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La copertura delle spese sarà per tutti
quasi totale
Rimborsi ai disabili per le cure all’estero
(Schema dpcm 30.3.2000)
I portatori di handicap avranno diritto al rimborso delle spese di soggiorno per le cure sostenute all’estero. Un decreto del presidente del Consiglio, varato in via preliminare, stabilisce che le spese per il soggiorno dell’assistito e del suo accompagnatore, in alberghi o strutture collegate con il centro di altissima specializzazione all’estero, sono rimborsabili, quando non è previsto il ricovero per tutta la durata degli interventi autorizzati. In caso di ospedalizzazione del disabile, possono essere riconosciute le spese di soggiorno dell’accompagnatore solo dietro dichiarazione, da parte della stessa struttura ospedaliera, attestante la necessità della sua presenza durante la degenza. Le regioni e le province autonome riconoscono il concorso alle spese di cura all’estero secondo i seguenti criteri:1) un concorso pari al 100 per cento della spesa rimasta a carico, nel caso di un nucleo familiare per il quale l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è inferiore a 62 milioni; 2) un concorso pari all’80 per cento della spesa rimasta a carico, nel caso di un nucleo familiare con reddito inferiore a 100 milioni; 3) un concorso pari all’80 per cento delle spese di soggiorno, nel caso di un nucleo familiare con reddito superiore a 100 milioni. E’ prevista anche la possibilità di chiedere acconti dei rimborsi. Il provvedimento dovrà essere esaminato dalla Conferenza Stato-Regioni per la prevista intesa. (18 aprile 2000)
Atto di indirizzo e coordinamento concernente il rimborso delle spese di soggiorno all'estero per cure in centri di altissima specializzazione delle persone handicappate.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1989, come modificato dal decreto ministeriale 13 maggio 1993, che determina i criteri per la fruizione di prestazioni sanitarie in forma indiretta presso Centri di altissima specializzazione all’estero, quando le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione non possono essere erogate adeguatamente o tempestivamente dalle strutture sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale;
Visto l’articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 [1], che – nel caso dei soggetti portatori di handicap cui sono state concesse le deroghe previste dall’articolo 7 del citato decreto ministeriale 3 novembre 1989 – ammette il rimborso delle spese di soggiorno dell’assistito e del suo accompagnatore, in alberghi o strutture collegate con il centro di altissima specializzazione ove si sono recati, sulla base di criteri fissati con apposito atto di indirizzo e coordinamento nel quale sono disciplinate anche le modalità di corresponsione di acconti alle famiglie;
Visti gli articoli 6 e 7 del citato decreto 3 novembre 1989, che stabiliscono i limiti del rimborso della spesa sanitaria sostenuta e prevedono l’erogazione di un ulteriore concorso alla spesa, quando le spese a carico dell’assistito sono particolarmente elevate in relazione al reddito complessivo del suo nucleo familiare;
Visto l’articolo 8, comma 1 e 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 [2], e successive modificazioni;
Visto l’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 [3];
Visti il Regolamento CEE del 14 giugno 1971, n.1408, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo all’articolo 22, paragrafo 1, lettera c), punto i), in cui è previsto il trasferimento per cura in uno Stato membro dell’Unione europea e le analoghe disposizioni previste dai vigenti accordi internazionali, che disciplinano l’erogazione dell’assistenza sanitaria in regime di reciprocità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, recante "Approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000", con particolare riguardo al V° obiettivo nella parte inerente alla riabilitazione dei disabili e le " Linee guida del Ministro della sanità per le attività di riabilitazione" di cui al provvedimento 7 maggio1998 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (G.U. n.124 del 30.5.1998);
Visto il decreto legislativo 29 aprile 1998, n.124, relativo alla "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni", con particolare riguardo all’articolo 5 [4], ove è previsto il diritto all’esenzione dalla partecipazione ai costi delle prestazioni in relazione a particolari condizioni di malattia, tenendo conto della gravità clinica, del grado di invalidità conseguente e dell’onere economico del relativo trattamento;
Considerate le nuove attribuzioni delle Regioni e delle Province autonome e le conseguenti innovazioni procedurali, determinate dalle modifiche apportate all’articolo 7 del citato decreto 3 novembre 1989 dal già richiamato decreto 13 maggio 1993, per quanto concerne, rispettivamente, il ricovero in centri esteri di altissima specializzazione in regime di assistenza sanitaria indiretta ed il ricovero presso strutture sanitarie comunitarie e di altri Paesi con i quali vigono, in materia, accordi bilaterali;
Considerata l’esigenza, altresì, ai sensi del citato articolo 11, comma 2, della legge n. 104 del 1992, di definire anche le modalità della corresponsione di acconti agli assistiti portatori di handicap, in deroga a quanto previsto dall’articolo 6, commi 13 e 14 del decreto ministeriale 3 novembre 1989;
Ritenuta la necessità di determinare, ai sensi dell’articolo 11, comma 2 della legge n. 104 del 1992, i criteri in base ai quali deve provvedersi al rimborso delle spese di soggiorno collegate alle prestazioni di altissima specializzazione fruite all’estero, debitamente autorizzate a norma del decreto ministeriale 3 novembre 1989, indicando altresì le specifiche modalità per la corresponsione, a favore dei soggetti portatori di handicap, di acconti sul prevedibile rimborso loro spettante ai sensi dell’articolo 6 dello stesso decreto ministeriale;
Acquisita l’intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Provincie autonome;
Sulla proposta del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la solidarietà sociale;
DECRETA
Articolo 1.
Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento
1. E’ approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento.
Articolo 2.
Soggetti aventi diritto
1. Nei confronti dei soggetti portatori di handicap, individuati dall’articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, le spese per il soggiorno dell’assistito e del suo accompagnatore, in alberghi o strutture collegate con il centro di altissima specializzazione all’estero, sono equiparate a tutti gli effetti, ai sensi dell’articolo 11 della predetta legge 104 del 1992, alla degenza ospedaliera, quando non è prevista l’ospedalizzazione in costanza di ricovero per tutta la durata degli interventi autorizzati, ai sensi dell’articolo 4 del decreto ministeriale 3 novembre 1989, o per i quali è stato emesso, ai fini dell’erogazione dell’assistenza sanitaria in forma diretta, il modello E112 previsto dall’articolo 22, paragrafo 1, lettera c), punto i) del Regolamento CEE del 14 giugno 1971 n. 1408.
In caso di ospedalizzazione, in costanza di ricovero, possono essere riconosciute le spese di soggiorno dell’accompagnatore solo dietro dichiarazione, da parte della stessa struttura ospedaliera, attestante la necessità della presenza dell’accompagnatore durante la degenza.
2. Le spese di soggiorno disciplinate dal comma 1, unitamente a tutte le altre spese che restano a carico dell’assistito, una volta definito il rimborso previsto dall’articolo 6 del soprarichiamato decreto 3 novembre 1989, sono riconosciute in sede di erogazione del concorso alla spesa disciplinato dall’articolo 7, commi 3 e 4 dello stesso decreto, così come modificato dal decreto ministeriale 13 maggio 1993.
3. La trasmissione della documentazione, indicata dall’art. 6, comma 2 del decreto 3 novembre 1989, viene inoltrata con domanda, a firma del titolare del nucleo familiare di appartenenza del disabile, da presentare tramite il Centro regionale di riferimento, all’Unità sanitaria locale d’iscrizione, entro tre mesi dalla data di effettuazione dell’ultima spesa riferentesi alle prestazioni autorizzate, a pena di decadenza del diritto al rimborso, salvo casi di forza maggiore.
Articolo 3.
Concorso alla spesa
1. Le Regioni e le Province autonome, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2 del presente decreto, riconoscono il concorso alle spese di cura all’estero ai soggetti indicati nello stesso articolo 2, attenendosi, con riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 29 aprile 1998 n. 124 in ordine alle modalità di calcolo della situazione economica del nucleo familiare di appartenenza, ai seguenti criteri:
1) un concorso pari al 100% della spesa rimasta a carico, nel caso di un nucleo familiare per il quale l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è inferiore a 62 milioni;
2) un concorso pari all’80% della spesa rimasta a carico, nel caso di un nucleo familiare per il quale l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è inferiore a 100 milioni;
3) un concorso pari all’80% delle spese di soggiorno, così come individuate dall’ art. 2, comma 1, nel caso di un nucleo familiare per il quale l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è superiore a 100 milioni.
2. Il soggetto avente diritto al rimborso nei limiti indicati nel comma 1, punto 2, può chiedere, entro i quattro mesi successivi alla fine dell’anno civile nel corso del quale sono state sostenute le spese di cura all’estero, la rideterminazione della misura percentuale, riconosciuta ai fini dell’erogazione del concorso alla spesa, quando gli oneri complessivamente sostenuti nel corso dello stesso anno e rimasti a suo carico superano un terzo dell’ISEE. In tal caso l’Unità sanitaria locale provvede all’erogazione del rimborso nella misura del 95% della spesa.
Articolo 4.
Corresponsione degli acconti
1. Per i soggetti portatori di handicap, di cui all’articolo 2, l’Unità sanitaria locale corrisponde, a richiesta dell’assistito, gli acconti, previsti dall’articolo 6, comma 13 del decreto ministeriale 3 novembre 1989, computando nell’ambito della spesa sanitaria presumibile anche le spese di soggiorno, così come individuate dall’articolo 2, ed attenendosi ai seguenti criteri:
1) nella misura del 90%, quando è prevista l’erogazione del concorso alla spesa di cui all’ art. 3, comma 1, punto 1.
