecita.

 

Orbene, ritiene il giudicante che mentre possa recepirsi l'impostazione

dell'accusa quanto al significato della locuzione "scopo di lucro" non sia

invece emersa, come anticipato, prova sufficiente della sussistenza, in

capo al Rovella, del peculiare elemento psichico necessario per

l'integrazione della fattispecie siccome descritta nel capo di imputazione

con cui occorre confrontarsi.

 

Quanto alla prima problematica, non è dato ritrarre alcun criterio

ermeneutico di natura generale in virtù del quale, nel nostro ordinamento,

lo scopo di lucro sia identificabile sicuramente con la sola locupletazione

immediata e non anche con il profitto ritraibile da un risparmio di costi

siccome ordinariamente finalizzato, nell'ottica imprenditoriale, a diverse

forme di investimento. Laddove i fatti in discussioen si verifichino in

ambito imprenditoriale e comportino un apprezzabile risparmio per

l'imprenditore sembra disagevole affermare che non sia soddisfatto il

fisiologico scopo di lucro che informa l'attività di quest'ultimo, proprio

in ragioen dell'elemento unificante che caratterizza la globale attività

del soggetto che opera economicamente nelle forme predette. Né l'accezione

lessicale del vocabolo "lucro" fornisce la risposta caldeggiata dalla difesa.

 

Disattesa peraltro la più radicale tesi difensiva va evidenziato, circa

l'elemento psichico del reato in discussione, che pur abbandonata

l'impostazione originaria di un coinvolgimento, per così dire, immediato

del Rovella (coinvolgimento sicuramente indimostrato, come riconosciuto

dallo stesso organo dell'accusa), occorrerebbe pur sempre la prova di un

dolo diretto e intenzionale del prevenuto orientato ad apprestare una

situazione di fatto incentivante all'abusiva duplicazione da parte dei

sottoposti in buona fede. Il delitto in esame è invero un reato doloso, per

di più a dolo specifico, per cui anche nel soggetto che, inducendo in

errore l'agente materiale, abbia cagionato l'integrazione del profilo

obiettivo dell'illecito occorrerebbe individuare lo stesso elemento

psichico (cfr. Cass. pen. sez. VI, 26.6.1996 n. 6389, 10.1.1998 n. 607). E

ciò, si aggiunge, appare tanto più significativo nel presente caso, dove

l'induzione in errore sarebbe il frutto, come si è visto, di una maliziosa

condotta di preordinazione da parte del Rovella e non di quella mera

accettazione del rischio che caratterizza il dolo eventuale. E' ben vero

che la prova dell'elemento psichico del reato, riguardante l'atteggiarsi

del loro interno dell'agente, è una prova precipuamente logica, ma nella

specie non sussistono elementi univoci da cui ritrarre l'appagante

convinzione che il Rovella sapesse della situazione (la quale, secondo

l'impostazione accusatoria, sarebbe addirittura stata frutto di una

capziosa predisposizione da parte sua o comunque di una sua candida

tolleranza) e intendesse sfruttarla a proprio favore. Si è già detto che la

veste dell'imputato, le dimensioni dell'impresa e la sua strutturazione

erano tali da non poterne far discendere l'inevitabile consapevolezza, in

capo al prevenuto, della situazione esistente (disponibilità dettagliata

dei programmi per una duplicazione abusiva); tale consapevolezza, come si è

visto, neanche potrebbe farsi derivare, in via logica, da specifici

interventi in riguardo, di cui non vi è prova. In sostanza, dovrebbe dunque

ricondursi alla sola inerzia dell'imputato, nel disciplinare la gestione

del servizio di approvvigionamento e uso dei supporti informatici e al

vantaggio (peraltro economicamente contenuto) derivante all'impresa

dall'utilizzo, ad opera dei dipendenti, dei programmi abusivamente

duplicati, la prova circa circa l'originario perseguimento, da parte del

Rovella, degli scopi anzidetti. Siffatta ricostruzione appare però sfornita

di adeguato supporto sol che si consideri, ad esempio, come l'elemento

indiziario rappresentato dall'utilità per l'impresa discendente dal

risparmio dei costi non sia punto univoco. Anche altri soggetti,

segnatamente i dipendenti e i collaboratori esterni, ben potevano ritrarre

una personale utilità dall'eventuale attività di duplicazione abusiva, non

foss'altro che per la razionalizzazione dei rispettivi lavori. Né sembra

priva di rilievo la circostanza, già evidenziata, che non tutti i programmi

abusivamente duplicati erano utilizzabili e/o utilizzati per l'attività

della CDM, potendo farsi discendere proprio da ciò considerazioni sul piano

logico circa l'estraneità della compagine - e del suo amministratore - alle

iniziative concernenti la duplicazione abusiva ovvero a una consapevole

tolleranza riguardo alla formazione di un "archivio" di programmi duplicati.

 

Si badi, da ultimo, che la natura "comune" e non "propria" del reato di cui

si discute impedisce di addebitare all'imputato una responsabilità penale

derivante da una posizione di garanzia in merito all'osservanza, ad opera

dei sottoposti, della normativa in materia, e comunque, laddove pure egli

fosse stato onerato da una simile responsabilità, l'omesso controllo non

equivarrebbe per sé solo a manifestazione di quel dolo intenzionale

postulato dalla norma incriminatrice.

 

In sostanza, difettando prova adeguata dell'elemento psichico dell'illecito

in oggetto, Rovella Angelo va assolto, ex art. 530 co. II c.p.p., perché il

fatto non costituisce reato.

 

P.Q.M.

 

Visto l'art. 530 c.p.p.

Assolve l'imputato dall'addebito ascrittogli perché il fatto non

costituisce reato.

 

Torino, 20.04.2000

 

Il Giudice

dr. Giorgio Gianetti

 

Depositata in Cancelleria il 05.05.2000