1)
Tutela del lavoro dei minori
I principi fondamentali per la tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti
sono contenuti nella legge 17 ottobre 1967, n. 977.
Sono tutelati tutti i soggetti alle dipendenze di datori di lavoro che non abbiano
compiuto i 15 anni (fanciulli) e che siano compresi tra i 15 e 18 anni compiuti
(adolescenti).
Il limite minimo d'età, per l' ammissione al lavoro, è di 15 anni compiuti.
Possono essere assunti come apprendisti giovani che abbiano compiuto il 14°
anno di età, purchè sia stato espletato l'obbligo scolastico.
Nei servizi familiari nei lavori "leggeri" ed in agricoltura sono ammessi al
lavoro i minori che abbiano compiuto i 14 anni di età purchè non venga
compromessa la tutela della salute.
Limite d' età, per particolari attività: i minori di età inferiore agli anni 16 non
possono essere adibiti, a lavori faticosi ed insalubri determinati con D.P.R. 20
gennaio 1976, n. 432, a mestieri girovaghi di qualunque genere, a lavori di
pulizia e servizio degli organi di trasmissione che siano in moto.
I minori di anni 18 non possono essere adibiti:
a lavori estrattivi a cielo aperto, nelle cave, miniere, torbiere, a lavori di
scarico, carico nei forni delle zolfatare, nonchè nei lavori sotterranei nelle cave,
miniere, torbiere, gallerie, manovre e traino, alla somministrazione al minuto di
bevande alcoliche, e lavori nelle sale cinematografiche e alla preparazione di
spettacoli in genere.
E' consentito l'impiego di minori nella preparazione e rappresentazione di
spettacoli o riprese cinematografiche purchè sia stata rilasciata preventivamente
dalla Direzione Provinciale del Lavoro, S.I.L., un'apposita autorizzazione,
subordinata all'assenso dei genitori , alla circostanza che non si tratti di lavoro
pericoloso e non si protragga oltre le 24.00, e all'esistenza delle condizioni atte
ad assicurare la salute fisica e morale del minore.
Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla presentazione della domanda
di autorizzazione con provvedimento espresso.
INOLTRE i minori non possono essere adibiti al sollevamento e al trasporto di
pesi su cariole a braccia quando si svolgono in condizioni di disagio e
pericolo.Gli stessi possono altresì essere adibiti ai lavori sopra descritti per un
massimo di 4 ore giornaliere entro i limiti indicati dagli artt: 5, 14, e 19 della
legge 977/67.
INFINE i minori di anni 18 non possono essere adibiti a lavori su ponti sospesi.
I minori possono essere ammessi al lavoro purchè siano riconosciuti idonei al
lavoro a cui devono essere adibiti a seguito di esame medico.
Tale esame è a spese e a cura del datore di lavoro, l'esame deve essere
effettuato dal medico dell'U.S.L., l' esito della visita medica deve essere
comprovato da certificato allegato al libretto di lavoro.
L'idoneità del minore al lavoro cui e' addetto deve essere accertata mediante
visita medica periodica, ad intervalli non superiori ad un anno a cura e a spese
del datore di lavoro.
a 21 anni di età, in caso di lavorazioni industriali che espongono all' azione di
sostanze tossiche od infettanti, devono essere sottoposti a visite mediche presso
strutture sanitarie pubbliche.
Per le attività non industriali che espongono all' azione di sostanze tossiche od
infettanti, i lavoratori minorenni e maggiorenni fino a 21 anni devono essere
sottoposti a visite mediche ad intervalli come previsto dal D.P.R. n.303 del
1956.
L' ORARIO DI LAVORO:
Minori di 15 anni: 7 ore giornalieri e 35 settimanali ;
Minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni: 8 ore giornaliere e 40 settimanali , i
limiti anzi detti devono essere rispettati anche se i minori siano adibiti a lavori
discontinui. I minori non possono essere adibiti a lavorazioni a sistema dei turni
a "scacchi", a meno che non sia consentito dai contratti collettivi, nel qual caso
previa autorizzazione dell a Dir.ne Prov.le del lavoro S.I.L.
L'orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non può durare, senza
interruzione più di 4 ore e mezza consecutive.
Lavoro notturno
- è vietato adibire al lavoro notturno i minori che frequentino scuole
dell'obbligo: per un periodo di almeno 14 ore consecutive (fra le 20 e le 08.00);
- è vietato adibire i minori che non frequentino scuole dell'obbligo;
per un periodo di 12 ore consecutive per i minori di età fino a 16 anni (fra le 22
e le 06.00);
- per un periodo di 12 ore consecutive, per minori di età superiore a 16 anni (fra
le 22 e le 05.00).
