OGGETTO:
Responsabilita’ genitoriale.
RICERCA: Dottrina/Giurisprudenza/Disegni di legge
ANNI: Il reperibile
DATA AGGIORNAMENTO: Novembre 1998
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CRISCUOLI GIOVANNI USO DELLA PILLOLA, RESPONSABILITA' DEL CONCEPIMENTO E TUTELA DEL FIGLIO: DA UNA SENTENZA SCOZZESE AD UNA INCOSTITU- ZIONALITA' DELL' ART. 279 C.C. IN DIRITTO (IL) DI FAMIGLIA E DELLE PERSONE 1980, PT. II , PP. 0553 - 0579
L' A. PRENDE LO SPUNTO DA UNA SENTENZA DI UN GIUDICE SCOZ- ZESE PER PORRE IN EVIDENZA COME NEL DIRITTO INGLESE E SCOZ- ZESE SUSSISTA UN GENERALE OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEL FI- GLIO ILLEGITTIMO IN CAPO AL GENITORE, ANCHE IN MANCANZA DI UN RAPPORTO GENERICO DI FILIAZIONE, STANTE L' INTERESSE PREVALENTE DEL FIGLIO NEL QUADRO DEL RAPPORTO GENITORIALE. ANCHE NEL NOSTRO ORDINAMENTO, RILEVA L' A., VIGE UNA CERTA CONNESSIONE TRA PARITA' DEI GENITORI, LORO CORRESPONSABILI- TA' NEL MANTENIMENTO DELLA PROLE E REGOLA NEL CONCORSO DE- GLI ONERI. NE RILEVA ALTRESI' L' INCIDENZA NELL' APPLICA- ZIONE DELL' ART. 279 C.C., EVIDENZIANDO PERO' LA LIMITATA UTILIZZABILITA' SOGGETTIVA DI TALE ARTICOLO; DIFETTO QUESTO CHE LA CASSAZIONE AVREBBE CERCATO DI SUPERARE CON LA SEN- TENZA N. 4044 DEL 1976, SENTENZA CHE, A GIUDIZIO DELL' A., NON PUO' SERVIRE A LEGITTIMARE UNA MANIPOLAZIONE DELLA CHIARA VOLONTA' LEGISLATIVA EX ART. 279 CITATO, MA PIUTTO- STO A DIMOSTRARNE L' INCOSTITUZIONALITA' NELLA PARTE IN CUI TALE ARTICOLO LIMITA L' AZIONABILITA' DEL DIRITTO AL MANTE- NIMENTO AI SOLI CASI IN CUI _NON SI POSSA_ PROCEDERE PER LA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' O DI MATERNITA' NA- TURALE. CASS. 6 NOVEMBRE 1976, N. 4044 COD.CIV. ART. 0279 COSTITUZIONE ART. 0030
PINTO BOREA MARIA CRISTINA I DOVERI DEI GENITORI VERSO I FIGLI MINORI E LA RESPONSABILI- TA' EX ART. 2048 C.C. TITOLETTI : - I RAPPORTI PERSONALI TRA GENITORI E FIGLI PRIMA DELLA LEGGE 19 MAGGIO 1975 N. 151. - PORTATA INNOVATIVA DELLA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA: IN PARTICOLARE, IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA E LA NUOVA POSIZIONE DEL MINO- RE. - I DOVERI VERSO I FIGLI E LA POTESTA' GENITORIALE. - LA NUOVA FORMULAZIONE DELL' ART. 147 C.C. FUNZIONE E- DUCATIVA DEI GENITORI. ELIMINAZIONE DEL RIFERIMENTO AI PRINCIPI DELLA MORALE. - RILEVANZA DELLE CAPACITA', DEL- LE INCLINAZIONI E DELLE ASPIRAZIONI DEI FIGLI. - CONFI- GURAZIONE GIURIDICA DEI DOVERI VERSO FIGLI. - I RAPPORTI GENITORI-FIGLI NELLA CARTA COSTITUZIONALE. - FUNZIONE E- DUCATIVA E LIBERTA' RELIGIOSA. - IL DOVERE DI ISTRU- ZIONE. - L' OBBLIGO DI MANTENIMENTO. CONTENUTO E LIMITI. CENNI SUL MANTENIMENTO DEL MINORE NELL' IMPRESA FAMI- LIARE. L' INTERVENTO DEL GIUDICE. LA RESPONSABILITA' DEI GENITORI PER FATTO ILLECITO COMMESSO DAL MINORE IN DIRITTO (IL) DI FAMIGLIA E DELLE PERSONE , ( 1992 ) , PT. II , PP. 0364 - 0402 COSTITUZIONE ART. 0030 COD.CIV. ART. 0147 COD.CIV. ART. 0148 COD.CIV. ART. 0261 COD.CIV. ART. 0279 COD.CIV. ART. 0330 COD.CIV. ART. 0333 COD.CIV. ART. 2048 *********************************************
* EDITA SEZ. 3 SENT. 06708 DEL 11/11/1983
RESPONSABILITA' CIVILE - GENITORI E TUTORI - IN GENERE - GIU- DIZIO DI RISARCIMENTO PROMOSSO NEI CONFRONTI DEL GENITORE ESERCENTE LA POTESTA' GENITORIALE SUL FIGLIO MINORE QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DELLO STESSO EX ART. 2043 COD. CIV. - CASSAZIONE CON RINVIO - CITA- ZIONE IN RIASSUNZIONE NEI CONFRONTI DEL GENITORE IN PROPRIO - INAM- MISSIBILITA'.* COD.CIV. ART. 320 COD.CIV. ART. 2043 COST. COD.CIV. ART. 2048 QUALORA IL GIUDIZIO NEL QUALE SIA INTERVENUTA SENTENZA DI CASSAZIONE CON RINVIO SI SIA SVOLTO DA PARTE DEL PRETESO DANNEGGIATO NEI CONFRONTI DEL GE- NITORE ESERCENTE LA PATRIA POTESTA' SUL FIGLIO MINORE QUALE LEGALE RAPPRE- SENTANTE DI QUEST'ULTIMO, A NORMA DELL'ART. 2043 COD. CIV., E' NULLA LA CI- TAZIONE IN RIASSUNZIONE EFFETTUATA NEI CONFRONTI DEL GENITORE IN PROPRIO, IN QUANTO LA RESPONSABILITA' A TITOLO PERSONALE DELLO STESSO E' CONFIGURABILE A NORMA DELL'ART. 2048 COD. CIV.. ( V 1512/83, MASS N 426343).* VEDI 426343 8301512 EDITA * SEZ. 3 SENT. 01831 DEL 22/02/1988 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - TABELLA A AL- LEGATA ALLA LEGGE 24 DICEMBRE 1969 N. 880. MINIMI DI GARANZIA PER OGNI PERSONA DANNEGGIATA - RIFERIMENTO AI SOGGETTI CHE HANNO SUBITO DANNI ALLA PERSONA.* L. DEL 24/12/1969 NUM. 990 ART. 9 L. DEL 24/12/1969 NUM. 990 ART. 21 *COST. IN TEMA DI RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE STRADALE, CON RIGUARDO AI MINIMI DI GARANZIA FISSATI DALLA TABELLA A ALLEGATA ALLALEGGE N. 990 DEL 1969 SULLA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITA'CIVILE, PER SINGOLA "PERSONA DANNEGGIATA" DEVE INTENDERSI IL SOGGETTO INDI-VIDUO CHE NEL SINISTRO ABBIA SUBITO DANNI ALLA PERSONA E NON ANCHE QUALSIASIALTRO SOGGETTO CHE DALL'ALTRUI DANNO ALLA PERSONA ABBIA RISENTITO EFFETTIPATRIMONIALI NEGATIVI. PERTANTO, NELL'IPOTESI DI SINISTRO SOFFERTO DA UN MI-NORE, IL RISTORO DELL'INVALIDITA' PERMANENTE RIPORTATA DALL'INFORTUNATO, CO-ME QUELLO DELLE SPESE MEDICHE SOPPORTATE DALL'ESERCENTE LA POTESTA GENITO- RIALE ED IL RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE DA UN ENTE OSPEDALIERO DEVONOESSERE CONSIDERATI UNITARIAMENTE CONCERNENDO SOLTANTO LA POSIZIONE DEL DETTODANNEGGIATO, CON LA CONSEGUENZA CHE AL LORO RIGUARDO I MINIMI DI GARANZIA O-PERANO UNA SOLA VOLTA. ( V 4712/85, MASS N 442150; ( V 373/85, MASS N 438580).* VEDI 1985/n. 4712 VEDI 1985/n. 373
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DISEGNI DI LEGGE Risultato della ricerca: 3 documenti trovati.
1.Progetto di legge Camera 1432-TER
2.Progetto di legge Camera 671-TER
3.Progetto di legge Camera 173-TER
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N. 1) 1.Progetto di legge Camera 1432-TER
Progetto di legge Camera 1432-TER
Disposizioni in materia di responsabilita' genitoriale, affidamento del minore e istituzione del tribunale per i minorenni e per la famiglia ( Stralcio degli articoli da 40 a 53; 71; da 100 a 131 e 136 del disegno di legge C1432, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 18 novembre 1997 )
Testi disponibili: Scheda Camera dei lavori preparatori
Informazioni sul progetto di legge
Presentato da: Dep. DELFINO TERESIO (CCD)
Situazione del progetto di legge: Camera: Alla data del 23 Settembre 1998 in corso di esame da parte della Commissione Giustizia in sede referente
Numeri assunti dal progetto di legge nel suo iter parlamentare (S=Senato, C=Camera): C. 1432-TER (Stralciato da C. 1432) .
Classificazione per materia (sistema TeSeO) CODICE E CODIFICAZIONI - POTESTA' DEI GENITORI - AFFIDAMENTO DI MINORI - TRIBUNALE PER I MINORENNI
CAMERA DEI DEPUTATI N. 1432-ter
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati TERESIO DELFINO, BASTIANONI, CARMELO CARRARA, DE FRANCISCIS, FRONZUTI, GRILLO, LUCCHESE, PERETTI
Disposizioni in materia di responsabilità genitoriale, affidamento del minore e istituzione del tribunale per i minorenni e per la famiglia (Già articoli da 40 a 53; 71; da 100 a 131; 136, della proposta di legge n. 1432, stralciati con deliberazione dell'Assemblea il 18 novembre 1997)
Testo articoli Ultimo aggiornamento: 02/04/98 ore: 14:35:36
PROGETTO DI LEGGE - N. 1432-ter
Capo II
Responsabilità genitoriale
Art. 40. (Mantenimento delle relazioni parentali del minore). 1. Dopo il secondo comma dell'articolo 155 del codice civile è inserito il seguente:
"Il giudice, inoltre, deve, ove non sia controproducente, assicurare che siano mantenute le relazioni affettive e significative del minore con tutto il suo ambito parentale".
Art. 41.
(Diritti e doveri del genitore non affidatario).
1. Il terzo comma dell'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Il coniuge cui sono affidati i figli, salvo diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della potestà su essie deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggioreinteresse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il genitore non affidatario conserva i diritti ed i doveri inerenti allaresponsabilità dei genitori di cui all'articolo 315, compatibili con il regime di non affidamento. In particolare devemantenere significativi rapporti con il figlio, collaborando lealmente al suo processo evolutivo; deve contribuire, non solo economicamente, al suo mantenimento, alla sua istruzione ed alla sua educazione e può ricorrere al giudice quando ritengache siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse. Il genitore affidatario deve facilitare i rapporti del figliocon il genitore non affidatario ed i parenti di esso e non svalutarne figura e ruolo".
Art. 42. (Mutamento di rubrica).
1. La rubrica del titolo IX del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: "Della responsabilitàgenitoriale".
Art. 43. (Responsabilità dei genitori). 1. L'articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 315 - (Responsabilità dei genitori). - E' responsabilità dei genitori realizzare i compiti indicati nell'articolo 147 proteggendo il figlio, sostenendolo nel suo itinerario formativo, assicurandogli e tutelandone la sicurezza, la salute e lamoralità, promuovendone il benessere psicofisico e la progressiva acquisizione dell'autonomia. A tal fine essi hanno ildiritto-dovere di tenerlo presso di loro. Per attuare compiutamente questi doveri è conferita al genitore la potestàgenitoriale".
Art. 44. (Doveri dei figli). 1. Dopo l'articolo 315 del codice civile è inserito il seguente: "Art. 315-bis.- (Doveri dei figli).- Il figlio deve rispettare i genitori e collaborare con essi, e deve contribuire, inrelazione alle proprie sostanze ed al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa. Il figlio minorenne non può abbandonare la casa familiare, o quella del genitore affidatario, senza il consenso delgenitore ovvero senza provvedimento del giudice".
Art. 45. (Responsabilità genitoriale nel caso di un nuovo matrimonio del genitore).
1. All'articolo 317 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Nel caso di nuovo matrimonio del genitore affidatario, l'esercizio della responsabilità genitoriale può essereattribuito, con provvedimento del giudice, anche al nuovo coniuge ove vi sia il consenso del genitore non affidatario e ladomanda congiunta dei nuovi coniugi, ovvero se, mancando il consenso del genitore, il tribunale per i minorenni e per lafamiglia ritenga che ciò corrisponda all'interesse del minore".
Art. 46. (Abrogazione dell'articolo 330 del codice civile). 1. L'articolo 330 del codice civile è abrogato.
Art. 47. (Abuso, trascuratezza o inadeguatezza della responsabilità genitoriale). 1. L'articolo 332 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 332. - (Abuso, trascuratezza o inadeguatezza della responsabilità genitoriale).- Se si abusa dellafunzione genitoriale, se i doveri di cui all'articolo 315 sono trascurati o se le condizioni di sviluppo psicofisico delminore sono compromesse, il giudice interviene a protezione del minore su domanda di uno dei genitori, deiparenti, del minore che abbia compiuto sedici anni, del pubblico ministero o dei servizi locali per il tramitedell'ufficio di pubblico tutore. Nell'adottare i provvedimenti di cui agli articoli seguenti il giudice deve sempre tentare di ottenerel'adesione dei genitori alla misura prospettata".
