9
Ottobre 2000 - Informazione
a cura di unonet
Diritto d'autore: si rafforza la tutela delle opere
dell'ingegno
di Luca Leone
Il 19 settembre è entrata
in vigore la legge di riforma sul diritto d'autore (L. 18/08/2000, n. 248):
sanzioni più pesanti per chi duplica software, fotocopia intere opere, acquista
falsi, utilizza o mette in circolazione dispositivi per la deprotezione dei
programmi o delle smart card per la decrittazione di canali televisivi
Dopo diversi anni di iter
parlamentare ecco finalmente giungere a destinazione un provvedimento atteso da
molti: produttori di software in primis e più in generale da tutti quelli che
vivono sui proventi dei diritti d'autore.
La legge di riforma, che aggiorna il testo sul diritto d'autore (Legge 633/41),
dovrebbe, almeno si spera, porre fine ad una diffusa illegalità tipica del
nostro paese.
Le ultime sentenze,
soprattutto in materia di software e di fotocopie, avevano lasciato molto
perplessi gli addetti ai lavori: nessuna responsabilità per chi scarica
software da Internet, sentenze di parere contrastante sulle fotocopie, uso
personale che si scontra con la definizione di "dolo a scopo di
lucro".
Proprio per far luce su
questi molteplici aspetti il testo affronta le varie tematiche cercando di
risolvere le questioni più spinose.
Software
Il concetto di "dolo di lucro" viene sostituito dal concetto di
"dolo di profitto", che sarà sufficiente per far scattare la sanzione
penale a chiunque duplichi software. Le sanzioni penali vanno da un minimo di
sei mesi a un massimo di tre anni e la multa da lire cinque milioni a trenta
milioni.
Lo stesso trattamento sarà
riservato a chi utilizza i c.d. programmi di "deprotezione", nel
gergo Internet chiamati "crack", o codici di attivazione (serial
number) che eludono i sistemi di protezione del software.
Audiovisivi
Medesima sanzione di chi duplica software spetta a chi, in campo televisivo,
ritrasmetta un programma criptato oppure offra, a qualsiasi titolo, dispositivi
di decodificazione del segnale per l'accesso ad un servizio criptato senza il
pagamento del canone.
Così come per il software,
la condanna comporterà la pubblicazione della sentenza su un quotidiano a
diffusione nazionale e su un periodico specializzato.
Bollino SIAE
A garantire l'autenticità delle opere dell'ingegno ci sarà un nuovo bollino
SIAE (le cui caratteristiche e modalità di applicazione saranno dettate da un
regolamento che dovrà essere emanato entro sei mesi).
Il contrassegno si applicherà ai programmi per elaboratore o multimediali e su
ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento.
Unica deroga
all'apposizione riguarda i supporti contenenti programmi per elaboratore
utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che non
contengano suoni, voci o immagini in movimento. In questo caso la legittimità
dei prodotti è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che i
produttori e importatori dovranno rendere preventivamente alla SIAE.
La violazione di tale disposizione comporterà la pena detentiva da sei mesi a
tre anni e la multa da cinque a trenta milioni di lire.
Il bollino è elemento
determinante per l'applicazione della legge penale, costituendo segno
distintivo di opera dell'ingegno.
Non e' difficile prevedere che tutti i produttori di software ricorreranno
all'apposizione del contrassegno per meglio tutelare i loro investimenti in
R&D.
Noleggio
Particolarmente interessante risulta l'art. 15 L. 248/2000 che equipara al
noleggio la vendita con patto di riscatto. Siamo nella fattispecie descritta
quando nel riscatto il venditore restituisce una somma comunque inferiore a
quella pagata oppure quando l'acquirente paga una somma, a titolo di acconto,
inferiore al prezzo di vendita.
Consumatori
Per chi acquisterà prodotti contraffatti scatterà una multa amministrativa pari
a trecentomila lire a cui seguirà la confisca del materiale e la pubblicazione
del provvedimento su un quotidiano.
Si dovrà fare maggiore attenzione al noleggio e agli acquisti di materiale
tutelato; per dirla con una battuta: occhio al bollino!
In casi gravi la multa può
arrivare a due milioni di lire e la confisca degli strumenti e del materiale.
Per aiutare il consumatore la legge prevede la promozione di campagne
informative, attraverso radio e televisione, di sensibilizzazione dell'opinione
pubblica sull'illiceità dell'acquisto di opere contraffatte o abusive.
Fotocopie
Sarà lecito fotocopiare, per uso personale, solo il 15% di ciascun volume o
fascicolo di periodico.
I responsabili dei centri di riproduzione (ad esempio le copisterie) dovranno
pagare un compenso agli autori ed editori che sarà determinato con un accordo
tra SIAE e associazioni di categoria o, in mancanza di accordo, da un decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri.
Tale compenso non dovrà essere inferiore, per ciascuna pagina riprodotta, al
prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT.
Le fotocopie di opere
esistenti nelle biblioteche sono libere se fatte per i servizi della
biblioteca, tranne che si tratti di opera rara fuori dai cataloghi editoriali.
Le biblioteche e discoteche dello Stato potranno riprodurre, in un unico
esemplare, fonogrammi e videogrammi contenenti opere cinematografiche o
audiovisive contenute all'interno delle stesse biblioteche e discoteche e per
fini di servizio interno.
I diritti agli autori ed editori saranno pagati, in maniera forfettaria, dalle
biblioteche che mettono a disposizione del pubblico le apparecchiature di
fotocopia.
Chi violerà tali norme si
vedrà sospesa l'attività di fotocopia da sei mesi a un anno nonché
l'applicazione della sanzione amministrativa da due a dieci milioni di lire.
SIAE e Garante delle
comunicazioni
La vigilanza sul rispetto della norma spetterà in modo congiunto alla SIAE e
all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; quest'ultima potrà conferire
funzioni ispettive ai propri funzionari che agiranno in coordinamento con gli
ispettori SIAE.
La vigilanza si concentrerà
in particolare sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi
procedimento e sull'attività di diffusione radiotelevisiva; sulla proiezione in
sale cinematografiche di opere e registrazioni protette dalle norme sul diritto
d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio; sui centri di riproduzione
pubblici o privati che mettano a disposizione del pubblico apparecchi per la
riproduzione.
L'accertamento, da parte
degli ispettori, di una violazione, comporterà la compilazione di un processo
verbale e la trasmissione immediata degli atti alla magistratura.
Istituzione di un nuovo
registro
Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione,
duplicazione, riproduzione, vendita, noleggio, cessione di nastri, dischi,
videocassette, musicassette o altro supporto, dovrà darne preventivo avviso al
questore, che, rilasciando una ricevuta, attesterà l'iscrizione in apposito
registro. L'iscrizione dovrà essere rinnovata annualmente.
Rassegne stampa
Dopo un lungo dibattito rimangono fuori dal provvedimento le rassegne stampa,
che continueranno a essere libere e non soggette al pagamento di alcun diritto
d'autore.
Link:
La normativa sul diritto d'autore:
Legge
633/41
Legge
248/2000
SIAE: http://www.siae.it