http://www.minlavoro.it/

1)

Tutela del lavoro dei minori

 

 

I principi fondamentali per la tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti

sono contenuti nella legge 17 ottobre 1967, n. 977.

Sono tutelati tutti i soggetti alle dipendenze di datori di lavoro che non abbiano

compiuto i 15 anni (fanciulli) e che siano compresi tra i 15 e 18 anni compiuti

(adolescenti).

Il limite minimo d'età, per l' ammissione al lavoro, è di 15 anni compiuti.

Possono essere assunti come apprendisti giovani che abbiano compiuto il 14°

anno di età, purchè sia stato espletato l'obbligo scolastico.

Nei servizi familiari nei lavori "leggeri" ed in agricoltura sono ammessi al

lavoro i minori che abbiano compiuto i 14 anni di età purchè non venga

compromessa la tutela della salute.

Limite d' età, per particolari attività: i minori di età inferiore agli anni 16 non

possono essere adibiti, a lavori faticosi ed insalubri determinati con D.P.R. 20

gennaio 1976, n. 432, a mestieri girovaghi di qualunque genere, a lavori di

pulizia e servizio degli organi di trasmissione che siano in moto.

I minori di anni 18 non possono essere adibiti:

a lavori estrattivi a cielo aperto, nelle cave, miniere, torbiere, a lavori di

scarico, carico nei forni delle zolfatare, nonchè nei lavori sotterranei nelle cave,

miniere, torbiere, gallerie, manovre e traino, alla somministrazione al minuto di

bevande alcoliche, e lavori nelle sale cinematografiche e alla preparazione di

spettacoli in genere.

E' consentito l'impiego di minori nella preparazione e rappresentazione di

spettacoli o riprese cinematografiche purchè sia stata rilasciata preventivamente

dalla Direzione Provinciale del Lavoro, S.I.L., un'apposita autorizzazione,

subordinata all'assenso dei genitori , alla circostanza che non si tratti di lavoro

pericoloso e non si protragga oltre le 24.00, e all'esistenza delle condizioni atte

ad assicurare la salute fisica e morale del minore.

Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla presentazione della domanda

di autorizzazione con provvedimento espresso.

INOLTRE i minori non possono essere adibiti al sollevamento e al trasporto di

pesi su cariole a braccia quando si svolgono in condizioni di disagio e

pericolo.Gli stessi possono altresì essere adibiti ai lavori sopra descritti per un

massimo di 4 ore giornaliere entro i limiti indicati dagli artt: 5, 14, e 19 della

legge 977/67.

INFINE i minori di anni 18 non possono essere adibiti a lavori su ponti sospesi.

I minori possono essere ammessi al lavoro purchè siano riconosciuti idonei al

lavoro a cui devono essere adibiti a seguito di esame medico.

Tale esame è a spese e a cura del datore di lavoro, l'esame deve essere

effettuato dal medico dell'U.S.L., l' esito della visita medica deve essere

comprovato da certificato allegato al libretto di lavoro.

L'idoneità del minore al lavoro cui e' addetto deve essere accertata mediante

visita medica periodica, ad intervalli non superiori ad un anno a cura e a spese

del datore di lavoro.

a 21 anni di età, in caso di lavorazioni industriali che espongono all' azione di

sostanze tossiche od infettanti, devono essere sottoposti a visite mediche presso

strutture sanitarie pubbliche.

Per le attività non industriali che espongono all' azione di sostanze tossiche od

infettanti, i lavoratori minorenni e maggiorenni fino a 21 anni devono essere

sottoposti a visite mediche ad intervalli come previsto dal D.P.R. n.303 del

1956.

L' ORARIO DI LAVORO:

Minori di 15 anni: 7 ore giornalieri e 35 settimanali ;

Minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni: 8 ore giornaliere e 40 settimanali , i

limiti anzi detti devono essere rispettati anche se i minori siano adibiti a lavori

discontinui. I minori non possono essere adibiti a lavorazioni a sistema dei turni

a "scacchi", a meno che non sia consentito dai contratti collettivi, nel qual caso

previa autorizzazione dell a Dir.ne Prov.le del lavoro S.I.L.

L'orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non può durare, senza

interruzione più di 4 ore e mezza consecutive.

Lavoro notturno

- è vietato adibire al lavoro notturno i minori che frequentino scuole

dell'obbligo: per un periodo di almeno 14 ore consecutive (fra le 20 e le 08.00);

- è vietato adibire i minori che non frequentino scuole dell'obbligo;

per un periodo di 12 ore consecutive per i minori di età fino a 16 anni (fra le 22

e le 06.00);

- per un periodo di 12 ore consecutive, per minori di età superiore a 16 anni (fra

le 22 e le 05.00).