Art. 48. (Provvedimenti del giudice). 1. L'articolo 333 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 333 - (Provvedimenti del giudice). - Nell'interesse del minore il giudice può intervenire con decreto sullaresponsabilità genitoriale: 1) disponendo interventi di assistenza e sostegno alla famiglia; 2) prescrivendo il comportamento che i genitori devono tenere nei confronti del figlio. Nei casi più gravi il giudicepuò subordinare la permanenza del minore presso i genitori all'adempimento da parte degli stessi delle prescrizioniimpartite; 3) disponendo l'allontanamento del genitore dalla casa familiare; 4) disponendo l'allontanamento del minore dalla casa familiare ed il suo affidamento all'altro genitore, a parenti o aterzi; 5) disponendo l'affidamento al servizio sociale dell'ente locale del minore, anche in caso di suo contestualeallontanamento; 6) disponendo la privazione della responsabilità genitoriale e della conseguente potestà; 7) disponendo l'apertura del procedimento di adozione. Nell'emanare i decreti di cui al primo comma il giudice preferisce, ove sia possibile ed opportuno, le soluzioni chemantengano il minore nel suo abituale ambiente di vita".
Art. 49. (Affidamento ai servizi sociali). 1. Dopo l'articolo 333 del codice civile è inserito il seguente: "Art. 333-bis.-‰á1 (Affidamento ai servizi sociali).- Nel caso di affidamento ai servizi sociali dell'ente locale iltribunale, predisposto insieme con i servizi un progetto educativo, convoca i genitori, i servizi e, se possibile, anche ilminore per concordare tempi, modalità e criteri di verifica dell'intervento. Il progetto è approvato con decreto, che è comunicato alle parti".
Art. 50. (Procedimento di intervento giudiziale sulla responsabilità genitoriale). 1. Dopo l'articolo 333-bis del codice civile è inserito il seguente: "Art. 333-ter. - (Procedimento di intervento giudiziale sulla responsabilità genitoriale).- I provvedimenti di cuiall'articolo 333 sono assunti in camera di consiglio a seguito di istruttoria il cui espletamento può essere affidato dalcollegio ad uno o a due componenti dello stesso. Devono essere sentiti il genitore, i ricorrenti, il minore a condizione che abbia compiuto il dodicesimo anno di età o,se opportuno, anche di età inferiore, il pubblico ministero ed i servizi sociali dell'ente locale. In caso di urgenza il tribunale per i minorenni e per la famiglia può adottare un provvedimento temporaneonell'interesse del minore senza necessità dell'audizione dei soggetti di cui ai commi primo e secondo. Tale provvedimentopuò essere pronunciato anche da uno dei componenti del tribunale stesso e in tal caso perde efficacia se non èconvalidato in camera di consiglio entro dieci giorni. I provvedimenti di urgenza, compreso quello di convalida di cui al terzo comma, non sono impugnabili ma decadonose non sono sostituiti entro trenta giorni da provvedimenti emessi in contraddittorio tra le parti. Il collegio designa uno o due dei suoi componenti per la vigilanza sull'esecuzione dei provvedimenti e per eventualiproposte di modifica".
Art. 51. (Reintegrazione nelle responsabilità genitoriali). 1. L'articolo 336 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 336 - (Reintegrazione nella potestà).- Il giudice può reintegrare nella potestà o nel suo esercizio il genitore che ne sia decaduto o la cui potestà sia stata attribuita ad altri, quando, cessate le ragioni per le quali il provvedimento èstato emanato, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio".
Art. 52. (Decadenza della potestà genitoriale come pena accessoria). 1. Sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono come pena accessoria la decadenza o la sospensione dellapotestà genitoriale.
Art. 53. (Abrogazione dell'articolo 318 del codice civile). 1. L'articolo 318 del codice civile è abrogato.
Capo VI
Affidamento del minore
Art. 71. (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.184, in materia di affidamento).
1. L'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n.184, è sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. Il minore che non possa permanere nella propria famiglia ed essere assistito in modo diretto dai suoigenitori è affidato ad altra famiglia, possibilmente con prole, o ad una persona singola dotata di specifica idoneità in mododa assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione. 2. Se per le esigenze del minore e del recupero della sua famiglia non risulti opportuno l'inserimento in una famigliaaffidataria o presso un affidatario deve essere individuata come affidataria una comunità di tipo familiare. 3. Il collocamento del minore in altre strutture di accoglienza o il suo ricovero in un istituto di assistenza, pubblicoo privato, da attuare nell'ambito della regione di residenza della sua famiglia, è consentito soltanto ove non sia possibile unconveniente affidamento ai sensi dei commi 1 e 2. 4. L'affidamento può essere a breve termine o a tempo programmato". 2. L'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n.184, è sostituito dal seguente:
"Art. 4 - 1. L'affidamento a breve termine, quando la difficoltà assistenziale ed educativa della famiglia d'origine siritiene reversibile, è effettuato dal servizio locale su richiesta o con l'adesione dei genitori o del genitore esercente lapotestà, sulla base di un programma concordato con la famiglia affidataria. 2. Il servizio locale riferisce immediatamente al giudice tutelare sull'affidamento effettuato, sulle sue motivazioni esulla sua presumibile durata; successivamente, qualora l'affidamento persista, aggiorna la relazione ogni sei mesi. 3. Il servizio locale, avvalendosi eventualmente della collaborazione di quello del luogo di residenza degliaffidatari, svolge opera di vigilanza e di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di origine e lasostiene con idonee misure al fine di agevolare il rientro del minore in famiglia; cura che il rientro avvenga nel modo piùopportuno. 4. Il giudice tutelare può intervenire in ogni momento, anche d'ufficio, impartendo disposizioni nell'interesse delminore. 5. Se l'affidamento è in corso da un anno, il giudice tutelare invia, a sua volta, una dettagliata relazione al tribunaleper i minorenni e per la famiglia, per i provvedimenti che ritiene opportuni. 6. A favore degli affidatari sono stabilite provvidenze economiche ed assistenziali dall'ente competente perresidenza della famiglia di origine o, se diverso, da quello da cui dipende il servizio locale che ha effettuato l'affidamento,salvo rivalsa nei confronti del primo".
3. Dopo l'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n.184, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è inseritoil seguente:
"Art. 4-bis.- 1. L'affidamento deve cessare quando non sussiste più la situazione di difficoltà temporanea dellafamiglia di origine, ovvero nel caso in cui la prosecuzione dello stesso pregiudichi il minore. 2. Qualora l'affidamento risulti ingiustificatamente protratto o, venuta meno l'adesione dei genitori, non risultinecessario disporre la prosecuzione nell'interesse del minore, il tribunale per i minorenni e per la famiglia ne ordina lacessazione".
4. Dopo l'articolo 4-bis della legge 4 maggio 1983, n.184, come introdotto dal comma 3 del presente articolo, èinserito il seguente:
"Art. 4-ter.- 1. L'affidamento di cui all'articolo 4 può essere disposto dal giudice in sede di separazione dei coniugi,di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio in sede di interventi sulla potestà genitoriale, nonché insede di interventi civili connessi ad un procedimento penale a carico di minori".
5. Dopo l'articolo 4-ter della legge 4 maggio 1983, n.184, come introdotto dal comma 4 del presente articolo, èinserito il seguente:
"Art. 4-quater. - 1. L'affidamento a tempo programmato può essere disposto dal tribunale per i minorenni e per lafamiglia quando le difficoltà familiari non si ritengono, allo stato, reversibili e non risultano gli estremi per procedere ad unadichiarazione di adottabilità. L'affidamento può essere disposto anche su richiesta degli stessi genitori quando questi nonpossano accudire il figlio per un grave impedimento materiale di carattere permanente, ma dimostrino di volere e poterecontinuare ad assisterlo sul piano affettivo e su quello educativo. 2. L'affidamento è disposto in collaborazione con il servizio locale, che provvede, sulla base delle disposizioni impartite dal tribunale, al reperimento dell'affidatario. 3. L'affidamento deve essere regolato mediante un progetto di intervento concordato con il servizio locale e conla famiglia affidataria e sottoposto a verifiche periodiche. 4. L'ente locale dacui dipende il servizio dispone, occorrendo, le provvidenze economiche ed assistenziali asostegno dell'affidamento. 5. La cessazione dell'affidamento consegue alla revoca dell'affidamento pronunciata dal giudice. Gli affidatari sonolegittimati a proporre domanda di revoca o di modifica delle prescrizioni imposte e ad opporsi alle relative domande daaltri proposte".
6. Dopo l'articolo 4-quater della legge 4 maggio 1983, n.184, come introdotto dal comma 5 del presente articolo, èinserito il seguente:
"Art. 4-quinquies. - 1. I coniugi o la persona singola affidataria devono accogliere presso di loro il minore eprovvedere al suo matenimento ed alla sua educazione ed istruzione, fermi gli obblighi della famiglia d'origine, tenendoconto delle indicazioni dei genitori ed osservando le prescrizioni del giudice tutelare e del servizio locale. 2. Gli affidatari devono agevolare i rapporti tra il minore ed i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famigliad'origine. 3. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza gli affidatari, i genitori ed il servizio locale possonoricorrere senza formalità al giudice tutelare, il quale, sentiti gli interessati, nonché il minore che abbia compiuto ildodicesimo anno di età, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili per il minore stesso. Se il contrasto permane, ilgiudice attribuisce il potere di decisione alla persona che, nel singolo caso, ritiene la più idonea a curare gli interessi delminore. 4. Se l'affidamento è stato attribuito ad una comunità di tipo familiare, le disposizioni stabilite per gli affidatarivalgono anche nei riguardi del responsabile della comunità. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche al responsabile dell'istitutopresso cui è ricoverato il minore".
7. Dopo l'articolo 4-quinquies della legge 4 maggio 1983, n.184, come introdotto dal comma 6 del presentearticolo, è inserito il seguente:
"Art. 4-sexies. - 1. L'affidamento di un minore, effettuato dai genitori a chi non sia parente entro il quarto grado perun periodo superiore a sei mesi, deve essere segnalato al tribunale per i minorenni e per la famiglia del luogo di residenzadel minore stesso. 2. Segnalazione analoga a quella di cui al comma 1 deve essere inviata al tribunale per i minorenni e per la famigliada chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie un minore stabilmente nella propria abitazione per unperiodo superiore a quello indicato nel medesimo comma 1. 3. Il tribunale per i minorenni e per la famiglia, eseguiti gli opportuni accertamenti, direttamente o richiedendoli algiudice tutelare, adotta i provvedimenti più idonei per la tutela del minore ". TITOLO IV
TRIBUNALE PER I MINORENNI E PER LA FAMIGLIA.
Capo I. Organizzazione
Art. 100. (Istituzione del tribunale per i minorenni e per la famiglia). 1. E' istituito il tribunale per i minorenni e per la famiglia.
Art. 101.
(Denominazione e sede).
1. Nelle sedi indicate dal regolamento di esecuzione della presente legge, da emanarsi entro tre mesi dalla data dientrata in vigore della medesima, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, sono costituiti il tribunale peri minorenni e per la famiglia e la procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e per la famiglia, insostituzione, rispettivamente, del tribunale per i minorenni e della procura della Repubblica presso lo stesso di cui al regiodecreto-legge 20 luglio 1934, n.1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n.835.
Art. 102. (Composizione del tribunale per i minorenni e per la famiglia e della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e per la famiglia). 1. Ogni tribunale per i minorenni e per la famiglia è composto da un presidente, da due o più magistrati ordinari, nelnumero e con le qualifiche che saranno stabilite con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 101, nonché da giudiciesperti. 2. Ogni procura della Repubblica presso il tribunale dei minorenni e per la famiglia è composta da un procuratoredella Repubblica e da uno o più sostituti, nel numero e con la qualifica che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzionedi cui all'articolo 101.
Art. 103. (Giudice tutelare).
1. Le funzioni di giudice tutelare sono esercitate da un giudice del tribunale per i minorenni e per la famiglia. 2. Il presidente del tribunale per i minorenni e per la famiglia designa ogni due anni uno o più giudici destinati adesercitare le funzioni di giudice tutelare per tutto il territorio compreso nella giurisdizione del tribunale stesso. Il giudicetutelare può essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da più giudici onorari dislocati nelle diverse aree territorialidella circoscrizione del tribunale. 3. I giudici onorari di cui l comma 2 sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura, sentito il parere delconsiglio giudiziario territoriale competente, tra le persone fornite dei requisiti di età di cui all'articolo 109, che abbianoadeguata esperienza nel campo della vita familiare e dell'educazione dei giovani. Art. 104. (Cancelleria e segreteria giudiziaria, coadiutori, commessi ed ufficiali giudiziari). 1. Presso ogni tribunale per i minorenni e per la famiglia e presso la relativa procura sono istituiti un ufficio dicancelleria e un ufficio autonomo per le notifiche. 2. Le piante organiche dei cancellieri, dei segretari, dei coadiutori giudiziari, dei commessi e degli ufficiali giudiziarisono stabilite con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 101.
Art. 105. (Polizia giudiziaria). 1. Alle dipendenze della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e per le famiglie è costituita unasezione di polizia giudiziaria, composta di personale maschile e femminile.
Art. 106. (Costituzione dell'organo giudicante).
1. Esclusi i casi espressamente stabiliti dalla legge, la giurisdizione del tribunale per i minorenni e per la famiglia èesercitata da un collegio di tre membri, costituito da un magistrato ordinario e da due giudici esperti. Art. 107. (Sezione per i minorenni e per la famiglia della corte di appello).
1. Presso ogni sede di corte di appello capoluogo di regione è istituita una sezione specializzata per i minorenni e perla famiglia, composta da un magistrato di Cassazione con funzioni di presidente e da magistrati dei tribunali per i minorennie per la famiglia. 2. I magistrati di tribunale pesteranno servizio presso la sezione di cui al comma 1, sulla base di una designazionetabellare, in modo tale da escludere che i magistrati che hanno deciso in primo grado possano essere chiamati a deciderein sede di appello in ordine al medesimo caso. In caso di impedimento del presidente della sezione, il collegio è presiedutoda un consigliere di corte di appello designato in sede tabellare. 3. La sezione di cui al comma 1 decide in collegio, composto da quattro membri, dei quali due magistrati e duegiudici esperti. In caso di parità di voti, nei procedimenti penali prevale la decisione più favorevole all'imputato e neiprocedimenti civili prevale il voto del presidente. 4. Presso la sezione di cui al comma 1 le funzioni di pubblico ministero sono esercitate da un avvocato generale o, incaso di suo impedimento oppure quando sia necessario, da un sostituto procuratore generale. 5. Le piante organiche della sezione di cui al comma 1 e della relativa procura generale sono stabilite con ilregolamento di esecuzione di cui all'articolo 101. 6. Presso ogni ufficio giudiziario i giudici esperti devono essere in numero triplo rispetto a quello dei magistratiordinari.
Art. 108.
(Assegnazione dei magistrati professionali agli uffici minorili).
1. La destinazione dei magistrati agli uffici giudiziari per i minorenni e per la famiglia è deliberata dal Consiglio superiore della magistratura con esclusivo riferimento alla loro specializzazione nel campo delle problematiche minorili e familiari ed alla loro partecipazione ai corsi di cui all'articolo 110.
