Fonte: http://www.cyberlawyers.it/visual.asp?num=244
 
 

                                     "La Legge è una Rete senza cuciture"
                                (F.W. Maitland e F. Pollock, The History of English Law, 1899)
 

                  Nuova legge sull’editoria: il punto
                    sulla registrazione delle testate
                                           online

                                   10-12-2001 - P&R - Segnalazione

                  Al di là delle critiche con la quale è stata accolta da numerosi esponenti
                  del “mondo Internet” in funzione della logica ad essa sottesa, la nuova
                  normativa sull’editoria pone comunque problemi tecnici non indifferenti
                  per una sua corretta applicazione.

                  D’altra parte, ultimamente, questo si ripete spesso quando il legislatore
                  interviene a regolamentare le nuove fattispecie che si diffondono nel
                  cyberspazio senza di fatto comprenderle ed affrontarle nella loro diversità
                  rispetto a quelle analoghe del mondo “reale”.

                  Ora, mentre appare assodato che il sito Internet aggiornato senza
                  carattere di periodicità non dovrà sottostare agli obblighi della
                  registrazione presso il Tribunale, una attenta lettura della normativa in
                  oggetto consente di rilevare come ulteriore condizione necessaria per la
                  sua applicabilità sia la presenza di una testata costituente elemento
                  identificativo del prodotto. Qui sorgono, dunque, i primi problemi. Cosa
                  deve intendersi con testata in relazione ad un sito Internet ? Può forse
                  ritenersi che sul web la testata sia data dall’indirizzo del sito e quindi dal
                  suo nome a dominio ? Se così non fosse si dovrebbe dedurre che tutti i
                  siti web, quand’anche aggiornati periodicamente, ma in assenza di una
                  testata comunemente intesa, non andrebbero registrati.

                  Se quanto appena detto può forse apparire frutto di una interpretazione
                  sofistica intesa ad evitare gli oneri previsti dalla nuova normativa che,
                  peraltro, secondo alcuni potrebbe agevolmente essere elusa ponendo il
                  server all’estero ed evitando di utilizzare domini .it, altro e più concreto
                  problema è quello concernente la necessaria indicazione di uno
                  stampatore. Risulta più che evidente, infatti, come, in relazione ad un
                  sito web, la figura dello stampatore c’entri come i cavoli a merenda !
                  Secondo le indicazioni fornite in merito dal Presidente dell’Ordine dei
                  Giornalisti della Lombardia Franco Abruzzo lo stampatore andrebbe
                  equiparato al provider. Tale teoria è stata fatta propria anche dalle
                  Sezioni Stampa dei Tribunali di Milano, Roma e Torino, le quali
                  Cancellerie addette alla ricezione delle domande per la registrazione dei
                  periodici richiedono usualmente, tra la varia documentazione necessaria
                  per le testate online, anche l’indicazione del provider ed, eventualmente,
                  anche il contratto di servizi stipulato con esso. A dire il vero le stesse
                  Cancellerie negano che (come è stato, invece, affermato recentemente in
                  articoli apparsi su Punto-Informatico e Interlex) siano state rigettate
                  domande a causa della mancata produzione di contratti con i provider, o,
                  cosa ancora più assurda, licenze di questi ultimi. Più disomogenea la
                  situazione in provincia: la Cancelleria del Tribunale di Bergamo, che ci
                  risulta non essere stata in grado, in un caso, di fornire indicazioni utili
                  quando a pochi mesi dalla pubblicazione della legge regnava ancora la più
                  completa confusione in materia, ora, di fronte alla palese evidenza della
                  impossibilità di indicare uno stampatore per un sito web, dichiara che la
                  linea prescelta nell’accoglimento delle domande è quella di richiedere
                  semplicemente l’indicazione del nome a dominio del sito. Stessa cosa per
                  il foro di Reggio Emilia dove non sussiterebbero problema di sorta nel
                  registrare testate online. Alquanto più nebulosa la situazione nel foro di
                  Cremona dove non sono ancora state registrate testate online.

                  Nonostante la linea di tendenza prevalentemente adottata dalle
                  Cancellerie di Milano, Roma e Torino, sarebbe forse il caso che, da parte
                  delle autorità competenti, venga fatta ulteriore chiarezza circa il concetto
                  di provider, perché diverso è parlare di Internet provider e di hosting
                  provider e le due figure non sempre coincidono nello stesso soggetto.
                  Posto che, comunque, con provider si deve preferibilmente intendere
                  l’hosting provider, a ben vedere l’analogia con lo stampatore presenta
                  seri dubbi. Mentre l’hosting provider, infatti, concede semplicemente
                  spazio sui suoi server perché il sito possa essere messo online, lo
                  stampatore è colui che stampa e impagina la rivista e, allora, mutatis
                  mutandis sembrerebbe più corretto ritenere che, se proprio una figura
                  equivalente a quella dello stampatore deve essere trovata per le testate
                  online, quest’ultima sia meglio individuata nel redattore stesso dei testi
                  che con il suo pc impagina ciò che poi verrà visualizzato online. In tale
                  ottica, ad esempio, il quotidiano giuridico telematico Iusseek di Valentino
                  Spataro ha ottenuto tranquillamente la registrazione presso il Tribunale
                  di Milano, addirittura quando ancora la nuova legge non era ancora
                  entrata in vigore, indicando nella propria domanda, oltre all’editore, il
                  direttore responsabile e la sede della redazione che, per l’appunto, la
                  pubblicazione veniva fatta in sede e diffusa via Internet attraverso diversi
                  server.

                  Infine, si deve segnalare come il tutto potrebbe essere rimesso in gioco
                  dal ddl 816 approvato alla Camera il 6 novembre scorso.

                  Come si ricorderà dopo l’emanazione della nuova legge sull’editoria alcuni
                  esponenti politici sostennero che l’obbligo di registrazione delle testate
                  online avrebbe dovuto ritenersi applicabile alle sole testate interessate ai
                  contributi previsti dalla legge stessa. L’interpretazione non trovava alcun
                  appiglio nel testo letterale della norma e venne presto disattesa.

                  Ora, nell’intreccio normativo, interviene il suddetto ddl 816 – la legge
                  comunitaria per il 2001 con la quale si da attuazione anche alla direttiva
                  2000/31/CE sul commercio elettronico – l’art. 30 del quale, nel suo testo
                  all’esame del Senato, recita: “deve essere reso esplicito che l’obbligo di
                  registrazione della testata editoriale telematica si applica esclusivamente
                  alle attività per le quali i prestatori del servizio intendono avvalersi delle
                  provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, o che comunque ne
                  facciano specifica richiesta”.

                  In realtà la Direttiva sul Commercio Elettronico non fa espresso
                  riferimento alle testate online ma, va da sé, che queste ultime debbano
                  essere comprese tra i servizi della Società dell’Informazione ai quali è
                  applicabile l’art 4 della Direttiva stessa secondo il quale non deve
                  sussistere alcuna autorizzazione preventiva per l’accesso all’attività o
                  l’esercizio dei servizi della Società dell’Informazione.

                  La logica che sottende a questa disposizione appare, però, quella di
                  evitare che nei Paesi membri venga introdotta per le attività online una
                  regolamentazione più gravosa rispetto a quella prevista per le analoghe e
                  corrispondenti attività tradizionali e non si vede, pertanto, come, su
                  queste basi, la legge n. 62 del 2000 che in sostanza interviene ad
                  equiparare in Italia il regime per le testate cartacee e quelle online possa
                  ritenersi discriminatoria.
 

                  MARCO PIERANI