Il divieto di adibire i lavoratori minorenni a lavoro notturno può essere

derogato per i minori che abbiano compiuto 16 anni nell'ipotesi di casi di forza

maggiore e che sia di ostacolo al funzionamento normale dell'azienda, dandone

immediata notizia alla Dir.ne Prov.le del lavoro, Ufficio S.I.L.

Ai minori deve essere assicurato un riposo di 24 ore consecutive decorrenti

dalla mezzanotte del sabato, salvo che i minori non siano occupati nella

rappresentazione di spettacoli e in riprese dirette dalla Raditelevisione, il

riposo può essere concesso in un giorno diverso dalla domenica.

Ferie: per i minori degli anni 16 periodo annuale di ferie non inferiore a 30

giorni.- oltre i 16 anni il periodo minimo annuale è di 20 giorni,

La Costituzione riconosce ai minori, a parità di lavoro, il diritto ad una

retribuzione pari a quella percepita dai lavoratori maggiorenni.

CATEGORIE escluse dal campo di applicazione della Legge 977/67

- Addetti ai servizi familiari

- Lavoranti a domicilio

- Occupati a bordo delle navi

- Occupati negli uffici delle aziende dello stato delle Regioni, delle Province,

dei Comuni e degli altri enti pubblici

SANZIONI:

Il datore di lavoro che contravvenga agli :

- art. 3, art. 4, art. 5, 1° comma lett. a ), art. 6 lett. f , g,), è punito con l'arresto

da uno a quattro mesi o con l'ammenda da £ 2.000.000 a £ 10.000.000;

- art. 5, 1° comma lett. a), art. 6 lett.b), lett d) e lett. e) è punito con l'arresto fino

a sei mesi;

-art. 5, 1° lett.c), artt. 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18,2 1, 22, è punito con l'arresto fino

a tre mesi o con l'ammenda da £ 1.000.000.= a £ 5.000.000=

-art. 5, 1° comma lett.h), artt. 7, 11, 17 comma 2°, e art. 23 è punito con la

sanzione amministrativa da £ 500.000 a £ 3.000.000.= Non è ammesso il

pagamento in misura ridotta previsto dall' art. 16, L. 689/81.

-art. 19, art. 20, è punito con la sanzione amministrativa da £ 1.000.000 a £

5:000.000.=

Non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall' art. 16 legge

689/81.

*************

2)

PROTOCOLLO D’INTESA

Il 10 maggio 1999, presso la Prefettura di Roma, è stato siglato un protocollo d’intesa

contro il lavoro minorile.

Il numero degli enti coinvolti e la qualità degli impegni che le parti firmatarie hanno

dichiarato di voler assumere, evidenziano l’importanza di tale atto e la ferma volontà di

rafforzare la strategia tesa alla prevenzione del fenomeno.

Il protocollo sarà allargato alle più importanti associazioni e si prevede di renderlo

operativo entro il maggio 1999 con un primo incontro dei referenti degli enti firmatari.

La prefettura di Roma promuove un

PROTOCOLLO D’INTESA

Fra Direzione Provinciale del Lavoro di Roma, Regione Lazio - Assessorato al lavoro e

Assessorato alla Qualità della Vita, Provincia di Roma - Assessorato al Lavoro e

Formazione Professionale e Assessorato ai Servizi Sociali, Provveditorato agli Studi di

Roma, Comune di Roma - Assessorato alla Città dei Bambini e delle Bambine -

Assessorato al Lavoro - Assessorato alle Politiche Giovanili, Assessorato ai Servizi Sociali,

Centro Giustizia Minorile, C.G.I.L. provinciale , CISL provinciale, UIL provinciale,

Per contrastare il Lavoro Minorile e per lo Sviluppo di Iniziative Integrate per

Favorire l’Inclusione dei Minori nella vita scolastica, professionale e sociale

VISTI

La Convenzione sui diritti del Fanciullo adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni

Unite del 20 novembre 1989;

La Convenzione OIL nr. 138 sull’età minima di ammissione al lavoro del 1973 in cui si

specifica che l’età minima per l’ammissione al lavoro non potrà mai essere inferiore ai 14

anni a condizione che la salute, la sicurezza e la moralità del lavoratore sia pienamente

protetta e che abbia ricevuto una adeguata istruzione e formazione nello specifico campo di

attività;

La legge 977/67 sulla Tutela del Lavoro dei fanciulli e degli adolescenti e relativi

aggiornamenti (DPR 4/1/71 n. 36, DPR 17/6/75 n. 479, DPR 20/1/76 n. 432, DPR 31/7/80 n.

