"La Legge è una Rete senza cuciture"
(F.W. Maitland e F. Pollock, The History of English Law, 1899)
Nuova legge sull’editoria: il punto
sulla registrazione delle testate
online
10-12-2001 - P&R - Segnalazione
Al di là delle critiche con la quale è stata accolta da numerosi
esponenti
del “mondo Internet” in funzione della logica ad essa sottesa, la nuova
normativa sull’editoria pone comunque problemi tecnici non indifferenti
per una sua corretta applicazione.
D’altra parte, ultimamente, questo si ripete spesso quando il legislatore
interviene a regolamentare le nuove fattispecie che si diffondono nel
cyberspazio senza di fatto comprenderle ed affrontarle nella loro diversità
rispetto a quelle analoghe del mondo “reale”.
Ora, mentre appare assodato che il sito Internet aggiornato senza
carattere di periodicità non dovrà sottostare agli obblighi
della
registrazione presso il Tribunale, una attenta lettura della normativa
in
oggetto consente di rilevare come ulteriore condizione necessaria per la
sua applicabilità sia la presenza di una testata costituente elemento
identificativo del prodotto. Qui sorgono, dunque, i primi problemi. Cosa
deve intendersi con testata in relazione ad un sito Internet ? Può
forse
ritenersi che sul web la testata sia data dall’indirizzo del sito e quindi
dal
suo nome a dominio ? Se così non fosse si dovrebbe dedurre che tutti
i
siti web, quand’anche aggiornati periodicamente, ma in assenza di una
testata comunemente intesa, non andrebbero registrati.
Se quanto appena detto può forse apparire frutto di una interpretazione
sofistica intesa ad evitare gli oneri previsti dalla nuova normativa che,
peraltro, secondo alcuni potrebbe agevolmente essere elusa ponendo il
server all’estero ed evitando di utilizzare domini .it, altro e più
concreto
problema è quello concernente la necessaria indicazione di uno
stampatore. Risulta più che evidente, infatti, come, in relazione
ad un
sito web, la figura dello stampatore c’entri come i cavoli a merenda !
Secondo le indicazioni fornite in merito dal Presidente dell’Ordine dei
Giornalisti della Lombardia Franco Abruzzo lo stampatore andrebbe
equiparato al provider. Tale teoria è stata fatta propria anche
dalle
Sezioni Stampa dei Tribunali di Milano, Roma e Torino, le quali
Cancellerie addette alla ricezione delle domande per la registrazione dei
periodici richiedono usualmente, tra la varia documentazione necessaria
per le testate online, anche l’indicazione del provider ed, eventualmente,
anche il contratto di servizi stipulato con esso. A dire il vero le stesse
Cancellerie negano che (come è stato, invece, affermato recentemente
in
articoli apparsi su Punto-Informatico e Interlex) siano state rigettate
domande a causa della mancata produzione di contratti con i provider, o,
cosa ancora più assurda, licenze di questi ultimi. Più disomogenea
la
situazione in provincia: la Cancelleria del Tribunale di Bergamo, che ci
risulta non essere stata in grado, in un caso, di fornire indicazioni utili
quando a pochi mesi dalla pubblicazione della legge regnava ancora la più
completa confusione in materia, ora, di fronte alla palese evidenza della
impossibilità di indicare uno stampatore per un sito web, dichiara
che la
linea prescelta nell’accoglimento delle domande è quella di richiedere
semplicemente l’indicazione del nome a dominio del sito. Stessa cosa per
il foro di Reggio Emilia dove non sussiterebbero problema di sorta nel
registrare testate online. Alquanto più nebulosa la situazione nel
foro di
Cremona dove non sono ancora state registrate testate online.
Nonostante la linea di tendenza prevalentemente adottata dalle
Cancellerie di Milano, Roma e Torino, sarebbe forse il caso che, da parte
delle autorità competenti, venga fatta ulteriore chiarezza circa
il concetto
di provider, perché diverso è parlare di Internet provider
e di hosting
provider e le due figure non sempre coincidono nello stesso soggetto.
Posto che, comunque, con provider si deve preferibilmente intendere
l’hosting provider, a ben vedere l’analogia con lo stampatore presenta
seri dubbi. Mentre l’hosting provider, infatti, concede semplicemente
spazio sui suoi server perché il sito possa essere messo online,
lo
stampatore è colui che stampa e impagina la rivista e, allora, mutatis
mutandis sembrerebbe più corretto ritenere che, se proprio una figura
equivalente a quella dello stampatore deve essere trovata per le testate
online, quest’ultima sia meglio individuata nel redattore stesso dei testi
che con il suo pc impagina ciò che poi verrà visualizzato
online. In tale
ottica, ad esempio, il quotidiano giuridico telematico Iusseek di Valentino
Spataro ha ottenuto tranquillamente la registrazione presso il Tribunale
di Milano, addirittura quando ancora la nuova legge non era ancora
entrata in vigore, indicando nella propria domanda, oltre all’editore,
il
direttore responsabile e la sede della redazione che, per l’appunto, la
pubblicazione veniva fatta in sede e diffusa via Internet attraverso diversi
server.
Infine, si deve segnalare come il tutto potrebbe essere rimesso in gioco
dal ddl 816 approvato alla Camera il 6 novembre scorso.
Come si ricorderà dopo l’emanazione della nuova legge sull’editoria
alcuni
esponenti politici sostennero che l’obbligo di registrazione delle testate
online avrebbe dovuto ritenersi applicabile alle sole testate interessate
ai
contributi previsti dalla legge stessa. L’interpretazione non trovava alcun
appiglio nel testo letterale della norma e venne presto disattesa.
Ora, nell’intreccio normativo, interviene il suddetto ddl 816 – la legge
comunitaria per il 2001 con la quale si da attuazione anche alla direttiva
2000/31/CE sul commercio elettronico – l’art. 30 del quale, nel suo testo
all’esame del Senato, recita: “deve essere reso esplicito che l’obbligo
di
registrazione della testata editoriale telematica si applica esclusivamente
alle attività per le quali i prestatori del servizio intendono avvalersi
delle
provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, o che comunque ne
facciano specifica richiesta”.
In realtà la Direttiva sul Commercio Elettronico non fa espresso
riferimento alle testate online ma, va da sé, che queste ultime
debbano
essere comprese tra i servizi della Società dell’Informazione ai
quali è
applicabile l’art 4 della Direttiva stessa secondo il quale non deve
sussistere alcuna autorizzazione preventiva per l’accesso all’attività
o
l’esercizio dei servizi della Società dell’Informazione.
La logica che sottende a questa disposizione appare, però, quella
di
evitare che nei Paesi membri venga introdotta per le attività online
una
regolamentazione più gravosa rispetto a quella prevista per le analoghe
e
corrispondenti attività tradizionali e non si vede, pertanto, come,
su
queste basi, la legge n. 62 del 2000 che in sostanza interviene ad
equiparare in Italia il regime per le testate cartacee e quelle online
possa
ritenersi discriminatoria.
MARCO PIERANI