Art. 109.
(Nomina dei giudici esperti).
1. Possono essere nominati giudici esperti i cittadini italiani di età compresa tra i trenta ed i sessantacinque anni, che abbiano uno dei seguenti requisiti: a) siano operatori socio-sanitari ed abbiano svolto attività a favore dei minori per almeno tre anni; b) siano muniti di diploma di scuola di servizio sociale o di titolo di studio universitario in discipline attinenti alleproblematiche minorili e della famiglia quali psicologia, pedagogia, scienze umane, sociologia, neuropsichiatria infantile,criminologia, antropologia, pediatria, ed abbiano concretamente operato in attività a favore dei minori per almeno tre anni.
2. I giudici esperti durano in carica tre anni e possono essere confermati per altri due trienni su richiesta delpresidente del tribunale per i minorenni e per la famiglia, sempre che persistano le condizioni soggettive previste per laloro nomina di cui al comma 1. In caso di compimento del settantesimo anno di età nel corso del triennio, i giudici esperticontinuano ad espletare le loro funzioni fino al termine del triennio. 3. Le modalità della nomina dei giudici esperti sono disciplinate dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 101,sulla base dei seguenti criteri: a) presentazione di apposita domanda degli interessati, entro termini prefissati annualmente e indipendentementedalle vacanze dei posti previsti in ruolo; b) valutazione comparativa tra gli aspiranti; c) parere dell'ufficio centrale per la giustizia minorile; d) nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario.
4. Si estendono ai giudici esperti le incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario,approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12. L'esercizio della funzione è altresì incompatibile con l'esercizio dellaprofessione forense. 5. Ai giudici esperti per ogni giorno in cui esplicano attività istruttoria o decisoria compete una indennità il cuiammontare è determinato ogni tre anni con decreto del Ministro di grazia e giustizia, emanato di concerto con il Ministrodel tesoro. 6. I giudici esperti, su delega del presidente, svolgono funzioni istruttorie. Compongono il collegio secondo ilcalendario delle udienze. 7. Lo svolgimento della funzione di giudice esperto deve essere contenuto in limiti di tempo tali che non risultipregiudicata in modo rilevante l'eventuale attività professionale dell'interessato, ferma restando l'esigenza di garantire unacongrua continuità di apporti all'ufficio giudiziario minorile. 8. L'ente pubblico dal quale eventualmente dipende la persona nominata giudice esperto deve consentire aquest'ultimo di svolgere adeguatamente la sua funzione. Art. 110. (Corsi di aggiornamento). 1. Il Consiglio superiore della magistratura, d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia, organizza ogni anno, nellesedi degli uffici giudiziari di cui alla presente legge, corsi di formazione e di aggiornamento per i giudici professionali e per igiudici esperti che svolgono le loro funzioni presso gli stessi. E' obbligatoria la partecipazione a tale corso almeno ognitriennio. 2. Il presidente della sezione di cui al comma 1 dell'articolo 107 organizza, almeno una volta l'anno, riunioni di studioe di confronto di esperienze, cui devono partecipare tutti i giudici professionali ed esperti che operano nel distretto. Art. 111. (Sorveglianza sugli uffici giudiziari per i minori e per la famiglia). 1. La sorveglianza sui tribunali per i minori e per la famiglia e sui magistrati ad essi assegnati spetta al presidente dellasezione di cui al comma 1 dell'articolo 107; la sorveglianza sugli uffici di procura per i minori e per la famiglia e suimagistrati addetti spetta al procuratore generale presso la corte di appello. Art. 112. (Servizi sociali). 1. Per l'assolvimento dei suoi compiti il tribunale per i minorenni e per la famiglia si avvale dei servizi minorilidell'amministrazione della giustizia e dei servizi sociali degli enti locali. 2. Il tribunale per i minorenni e per la famiglia si avvale altresì della collaborazione della pubblica amministrazione edin particolare degli enti locali e delle unità sanitarie locali. Capo II Competenza
Sezione I. Competenza civile del tribunale
Art. 113. (Competenza per materia). 1. Il tribunale per i minorenni e per la famiglia è competente, oltre che per tutte le materie ed i provvedimenti dicompetenza del tribunale per i minorenni alla data di entrata in vigore della presente legge, anche per le seguenti materie: a) costituzione e validità del matrimonio civile, separazione dei coniugi, scioglimento e cessazione degli effetticivili del matrimonio;
b) rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi;
c) filiazione, adozione e potestà genitoriale;
d) prestazioni alimentari;
e) formazione e rettificazione degli atti di stato civile;
f) interdizione e inabilitazione;
g) assenza e morte presunta;
h) accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattie mentali di competenza dell'autorità giudiziaria.
Art. 114. (Competenza per territorio).
1. La competenza per territorio negli affari civili è determinata dal luogo ove dimora abitualmente la famiglia allaquale i soggetti interessati appartengono. Qualora non sia possibile determinare tale dimora è competente il tribunale delluogo ove risiede la persona nei confronti della quale è richiesto il provvedimento e ove tale residenza non sia conosciuta ècompetente il tribunale del luogo ove risiede chi richiede il provvedimento.
Sezione II
Competenza penale del tribunale
Art. 115. (Competenza per materia).
1. Il tribunale per i minorenni e per la famiglia è competente, oltre che per i reati commessi dai minori di diciotto anni,anche per i procedimenti concernenti i seguenti reati:
a) delitti contro la famiglia previsti dal titolo XI del libro secondo del codice penale, ad esclusione del delitto di cui all'articolo 565 del codice penale;
b) delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies del codice penale, se commessi in danno di minore da persona che ne sia l'ascendente, il tutore o l'affidatario;
c) delitti di percosse, di lesioni personali e volontarie, di ingiuria, di diffamazione, di sequestro di persona e delitti contro la libertà morale, se commessi tra persone legate con il minore da rapporti di coniugio, di filiazione o di tutela;
d) delitto previsto dall'articolo 591, primo, terzo e quarto comma, del codice penale;
e) contravvenzioni previste dagli articoli 671 e 732, nonché 716 e 731 del codice penale, come modificati dalla presente legge.
Art. 116.
(Procedimenti connessi).
1. La competenza per i procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 115, quando siano connessi ad altri reati, appartiene al giudice ordinario limitatamente agli imputati maggiori di diciotto anni.
Art. 117.
(Competenza per territorio).
1. La competenza per territorio negli affari penali è regolata dalle norme del codice di procedura penale e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.448.
Sezione III
Competenza del giudice tutelare
Art. 118.
(Competenza per materia).
1. Il giudice tutelare ha competenza, oltre che nelle materie attribuitegli dalla normativa vigente in ordine agli interdetti e agli inabilitati ed alla procedura per l'adozione, nelle seguenti materie:
a) vigilanza sulle tutele, sulle curatele e sull'attività degli assistenti alla protezione dei minori;
b) delibere indicate nell'articolo 371 del codice civile;
c) provvedimenti di competenza, alla data di entrata in vigore della presente legge, dello stesso giudice tutelare, del tribunale ordinario e del tribunale per i minorenni, aventi ad oggetto autorizzazioni a compiere atti di contenuto patrimoniale nell'interesse di minori, di interdetti e di inabilitati. Sono escluse le competenze previste alla sezione I del presente capo, attribuite al tribunale per i minorenni e per la famiglia. Contro i provvedimenti del giudice tutelare è ammesso reclamo al tribunale per i minorenni e per la famiglia. Sui reclami, nonché sui provvedimenti del giudice tutelare da omologare, il tribunale delibera con la partecipazione del giudice tutelare, che svolge funzioni di relatore.
Capo III
Procedimenti
Sezione I
Procedimenti civili
Art. 119.
(Procedimento speciale).
1. Nelle materie di cui agli articoli 84, 87, 89, 90 e 112 del codice civile, nonché nei casi in cui si debba intervenire a tutela del minore coinvolto in una situazione comunque a lui pregiudizievole, il tribunale procede nelle forme di cui all'articolo 333-ter del codice civile, introdotto dall'articolo 50 della presente legge. 2. In materia di adozione si osservano le disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n.184, come modificata dal capo VII del titolo II della presente legge. 3. Per gli altri procedimenti in camera di consiglio si applicano le disposizioni di cui al capo VI del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile.
Art. 120.
(Procedimento ordinario).
1. Nelle materie indicate dall'articolo 115 si applicano le ordinarie norme processuali stabilite in relazione alla natura della causa, salvo quanto previsto dall'articolo 121.
Art. 121.
(Tentativo di conciliazione in sede di separazione dei coniugi).
1. Nelle cause di separazione, prima di adire il tribunale, i coniugi hanno l'obbligo di comunicare la loro intenzione di separarsi al consultorio familiare territorialmente competente o scelto d'intesa tra loro. 2. La comunicazione deve essere effettuata congiuntamente o da uno dei coniugi che la invia all'altro coniuge ed al consultorio familiare a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 3. Il consultorio familiare, entro venti giorni dalla comunicazione, convoca le parti per illustrare le procedure della separazione e le conseguenze che esse comportano, specie nei confronti dei figli, nonché per esperire un tentativo di conciliazione con particolare riguardo all'affidamento dei figli ed alle modalità di affidamento. 4. Se la conciliazione riesce, è redatto un processo verbale sottoscritto da entrambi i coniugi. 5. Se la conciliazione riguarda solo le modalità della separazione, è altresì redatto un processo verbale sottoscritto da entrambi i coniugi che è presentato con ricorso congiunto al tribunale competente. Il presidente ne riferisce al tribunale che provvede in camera di consiglio alla omologazione del verbale di conciliazione, che produce gli effetti della separazione personale tra i coniugi. 6. Nel caso in cui non vi sia conciliazione, è redatto comunque un processo verbale nel quale sono precisate le posizioni delle parti. 7. Il consultorio familiare invia al presidente del tribunale una relazione nella quale sono analizzate la natura del conflitto e le prospettive del suo svolgimento per fornire elementi di giudizio ai fini di eventuali provvedimenti urgenti. 8. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, ciascuno dei coniugi può adire il tribunale competente. 9. Il presidente del tribunale convoca le parti avanti a sè per l'assunzione dei provvedimenti urgenti.
Art. 122.
(Provvedimenti cautelari).
1. Il tribunale per i minorenni e per la famiglia, ove esista il pericolo che l'obbligato possa sottrarsi all'adempimento, può imporgli, con decreto adottato nel corso del procedimento, ovvero con la sentenza conclusiva del procedimento medesimo, di prestare idonea garanzia reale specificando i beni per il pignoramento, e può ordinare l'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni di proprietà dello stesso. 2. L'ipoteca giudiziale può essere convertita in deposito di denaro o di valori o sostituita da pegno su beni mobili ovvero da altra idonea garanzia su istanza del debitore, sentito il creditore, con provvedimento in camera di consiglio, soggetto a reclamo davanti alla corte d'appello. 3. Il tribunale per i minorenni e per la famiglia può ordinare che una quota dei proventi di lavoro dell'obbligato sia versata direttamente agli aventi diritto da parte dei datori di lavoro ai quali sia stato notificato il provvedimento. 4. Il tribunale per i minorenni e per la famiglia può inoltre disporre a garanzia dell'esecuzione e ove siano infruttuosi i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, che siano resi inefficaci atti di disposizione dell'obbligato compiuti nel biennio precedente all'introduzione della causa. Il provvedimento con cui il tribunale ha disposto l'inefficacia di tali atti di disposizione deve essere revocato qualora il debitore offra le garanzie di cui ai commi 1, 2 e 3.
Art. 123.
(Attuazione dei provvedimenti).
1. Presso il tribunale per i minorenni e per la famiglia un magistrato designato dal presidente promuove l'attuazione dei provvedimenti, anche se emessi in grado di appello, determinandone con ordinanza i tempi e le modalità più opportune. 2. Contro l'ordinanza è ammesso, entro dieci giorni, reclamo al collegio, che decide con ordinanza non impugnabile.
Art. 124.
(Fondo di mantenimento).
1. E' istituito presso gli istituti di credito di diritto pubblico il "fondo di mantenimento", avente lo scopo di assicurare le prestazioni e gli assegni di mantenimento stabiliti dal giudice in favore degli aventi diritto. A tale fondo è assegnata la somma di lire 10 miliardi annui. 2. Il fondo di cui al comma 1 è gestito dall'istituto di credito sulla base di una apposita convenzione, da stipulare con il Ministero di grazia e giustizia entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in cui sono determinate le modalità di gestione e di amministrazione del fondo e sono regolati i diritti e gli obblighi dell'ente creditizio.
Art. 125.
(Funzioni del fondo di mantenimento e doveri degli obbligati).
1. I soggetti tenuti alla corresponsione gli assegni di mantenimento devono versare la somma dovuta all'istituto di credito indicato dal giudice tra quelli di cui all'articolo 124 entro e non oltre i cinque giorni che precedono la fine di ogni mese. 2. L'istituto di credito versa la somma di cui al comma 1 all'avente diritto entro i primi cinque giorni del mese successivo, prelevandola, in caso di inadempimento dell'obbligato, dal fondo di cui all'articolo 124. 3. L'istituto di credito ha diritto di rivalsa nei confronti dell'inadempiente ed è tenuto a denunciare il caso al pretore per l'inizio dell'azione penale. 4. L'inadempiente è punito con la pena prevista dall'articolo 570 del codice penale, a meno che non dimostri di essere stato nell'impossibilità di adempiere all'obbligo di mantenimento.
Sezione II
Procedimenti penali
Art. 126.
(Norme applicabili).
1. Nei procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni e per la famiglia si applicano le norme contenute nel codice di procedura penale e, in caso di soggetti minorenni, nel decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.448, e nel decreto legislativo 28 luglio 1989, n.272, nonché negli articoli 19, 20, 21 e 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n.1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n.835, e successive modificazioni.
Art. 127.
(Dichiarazione di non doversi procedere).
1. Nei delitti di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 115 il tribunale può dichiarare di non doversi procedere quando sia stata ristabilita la concordia familiare. In tale caso la causa di estinzione opera anche nei confronti di coloro che hanno concorso nel delitto.
TITOLO V
UFFICIO DEL PUBBLICO TUTORE
Art. 128.
(Funzioni dell'ufficio).
1. E' istituito l'ufficio del pubblico tutore con i seguenti compiti:
a) reperire, preparare e sostenere nella loro azione i volontari che assumono, ai sensi della presente legge, l'ufficio di tutore, di curatore speciale e di assistente alla protezione del minore;
b) preparare e sostenere i parenti del minore nominati tutori per mancanza dei genitori o per loro incapacità ad esercitare la potestà genitoriale;
c) indicare al tribunale per i minorenni e per la famiglia, a seguito di segnalazione da parte dei servizi degli enti locali, le persone idonee a svolgere le funzioni di cui alle lettere a) e b);
d) rendere note ai consigli comunali o provinciali le gravi carenze di intervento a sostegno dei minori in difficoltà;
e) recepire e vagliare le segnalazioni relative a situazioni di difficoltà di singoli minori.
