Fonte: www.centroservizilegali.com:
(2 Maggio 2000)
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA DIRITTO D'INFORMAZIONE
La rivoluzione copernichiana compiuta in ambito
amministrativo dalla legge 7 agosto 1990
n. 241, ha sancito i principi generali della trasparenza ed
efficienza anche nel
procedimento degli atti emanati dagli enti autarchici. Era
ancora in voga il termine
“trasparenza”, quando nelle orecchie di tutti risuonavano
parole dal suono esodio quale
“glasnost” e “perestrojka”. Fortunatamente la legge 241/90
non fu soltanto una moda, ma
fissò, si potrebbe osare dire finalmente, principi altamente
democratici nei rapporti fra
Stato Amministrazione e cittadini. La trasparenza, in
termini sociologici, potrebbe essere
letta quale la coniugazione di detto rapporto dal suddito al
cittadino titolare di diritti. Il
capo III della legge 241/90 affronta la problematica della
partecipazione degli interessati al
procedimento amministrativo. E’ stato giustamente
sottolineato in dottrina il carattere
altamente democratico della natura partecipativa, in
relazione agli artt. 3, 21, 24 e 97
della Carta Costituzionale. Tale diritto, a parere di chi
scrive, è impriscindibilmente
coniugabile con il diritto di accesso di cui ai successivi
artt. 22 e seguenti della
medesima legge. L’attività amministrativa non è più un Golem
misterioso per pochi
esoterici, ma un qualcosa di trasparente cui i cittadini
possono (e debbono) accedere.
Infatti, la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di
comunicare l’avvio del procedimanto
(artt. 7 e 8 legge citata). La mancata comunicazione
dell’avvio del procedimento comporta
l’annullabilità del provvedimento finale (TAR Veneto
13.05.1992 n. 442). La giurisprudenza
ha letto in modo molto rigido nei confronti della PA tale
obbligo. In alcune interpretazioni
la Giurisprudenza del Consiglio di Stato ha voluto
considerare il raggiungimento dello
scopo, in quanto, la mancata comunicazione dell'avvio del
procedimento non vizierebbe
l'attività amministrativa quando il contenuto del
provvedimento sia interamente vincolato,
anche con riferimento ai presupposti di fatto, nonché tutte
le volte in cui la conoscenza
sia comunque intervenuta, sì da ritenere comunque raggiunto
in concreto lo scopo cui
tenderebbe la comunicazione 'de qua'. (C.d.S. Sez. V, sent. n. 1365 del 24-11-1997).
L'obbligo di comunicare all'interessato l'avvio del
procedimento vale anche quando si tratti
di sospendere l'efficacia di un atto, poiché in tal caso,
non meno che in ogni altro caso di
adozione di atti restrittivi della sfera soggettiva dei
privati, sussiste l'esigenza di
assicurare all'interessato la facoltà di prospettare fatti e
ragioni in suo favore, tanto più
che l'obbligo della comunicazione formale dell'avvio del
procedimento è posto dalla legge
come regola generale, derogabile solo nelle ipotesi ivi
previste (C.d.S. Sez. V, sent. n.
1486 del
09-12-1997). Più in generale si può affermare che l'articolo 7 della
legge 7 agosto
1990 n. 241 ha una portata generale che non ammette deroghe
se non nei casi
espressamente previsti (nel caso di specie è stato sancito
l'obbligo di comunicare l'inizio
del procedimento anche nel caso di occupazione d'urgenza di
un'area, al fine di
consentire all'interessato una partecipazione che gli
permetta di fare constare circostanze
ed elementi idonei ad una esatta valutazione sulla rilevanza
del provvedimento restrittivo
ed eventualmente, ricorrendone i presupposti, a far recedere
l'Amministrazione da una
erronea decisione) (C.d.S.Sez. IV, sent. n. 1326 del
27-11-1997). Posto che l'obbligo di
informazione è strumentale ad esigenze di conoscenza
effettiva dell'azione
amministrativa, e conseguentemente alla partecipazione al
procedimento da parte del
cittadino nella cui sfera l'atto è destinato a incidere, in modo
che egli sia in grado di
influire sul contenuto del provvedimento, la mancata
comunicazione dell'avvio del
procedimento non vizia l'attività amministrativa quando il
contenuto del provvedimento sia
interamente vincolato (CdS Sez. V, sent. n. 1365 del 24-11-1997; C.d.S. Sez. V,
sent. n.
1223 del
11-10-1996). Anche per gli atti di ritiro, sussiste l’obbligo di
comunicazione
dell’avvio del procedimento e alla partecipazione allo
stesso (C.d.S. 02.02.1996 n. 133;
C.d.S. 21.02.1996 n. 232). Discussa è la sussistenza del
diritto in commento in relazione
agli atti di iniziativa del privato. Le sentenze circa il
raggiungimento dello scopo erano
citate al fine di negare la sussistenza dell’obbligo a
fronte di un atto propulsivo del privato
interessato. Il Consiglio di stato ha precisato che nei
procedimenti su diffida non occorre
la comunicazione dell'avvio del procedimento, la cui
funzione è svolta dall'atto di diffida,
eventualmente integrato degli elementi indicati dagli
articoli 3 e 8 della legge 7 agosto
1990 n. 241.
(C.d.S. Sez. VI, sent. n. 1004 del 09-08-1996, Sez. VI, sent. n. 1003
del
09-08-1996, Sez. VI, sent. n. 1002 del 09-08-1996, Sez. VI,
sent. n. 1001 del 09-08-1996,
Sez. VI, sent. n. 1000 del 09-08-1996, Sez. VI, sent. n. 999
del 09-08-1996). La Suprema
Corte amministrativa sembrava orientata su posizioni quindi
negative; l'obbligo della
comunicazione di avvio del procedimento amministrativo
sussiste solo quando
l'Amministrazione si sia attivata d'ufficio, e non anche
quando essa abbia adottato un
provvedimento, ancorché di segno negativo, in seguito ad una
iniziativa del destinatario
dell'atto. (C.d.S. Sez. V, sent. n. 1366 del 24-11-1997). Molto recentemente, il TAR
Campagna, sez. Napoli (sent. n. 28 del 10 gennaio 2000), ha
emanato una chiara
sentenza di segno opposto a quanto sopra ricordato, partendo
da una interpretazione
generale dell’art. 8 L. 241/90. Motiva acutamente il
Collegio partenopeo che la legge
prescrive un obbligo all’Amministrazione di dare notizia
agli interessati del nominativo del
responsabile del procedimento e dell’avvio del medesimo,
obbligo di natura generale,
limitato solo da casi tassativi previsti dalla legge. A ben
vedere, la legge non opera
letteralmente alcuna distinzione fra i provvedimenti
iniziati con diversa iniziativa. E’ altresì
evidente che anche nei procedimenti iniziati ad istanza di
parte vi sia palese interesse in
capo al privato a conoscere il nominativo del responsabile
ai fini della partecipazione
procedimentale. Non può non sottolinearsi la stringente
logica di tali motivazioni, che
paiono senz’altro preferibili a quelle della Corte
Superiore, la quale, speriamo, si vorrà
conformare alla decisione ricordata
Avv. Marco Boretti