Fonte: [ZEUS News - www.zeusnews.it - Numero 999 del 1-6-2002]

                  Ti leggo l'email e ti licenzio
                  Per un Giudice delle Indagini Preliminari di Milano è
                  legittimo e lecito che un datore di lavoro possa entrare
                  nella casella di posta elettronica di un dipendente e
                  leggerne i contenuti. Questa è la sentenza rispetto al
                  caso di una dipendente licenziata perché, durante
                  un'assenza per ferie, il datore di lavoro aveva trovato
                  nella sua e-mail aziendale messaggi riguardanti progetti
                  estranei alla società. Una sentenza discutibile che
                  legittimerebbe la lesione di più di un diritto individuale.
                  [ZEUS News - www.zeusnews.it - Numero 999 del
                  1-6-2002]

                  A Milano una dipendente denuncia il prorio datore di
                  lavoro per violazione dell'art. 61 del Codice Penale,
                  quello che punisce chi viola il segreto epistolare, cioè
                  legge una corrispondenza chiusa e diretta ad altri.
                  Durante l'assenza della dipendente per ferie, il datore di
                  lavoro aveva aperto la posta elettronica della dipendente
                  e letto messaggi in cui si parlava di progetti estranei a
                  quelli dell'azienda.

                  Secondo la sentenza del Gip di Milano, a cui la
                  lavoratrice si era appellata, "il datore di lavoro ha diritto
                  ad entrare nella casella di posta elettronica in uso al
                  lavoratore e di leggere i messaggi in entrata e in uscita,
                  dopo averne lecitamente acquisito la password, che ha
                  come esclusiva finalità non quella di proteggere la
                  segretezza dei dati personali contenuti negli strumenti a
                  disposizione del singolo lavoratore, bensì solo quella di
                  imedire che ai predetti strumenti possano accedere
                  persone estranee alla società".

                  Secondo il giudice "l'uso della e-mail costtuisce un
                  semplice strumento aziendale a disposizione
                  dell'utente-lavoratore, al solo fine di consentire al
                  medesimo di svolgere la propria funzione aziendale".

                  Al Giudice si possono porre molteplici obiezioni, che,
                  speriamo, potranno essere prese in considerazione in
                  caso di appello: come si sarebbe pronunciato se il datore
                  di lavoro, anzichè aprire la casella di posta elettronica,
                  avesse aperto una tradizionale e comunissima busta di
                  posta indirizzata al dipendente presso la sede
                  dell'Azienda? Sulla base della considerazione che la
                  posta elettronica è solo uno strumento per lo
                  svolgimento delle funzioni aziendali è lecito per il datore
                  di lavoro intercettare ed ascoltare, anche all'insaputa
                  dell'interessato, comunicazioni telefoniche su telefoni
                  fissi e mobili dati in comodato d'uso da parte
                  dell'azienda al lavoratore?

                  L'estensione di questa sentenza ad altri ambiti più
                  tradizionali della comunicazione aziendale
                  nasconderebbe enormi pericoli e ci si può chiedere se
                  non vada, clamorosamente, in collisione su quanto
                  stabilisce la legge sulla privacy per la tutela dei dati
                  riservati e sensibili (idee politiche, religiose, sindacali,
                  comportamenti privati) dei lavoratori.

                  Infine è conciliabile una sentenza del genere su quanto
                  stabilisce l'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori che vieta le
                  forme occulte di controllo a distanza, con l'ausilio di
                  dispositivi informatici e telematici, da parte dei datori di
                  lavoro sui propri dipendenti.

                  Oltretutto il datore di lavoro può tutelarsi da utilizzi
                  della posta elettronica non coerenti con le attività
                  lavorative disabilitando con appositi filtri la possibilità di
                  inviare e ricevere posta elettronica da molti indirizzi,
                  anche se una mentalità repressiva rispetto all'uso di
                  questi nuovi strumenti non è in linea con una prassi che
                  voglia dare autonomia, fiducia, e punti
                  sull'autoresponsabilizzazione rispetto ai risultati.

                  La necessità di regolamentare i diritti alla privacy,
                  nell'utilizzo di questi strumenti di comunicazione
                  aziendale, è stata messa in evidenza in più occasione
                  dall'Autority di Stefano Rodotà che ha invocato, più che
                  nuove leggi, accordi tra le parti socilali, aziende e
                  sindacati, che regolino l'utilizzo della posta elettronica.

                  Senza dimenticare che sempre più nelle aziende si
                  diffondono sistemi di messaggeria, vere e proprie "chat
                  aziendali" che possono soffrire di un occhiuto e non
                  disinteressato controllo dei datori di lavoro.