Art. 129.
(Legittimazione processuale).
1. L'ufficio del pubblico tutore è legittimato:
a) ad adire il giudice ordinario o amministrativo ed a costituirsi come parte nei relativi procedimenti, a tutela dei diritti o interessi collettivi riguardanti l'infanzia o l'adolescenza;
b) ad adire il tribunale per i minorenni e per la famiglia ed a costituirsi come parte nei relativi procedimenti, al fine di ottenere la pronuncia di cui all'articolo 67, nonché per ottenere provvedimenti a tutela del minore;
c) a costituirsi come parte nell'interesse del minore nei procedimenti civili che comunque lo riguardino e in quelli penali in cui il minore è parte lesa e per i quali, anche su segnalazione dei servizi sociali, appare opportuno che l'autonoma posizione del minore sia adeguatamente considerata e tutelata;
d) ad impugnare davanti alla sezione di cui al comma 1 dell'articolo 107, ed eventualmente davanti alla Corte di cassazione, i provvedimenti giudiziari che siano pregiudizievoli per il minore, anche se non sia stato parte nei precedenti gradi di giudizio.
Art. 130.
(Costituzione degli uffici del pubblico tutore).
1. Gli uffici del pubblico tutore sono costituiti da una o più persone nominate dai consigli regionali in seduta plenaria e con maggioranza qualificata di due terzi dei componenti. 2. La scelta deve avvenire tra i cittadini italiani che risiedono nel territorio di competenza, che svolgono, dimostrando particolare capacità, attività nei vari settori di protezione e tutela dei minori e che sono forniti di laurea in giurisprudenza o di altra laura equipollente. 3. Non possono essere nominati all'ufficio di pubblica tutela:
a) coloro che hanno riportato condanne per delitto non colposo o per contravvenzione punita con pena detentiva;
b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
c) coloro che sono stati dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale.
4. Non possono inoltre essere nominati:
a) i membri delle assemblee degli enti locali, nonché i membri della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Parlamento europeo;
b) i membri degli organi dirigenti dei partiti politici, anche a livello locale;
c) i magistrati in servizio.
Art. 131.
(Rinvio a leggi regionali).
1. Le regioni determinano con apposite leggi l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la dotazione, in strutture, personale e fondi, degli uffici del pubblico tutore e l'entità del compenso da attribuire alle persone nominate. 2. Le disposizioni della presente legge si applicano sull'intero territorio nazionale, fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano. TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 136.
(Assegnazione di magistrati).
1. I magistrati attualmente addetti ai tribunali per i minorenni ed alle relative procure sono assegnati, rispettivamente, ai tribunali per i minorenni e per la famiglia ed alle relative procure nella provincia in cui si trova il capoluogo del distretto, ove non richiedano di essere destinati ad altro tribunale per i minorenni e per la famiglia. 2. Il Consiglio superiore della magistratura, in sede di prima applicazione della presente legge, provvede all'assegnazione degli altri magistrati scegliendoli tra coloro che hanno partecipato ai corsi di preparazione che il Consiglio stesso è tenuto ad organizzare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e che hanno dimostrato di essere forniti delle attitudini necessarie per l'espletamento delle funzioni da esercitare.
********************************************* Stralcio della seduta n. 272 del 18/11/1997 Pag. 5
Deliberazione sulle richieste di stralcio relative alle proposte di legge Calzolaio ed altri n.173, Sbarbati n.671 e Teresio Delfino ed altri n.1432.
PRESIDENTE. La II Commissione (Giustizia), esaminando le abbinate proposte di legge CALZOLAIO ed altri: «Norme per la tutela e lo sviluppo deisoggetti in età evolutiva» (173); SBARBATI: «Nor me
Pag. 6
per la tutela dei minori» (671) e TERESIO DELFINO ed altri: «Norme per la tutela dei minori» (1432), ha deliberato di chiedere all'Assemblea lo stralcio rispettivamente: degli articoli da 39 a 51; 69; da 90 a 113, della proposta di legge n.173, con il nuovo titolo: «Disposizioni in materia di responsabilità genitoriale, affidamento del minore e tribunale per i minorenni» (173-ter); degli articoli da 40 a 53; 71; da 100 a 131; 136, della proposta di legge n.671, con il nuovo titolo: «Disposizioni in materia di responsabilità genitoriale, affidamento del minore e istituzione del tribunale per i minorenni e per la famiglia» (671-ter); degli articoli da 40 a 53; 71; da 100 a 127; 136, della proposta di legge n.1432, con il nuovo titolo: «Disposizioni in materia di responsabilità genitoriale, affidamento del minore e istituzione del tribunale per i minorenni e per la famiglia» (1432-ter). Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito. (Così rimane stabilito).
Le suddette proposte di legge nn.173-ter, 671-ter e 1432-ter vengono deferite alla II Commissione permanente (Giustizia), in sede referente, con il parere delle Commissioni I, V, VII, XI e XII. Le restanti parti delle proposte di legge nn.173-bis, 671-bis, 1432-bis, con il titolo originario, restano assegnate alla medesima Commissione, in sede referente, con il parere delle Commissioni I, III, V, VII, XI, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIV.
*************************************************** ***************************************************
N. 2) 2.Progetto di legge Camera 671-TER
Progetto di legge Camera 671-TER
Disposizioni in materia di responsabilita' genitoriale, affidamento del minore e istituzione del tribunale per i minorenni e per la famiglia ( Stralcio degli articoli da 40 a 53; 71; da 100 a 131 e 136 del disegno di legge C0671, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 18 novembre 1997 )
Testi disponibili: Scheda Camera dei lavori preparatori
Informazioni sul progetto di legge
Presentato da: Dep. SBARBATI LUCIANA (Misto)
Situazione del progetto di legge: Camera: Alla data del 23 Settembre 1998 in corso di esame da parte della Commissione Giustizia in sede referente
N. 671-ter
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato SBARBATI
Disposizioni in materia di responsabilità genitoriale, affidamento del minore e istituzione del tribunale per i minorenni e per la famiglia
(Già articoli da 40 a 53; 71; da 100 a 131; 136, della proposta di leggen. 671, stralciati con deliberazione dell'Assemblea il 18 novembre 1997)
PROPOSTA DI LEGGE
TITOLO II
TUTELA CIVILE DEI DIRITTI DEL MINORE Capo II
Responsabilitàgenitoriale.
Art. 40.
(Mantenimento delle relazioni parentali del minore).
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 155 del codice civile è inserito il seguente:
"Il giudice, inoltre, deve, ove non sia controproducente, assicurare che siano mantenute le relazioni affettive e significative del minore con tutto il suo ambito parentale".
Art. 41.
(Diritti e doveri del genitore non affidatario).
1. Il terzo comma dell'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente: "Il coniuge cui sono affidati i figli, salvo diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della potestà su essi e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il genitore non affidatario conserva i diritti ed i doveri inerenti alla responsabilità dei genitori di cui all'articolo 315, compatibili con il regime di non affidamento. In particolare deve mantenere significativi rapporti con il figlio, collaborando lealmente al suo processo evolutivo; deve contribuire, non solo economicamente, al suo mantenimento, alla sua istruzione ed alla sua educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse. Il genitore affidatario deve facilitare i rapporti del figlio con il genitore non affidatario ed i parenti di esso e non svalutarne figura e ruolo".
Art. 42.
(Mutamento di rubrica).
1. La rubrica del titolo IX del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente: "Della responsabilità genitoriale".
Art. 43.
(Responsabilità dei genitori).
1. L'articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 315. - (Responsabilità dei genitori). - E' responsabilità dei genitori realizzare i compiti indicati nell'articolo 147 proteggendo il figlio, sostenendolo nel suo itinerario formativo, assicurandogli e tutelandone la sicurezza, la salute e la moralità, promuovendone il benessere psicofisico e la progressiva acquisizione dell'autonomia. A tal fine essi hanno il diritto-dovere di tenerlo presso di loro. Per attuare compiutamente questi doveri è conferita al genitore la potestà genitoriale".
Art. 44.
(Doveri dei figli).
1. Dopo l'articolo 315 del codice civile è inserito il seguente:
"Art. 315-bis. - (Doveri dei figli). - Il figlio deve rispettare i genitori e collaborare con essi, e deve contribuire, in relazione alle proprie sostanze ed al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa. Il figlio minorenne non può abbandonare la casa familiare, o quella del genitore affidatario, senza il consenso del genitore ovvero senza provvedimento del giudice".
Art. 45.
(Responsabilità genitoriale nel caso di un nuovo matrimonio del genitore).
1. All'articolo 317 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Nel caso di nuovo matrimonio del genitore affidatario l'esercizio della responsabilità genitoriale può essere attribuito, con provvedimento del giudice, anche al nuovo coniuge ove vi sia il consenso del genitore non affidatario e la domanda congiunta dei nuovi coniugi, ovvero se, mancando il consenso del genitore, il tribunale per i minorenni e per la famiglia ritenga che ciò corrisponda all'interesse del minore".
Art. 46.
(Abrogazione dell'articolo 330 del codice civile).
1. L'articolo 330 del codice civile è abrogato.
Art. 47.
(Abuso, trascuratezza o inadeguatezza della responsabilità genitoriale).
1. L'articolo 332 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 332. - (Abuso, trascuratezza o inadeguatezza della responsabilità genitoriale). - Se si abusa della funzione genitoriale, se i doveri di cui all'articolo 315 sono trascurati o se le condizioni di sviluppo psico-fisico del minore sono compromesse, il giudice interviene a protezione del minore su domanda di uno dei genitori, dei parenti, del minore che abbia compiuto sedici anni, del pubblico ministero o dei servizi locali per il tramite dell'ufficio di pubblico tutore. Nell'adottare i provvedimenti di cui agli articoli seguenti il giudice deve sempre tentare di ottenere l'adesione dei genitori alla misura prospettata".
Art. 48.
(Provvedimenti del giudice).
1. L'articolo 333 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 333. - (Provvedimenti del giudice). - Nell'interesse del minore il giudice può intervenire con decreto sulla responsabilità genitoriale:
1) disponendo interventi di assistenza e sostegno alla famiglia;
2) prescrivendo il comportamento che i genitori devono tenere nei confronti del figlio. Nei casi più gravi il giudice può subordinare la permanenza del minore presso i genitori all'adempimento da parte degli stessi delle prescrizioni impartite;
3) disponendo l'allontanamento del genitore dalla casa familiare;
4) disponendo l'allontanamento del minore dalla casa familiare ed il suo affidamento all'altro genitore, a parenti o a terzi; 5) disponendo l'affidamento al servizio sociale dell'ente locale del minore, anche in caso di suo contestuale allontanamento;
6) disponendo la privazione della responsabilità genitoriale e della conseguente potestà;
7) disponendo l'apertura del procedimento di adozione.
Nell'emanare i decreti di cui al primo comma il giudice preferisce, ove sia possibile ed opportuno, le soluzioni che mantengano il minore nel suo abituale ambiente di vita".
Art. 49.
(Affidamento ai servizi sociali).
1. Dopo l'articolo 333 del codice civile è inserito il seguente:
"Art. 333-bis. - (Affidamento ai servizi sociali). - Nel caso di affidamento ai servizi sociali dell'ente locale il tribunale, predisposto insieme con i servizi un progetto educativo, convoca i genitori, i servizi e, se possibile, anche il minore per concordare tempi, modalità e criteri di verifica dell'intervento. Il progetto è approvato con decreto, che è comunicato alle parti".
Art. 50.
(Procedimento di intervento giudiziale sulla responsabilità genitoriale).
1. Dopo l'articolo 333-bis del codice civile è inserito il seguente:
"Art. 333-ter. - (Procedimento di intervento giudiziale sulla responsabilità genitoriale). - I provvedimenti di cui all'articolo 333 sono assunti in camera di consiglio a seguito di istruttoria il cui esple tamento può essere affidato dal collegio ad uno o a due componenti dello stesso. Devono essere sentiti il genitore, i ricorrenti, il minore a condizione che abbia compiuto il dodicesimo anno di età o, se opportuno, anche di età inferiore, il pubblico ministero ed i servizi sociali dell'ente locale. In caso di urgenza il tribunale per i minorenni e per la famiglia può adottare un provvedimento temporaneo nell'interesse del minore senza necessità dell'audizione dei soggetti di cui ai commi precedenti. Tale provvedimento può essere pronunciato anche da uno dei componenti del tribunale stesso e in tal caso perde efficacia se non è convalidato in camera di consiglio entro dieci giorni. I provvedimenti di urgenza, compreso quello di convalida di cui al terzo comma, non sono impugnabili ma decadono se non sono sostituiti entro trenta giorni da provvedimenti emessi in contraddittorio tra le parti. Il collegio designa uno o due dei suoi componenti per la vigilanza sull'esecuzione dei provvedimenti e per eventuali proposte di modifica".
Art. 51.
(Reintegrazione nelle potestà).
1. L'articolo 336 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 336. - (Reintegrazione nella potestà). - Il giudice può reintegrare nella potestà o nel suo esercizio il genitore che ne sia decaduto o la cui potestà sia stata attribuita ad altri, quando, cessate le ragioni per le quali il provvedimento è stato emanato, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio".
Art. 52.
(Decadenza della potestà genitoriale come pena accessoria).
1. Sono abrogate le disposizioni che prevedono come pena accessoria la deca-denza o la sospensione della potestà genitoriale.
Art. 53.
(Abrogazione dell'articolo 318 del codice civile).
1. L'articolo 318 del codice civile è abrogato.
Capo VI
Affidamento del minore. Art. 71.
(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento).
1. L'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Il minore che non possa permanere nella propria famiglia ed essere assistito in modo diretto dai suoi genitori è affidato ad altra famiglia, possibilmente con prole, o ad una persona singola dotata di specifica idoneità in modo da assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione. 2. Se per le esigenze del minore e del recupero della sua famiglia non risulti opportuno l'inserimento in una famiglia affidataria o presso un affidatario, deve essere individuata come affidataria una comunità di tipo familiare. 3. Il collocamento del minore in altre strutture di accoglienza o il suo ricovero in un istituto di assistenza, pubblico o privato, da attuare nell'ambito della regione di residenza della sua famiglia, è consentito soltanto ove non sia possibile un conveniente affidamento ai sensi dei commi 1 e 2. 4. L'affidamento può essere a breve termine o a tempo programmato".