Tale percentuale è elevata al 100% nel caso di soggetti, appartenenti a nuclei familiari in condizioni di indigenza;
2) nella misura del 70%, quando è prevista l’erogazione del concorso alla spesa di cui all’ art. 3, comma 1, punto 2.
2. Per i soggetti portatori di handicap di cui all’articolo 2, che usufruiscono di assistenza sanitaria in forma diretta, tramite modello E112, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera c), punto i) del Regolamento CEE 1408/71, l’Unità sanitaria locale corrisponde, a richiesta dell’assistito, acconti sulla prevedibile spesa con i limiti e le modalità previste al comma 1.
3. Gli acconti previsti nei commi 1 e 2 vengono erogati prima del trasferimento all’estero dell’infermo, tenendo conto dei tempi di versamento del deposito cauzionale alla struttura sanitaria o del pagamento delle singole fatture di spesa.
Articolo 5
Autorizzazione al trasferimento
1. Il Centro Regionale di Riferimento, qualora ritenga che le prestazioni sanitarie richieste, ai sensi dell’articolo 4 del decreto ministeriale 3 novembre 1989, possano essere effettuate in Italia, in una struttura accreditata, pubblica o privata, deve indicare espressamente il luogo di cura adeguato al programma terapeutico, nel rispetto dei tempi di attesa per l’erogazione della prestazione, indicati dal decreto ministeriale 24 gennaio 1990, e successive modificazioni ed integrazioni; in ogni caso tale comunicazione va inviata all’interessato entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
2. Nei confronti dei soggetti portatori di handicap, individuati nell’articolo 2, il Centro Regionale di Riferimento, ai fini dell’accertamento dell’idoneità del luogo di cura, tiene in considerazione le Linee guida del Ministro della Sanità per le attività di riabilitazione, di cui al Provvedimento 7 maggio 1998 della Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
3. Per i soggetti portatori di handicap, individuati dall’articolo 2 del presente decreto, non è richiesta, in caso di proseguimento di cure riabilitative in centri di altissima specializzazione all’estero, purché l’intervallo di tempo tra due cicli di cura non sia superiore ad un anno, la presentazione sia della proposta motivata del medico specialista che dell’ulteriore documentazione, prescritte dall’articolo 4, comma 2 del decreto ministeriale 3 novembre 1989.
In tali casi la domanda, prevista dal suddetto articolo 4 del decreto 3 novembre 1989, va inoltrata direttamente al Centro Regionale di Riferimento corredata dalla proposta del medico di famiglia, se l’assistito è rientrato nel territorio nazionale, o dalla richiesta motivata della struttura sanitaria estera, se le cure di riabilitazione sono ancora in corso presso la stessa struttura. Il Centro Regionale di Riferimento emana il provvedimento di competenza, relativo all’erogazione della prestazione richiesta, entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda.
4. La mancata emanazione da parte del Centro Regionale di Riferimento del provvedimento previsto dai commi 1 e 3, entro i termini indicati, dà luogo alla formazione del silenzio-assenso.
Articolo 6.
Decorrenza dei benefici
1. Le norme di cui al presente decreto si applicano anche ai soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento della minorazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge citata legge n.104 del 1992 [5], in data successiva al trasferimento per cure all’estero, purché la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento sia stata presentata prima del trasferimento stesso.
Articolo 7.
Norme transitorie
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, anche alle domande di rimborso presentate ai sensi dell’articolo 6 del decreto ministeriale 3 novembre 1989, successivamente alla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992 n.104, che sono state definite, in sede di erogazione del concorso di cui all’art. 7 del suddetto decreto, senza tenere conto delle spese di soggiorno o che hanno beneficiato di disposizioni regionali in materia di rimborso di spese di soggiorno in misura inferiore ai limiti previsti dall’art.3 del presente decreto.
A tal fine i diretti interessati presentano domanda di ulteriore concorso alla spesa entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli assistiti portatori di handicap di cui all’articolo 3, comma 3 della citata legge n.104 del 1992, possono presentare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per ottenere il rimborso delle spese, secondo le norme di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1989, così come integrate dal presente decreto, per le prestazioni fruite a decorrere dalla data di entrata in vigore della suddetta legge n.104 del 1992.
Articolo 8.
Copertura finanziaria
1. Le Regioni e le Province autonome provvedono al finanziamento delle spese derivanti dal presente decreto con fondi propri, nell’ambito delle risorse all’uopo stanziate nei rispettivi bilanci.