Fonte: www.centroservizilegali.com:

 

(2 Maggio 2000)

 

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA DIRITTO D'INFORMAZIONE

 

La rivoluzione copernichiana compiuta in ambito amministrativo dalla legge 7 agosto 1990

n. 241, ha sancito i principi generali della trasparenza ed efficienza anche nel

procedimento degli atti emanati dagli enti autarchici. Era ancora in voga il termine

“trasparenza”, quando nelle orecchie di tutti risuonavano parole dal suono esodio quale

“glasnost” e “perestrojka”. Fortunatamente la legge 241/90 non fu soltanto una moda, ma

fissò, si potrebbe osare dire finalmente, principi altamente democratici nei rapporti fra

Stato Amministrazione e cittadini. La trasparenza, in termini sociologici, potrebbe essere

letta quale la coniugazione di detto rapporto dal suddito al cittadino titolare di diritti. Il

capo III della legge 241/90 affronta la problematica della partecipazione degli interessati al

procedimento amministrativo. E’ stato giustamente sottolineato in dottrina il carattere

altamente democratico della natura partecipativa, in relazione agli artt. 3, 21, 24 e 97

della Carta Costituzionale. Tale diritto, a parere di chi scrive, è impriscindibilmente

coniugabile con il diritto di accesso di cui ai successivi artt. 22 e seguenti della

medesima legge. L’attività amministrativa non è più un Golem misterioso per pochi

esoterici, ma un qualcosa di trasparente cui i cittadini possono (e debbono) accedere.

Infatti, la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimanto

(artt. 7 e 8 legge citata). La mancata comunicazione dell’avvio del procedimento comporta

l’annullabilità del provvedimento finale (TAR Veneto 13.05.1992 n. 442). La giurisprudenza

ha letto in modo molto rigido nei confronti della PA tale obbligo. In alcune interpretazioni

la Giurisprudenza del Consiglio di Stato ha voluto considerare il raggiungimento dello

scopo, in quanto, la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento non vizierebbe

l'attività amministrativa quando il contenuto del provvedimento sia interamente vincolato,

anche con riferimento ai presupposti di fatto, nonché tutte le volte in cui la conoscenza

sia comunque intervenuta, sì da ritenere comunque raggiunto in concreto lo scopo cui

tenderebbe la comunicazione 'de qua'. (C.d.S. Sez. V, sent. n. 1365 del 24-11-1997).

L'obbligo di comunicare all'interessato l'avvio del procedimento vale anche quando si tratti

di sospendere l'efficacia di un atto, poiché in tal caso, non meno che in ogni altro caso di

adozione di atti restrittivi della sfera soggettiva dei privati, sussiste l'esigenza di

assicurare all'interessato la facoltà di prospettare fatti e ragioni in suo favore, tanto più

che l'obbligo della comunicazione formale dell'avvio del procedimento è posto dalla legge

come regola generale, derogabile solo nelle ipotesi ivi previste (C.d.S. Sez. V, sent. n.

1486 del 09-12-1997). Più in generale si può affermare che l'articolo 7 della legge 7 agosto

1990 n. 241 ha una portata generale che non ammette deroghe se non nei casi

espressamente previsti (nel caso di specie è stato sancito l'obbligo di comunicare l'inizio

del procedimento anche nel caso di occupazione d'urgenza di un'area, al fine di

consentire all'interessato una partecipazione che gli permetta di fare constare circostanze

ed elementi idonei ad una esatta valutazione sulla rilevanza del provvedimento restrittivo

ed eventualmente, ricorrendone i presupposti, a far recedere l'Amministrazione da una

erronea decisione) (C.d.S.Sez. IV, sent. n. 1326 del 27-11-1997). Posto che l'obbligo di

informazione è strumentale ad esigenze di conoscenza effettiva dell'azione

amministrativa, e conseguentemente alla partecipazione al procedimento da parte del

cittadino nella cui sfera l'atto è destinato a incidere, in modo che egli sia in grado di

influire sul contenuto del provvedimento, la mancata comunicazione dell'avvio del

procedimento non vizia l'attività amministrativa quando il contenuto del provvedimento sia

interamente vincolato (CdS Sez. V, sent. n. 1365 del 24-11-1997; C.d.S. Sez. V, sent. n.

1223 del 11-10-1996). Anche per gli atti di ritiro, sussiste l’obbligo di comunicazione

dell’avvio del procedimento e alla partecipazione allo stesso (C.d.S. 02.02.1996 n. 133;

C.d.S. 21.02.1996 n. 232). Discussa è la sussistenza del diritto in commento in relazione

agli atti di iniziativa del privato. Le sentenze circa il raggiungimento dello scopo erano

citate al fine di negare la sussistenza dell’obbligo a fronte di un atto propulsivo del privato

interessato. Il Consiglio di stato ha precisato che nei procedimenti su diffida non occorre

la comunicazione dell'avvio del procedimento, la cui funzione è svolta dall'atto di diffida,

eventualmente integrato degli elementi indicati dagli articoli 3 e 8 della legge 7 agosto

1990 n. 241. (C.d.S. Sez. VI, sent. n. 1004 del 09-08-1996, Sez. VI, sent. n. 1003 del

09-08-1996, Sez. VI, sent. n. 1002 del 09-08-1996, Sez. VI, sent. n. 1001 del 09-08-1996,

Sez. VI, sent. n. 1000 del 09-08-1996, Sez. VI, sent. n. 999 del 09-08-1996). La Suprema

Corte amministrativa sembrava orientata su posizioni quindi negative; l'obbligo della

comunicazione di avvio del procedimento amministrativo sussiste solo quando

l'Amministrazione si sia attivata d'ufficio, e non anche quando essa abbia adottato un

provvedimento, ancorché di segno negativo, in seguito ad una iniziativa del destinatario

dell'atto. (C.d.S. Sez. V, sent. n. 1366 del 24-11-1997). Molto recentemente, il TAR

Campagna, sez. Napoli (sent. n. 28 del 10 gennaio 2000), ha emanato una chiara

sentenza di segno opposto a quanto sopra ricordato, partendo da una interpretazione

generale dell’art. 8 L. 241/90. Motiva acutamente il Collegio partenopeo che la legge

prescrive un obbligo all’Amministrazione di dare notizia agli interessati del nominativo del

responsabile del procedimento e dell’avvio del medesimo, obbligo di natura generale,

limitato solo da casi tassativi previsti dalla legge. A ben vedere, la legge non opera

letteralmente alcuna distinzione fra i provvedimenti iniziati con diversa iniziativa. E’ altresì

evidente che anche nei procedimenti iniziati ad istanza di parte vi sia palese interesse in

capo al privato a conoscere il nominativo del responsabile ai fini della partecipazione

procedimentale. Non può non sottolinearsi la stringente logica di tali motivazioni, che

paiono senz’altro preferibili a quelle della Corte Superiore, la quale, speriamo, si vorrà

conformare alla decisione ricordata

Avv. Marco Boretti