2. L'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:
"Art. 4 - 1. L'affidamento a breve termine, quando la difficoltà assistenziale ed educativa della famiglia d'origine si ritiene reversibile, è effettuato dal servizio locale su richiesta o con l'adesione dei genitori o del genitore esercente la potestà, sulla base di un programma concordato con la famiglia affidataria. 2. Il servizio locale riferisce immediatamente al giudice tutelare sull'affidamento effettuato, sulle sue motivazioni e sulla sua presumibile durata; successivamente, qualora l'affidamento persista, aggiorna la relazione ogni sei mesi. 3. Il servizio locale, avvalendosi eventualmente della collaborazione di quello del luogo di residenza degli affidatari, svolge opera di vigilanza e di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di origine e sostiene questa con idonee misure al fine di agevolare il rientro del minore in famiglia; cura che il rientro avvenga nel modo più opportuno. 4. Il giudice tutelare può intervenire in ogni momento, anche d'ufficio, impartendo disposizioni nell'interesse del minore. 5. Se l'affidamento è in corso da un anno, il giudice tutelare invia, a sua volta, una dettagliata relazione al tribunale per i minorenni e per la famiglia, per i provvedimenti che riterrà opportuni. 6. A favore degli affidatari sono stabilite provvidenze economiche ed assistenziali dall'ente competente per residenza della famiglia di origine o, se diverso, da quello da cui dipende il servizio locale che ha effettuato l'affidamento, salvo rivalsa nei confronti del primo".
3. Dopo l'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è inserito il seguente:
"Art. 4-bis.- 1. &'affidamento deve cessare quando non sussiste più la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine, ovvero nel caso in cui la prosecuzione dello stesso pregiudichi il minore. 2. Qualora l'affidamento risulti ingiustificatamente protratto o, venuta meno l'adesione dei genitori, non risulti necessario disporre la prosecuzione nell'interesse del minore, il tribunale per i minorenni e per la famiglia ne ordina la cessazione".
4. Dopo l'articolo 4-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dal comma 3 del presente articolo, è inserito il seguente:
"Art. 4-ter.- 1. &'affidamento di cui all'articolo 4 può essere disposto dal giudice in sede di separazione dei coniugi, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio in sede di interventi sulla potestà genitoriale, nonché in sede di interventi civili connessi ad un procedimento penale a carico di minori".
5. Dopo l'articolo 4-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dal comma 4 del presente articolo, è inserito il seguente:
"Art. 4-quater.- 1. &'affidamento a tempo programmato può essere disposto dal tribunale per i minorenni e per la famiglia quando le difficoltà familiari non si ritengono, allo stato, reversibili e non risultano gli estremi per procedere ad una dichiarazione di adottabilità. L'affidamento può essere disposto anche su richiesta degli stessi genitori quando questi non possano accudire il figlio per un grave impedimento materiale di carattere permanente, ma dimostrino di volere e potere continuare ad assisterlo sul piano affettivo e su quello educativo. 2. L'affidamento è disposto in collaborazione con il servizio locale, che curerà, sulla base delle disposizioni impartite dal tribunale, il reperimento dell'affidatario. 3. L'affidamento deve essere regolato mediante un progetto di intervento concordato con il servizio locale e con la famiglia affidataria e sottoposto a verifiche periodiche. 4. L'ente locale da cui dipende il servizio dispone, occorrendo, le provvidenze economiche ed assistenziali a sostegno dell'affidamento. 5. La cessazione dell'affidamento consegue alla revoca dell'affidamento pronunciata dal giudice. Gli affidatari sono legittimati a proporre domanda di revoca o di modifica delle prescrizioni imposte e ad opporsi alle relative domande da altri proposte".
6. Dopo l'articolo 4-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dal comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente:
"Art. 4-quinquies.- 1. I coniugi o la persona singola affidataria devono accogliere presso di loro il minore e provvedere al suo mantenimento ed alla sua educazione ed istruzione, fermi gli obblighi della famiglia d'origine, tenendo conto delle indicazioni dei genitori ed osservando le prescrizioni del giudice tutelare e del servizio locale. 2. Gli affidatari devono agevolare i rapporti tra il minore ed i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia d'origine. 3. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza gli affidatari, i genitori ed il servizio locale possono ricorrere senza formalità al giudice tutelare, il quale, sentiti gli interessati, nonché il minore che abbia compiuto il dodicesimo anno di età, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili per il minore stesso. Se il contrasto permane, il giudice attribuisce il potere di decisione alla persona che, nel singolo caso, ritiene la più idonea a curare gli interessi del minore. 4. Se l'affidamento è stato attribuito ad una comunità di tipo familiare, le disposizioni stabilite per gli affidatari valgono anche nei riguardi del responsabile della comunità. 5. Tali disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche al responsabile dell'istituto presso cui è ricoverato il minore".
7. Dopo l'articolo 4-quinquies della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dal comma 6 del presente articolo, è inserito il seguente:
"Art. 4-sexies.- 1. &'affidamento di un minore, effettuato dai genitori a chi non sia parente entro il quarto grado per un periodo superiore a sei mesi, deve essere segnalato al tribunale per i minorenni e per la famiglia del luogo di residenza del minore stesso. 2. Analoga segnalazione deve essere inviata al tribunale per i minorenni e per la famiglia da chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie un minore stabilmente nella propria abitazione per un periodo superiore a quello indicato nel comma 1. 3. Il tribunale per i minorenni e per la famiglia, eseguiti gli opportuni accertamenti, direttamente o richiedendoli al giudice tutelare, adotta i provvedimenti più idonei per la tutela del minore. 4. L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile e l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi".
TITOLO IV TRIBUNALE PER I MINORENNI E PER LA FAMIGLIA
Capo I
Organizzazione.
Art. 100.
(Istituzione del tribunale per i minorenni e per la famiglia).
1. E' istituito il tribunale per i minorenni e per la famiglia.
Art. 101.
(Denominazione e sede).
1. Nelle sedi indicate dal regolamento di esecuzione della presente legge, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono costituiti il tribunale per i minorenni e per la famiglia e la procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e per la famiglia, in sostituzione, rispettivamente, del tribunale per i minorenni e della procura della Repubblica presso lo stesso di cui al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni.
Art. 102.
(Composizione del tribunale per i minorenni e per la famiglia e della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e per la famiglia).
1. Ogni tribunale per i minorenni e per la famiglia è composto da un presidente, da due o più magistrati ordinari, nel numero e con le qualifiche che saranno stabilite con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 101, nonché da giudici esperti. 2. Ogni procura della Repubblica presso il tribunale dei minorenni e per la famiglia è composta da un procuratore della Repubblica e da uno o più sostituti, nel numero e con la qualifica che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 101.
Art. 103.
(Giudice tutelare).
1. Le funzioni di giudice tutelare sono esercitate da un giudice del tribunale per i minorenni e per la famiglia. 2. Il presidente del tribunale per i minorenni e per la famiglia designa, ogni due anni, uno o più giudici destinati ad esercitare le funzioni di giudice tutelare per tutto il territorio compreso nella giurisdizione del tribunale stesso. Il giudice tutelare può essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da più giudici onorari dislocati nelle diverse aree territoriali della circoscrizione del tribunale. 3. I giudici onorari di cui al comma 2 sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura, sentito il parere del consiglio giudiziario territoriale competente, tra le persone fornite dei requisiti di età di cui all'articolo 109, che abbiano adeguata esperienza nel campo della vita familiare e dell'educazione dei giovani.
Art. 104.
(Cancelleria e segreteria giudiziaria, coadiutori, commessi ed ufficiali giudiziari).
1. Presso ogni tribunale per i minorenni e per la famiglia e presso la relativa procura sono istituiti un ufficio di cancelleria e un ufficio autonomo per le notifiche. 2. Le piante organiche dei cancellieri, dei segretari, dei coadiutori giudiziari, dei commessi e degli ufficiali giudiziari sono stabilite con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 101.
Art. 105.
(Polizia giudiziaria).
1. Alle dipendenze della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e per la famiglia è costituita una sezione di polizia giudiziaria, composta di personale maschile e femminile.
Art. 106.
(Costituzione dell'organo giudicante).
1. Esclusi i casi espressamente stabiliti dalla legge, la giurisdizione del tribunale per i minorenni e per la famiglia è esercitata da un collegio di tre membri, costituito da un magistrato ordinario e da due giudici esperti.
Art. 107.
(Sezione per i minorenni e per la famiglia della corte d'appello).
1. Presso ogni sede di corte di appello del capoluogo di regione è istituita una sezione specializzata per i minorenni e per la famiglia, composta da un magistrato di cassazione con funzioni di presidente e da magistrati dei tribunali per i minorenni e per la famiglia. 2. I magistrati di tribunale prestano servizio presso la sezione di cui al comma 1, sulla base di una designazione tabellare, in modo tale da escludere che i magistrati che hanno deciso in primo grado possano essere chiamati a decidere in sede di appello in ordine al medesimo caso. In caso di impedimento del presidente della sezione, il collegio è presieduto da un consigliere di corte di appello designato in sede tabellare. 3. La sezione di cui al comma 1 decide in collegio, composto da quattro membri, dei quali due magistrati e due giudici esperti. In caso di parità di voti, nei procedimenti penali prevale la decisione più favorevole all'imputato e nei procedimenti civili prevale il voto del presidente. 4. Presso la sezione di cui al comma 1 le funzioni di pubblico ministero sono esercitate da un avvocato generale o, in caso di suo impedimento oppure quando sia necessario, da un sostituto procuratore generale. 5. Le piante organiche della sezione di cui al comma 1 e della relativa procura generale sono stabilite con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 101. 6. Presso ogni ufficio giudiziario i giudici esperti devono essere in numero triplo rispetto a quello dei magistrati ordinari.
Art. 108.
(Assegnazione dei magistrati professionali agli uffici minorili).
1. La destinazione dei magistrati agli uffici giudiziari per i minorenni e per la famiglia è deliberata dal Consiglio superiore della magistratura con esclusivo riferimento alla loro specializzazione nel campo delle problematiche minorili e familiari ed alla loro partecipazione ai corsi di cui all'articolo 110.
Art. 109.
(Nomina dei giudici esperti).
1. Possono essere nominati giudici esperti i cittadini italiani di età compresa tra i trenta ed i sessantacinque anni, che abbiano uno dei seguenti requisiti:
a) siano operatori socio-sanitari ed abbiano svolto attività a favore dei minori per almeno tre anni;
b) siano muniti di diploma di scuola di servizio sociale o di titolo di studio universitario in discipline attinenti alle problematiche minorili e della famiglia quali psicologia, pedagogia, scienze umane, sociologia, neuropsichiatria infantile, criminologia, antropologia, pediatria, ed abbiano concretamente operato in attività a favore dei minori per almeno tre anni. 2. I giudici esperti durano in carica tre anni e possono essere confermati per altri due trienni su richiesta del presidente del tribunale per i minorenni e per la famiglia, sempre che persistano le condizioni soggettive previste per la loro nomina di cui al comma 1. In caso di compimento del settantesimo anno di età nel corso del triennio, i giudici esperti continuano ad espletare le loro funzioni fino al termine del triennio. 3. Le modalità della nomina dei giudici esperti sono disciplinate dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 101, sulla base dei seguenti criteri:
a) presentazione di apposita domanda degli interessati, entro termini prefissati annualmente e indipendentemente dalle vacanze dei posti previsti in ruolo;
b) valutazione comparativa tra gli aspiranti; c) parere dell'ufficio centrale per la giustizia minorile;
d) nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario.
4. Si estendono ai giudici esperti le incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. L'esercizio della funzione è altresì incompatibile con l'esercizio della professione forense. 5. Ai giudici esperti per ogni giorno in cui esplicano attività istruttoria o decisoria compete una indennità il cui ammontare è determinato ogni tre anni con decreto del Ministro di grazia e giustizia, emanato di concerto con il Ministro del tesoro. 6. I giudici esperti, su delega del presidente, svolgono funzioni istruttorie. Compongono il collegio secondo il calendario delle udienze. 7. Lo svolgimento della funzione di giudice esperto deve essere contenuto in limiti di tempo tali che non risulti pregiudicata in modo rilevante l'eventuale attività professionale dell'interessato, ferma restando l'esigenza di garantire una congrua continuità di apporti all'ufficio giudiziario minorile. 8. L'ente pubblico dal quale eventualmente dipende la persona nominata giudice esperto deve consentire a quest'ultimo di svolgere adeguatamente la sua funzione.
Art. 110.
(Corsi di aggiornamento).
1. Il Consiglio superiore della magistratura, d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia, organizza ogni anno nelle sedi degli uffici giudiziari di cui alla presente legge, corsi di formazione e di aggiornamento per i giudici professionali e per i giudici esperti che svolgono le loro funzioni presso gli stessi. E' obbligatoria la partecipazione a tale corso almeno ogni triennio. 2. Il presidente della sezione di cui al comma 1 dell'articolo 107 organizza, almeno una volta l'anno, riunioni di studio e di confronto di esperienze, cui devono partecipare tutti i giudici professionali ed esperti che operano nel distretto.
Art. 111.
(Sorveglianza sugli uffici giudiziari per i minori e per la famiglia).
1. La sorveglianza sui tribunali per i minori e per la famiglia e sui magistrati ad essi assegnati spetta al presidente della sezione di cui al comma 1 dell'articolo 107; la sorveglianza sugli uffici di procura per i minori e per la famiglia e sui magistrati addetti spetta al procuratore generale presso la corte di appello.
Art. 112.
(Servizi sociali).
1. Per l'assolvimento dei suoi compiti il tribunale per i minorenni e per la famiglia si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi sociali degli enti locali. 2. Il tribunale per i minorenni e per la famiglia si avvale altresì della collaborazione della pubblica amministrazione ed, in particolare, degli enti locali e delle unità sanitarie locali.
Capo II
Competenza.
Sezione I
Competenza civile del tribunale.
Art. 113.
(Competenza per materia).
1. Il tribunale per i minorenni e per la famiglia è competente, oltre che per tutte le materie ed i provvedimenti di competenza del tribunale per minorenni alla data di entrata in vigore della presente legge, anche per le seguenti materie:
a) costituzione e validità del matrimonio civile, separazione dei coniugi, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi;
c) filiazione, adozione e potestà genitoriale;
d) prestazioni alimentari;
e) formazione e rettificazione degli atti di stato civile;
f) interdizione e inabilitazione;
g) assenza e morte presunta;
h) accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattie mentali di competenza dell'autorità giudiziaria.
Art. 114.
(Competenza per territorio).