Il divieto di adibire i lavoratori minorenni a lavoro notturno può essere
derogato per i minori che abbiano compiuto 16 anni nell'ipotesi di casi di forza
maggiore e che sia di ostacolo al funzionamento normale dell'azienda, dandone
immediata notizia alla Dir.ne Prov.le del lavoro, Ufficio S.I.L.
Ai minori deve essere assicurato un riposo di 24 ore consecutive decorrenti
dalla mezzanotte del sabato, salvo che i minori non siano occupati nella
rappresentazione di spettacoli e in riprese dirette dalla Raditelevisione, il
riposo può essere concesso in un giorno diverso dalla domenica.
Ferie: per i minori degli anni 16 periodo annuale di ferie non inferiore a 30
giorni.- oltre i 16 anni il periodo minimo annuale è di 20 giorni,
La Costituzione riconosce ai minori, a parità di lavoro, il diritto ad una
retribuzione pari a quella percepita dai lavoratori maggiorenni.
CATEGORIE escluse dal campo di applicazione della Legge 977/67
- Addetti ai servizi familiari
- Lavoranti a domicilio
- Occupati a bordo delle navi
- Occupati negli uffici delle aziende dello stato delle Regioni, delle Province,
dei Comuni e degli altri enti pubblici
SANZIONI:
Il datore di lavoro che contravvenga agli :
- art. 3, art. 4, art. 5, 1° comma lett. a ), art. 6 lett. f , g,), è punito con l'arresto
da uno a quattro mesi o con l'ammenda da £ 2.000.000 a £ 10.000.000;
- art. 5, 1° comma lett. a), art. 6 lett.b), lett d) e lett. e) è punito con l'arresto fino
a sei mesi;
-art. 5, 1° lett.c), artt. 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18,2 1, 22, è punito con l'arresto fino
a tre mesi o con l'ammenda da £ 1.000.000.= a £ 5.000.000=
-art. 5, 1° comma lett.h), artt. 7, 11, 17 comma 2°, e art. 23 è punito con la
sanzione amministrativa da £ 500.000 a £ 3.000.000.= Non è ammesso il
pagamento in misura ridotta previsto dall' art. 16, L. 689/81.
-art. 19, art. 20, è punito con la sanzione amministrativa da £ 1.000.000 a £
5:000.000.=
Non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall' art. 16 legge
689/81.
*************
2)
PROTOCOLLO D’INTESA
Il 10 maggio 1999, presso la Prefettura di Roma, è stato siglato un protocollo d’intesa
contro il lavoro minorile.
Il numero degli enti coinvolti e la qualità degli impegni che le parti firmatarie hanno
dichiarato di voler assumere, evidenziano l’importanza di tale atto e la ferma volontà di
rafforzare la strategia tesa alla prevenzione del fenomeno.
Il protocollo sarà allargato alle più importanti associazioni e si prevede di renderlo
operativo entro il maggio 1999 con un primo incontro dei referenti degli enti firmatari.
La prefettura di Roma promuove un
PROTOCOLLO D’INTESA
Fra Direzione Provinciale del Lavoro di Roma, Regione Lazio - Assessorato al lavoro e
Assessorato alla Qualità della Vita, Provincia di Roma - Assessorato al Lavoro e
Formazione Professionale e Assessorato ai Servizi Sociali, Provveditorato agli Studi di
Roma, Comune di Roma - Assessorato alla Città dei Bambini e delle Bambine -
Assessorato al Lavoro - Assessorato alle Politiche Giovanili, Assessorato ai Servizi Sociali,
Centro Giustizia Minorile, C.G.I.L. provinciale , CISL provinciale, UIL provinciale,
Per contrastare il Lavoro Minorile e per lo Sviluppo di Iniziative Integrate per
Favorire l’Inclusione dei Minori nella vita scolastica, professionale e sociale
VISTI
La Convenzione sui diritti del Fanciullo adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite del 20 novembre 1989;
La Convenzione OIL nr. 138 sull’età minima di ammissione al lavoro del 1973 in cui si
specifica che l’età minima per l’ammissione al lavoro non potrà mai essere inferiore ai 14
anni a condizione che la salute, la sicurezza e la moralità del lavoratore sia pienamente
protetta e che abbia ricevuto una adeguata istruzione e formazione nello specifico campo di
attività;
La legge 977/67 sulla Tutela del Lavoro dei fanciulli e degli adolescenti e relativi
aggiornamenti (DPR 4/1/71 n. 36, DPR 17/6/75 n. 479, DPR 20/1/76 n. 432, DPR 31/7/80 n.
