TRIBUNALE DI COSENZA, SEZ. II – Sentenza 18 giugno 2002 n. 890 – G.U. Misasi - Zicarelli (Avv. S. Vetere) c. Università degli Studi della Calabria (Avv.ra distr. Stato di Catanzaro).

1. Lavoro – Contratto di lavoro – Clausola che prevede un periodo di prova - Non costituisce clausola vessatoria e non richiedepertanto approvazione espressa ex art. 1341 cod. civ.

2. Lavoro – Contratto di lavoro – Clausola che prevede un periodo di prova – Recesso del datore di lavoro dopo il periodo di prova– Onere del lavoratore di provare l’illegittimità del recesso.

3. Lavoro – Contratto di lavoro – Clausola che prevede un periodo di prova – Recesso del datore di lavoro dopo il periodo di prova– Onere di motivazione – Necessità – Discrezionalità del datore di lavoro – Sussiste.

1. La clausola contenente la previsione del periodo di prova, in quanto mirante a tutelare un interesse comune alle parti ed
essendo diretta ad attuare un esperimento attraverso il quale tanto il datore quanto il lavoratore possano saggiare la reciprocaconvenienza dell'instaurazione del rapporto lavorativo, accertando il primo le capacità e qualità del dipendente e quest'ultimo, asua volta, verificando l'entità della prestazione pretesa e le condizioni di svolgimento del lavoro, non costituisce clausolavessatoria ai sensi dell'art.1341 c.c., necessitante di specifica approvazione per iscritto (v. in tal senso espressamente Cass .n.2228/99) (1).

2. Il recesso operato durante il periodo di prova, in considerazione della finalità <<esplorativa>> del patto di prova e della
tendenziale discrezionalità del recesso operato in tale fase del rapporto, comporta l’onere del lavoratore – tra l’altro – di
allegare e dimostrare l’imputabilità del recesso motivo, unico e determinante, estraneo alla funzione del patto, e pertanto
illecito.

3. L’obbligo di motivazione del recesso, ove contemplato nel contratto collettivo di lavoro, non limita la discrezionalità
dell’Amministrazione datrice nell’esercizio del potere di recesso e non interferisce con la funzione correlata alla previsione di unperiodo di prova.

(1) Le La sentenza in rassegna ribadisce alcuni principi già affermati dalla S.C. (peraltro citata in motivazione dal Tribunale di Cosenza)in ordine alla natura ed alla funzione del patto di prova (non costituisce clausola vessatoria ex art.1341 c.c., come tale necessitante dispecifica approvazione per iscritto, essendo diretta a tutelare un interesse comune alle parti del rapporto di lavoro).

La pronuncia è interessante nella parte in cui puntualizza il carattere tendenzialmente discrezionale del potere datoriale di recesso(durante il periodo di prova), profilo questo che ridonda sia sotto l’aspetto dei limiti all’esercizio di siffatto potere da parte del datoredi datore, sia della conseguenziale previsione – in sede processuale – dell’onere incombente sul lavoratore di dimostrare la riferibilitàdel recesso ad un motivo illecito estraneo alla funzione esplorativa del patto (ad esempio, finalità discriminatoria nei confronti dellavoratore).

Inoltre, giustamente il Tribunale di Cosenza rileva che la previsione contrattuale dell’obbligo di motivare l’atto di recesso non influiscesulla natura discrezionale di siffatto potere – nei limiti ben rimarcati nella parte motiva della decisione. (Alfonso Mezzotero – Avvocatodello Stato)
                                         SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato Zicarelli Gianfranco conveniva dinanzi al Tribunale di Cosenza in funzione di giudice del lavorol'Università degli Studi della Calabria, in persona del suo legale rappresentante, deducendo:

- di essere stato assunto dalla convenuta in data 16.6.00, nella qualità di ausiliario (3^ livello) con assegnazione presso la facoltà diIngegneria, in forza di contratto ed a seguito di prova selettiva per assunzione a tempo indeterminato ax lege n.56/87;

- di essere stato immesso in ruolo con il profilo previsto dal bando di concorso e secondo quanto previsto dal CCNL vigente;

- che successivamente con provvedimento del 14.09.00 - prot. n° 11.100 R.U. sett. pers., notificatogli il 15.09.00 - a firma del direttoreamministrativo e sulla base di relazione di pari data a firma del preside della facoltà, l'Università aveva rescisso il contratto di lavoro,motivando il provvedimento con l'inidoneità del ricorrente a svolgere le mansioni di competenza..., per incompatibilità con i colleghied incapacità a risolvere i piccoli problemi legati alle attività da svolgere;

- che il licenziamento era stato prontamente ímpugnato;

- che nessun esito aveva sortito il tentativo di conciliazione;

assumeva il ricorrente l'illegittimità - nullità del provvedimento impugnato, in quanto ingiustificato, attesa la non rispondenza al verodella motivazione addotta a suo fondamento, avendo esso ricorrente sempre svolto con diligenza la propria attività lavorativa emantenuto ottimi rapporti con colleghi, docenti e studenti;

Su tali basi chiedeva quindi il ricorrente dichiararsi l'illegittimità del provvedimento di rescissione per i motivi suesposti, nonchécondannarsi la convenuta all’immediata sua reintegra nel posto di lavoro, con pagamento di somma pari alla retribuzione globale dovutadal giorno della rescissione fino alla reintegrazione e versamento delle spettanze previdenziali ed assistenziali;

Si costituiva la convenuta contestando le avverse allegazioni tutte, in particolare assumendo la ricorrenza di legittimo recesso incostanza di periodo di prova ai sensi dell'art. 17, comma 6, CCNL vigente; chiedeva quindi il rigetto del ricorso.