619, Legge 6/12/76 n. 499 e D. Lgs 9/9/94 n. 566);

La Legge 285/97 sulle Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per

l’infanzia e l’adolescenza che prevede iniziative a sostegno delle famiglie numerose, il

potenziamento dei servizi per l’infanzia e interventi a sostegno dei giovani che lavorano;

La Carta degli Impegni per promuovere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ed

eliminare il lavoro minorile (Roma - Aprile 1998) che sostiene la necessità di "azioni

integrate che puntino sulla prevenzione, investano sulla educazione e formazione, attivino

sostegni economici e culturali alle famiglie, promuovano i diritti delle donne";

La Legge n. 40/98 sulla disciplina dell’immigrazione che - all’art. 36 - prevede per i

minori stranieri presenti sul territorio nazionale l’obbligo scolastico e l’applicazione di tutte le

disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, accesso ai servizi educativi,

partecipazione alla vita della comunità scolastica;

Il Protocollo d’intesa fra Comune di Roma e CGIL, CISL e UIL sullo sviluppo della

città e per favorire l’occupazione che impegna l’amministrazione locale a prendere

iniziative tese a "verificare la regolarità del trattamento di lavoro, le qualità dell’opera e la

corrispondenza così da scongiurare le pratiche di lavoro nero".

SI CONVIENE CHE

1.Le Amministrazioni Pubbliche e le Parti firmatarie del presente protocollo concordano

sulla istituzione di un Tavolo Permanente di Coordinamento e Consultazione sul

lavoro minorile e sulle iniziative che, in ambito locale, possono esercitare un impatto

significativo sul fenomeno in raccordo con il Tavolo Nazionale che opera sullo stesso

terreno;

2.Primo obiettivo di questo tavolo sarò la costituzione di un Archivio permanente sulle

attività, i progetti le informazioni in possesso degli Enti firmatari quale base

conoscitiva comune con lo scopo di evidenziare e diffondere le pratiche migliori di

intervento locale in collaborazione con il Centro Nazionale di Documentazione ed

Analisi sull’Infanzia e l’Adolescenza;

3.Le parti firmatarie concordano sulla necessità di sviluppare un lavoro a rete con

finalità di :

sviluppare forme di collaborazione che consentano un’intesa sugli obiettivi, i

tempi, le funzioni e le procedure al fine di valorizzare le risorse di ciascun

attore della rete;

raccogliere e diffondere dati utili alle iniziative di ogni Ente coinvolto;

elaborare e realizzare progetti integrati;

4.Proporre, attraverso idonei strumenti legislativi un rafforzamento ed un

adeguamento della normativa nazionale e locale sulla repressione del lavoro

minorile che tenga conto delle diverse tipologie di lavoro minorile e di nuove aree a

maggior disagio sociale;

5.Proporre alle rispettive Amministrazioni strumenti che disincentivino le imprese

fornitrici di beni e servizi all’impiego (diretto e/o indiretto) di lavoro minorile

rendendo solidalmente responsabili gli enti che, intestatari di commesse pubbliche,

realizzano direttamente i lavori e/o subappaltano parte o tutto il lavoro ad altre aziende;

6.Sviluppare una strategia di lotta al lavoro minorile tenendo conto della molteplicità

delle sue manifestazioni - fra le quali un indicatore importante è l’abbandono

scolastico - e del ruolo centrale della famiglia con la quale intraprendere contratti con

forme di incentivi/disincentivi interazione fra assistenza sociale e

accompagnamento alla formazione ed al lavoro in raccordo al Piano

socio-assistenziale regionale;

7.Aumentare l’efficacia dell’azione di vigilanza tenendo conto delle indicazioni degli

Enti e delle Parti firmatarie del Protocollo raccordandola con la strategia di

prevenzione e le linee di intervento degli altri attori della rete;

8.Farsi promotori, all’interno delle rispettive amministrazioni, del più rapido ed efficace

recepimento delle norme che riguardano la certificazione di conformità sociale

che attesti il non utilizzo di manodopera infantile nella fabbricazione e

produzione di beni o prodotti importati;

9.Promuovere periodiche azioni di informazione, anche in raccordo con le

Associazioni di difesa del consumatore, tese a responsabilizzare tutti gli attori coinvolti

nel processo degli agenti delle istituzioni educative, ai direttori di lavoro, alle altre

amministrazioni perché sviluppino iniziative su questo terreno;

10.Promuovere compagne informative e di sensibilizzazione presso le scuole tese a

diffondere una cultura del lavoro che rispetti il valore della persona e della formazione

culturale e professionale come mezzo di partecipazione alla vita sociale ed

economica.