1. La competenza per territorio negli affari civili è determinata dal luogo ove dimora abitualmente la famiglia alla quale i soggetti interessati appartengono. Qualora non sia possibile determinare tale dimora è competente il tribunale del luogo ove risiede la persona nei confronti della quale è richiesto il provvedimento e, ove tale residenza non sia conosciuta, è competente il tribunale del luogo ove risiede chi richiede il provvedimento.
Sezione II
Competenza penale del tribunale.
Art. 115.
(Competenza per materia).
1. Il tribunale per i minorenni e per la famiglia è competente, oltre che per i reati commessi dai minori di diciotto anni, anche per i procedimenti concernenti i seguenti reati:
a) delitti contro la famiglia previsti dal titolo XI del libro secondo del codice penale, ad esclusione del delitto di cui all'articolo 565 del codice penale;
b) delitti previsti dagli articoli 519, 521 e 530 del codice penale, se commessi in danno di minore da persona che ne sia l'ascendente, il tutore o l'affidatario;
c) delitti di percosse, di lesioni personali e volontarie, di ingiuria, di diffamazione, di sequestro di persona e delitti contro la libertà morale, se commessi tra persone legate con il minore da rapporti di coniugio, di filiazione o di tutela;
d) delitto previsto dall'articolo 591, primo, terzo e quarto comma, del codice penale;
e) contravvenzioni previste dagli articoli 671 e 732, nonché 716 e 731, come modificati dalla presente legge, del codice penale.
Art. 116.
(Procedimenti connessi).
1. La competenza per i procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 115, quando siano connessi ad altri reati, appartiene al giudice ordinario limitatamente agli imputati maggiori di diciotto anni.
Art. 117.
(Competenza per territorio).
1. La competenza per territorio negli affari penali è regolata dalle norme del codice di procedura penale e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e successive modificazioni.
Sezione III
Competenza del giudice tutelare.
Art. 118.
(Competenza per materia).
1. Il giudice tutelare ha competenza, oltre che nelle materie attribuitegli dalla normativa vigente in ordine agli interdetti e agli inabilitati ed alla procedura per l'adozione, nelle seguenti materie:
a) vigilanza sulle tutele, sulle curatele e sull'attività degli assistenti alla protezione dei minori;
b) delibere indicate nell'articolo 371 del codice civile;
c) provvedimenti di competenza, alla data di entrata in vigore della presente legge, dello stesso giudice tutelare, del tribunale ordinario e del tribunale per i minorenni, aventi ad oggetto autorizzazioni a compiere atti di contenuto patrimoniale nell'interesse di minori, di interdetti e di inabilitati. Sono escluse le competenze previste alla sezione I del capo II del titolo IV, attribuite al tribunale per i minorenni e per la famiglia. Contro i provvedimenti del giudice tutelare è ammesso reclamo al tribunale per i minorenni e per la famiglia. Sui reclami, nonché sui provvedimenti del giudice tutelare da omologare, il tribunale delibera con la partecipazione del giudice tutelare, che svolge funzioni di relatore.
Capo III
Procedimenti.
Sezione I
Procedimenti civili.
Art. 119.
(Procedimento speciale).
1. Nelle materie di cui agli articoli 84, 87, 89, 90 e 112 del codice civile, nonché nei casi in cui si debba intervenire a tutela del minore coinvolto in una situazione comunque a lui pregiudizievole, il tribu nale procede nelle forme di cui all'articolo 333-ter del codice civile, introdotto dall'articolo 50 della presente legge. 2. In materia di adozione si osservano le disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dal capo VII del titolo II della presente legge. 3. Per gli altri procedimenti in camera di consiglio si applicano le disposizioni di cui al capo VI del titolo II del libro IV del codice di procedura civile.
Art. 120.
(Procedimento ordinario).
1. Nelle materie indicate dall'articolo 115 si applicano le ordinarie norme processuali stabilite in relazione alla natura della causa, salvo quanto previsto dall'articolo 121.
Art. 121.
(Tentativo di conciliazione in sede di separazione dei coniugi).
1. Nelle cause di separazione dei coniugi, prima di adire il tribunale, i coniugi hanno l'obbligo di comunicare la loro intenzione di separarsi al consultorio familiare territorialmente competente o scelto d'intesa tra loro. 2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere effettuata congiuntamente o da uno dei coniugi che la invia all'altro coniuge ed al consultorio familiare a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 3. Il consultorio familiare, entro venti giorni dalla comunicazione, convoca le parti per illustrare le procedure della separazione e le conseguenze che esse comportano, specie nei confronti dei figli, nonché per esperire un tentativo di conciliazione con particolare riguardo all'affidamento dei figli ed alle modalità di affidamento. 4. Se la conciliazione riesce è redatto un processo verbale sottoscritto da entrambi i coniugi. 5. Se la conciliazione riguarda solo le modalità della separazione è altresì redatto un processo verbale sottoscritto da entrambi i coniugi che è presentato con ricorso congiunto al tribunale competente. Il presidente ne riferisce al tribunale che provvede in camera di consiglio alla omologazione del verbale di conciliazione, che produce gli effetti della separazione personale tra i coniugi. 6. Nel caso in cui non vi sia conciliazione, è redatto comunque un processo verbale nel quale sono precisate le posizioni delle parti. 7. Il consultorio familiare invia al presidente del tribunale una relazione nella quale sono analizzate la natura del conflitto e le prospettive del suo svolgimento per fornire elementi di giudizio ai fini di eventuali provvedimenti urgenti. 8. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, ciascuno dei coniugi può adire il tribunale competente. 9. Il presidente del tribunale convoca le parti avanti a sé per l'assunzione dei provvedimenti urgenti.
Art. 122.
(Provvedimenti cautelari).
1. Il tribunale per i minorenni e per la famiglia, ove esista il pericolo che l'obbligato possa sottrarsi all'adempimento, può imporgli, con decreto adottato nel corso del procedimento, ovvero con la sentenza conclusiva del procedimento medesimo, di prestare idonea garanzia reale specificando i beni per il pignoramento, e può ordinare l'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni di proprietà dello stesso. 2. L'ipoteca giudiziale può essere convertita in deposito di denaro o di valori o sostituita da pegno su beni mobili ovvero da altra idonea garanzia su istanza del debitore, sentito il creditore, con provvedimento in camera di consiglio, soggetto a reclamo davanti alla corte d'appello. 3. Il tribunale per i minorenni e per la famiglia può ordinare che una quota dei proventi di lavoro dell'obbligato sia versata direttamente agli aventi diritto da parte dei datori di lavoro ai quali sia stato notificato il provvedimento. 4. Il tribunale per i minorenni e per la famiglia può inoltre disporre a garanzia dell'esecuzione e ove siano infruttuosi i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, che siano resi inefficaci atti di disposizione dell'obbligato compiuti nel biennio precedente all'introduzione della causa. Il provvedimento con cui il tribunale ha disposto l'inefficacia di tali atti di disposizione deve essere revocato qualora il debitore offra le garanzie di cui ai commi 1, 2 e 3.
Art. 123.
(Attuazione dei provvedimenti).
1. Presso il tribunale per i minorenni e per la famiglia un magistrato designato dal presidente promuove l'attuazione dei provvedimenti, anche se emessi in grado di appello, determinandone con ordinanza i tempi e le modalità più opportune. 2. Contro l'ordinanza è ammesso, entro dieci giorni, reclamo al collegio, che decide con ordinanza non impugnabile.
Art. 124.
(Fondo di mantenimento).
1. E' istituito presso gli istituti di credito di diritto pubblico il "Fondo di mantenimento", avente lo scopo di assicurare le prestazioni e gli assegni di mantenimento stabiliti dal giudice in favore degli aventi diritto. 2. Il Fondo di cui al comma 1 è gestito dall'istituto di credito sulla base di una apposita convenzione, da stipulare con il Ministero di grazia e giustizia entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in cui sono determinate le modalità di gestione e di amministrazione del fondo ed in cui sono regolati i diritti e gli obblighi dell'ente creditizio.
Art. 125.
(Funzioni del Fondo e doveri degli obbligati).
1. I soggetti tenuti alla corresponsione degli assegni di mantenimento devono versare la somma dovuta all'istituto di credito indicato dal giudice tra quelli di cui all'articolo 124, entro e non oltre i cinque giorni che precedono la fine di ogni mese. 2. L'istituto di credito versa la somma di cui al comma 1 all'avente diritto entro i primi cinque giorni del mese successivo, prelevandola, in caso di inadempimento dell'obbligato, dal Fondo di cui all'articolo 124. 3. L'istituto di credito ha diritto di rivalsa nei confronti dell'inadempiente ed è tenuto a denunciare il caso al pretore per l'inizio dell'azione penale. 4. L'inadempiente è punito con la pena prevista dall'articolo 570 del codice penale, a meno che non dimostri di essere stato nell'impossibilità di adempiere all'obbligo di mantenimento.
Sezione II
Procedimenti penali.
Art. 126.
(Norme applicabili).
1. Nei procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni e per la famiglia si applicano le disposizioni di cui al codice di procedura penale e, in caso di soggetti minorenni, al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, e successive modificazioni, nonché agli articoli 19, 20, 21 e 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni.
Art. 127.
(Dichiarazione di non doversi procedere).
1. Nei delitti di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 115 il tribunale può dichiarare di non doversi procedere quando sia stata ristabilita la concordia familiare. In tal caso la causa di estinzione opera anche nei confronti di coloro che hanno concorso nel delitto.
TITOLO V
UFFICIO DEL PUBBLICO TUTORE
Art. 128.
(Funzioni dell'ufficio).
1. E' istituito l'ufficio del pubblico tutore con i seguenti compiti:
a) reperire, preparare e sostenere nella loro azione i volontari che assumono, ai sensi della presente legge, l'ufficio di tutore, di curatore speciale e di assistente alla protezione del minore;
b) preparare e sostenere i parenti del minore nominati tutori per mancanza dei genitori o per loro incapacità ad esercitare la potestà genitoriale;
c) indicare al tribunale per i minorenni e per la famiglia a seguito di segnalazione da parte dei servizi degli enti locali, le persone idonee a svolgere le funzioni di cui alle lettere a) e b);
d) rendere note ai consigli comunali o provinciali le gravi carenze di intervento a sostegno dei minori in difficoltà;
e) recepire e vagliare le segnalazioni relative a situazioni di difficoltà di singoli minori.
Art. 129.
(Legittimazione processuale).
1. L'ufficio del pubblico tutore è legittimato:
a) ad adire il giudice ordinario o amministrativo ed a costituirsi come parte nei relativi procedimenti, a tutela dei diritti o interessi collettivi riguardanti l'infanzia o l'adolescenza;
b) ad adire il tribunale per i minorenni e per la famiglia ed a costituirsi come parte nei relativi procedimenti, al fine di ottenere la pronuncia di cui all'articolo 67, nonché per ottenere provvedimenti a tutela del minore;
c) a costituirsi come parte nell'interesse del minore nei procedimenti civili che comunque lo riguardino e in quelli penali in cui il minore è parte lesa e per i quali, anche su segnalazione dei servizi sociali, appare opportuno che l'autonoma posizione del minore sia adeguatamente considerata e tutelata;
d) ad impugnare davanti alla sezione di cui al comma 1 dell'articolo 107, ed eventualmente davanti alla Corte di cassazione, i provvedimenti giudiziari che siano pregiudizievoli per il minore, anche se non sia stato parte nei precedenti gradi di giudizio.
Art. 130.
(Costituzione degli uffici del pubblico tutore).
1. Gli uffici del pubblico tutore sono costituiti da una o più persone nominate dai consigli regionali in seduta plenaria e con maggioranza qualificata di due terzi dei componenti. 2. La scelta deve avvenire tra i cittadini italiani che risiedono nel territorio di competenza, che svolgono, dimostrando particolare capacità, attività nei vari settori di protezione e tutela dei minori e che sono forniti di laurea in giurisprudenza o di altra laurea equipollente. 3. Non possono essere nominati all'ufficio di pubblica tutela:
a) coloro che hanno riportato condanne per delitto non colposo o per contravvenzione punita con pena detentiva;
b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
c) coloro che sono stati dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale.
4. Non possono inoltre essere nominati:
a) i membri delle assemblee degli enti locali, nonché i membri della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Parlamento europeo;
b) i membri degli organi dirigenti dei partiti politici, anche a livello locale;
c) i magistrati in servizio.
Art. 131.
(Rinvio a leggi regionali).
1. Le regioni determinano con apposite leggi l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la dotazione, in strutture, personale e fondi, degli uffici del pubblico tutore e l'entità del compenso da attribuire alle persone nominate. 2. Le disposizioni della presente legge si applicano sull'intero territorio nazionale, fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 136.
(Assegnazione di magistrati).
1. I magistrati attualmente addetti ai tribunali per i minorenni ed alle relative procure sono assegnati, rispettivamente, ai tribunali per i minorenni e per la famiglia ed alle relative procure nella provincia in cui si trova il capoluogo del distretto, ove non richiedano di essere destinati ad altro tribunale per i minorenni e per la famiglia. 2. Il Consiglio superiore della magistratura, in sede di prima applicazione della presente legge, provvede all'assegnazione degli altri magistrati scegliendoli tra coloro che hanno partecipato ai corsi di preparazione che il Consiglio stesso è tenuto ad organizzare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e che hanno dimostrato di essere forniti delle attitudini necessarie per l'espletamento delle funzioni da esercitare.
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3) 3.Progetto di legge Camera 173-TER
Progetto di legge Camera 173-TER
Disposizioni in materia di responsabilita' genitoriale, affidamento del minore e tribunale per i minorenni ( Stralcio degli articoli da 39 a 51; 69; da 90 a 113 del disegno di legge C0173, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 18 novembre 1997 )
Testi disponibili: Scheda Camera dei lavori preparatori
Informazioni sul progetto di legge
Presentato da: Dep. CALZOLAIO VALERIO (Sin.Dem.-Ulivo )
Situazione del progetto di legge: Camera: Alla data del 23 Settembre 1998 in corso di esame da parte della Commissione Giustizia in sede referente
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 173-ter
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati CALZOLAIO, ABATERUSSO, BATTAGLIA, BIELLI, BIRICOTTI, BOLOGNESI, BONITO, BOVA, BRUNALE, CACCAVARI, CAPITELLI, CARLI, CENNAMO, CHIAVACCI, CORDONI, DEDONI, DE SIMONE, DI BISCEGLIE, DI STASI, DUCA, FOLENA, GAMBALE, GASPERONI, GATTO, GERARDINI, GIACCO, GIULIETTI, GRIGNAFFINI, LENTO, LORENZETTI, LUCA', LUMIA, MARIANI, MASELLI, MASTROLUCA, MELANDRI, NOVELLI, OLIVERIO, OLIVIERI, PEZZONI, PITTELLA, RAFFALDINI, RANIERI, ROTUNDO, RUFFINO, RUZZANTE, SALES, SARACENI, SCHMID, SCRIVANI, SIGNORINO, SINISCALCHI, SOLAROLI, STANISCI, VIGNALI, VITA
Disposizioni in materia di responsabilità genitoriale, affidamento del minore e tribunale per i minorenni
(Già articoli da 39 a 51; 69; da 90 a 113, della proposta di legge n. 173, stralciati con deliberazione dell'Assemblea il 18 novembre 1997)
Testo articoli
Ultimo aggiornamento: 02/04/98 ore: 15:27:12 PROGETTO DI LEGGE - N. 173-ter
TITOLO II
TUTELA CIVILE DEI DIRITTI DEL MINORE
Capo II
Responsabilità genitoriale
Art. 39.