619, Legge 6/12/76 n. 499 e D. Lgs 9/9/94 n. 566);
La Legge 285/97 sulle Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per
l’infanzia e l’adolescenza che prevede iniziative a sostegno delle famiglie numerose, il
potenziamento dei servizi per l’infanzia e interventi a sostegno dei giovani che lavorano;
La Carta degli Impegni per promuovere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ed
eliminare il lavoro minorile (Roma - Aprile 1998) che sostiene la necessità di "azioni
integrate che puntino sulla prevenzione, investano sulla educazione e formazione, attivino
sostegni economici e culturali alle famiglie, promuovano i diritti delle donne";
La Legge n. 40/98 sulla disciplina dell’immigrazione che - all’art. 36 - prevede per i
minori stranieri presenti sul territorio nazionale l’obbligo scolastico e l’applicazione di tutte le
disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, accesso ai servizi educativi,
partecipazione alla vita della comunità scolastica;
Il Protocollo d’intesa fra Comune di Roma e CGIL, CISL e UIL sullo sviluppo della
città e per favorire l’occupazione che impegna l’amministrazione locale a prendere
iniziative tese a "verificare la regolarità del trattamento di lavoro, le qualità dell’opera e la
corrispondenza così da scongiurare le pratiche di lavoro nero".
SI CONVIENE CHE
1.Le Amministrazioni Pubbliche e le Parti firmatarie del presente protocollo concordano
sulla istituzione di un Tavolo Permanente di Coordinamento e Consultazione sul
lavoro minorile e sulle iniziative che, in ambito locale, possono esercitare un impatto
significativo sul fenomeno in raccordo con il Tavolo Nazionale che opera sullo stesso
terreno;
2.Primo obiettivo di questo tavolo sarò la costituzione di un Archivio permanente sulle
attività, i progetti le informazioni in possesso degli Enti firmatari quale base
conoscitiva comune con lo scopo di evidenziare e diffondere le pratiche migliori di
intervento locale in collaborazione con il Centro Nazionale di Documentazione ed
Analisi sull’Infanzia e l’Adolescenza;
3.Le parti firmatarie concordano sulla necessità di sviluppare un lavoro a rete con
finalità di :
sviluppare forme di collaborazione che consentano un’intesa sugli obiettivi, i
tempi, le funzioni e le procedure al fine di valorizzare le risorse di ciascun
attore della rete;
raccogliere e diffondere dati utili alle iniziative di ogni Ente coinvolto;
elaborare e realizzare progetti integrati;
4.Proporre, attraverso idonei strumenti legislativi un rafforzamento ed un
adeguamento della normativa nazionale e locale sulla repressione del lavoro
minorile che tenga conto delle diverse tipologie di lavoro minorile e di nuove aree a
maggior disagio sociale;
5.Proporre alle rispettive Amministrazioni strumenti che disincentivino le imprese
fornitrici di beni e servizi all’impiego (diretto e/o indiretto) di lavoro minorile
rendendo solidalmente responsabili gli enti che, intestatari di commesse pubbliche,
realizzano direttamente i lavori e/o subappaltano parte o tutto il lavoro ad altre aziende;
6.Sviluppare una strategia di lotta al lavoro minorile tenendo conto della molteplicità
delle sue manifestazioni - fra le quali un indicatore importante è l’abbandono
scolastico - e del ruolo centrale della famiglia con la quale intraprendere contratti con
forme di incentivi/disincentivi interazione fra assistenza sociale e
accompagnamento alla formazione ed al lavoro in raccordo al Piano
socio-assistenziale regionale;
7.Aumentare l’efficacia dell’azione di vigilanza tenendo conto delle indicazioni degli
Enti e delle Parti firmatarie del Protocollo raccordandola con la strategia di
prevenzione e le linee di intervento degli altri attori della rete;
8.Farsi promotori, all’interno delle rispettive amministrazioni, del più rapido ed efficace
recepimento delle norme che riguardano la certificazione di conformità sociale
che attesti il non utilizzo di manodopera infantile nella fabbricazione e
produzione di beni o prodotti importati;
9.Promuovere periodiche azioni di informazione, anche in raccordo con le
Associazioni di difesa del consumatore, tese a responsabilizzare tutti gli attori coinvolti
nel processo degli agenti delle istituzioni educative, ai direttori di lavoro, alle altre
amministrazioni perché sviluppino iniziative su questo terreno;
10.Promuovere compagne informative e di sensibilizzazione presso le scuole tese a
diffondere una cultura del lavoro che rispetti il valore della persona e della formazione
culturale e professionale come mezzo di partecipazione alla vita sociale ed
economica.