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Apogeo on line: Notizie dal mondo
dell'information technology
1
Marzo 2000 - Informazione
Il Parlamento punta su Internet
di Francesco Brugaletta
Dopo la Camera anche il
Senato chiede l'utilizzo dell'informatica per rendere più conoscibili le leggi
Nella Seduta n. 606 del
19/10/1999 durante la discussione sulla relazione per l'adozione del programma
di "riordino delle norme legislative e regolamentari" venne approvata
una risoluzione con la quale la Camera, impegnava il governo a usare Internet
per consentire ai Cittadini la consultazione del testo vigente delle leggi
mettendo "a disposizione via Internet a titolo gratuito il testo della
Gazzetta ufficiale".
Adesso è la volta del
Senato della Repubblica Italiana che nella seduta del 24.11.99 chiede al
Governo di "orientare l'attività di riordino e semplificazione verso
concreti risultati di conoscibilità e utilizzabilità delle norme vigenti da
parte dei destinatari, anche attraverso procedure informatiche".
Nonostante la formula sia
più generica rispetto a quella adottata dalla Camera non c'è dubbio che nel
termine "procedure informatiche" ci possa entrare anche la telematica
e soprattutto Internet.
D'altronde oggi è noto a tutti che attraverso Internet la comunicazione dei
dati giuridici avviene con una efficacia senza precedenti come è dimostrato non
solo nei paesi (U.S.A. in prima fila) in cui i dati giuridici sono interamente
diffusi attraverso la rete ma anche nella stessa rete italiana dove, ormai da
alcuni anni, leggi e sentenze sono reperibili per esteso, gratuitamente e con
grande facilità.
L'occasione per la
risoluzione è stata fornita al Senato dalla approvazione della "Relazione
per l'adozione del programma di riordino delle norme legislative e
regolamentari" che aveva per scopo la ricerca di soluzioni atte a far
fronte al problema dell'inflazione legislativa che - come è noto - è data non
soltanto dalla legislazione e dalla normazione statale, ma anche dalla
legislazione e dalla normazione regionale, oltre che dalla normazione europea.
Si tratta tuttavia di un
problema che può essere risolto; riferisco sul punto una piccola parte
dell'intervento del Sottosegretario Bassanini il quale, nella discussione del
24.11.99, ha detto che nell'ambito del processo di attuazione della legge n. 59
del 1997, le Regioni chiamate ad approvare leggi di riorganizzazione delle loro
funzioni e di delega agli enti locali, ne hanno approfittato per riordinare la
legislazione regionale sulla base dei criteri di semplificazione e di
delegificazione previsti dalla stessa legge n. 59.
Ebbene, una Regione è
riuscita ad abrogare addirittura il 53 per cento del corpus delle leggi
regionali vigenti, dimezzando in un colpo il numero delle sue leggi; altre
Regioni, invece, sono arrivate molto vicine alla soglia del 50 per cento.
Esiste perciò la possibilità concreta di creare una inversione di tendenza
rispetto al continuo aumento delle norme vigenti.
Il documento del Senato
così recita:
"Il Senato, considerate le indicazioni contenute nella Relazione del
Governo per l'adozione del programma di riordino delle norme legislative e
regolamentari e tenuto conto delle valutazioni formulate in proposito dalla
Commissione affari costituzionali, nonché dei pareri pronunciati dalle altre
Commissioni e dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee,
considerato che il
programma di riordino normativo dovrà svolgersi, per essere efficace, in
perfetto equilibrio di ruoli tra Parlamento e Governo, spettando a ciascuna
Istituzione la ricerca dei migliori assetti al proprio interno per conseguire
gli obiettivi prefissati, impegna il Governo:
A) ad uniformare il processo di
semplificazione normativa ai princìpi vigenti di diritto costituzionale europeo
in materia di sussidiarietà, di proporzionalità, di trasparenza e di qualità
redazionale della legislazione;
B) a promuovere la redazione di testi
unici che comprendano per materie e settori omogenei, disposizioni legislative
coordinate e disposizioni regolamentari, incluse, in particolare, quelle
derivanti da atti di delegificazione;
C) a rendere effettivo il meccanismo
di aggiornamento periodico dei testi unici (previsto dalla lettera
D) dell'articolo 7, comma 2, della
legge n. 50 del l999) mediante l'indicazione, nei progetti di legge annuale di
semplificazione, dei settori e delle materie di intervento e dei relativi
termini temporali e indirizzi procedurali da osservare;
E) a svolgere in modo unitario e
coerente il processo di riordino e semplificazione normativa, in particolare
attraverso una chiara determinazione preventiva delle competenze affidate alle
diverse strutture amministrative e tecniche che vi sono coinvolte;
F) a promuovere il raccordo tra la
redazione dei testi unici e la nuova produzione normativa, mediante il
coordinamento istituzionale tra tutti i centri di produzione normativa operanti
nel sistema nazionale e nel sistema comunitario;
G) a orientare l'attività di riordino
e semplificazione verso concreti risultati di conoscibilità e utilizzabilità
delle norme vigenti da parte dei destinatari, anche attraverso procedure
informatiche;
H) a dare priorità, nella redazione
dei testi unici previsti dalla legge di semplificazione 1999, alle seguenti
materie: documentazione amministrativa e anagrafica; rapporto di impiego
pubblico del personale contrattualizzato e non contrattualizzato; finanza e
tributi; previdenza; incentivi all'occupazione e ammortizzatori sociali;
urbanistica ed espropriazione; università e ricerca".