(Mantenimento delle relazioni parentali del minore).
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 155 del codice civile è inserito il seguente:
"Il giudice può assicurare che siano mantenute le relazioni affettive e significative del minore con tutto il suo ambito parentale ed un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, anche attraverso l'affidamento congiunto della potestà genitoriale".
Art. 40.
(Diritti e doveri del genitore non affidatario).
1. Il terzo comma dell'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi che provvedono in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice può disporre l'affidamento congiunto dei figli, prevedendo occasioni di contatto per il genitore non convivente e di permanenza presso di esso frequenti e significative. Qualora non si adotti l'affidamento congiunto, il coniuge cui sono affidati i figli, salvo diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della potestà su essi e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Il genitore non affidatario conserva i diritti ed i doveri inerenti alla responsabilità dei genitori di cui all'articolo 315, compatibili con il regime di non affidamento. Il genitore affidatario deve facilitare i rapporti del figlio con il genitore non affidatario ed i parenti di esso e non svalutarne figura e ruolo".
Art. 41.
(Mutamento di rubrica nel codice civile).
1. La rubrica del titolo IX del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: "Della responsabilità genitoriale".
Art. 42.
(Responsabilità dei genitori).
1. L'articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 315. - (Responsabilità dei genitori). - E' responsabilità dei genitori realizzare i compiti indicati nell'articolo 147 proteggendo il figlio, sostenendolo nel suo itinerario formativo, assicurandogli e tutelandone la sicurezza, la salute e la moralità, promuovendone il benessere psicofisico e la progressiva acquisizione dell'autonomia. A tal fine essi hanno il diritto-dovere di tenerlo presso di loro. Per attuare compiutamente questi doveri è conferita la potestà genitoriale".
Art. 43.
(Doveri dei figli).
1. Dopo l'articolo 315 del codice civile è inserito il seguente:
"Art. 315-bis. - (Doveri dei figli). - Il figlio deve rispettare i genitori e collaborare con essi, e deve contribuire, in relazione alle proprie sostanze ed al proprio reddito, alle spese familiari".
Art. 44.
(Abrogazione dell'articolo 330 del codice civile).
1. L'articolo 330 del codice civile è abrogato.
Art. 45.
(Abuso, trascuratezza o inadeguatezza della responsabilità genitoriale).
1. L'articolo 332 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 332. - (Abuso, trascuratezza o inadeguatezza della responsabilità genitoriale). - Se si abusa della funzione genitoriale, se i doveri di cui all'articolo 315 sono trascurati o se le condizioni di sviluppo psicofisico del minore sono compromesse, il giudice interviene a protezione del minore su domanda di uno dei genitori, dei parenti, del minore che abbia compiuto quattordici anni, del pubblico ministero o dei servizi locali per il tramite dell'ufficio di pubblico tutore. Nell'adottare i provvedimenti di cui agli articoli seguenti il giudice deve sempre tentare di ottenere l'adesione dei genitori alla misura prospettata".
Art. 46.
(Provvedimenti del giudice).
1. L'articolo 333 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 333. - (Provvedimenti del giudice). - Nell'interesse del minore il giudice può intervenire con decreto sulla responsabilità genitoriale:
1) disponendo interventi di assistenza e sostegno alle famiglie;
2) prescrivendo il comportamento che i genitori devono tenere nei confronti del figlio e, nel caso, l'obbligo del mantenimento. Nei casi più gravi il giudice può subordinare la permanenza del minore presso i genitori all'adempimento da parte degli stessi delle prescrizioni impartite;
3) disponendo l'allontanamento del genitore dalla casa familiare;
4) disponendo l'affidamento congiunto della potestà genitoriale;
5) disponendo l'allontanamento del minore dalla casa familiare ed il suo affidamento all'altro genitore, a parenti o a terzi;
6) disponendo l'affidamento al servizio sociale dell'ente locale del minore, anche in caso di suo contestuale allontanamento;
7) disponendo la privazione della responsabilità genitoriale e della conseguente potestà;
8) disponendo l'apertura del procedimento di adozione.
Nell'emanare i decreti di cui al primo comma il giudice preferisce, ove sia possibile ed opportuno, le soluzioni che mantengano il minore nel suo abituale ambiente di vita".
Art. 47.
(Affidamento ai servizi sociali).
1. Dopo l'articolo 333 del codice civile è inserito il seguente:
"Art. 333-bis. - (Affidamento ai servizi sociali). - Nel caso di affidamento ai servizi sociali dell'ente locale il tribunale, predisposto insieme con i servizi un progetto educativo, convoca i genitori, i servizi e, se possibile, anche il minore per concordare tempi, modalità e criteri di verifica dell'intervento. Il progetto è approvato con decreto, che è comunicato alle parti".
Art. 48.
(Procedimento di intervento giudiziale sulla responsabilità genitoriale).
1. Dopo l'articolo 333-bis del codice civile è inserito il seguente:
"Art. 333-ter. - (Procedimento di intervento giudiziale sulla responsabilità genitoriale). - I provvedimenti di cui all'articolo 333 sono assunti in camera di consiglio a seguito di istruttoria il cui espletamento può essere affidato dal collegio ad uno o a due componenti dello stesso. Devono essere sentiti il genitore, i ricorrenti, il minore, nelle forme e con gli strumenti suggeriti da esperti, nonché il pubblico ministero ed i servizi sociali dell'ente locale. In caso di urgenza il tribunale per i minorenni può adottare un provvedimento temporaneo nell'interesse del minore senza necessità dell'audizione dei soggetti di cui ai commi precedenti. Tale provvedimento può essere pronunciato anche da uno dei componenti del tribunale stesso ed in tale caso perde efficacia se non è convalidato in camera di consiglio entro dieci giorni. I provvedimenti di urgenza, compreso quello di convalida di cui al terzo comma, non sono impugnabili ma decadono se non sono sostituiti entro trenta giorni da provvedimenti emessi in contraddittorio tra le parti. Il collegio designa uno o due dei suoi componenti per la vigilanza sull'esecuzione dei provvedimenti e per eventuali proposte di modifica".
Art. 49.
(Reintegrazione nella responsabilità genitoriale).
1. L'articolo 336 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 336. - (Reintegrazione nella potestà). - Il giudice può reintegrare nella potestà o nel suo esercizio il genitore che ne sia decaduto o la cui potestà sia stata attribuita ad altri, quando, cessate le ragioni per le quali il provvedimento è stato emanato, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio".
Art. 50.
(Decadenza della potestà genitoriale come pena accessoria).
1. Sono abrogate le disposizioni che prevedono come pena accessoria la decadenza della potestà genitoriale.
Art. 51.
(Abrogazione dell'articolo 318 del codice civile).
1. L'articolo 318 del codice civile è abrogato.
Capo VI
Affidamento del minore
Art. 69.
(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento).
1. L'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Il minore che non possa permanere nella propria famiglia ed essere assistito in modo diretto dai suoi genitori è affidato ad altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola dotata di specifica idoneità in modo da assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione. 2. Se per le esigenze del minore e del recupero della sua famiglia non risulti opportuno l'inserimento in una famiglia affidataria o presso un affidatario deve essere individuata come affidataria una comunità di tipo familiare nella quale siano comunque garantiti al minore continuità e stabilità nei rapporti con gli adulti. 3. Il collocamento del minore in altre strutture di accoglienza o il suo ricovero in un istituto di assistenza, pubblico o privato, da attuare preferibilmente nell'ambito della regione di residenza della sua famiglia, è consentito soltanto ove non sia possibile un conveniente affidamento ai sensi dei commi 1 e 2 e dopo che l'ente locale sia intervenuto con misure specifiche atte a rimuovere le relative cause eco- nomiche, personali, educative e sociali, anche attraverso misure di assistenza domiciliare. 4. L'affidamento può essere a breve termine o a tempo programmato".
2. L'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. L'affidamento a breve termine, quando la difficoltà assistenziale ed educativa della famiglia d'origine si ritiene reversibile, è effettuato dal servizio locale su richiesta o con l'adesione dei genitori o del genitore esercente la potestà, sulla base di un programma concordato con la famiglia affidataria. 2. Il servizio locale riferisce immediatamente al giudice tutelare sull'affidamento effettuato, sulle sue motivazioni e sulla sua presumibile durata; successivamente, qualora l'affidamento persista, aggiorna la relazione ogni sei mesi. 3. Il servizio locale, avvalendosi eventualmente della collaborazione di quello del luogo di residenza degli affidatari, svolge opera di vigilanza e di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di origine e sostiene questa con idonee misure al fine di agevolare il rientro del minore in famiglia; cura che il rientro avvenga nel modo più opportuno. 4. Il giudice tutelare può intervenire in ogni momento, anche d'ufficio, impartendo disposizioni nell'interesse del minore. 5. Se l'affidamento è in corso da un anno, il giudice tutelare invia, a sua volta, una dettagliata relazione al tribunale per i minorenni, per i provvedimenti che riterrà opportuni. 6. A favore degli affidatari sono stabilite provvidenze economiche ed assistenziali dall'ente competente per residenza della famiglia di origine o, se diverso, da quello da cui dipende il servizio locale che ha effettuato l'affidamento, salvo rivalsa nei confronti del primo".
3. Dopo l'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è inserito il seguente:
"Art. 4-bis.- 1. L'affidamento deve cessare quando non sussiste più la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine, ovvero nel caso in cui la prosecuzione dello stesso rechi pregiudizio al minore. 2. Qualora l'affidamento risulti ingiustificatamente protratto o, venuta meno l'adesione dei genitori, non risulti necessario disporne la prosecuzione nell'interesse del minore, il tribunale per i minorenni ne ordina la cessazione".
4. Dopo l'articolo 4-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dal comma 3 del presente articolo, è inserito il seguente:
"Art. 4-ter.- 1. L'affidamento di cui all'articolo 4 può essere disposto dal giudice in sede di separazione dei coniugi, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio in sede di interventi sulla potestà genitoriale, nonché in sede di interventi civili connessi ad un procedimento penale a carico di minori".
5. Dopo l'articolo 4-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dal comma 4 del presente articolo, è inserito il seguente:
"Art. 4-quater.- 1. L'affidamento a tempo programmato può essere disposto dal tribunale per i minorenni quando le difficoltà familiari non si ritengono, allo stato, reversibili e non risultano gli estremi per procedere ad una dichiarazione di adottabilità. L'affidamento può essere disposto anche su richiesta degli stessi genitori quando questi non possano accudire il figlio per un grave impedimento materiale di carattere permanente, ma dimostrino di volere e potere continuare ad assisterlo sul piano affettivo e su quello educativo. 2. L'affidamento è disposto in collaborazione con il servizio locale, che curerà, sulla base delle disposizioni impartite dal tribunale, il reperimento dell'affidatario. 3. L'affidamento deve essere regolato mediante un progetto di intervento concordato con il servizio locale e con la famiglia affidataria e sottoposto a verifiche periodiche. 4. L'ente locale da cui dipende il servizio dispone, occorrendo, le provvidenze economiche ed assistenziali a sostegno dell'affidamento. 5. La cessazione dell'affidamento consegue alla revoca dell'affidamento pronunciata dal giudice. Gli affidatari sono legittimati a proporre domanda di revoca o di modifica delle prescrizioni imposte e ad opporsi alle relative domande da altri proposte".
6. Dopo l'articolo 4-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dal comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente:
"Art. 4-quinquies.- 1. I coniugi o la persona singola affidataria devono accogliere presso di loro il minore e provvedere al suo mantenimento ed alla sua educazione ed istruzione, fermi gli obblighi della famiglia d'origine, tenendo conto delle indicazioni dei genitori ed osservando le prescrizioni del giudice tutelare e del servizio locale. 2. Gli affidatari devono agevolare i rapporti tra il minore ed i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia d'origine. 3. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza gli affidatari, i genitori ed il servizio locale possono ricorrere senza formalità al giudice tutelare, il quale, sentiti gli interessati, nonché il minore, nelle forme e con gli strumenti consigliati da esperti, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili per il minore stesso. Se il contrasto permane, il giudice attribuisce il potere di decisione alla persona che, nel singolo caso, ritiene la più idonea a curare gli interessi del minore. 4. Se l'affidamento è stato attribuito ad una comunità di tipo familiare, le disposizioni stabilite per gli affidatari valgono anche nei riguardi del responsabile della comunità. 5. Tali disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche al responsabile dell'istituto presso cui è ricoverato il minore".
7. Dopo l'articolo 4-quinquies della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dal comma 6 del presente articolo, è inserito il seguente:
"Art. 4-sexies.- 1. L'affidamento di un minore, effettuato dai genitori a chi non sia parente entro il quarto grado per un periodo superiore a sei mesi, deve essere segnalato al tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore stesso. 2. Analoga segnalazione deve essere inviata al tribunale per i minorenni da chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie un minore stabilmente nella propria abitazione per un periodo superiore a quello indicato nel comma 1. 3. Il tribunale per i minorenni, eseguiti gli opportuni accertamenti, direttamente o richiedendoli al giudice tutelare, adotta i provvedimenti più idonei per la tutela del minore".
TITOLO IV
TRIBUNALE PER I MINORENNI
Capo I
Organizzazione
Art. 90.
(Composizione del tribunale per i minorenni e della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni).
1. Ogni tribunale per i minorenni è composto da un presidente, da due o più magistrati ordinari, nonché da giudici esperti. 2. Ogni procura della Repubblica presso il tribunale dei minorenni è composta da un procuratore della Repubblica e da uno o più sostituti.
Art. 91.
(Giudice tutelare).