Acquisita la documentazione la causa veniva quindi decisa all'udienza del 14.5.02, dandosi immediata lettura del dispositivo.
                                        MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso si profila destituito di fondamento e deve essere rigettato.

Dall'esame delle allegazioni delle parti e degli atti documentanti il provvedimento datoriale oggetto di contestazione risulta evidente laricorrenza nel caso di specie di una ipotesi di recesso in pendenza del periodo di prova previsto dal contratto di lavoro.

L'invalidità dell'atto del datore di lavoro convenuto, prospettata dalla difesa attrice (in termini di illegittimità o nullità), deve pertantoessere accertata alla stregua dei principi e delle regole positive disciplinanti tale particolare forma di risoluzione unilaterale delcontratto, come dettate dalla legge e dal contratto collettivo di categoria applicabile, ogni argomentazione e valutazione afferenti ladistinta fattispecie del licenziamento individuale risultando ultronee rispetto alla vicenda oggetto di giudizio.

Al riguardo, tenuto conto delle considerazioni svolte dalle parti nelle proprie note difensive, giova previamente osservare che,conformemente all'insegnamento della Suprema Corte in materia, la clausola contenente la previsione del periodo di prova, in quantomirante a tutelare un interesse comune alle parti ed essendo diretta ad attuare un esperimento attraverso il quale tanto il datore quantoil lavoratore possano saggiare la reciproca convenienza dell'instaurazione del rapporto lavorativo, accertando il primo le capacità equalità del dipendente e quest'ultimo, a sua volta, verificando l'entità della prestazione pretesa e le condizioni di svolgimento dellavoro, non costituisce clausola vessatoria ai sensi dell'art.1341 c.c., necessitante di specifica approvazione per iscritto (in tal senso
espressamente Cass.n.2228/99); né indicazione di segno contrario discende dalla contrattazione collettiva applicabile alla fattispecie. Da
ciò consegue la piena validità, sotto tale profilo formale, della pattuizione e del conseguente atto di esercizio della facoltà di recesso ad
essa connessa.

Tanto osservato, ritiene il Tribunale l'insussistenza di allegazioni idonee ad illustrare la contestata illegittimità del recesso per carenza di
reale giustificazione.

Occorre in proposito evidenziare che, attesa la sopra evidenziata finalità esplorativa del periodo di prova e la conseguente,
tendenziale, discrezionalità del recesso operato in tale fase del rapporto, il cui solo limite è dato dalla necessaria coerenza rispetto allacausa della sua pattuizione e del contratto, è onere del lavoratore allegare e dimostrare (non soltanto il proficuo esito del periodo diprova, ovvero il suo svolgimento in condizioni inadeguati a consentire l'equo espletamento ed il corretto apprezzamento dellaprestazione, ma altresì ed in particolare) l'imputabilità del recesso a motivo, unico e determinante, estraneo alla funzione del patto, epertanto illecito (e ciò, dunque, anche in caso di specifica contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamentoprofessionale del dipendente stesso: arg. ex Cass. n.2228/99 e Cass. n. 7644/98).

Nel caso in esame, avuto riguardo alla prospettazione attrice ed alle deduzioni contenute nel ricorso introduttivo, salva la genericaassunzione della natura discriminatoria del provvedimento, nessun riferimento viene fatto all'esistenza di ragioni, diverse da quelleafferenti la valutazione dei risultati del periodo di prova, cui ascrivere, in via esclusiva o quanto meno prevalente l'intimato recesso.

Ciò considerato, in difetto di allegazioni cui ancorare, nel senso sopra specificato, l'illegittimità, rectius l'illiceità, della risoluzione, la pretesa del ricorrente risulta priva di fondamento (conseguentemente profilandosi superfluo il sollecitato accertamento istruttorio delbuon esito della prova).

Per mera completezza è opportuno osservare che nessun rilievo assume, nel caso di specie, l'espressa previsione, nel contrattocollettivo, dell'obbligo, per l'Amministrazione datrice di motivare il provvedimento di recesso.

Tale statuizione, in difetto di indicazioni espresse ed univoche in tal senso, non interferisce infatti con l'illustrata funzione del periododi prova e non limita ulteriormente il potere discrezionale di recesso del datore, esclusivamente onerando l'ente di esplicitare le ragionidel provvedimento assunto onde renderne manifesta la pertinenza alle finalità sue proprie.

Osserva infine in merito il Tribunale che avuto riguardo al tenore della motivazione, e considerata la genericità delle contestazionimosse dal ricorrente alla redazione ed al contenuto della stessa ( peraltro in contrasto con la puntuale difesa svolta in proposito), lecensure contenute nel ricorso sul punto appaiono in suscettibili di riscontro e vanno anch'esse disattese.

Ogni ulteriore questione resta assorbita.

Ragioni di equità giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

                                               P.Q.M.

rigetta il ricorso;

compensa le spese.

Cosenza 14.5.02

Il Giudice

Carmen Misasi

Depositata in cancelleria il 18.6.2002.