1. Le funzioni di giudice tutelare sono esercitate da un giudice del tribunale per i minorenni istituito presso i comuni capoluoghi di provincia. 2. Il presidente del tribunale per i minorenni designa ogni due anni i giudici destinati ad esercitare le funzioni di giudice tutelare per tutto il territorio compreso nella giurisdizione del tribunale stesso. Il giudice tutelare può essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da più giudici onorari dislocati nelle diverse aree territoriali della circoscrizione del tribunale. 3. I giudici onorari di cui al comma 2 sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura, sentito il parere del consiglio giudiziario territoriale competente, tra le persone fornite dei requisiti di età di cui all'articolo 97, che abbiano adeguata esperienza nel campo dell'educazione dei giovani.
Art. 92.
(Cancelleria e segreteria giudiziaria, coadiutori, commessi ed ufficiali giudiziari).
1. Presso ogni tribunale per i minorenni e presso la relativa procura sono istituiti un ufficio di cancelleria e un ufficio autonomo per le notifiche.
Art. 93.
(Polizia giudiziaria).
1. Alle dipendenze della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni è costituita una sezione di polizia giudiziaria, composta di personale maschile e femminile, appositamente formato professionalmente.
Art. 94.
(Costituzione dell'organo giudicante).
1. Esclusi i casi espressamente stabiliti dalla legge, la giurisdizione del tribunale per i minorenni è esercitata da un collegio di tre membri, costituito da un magistrato ordinario e da due giudici esperti.
Art. 95.
(Sezione per i minorenni della corte d'appello).
1. Presso ogni sede di corte di appello capoluogo di regione è istituita una sezione specializzata per i minorenni, composta da un magistrato di Cassazione con funzioni di presidente e da magistrati dei tribunali per i minorenni. 2. I magistrati di tribunale prestano servizio presso la sezione di cui al comma 1, sulla base di una designazione tabellare, in modo tale da escludere che i magistrati che hanno deciso in primo grado possano essere chiamati a decidere in sede di appello in ordine al medesimo caso. In caso di impedimento del presidente della sezione, il collegio è presieduto da un consigliere di corte di appello designato in sede tabellare. 3. La sezione di cui al comma 1 decide in collegio, composto da quattro membri, dei quali due magistrati e due giudici esperti. In caso di parità di voti, nei procedimenti penali prevale la decisione più favorevole all'imputato e nei procedimenti civili prevale il voto del presidente. 4. Presso la sezione di cui al comma 1 le funzioni di pubblico ministero sono esercitate da un avvocato generale o, in caso di suo impedimento oppure quando sia necessario, da un sostituto procuratore generale. 5. Le piante organiche della sezione di cui al comma 1 e della relativa procura generale sono stabilite con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. 6. Presso ogni ufficio giudiziario i giudici esperti nominati ai sensi dell'articolo 97, devono essere in numero triplo rispetto a quello dei magistrati ordinari.
Art. 96.
(Assegnazione dei magistrati professionali agli uffici minorili).
1. La destinazione dei magistrati agli uffici giudiziari per i minorenni è deliberata dal Consiglio superiore della magistratura con esclusivo riferimento allaloro specializzazione nel campo delle problematiche minorili e familiari ed alla loro partecipazione ai corsi di cui all'articolo 98.
Art. 97.
(Nomina dei giudici esperti).
1. Possono essere nominati giudici esperti i cittadini italiani di età compresa tra i trenta ed i settanta anni, che abbiano uno dei seguenti requisiti:
a) siano operatori socio-sanitari ed abbiano svolto attività a favore dei soggetti in età evolutiva per almeno tre anni;
b) siano muniti di diploma di scuola di servizio sociale o di titolo di studio universitario in discipline attinenti alle problematiche infantili, adolescenziali e giovanili quali psicologia, pedagogia, scienze umane, sociologia, neuropsichiatria infantile, criminologia, antropologia, pediatria, ed abbiano concretamente operato in attività a favore dei soggetti in età evolutiva per almeno tre anni.
2. I giudici esperti durano in carica tre anni e possono essere confermati per altri due trienni su richiesta del presidente del tribunale per i minorenni, sempre che persistano le condizioni soggettive previste per la loro nomina. In caso di compimento del settantesimo anno di età nel corso del triennio, i giudici esperti continuano ad espletare le loro funzioni fino al termine del triennio. 3. Le modalità della nomina dei giudici esperti sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 95, comma 5, sulla base dei seguenti criteri:
a) presentazione di apposita domanda degli interessati, entro termini prefissati annualmente e indipendentemente dalle vacanze dei posti previsti in ruolo;
b) valutazione comparativa tra gli aspiranti;
c) parere dell'ufficio centrale per la giustizia minorile;
d) nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario. 4. Si estendono ai giudici esperti le incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. L'esercizio della funzione è altresì incompatibile con l'esercizio della professione forense. 5. Ai giudici esperti per ogni giorno in cui esplicano attività istruttoria o decisoria compete una indennità il cui ammontare è determinato ogni tre anni con decreto del Ministro di grazia e giustizia, emanato di concerto con il Ministro del tesoro. 6. I giudici esperti, su delega del presidente, svolgono funzioni istruttorie. Compongono il collegio secondo il calendario delle udienze. 7. Lo svolgimento della funzione di giudice esperto deve essere contenuto in limiti di tempo tali che non risulti pregiudicata in modo rilevante l'eventuale attività professionale dell'interessato, ferma restando l'esigenza di garantire una congrua continuità di apporti all'ufficio giudiziario minorile. 8. L'ente pubblico dal quale eventualmente dipende la persona nominata giudice esperto deve consentire a quest'ultimo di svolgere adeguatamente la sua funzione.
Art. 98.
(Corsi di aggiornamento).
1. Il Consiglio superiore della magistratura, d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia, organizza ogni anno, nelle sedi degli uffici giudiziari di cui alla presente legge, corsi di formazione e di aggiornamento per i giudici professionali e per i giudici esperti che svolgono le loro funzioni presso gli stessi. E' obbligatoria la partecipazione a tale corso almeno ogni triennio. 2. Il presidente della sezione di cui all'articolo 95 organizza, almeno una volta l'anno, riunioni di studio e di confronto di esperienze, cui devono partecipare tutti i giudici professionali ed esperti che operano nel distretto.
Art. 99.
(Sorveglianza sugli uffici giudiziari per i minori).
1. La sorveglianza sui tribunali per i minori e sui magistrati ad essi assegnati spetta al presidente della sezione di cui all'articolo 95; la sorveglianza sugli uffici di procura per i minori e sui magistrati addetti spetta al procuratore generale presso la corte di appello.
Art. 100.
(Servizi sociali).
1. Per l'assolvimento dei suoi compiti il tribunale per i minorenni si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi sociali degli enti locali. 2. Il tribunale per i minorenni si avvale altresì della collaborazione della pubblica amministrazione ed in particolare degli enti locali e delle unità sanitarie locali.
Capo II
Competenza
Sezione I
Competenza civile del tribunale
Art. 101.
(Competenza per materia).
1. Il tribunale per i minorenni è competente, oltre che per tutte le materie ed i provvedimenti di competenza del tribunale per i minorenni alla data di entrata in vigore della presente legge, anche per le materie inerenti la filiazione, l'adozione e la potestà genitoriale.
Art. 102.
(Competenza per territorio).
1. La competenza per territorio negli affari civili è determinata dal luogo ove dimora abitualmente la famiglia alla quale i soggetti interessati appartengono. Qualora non sia possibile determinare tale dimora è competente il tribunale del luogo ove risiede la persona nei confronti della quale è richiesto il provvedimento ed ove tale residenza non sia conosciuta è competente il tribunale del luogo ove risiede chi richiede il provvedimento.
Sezione II
Competenza penale del tribunale
Art. 103.
(Competenza per materia).
1. Il tribunale per i minorenni è competente, oltre che per i reati commessi dai minori di diciotto anni, anche per i procedimenti concernenti i seguenti reati:
a) delitti previsti dagli articoli 519 e 521 del codice penale, se commessi in danno di minore da persona che ne sia l'ascendente, il tutore o l'affidatario;
b) delitti di percosse, di lesioni personali e volontarie, di ingiuria, di diffamazione, di sequestro di persona e delitti contro la libertà morale, se commessi tra persone legate con il minore da rapporti di coniugio, di filiazione o di tutela;
c) delitto previsto dall'articolo 591, primo, terzo e quarto comma, del codice penale;
d) contravvenzioni previste dagli articoli 671, 732 e 716 del codice penale, come modificati dalla presente legge.
Art. 104.
(Procedimenti connessi).
1. La competenza per i procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 103, quando siano connessi ad altri reati, appartiene al giudice ordinario limitatamente agli imputati maggiori di diciotto anni.
Art. 105.
(Competenza per territorio).
1. La competenza per territorio negli affari penali è regolata dalle norme del codice di procedura penale e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.
Sezione III
Competenza del giudice tutelare
Art. 106.
(Competenza per materia).
1. Il giudice tutelare ha competenza, oltre che nelle materie attribuitegli dalla normativa vigente in ordine agli interdetti e agli inabilitati ed alla procedura per l'adozione, nelle seguenti materie:
a) vigilanza sulle tutele, sulle curatele e sull'attività degli assistenti alla protezione dei minori;
b) delibere indicate nell'articolo 371 del codice civile;
c) provvedimenti di competenza, alla data di entrata in vigore della presente legge, dello stesso giudice tutelare, del tribunale ordinario e del tribunale per i minorenni, aventi ad oggetto autorizzazioni a compiere atti di contenuto patrimoniale nell'interesse di minori, di interdetti e di inabilitati. Sono escluse le competenze previste alla sezione I del capo II del titolo IV, attribuite al tribunale per i minorenni. Contro i provvedimenti del giudice tutelare è ammesso reclamo al tribunale per i minorenni. Sui reclami, nonché sui provvedimenti del giudice tutelare da omologare, il tribunale delibera con la partecipazione del giudice tutelare, che svolge funzioni di relatore.
Capo III
Procedimenti
Sezione I
Procedimenti civili
Art. 107.
(Procedimento speciale).
1. Nelle materie di cui agli articoli 84, 87, 89, 90 e 112 del codice civile, nonché nei casi in cui si debba intervenire a tutela del minore coinvolto in una situazione comunque a lui pregiudizievole, il tribunale procede nelle forme di cui all'articolo 333-ter del codice civile introdotto dall'articolo 48 della presente legge. 2. In materia di adozione si osservano le disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dal capo VII del titolo II della presente legge. 3. Per gli altri procedimenti in camera di consiglio si applicano le disposizioni di cui al capo VI del titolo II del libro IV del codice di procedura civile.
Art. 108.
(Provvedimenti cautelari).
1. Il tribunale per i minorenni, ove esista il pericolo che l'obbligato possa sottrarsi all'adempimento, può imporgli, con decreto adottato nel corso del procedimento, ovvero con la sentenza conclusiva del procedimento medesimo, di prestare idonea garanzia reale specificando i beni per il pignoramento, e può ordinare l'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni di proprietà dello stesso. 2. L'ipoteca giudiziale può essere convertita in deposito di denaro o di valori o sostituita da pegno su beni mobili ovvero da altra idonea garanzia su istanza del debitore, sentito il creditore, con provvedimento in camera di consiglio, soggetto a reclamo davanti alla corte d'appello. 3. Il tribunale per i minorenni può ordinare che una quota dei proventi di lavoro dell'obbligato sia versata direttamente agli aventi diritto da parte dei datori di lavoro ai quali sia stato notificato il provvedimento. 4. Il tribunale per i minorenni può inoltre disporre a garanzia dell'esecuzione e ove siano infruttuosi i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, che siano resi inefficaci atti di disposizione dell'obbligato compiuti nel biennio precedente all'introduzione della causa. Il provvedimento con cui il tribunale ha disposto l'inefficacia di tali atti di disposizione deve essere revocato qualora il debitore offra le garanzie di cui ai commi 1, 2 e 3.
Art. 109.
(Attuazione dei provvedimenti).
1. Presso il tribunale per i minorenni un magistrato designato dal presidente promuove l'attuazione dei provvedimenti, anche se emessi in grado di appello, determinandone con ordinanza i tempi e le modalità più opportune. 2. Contro l'ordinanza è ammesso, entro dieci giorni, reclamo al collegio, che decide con ordinanza non impugnabile.
Art. 110.
(Fondo di mantenimento).
1. E' istituito presso gli istituti di credito di diritto pubblico il "Fondo di mantenimento", avente lo scopo di assicurare le prestazioni e gli assegni di mantenimento stabiliti dal giudice in favore degli aventi diritto. A detto fondo è assegnata la somma di lire 10 miliardi annui. 2. Il Fondo di cui al comma 1 è gestito dall'istituto di credito sulla base di una apposita convenzione, da stipulare con il Ministero di grazia e giustizia entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in cui sono determinate le modalità di gestione e di amministrazione del Fondo ed in cui sono regolati i diritti e gli obblighi dell'istituto di credito.
Art. 111.
(Funzioni del Fondo e doveri degli obbligati).
1. I soggetti tenuti alla corresponsione degli assegni di mantenimento devono versare la somma dovuta all'istituto di credito indicato dal giudice tra quelli di cui all'articolo 110 entro e non oltre i cinque giorni che precedono la fine di ogni mese. 2. L'istituto di credito versa la somma di cui al comma 1 all'avente diritto entro i primi cinque giorni del mese successivo, prelevandola, in caso di inadempimento dell'obbligato, dal Fondo di mantenimento. 3. L'istituto di credito ha diritto di rivalsa nei confronti dell'inadempiente ed è tenuto a denunciare il caso al pretore per l'inizio dell'azione penale. 4. L'inadempiente è punito con la pena prevista dall'articolo 570 del codice penale, a meno che non dimostri di essere stato nell'impossibilità di adempiere all'obbligo di mantenimento.
Sezione II
Procedimenti penali
Art. 112.
(Norme applicabili).
1. Nei procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni si applicano le norme contenute nel codice di procedura penale e, in caso di soggetti minorenni, nel decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e nel decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, nonché gli articoli 19, 20, 21 e 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni.
Art. 113.
(Dichiarazione di non doversi procedere).
1. Nei delitti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 103 il tribunale può dichiarare di non doversi procedere quando sia stata ristabilita la concordia familiare. In tal caso la causa di estinzione opera anche nei confronti di coloro che hanno concorso nel delitto.
Data ultimo aggiornamento dello status dei ddl: 02/04/98 ore: 15:27:14
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ALTRI DISEGNI DI LEGGE COLLEGATI MA CHE NON TRATTANO DELL’ARGOMENTO SONO:
C. 398, C. 497, C. 842, C. 1609, C. 1977, C. 2898, C. 3521, C. 3702, C. 3868, C. 4725, C. 4823