Documento da: Presidenza del Consiglio dei ministri - Panorama della attivita - Minori e tutela (http://die.pcm.it/die/tv_minori/)
Organizzazione e composizione del Comitato per l'elaborazione di un codice di comportamento nei rapporti fra TV e minori
Su invito del Presidente del Consiglio, partecipa ai lavori del Comitato il Presidente della
Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, on. Francesco
Storace.
Segreteria del Comitato:
Dipartimento per l'nformazione e l'Editoria
Presidenza del Consiglio dei Mnistri
Via Boncompagni, 15 - 00187 Roma
tel. 06/48797662 - 48797605
Prof. Francesco Tonucci
Presidente del Comitato
Istituto di Psicologia
CNR
Dott. Mauro Masi
Vice Presidente del Comitato
Capo del Dipartimento Informazione ed Editoria
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dott. Guido Bolaffi
Capo del Dipartimento degli Affari Sociali
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dott. Nicola D'Angelo
Gabinetto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni
Prof. Carlo Alfredo Moro
Osservatorio Nazionale sui problemi dei minori
Dipartimento per gli Affari Sociali
Dott.ssa Marina D'Amato
Ufficio del Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria
Dott.ssa Paola De Benedetti
Vice Direttore RAI UNO
RAI - Radiotelevisione Italiana
Dott.ssa Gina Nieri
Direttore degli affari generali e istituzionali
Mediaset
Dott. Giulio Mandelli
Cecchi Gori Group
Dott. Filippo Rebecchini
Presidente F.R.T
Federazione Radiotelevisioni
Avv. Marco Rossignoli
Presidente A.E.R.
Associazione Editori Radiotelevisivi
Dott. Mario Petrina
Presidente
Ordine dei Giornalisti
Dott. Lorenzo Del Boca
Presidente Nazionale F.N.S.I.
Federazione Nazionale Stampa Italiana
Dott. Maurizio Costanzo
Prof. Gabriel Levi
Direttore Terza Cattedra di Psichiatria Infantile
Universitá degli Studi "La Sapienza"
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Codice di comportamento nei rapporti fra TV e minori
Testo:
PREMESSA
Le Aziende televisive pubbliche e private e le emittenti televisive aderenti alle associazioni
firmatarie (d'ora in poi indicate come Aziende televisive) considerano:
a) che l'utenza televisiva è costituita - specie in alcune fasce orarie - anche da minori (1);
b) che il bisogno del minore ad uno sviluppo regolare e compiuto è un diritto riconosciuto
dall'ordinamento giuridico nazionale e internazionale: basta ricordare l'articolo della Costituzione
che impegna la comunità nazionale, in tutte le sue articolazioni, a proteggere l'infanzia e la
gioventù (art. 31); o la Convenzione dell'ONU del 1989 - divenuta legge dello Stato nel 1991, che
impone a tutti di collaborare per predisporre il bambino a vivere una vita autonoma nella società,
nello spirito di pace, dignità, tolleranza, libertà, eguaglianza, solidarietà e che fa divieto di
sottoporlo a interferenze arbitrarie o illegali nella sua privacy e comunque a forme di violenza,
danno, abuso mentale, sfruttamento;
c) che la funzione educativa, che compete innanzitutto alla famiglia, deve essere agevolata dalla
televisione al fine di aiutare i bambini e i ragazzi a conoscere progressivamente la vita e ad
affrontarne i problemi;
d) che il minore è un cittadino soggetto di diritti; egli ha perciò diritto ad essere tutelato da
trasmissioni televisive che possano nuocere al suo sviluppo psichico e morale, anche se la sua
famiglia è carente sul piano educativo;
e) che, riconosciuti i diritti dell'utente adulto e i diritti di libertà di informazione e di impresa,
quando questi siano contrapposti a quelli del bambino, si applica il principio di cui all'art. 3 della
Convenzione ONU secondo cui "i maggiori interessi del bambino/a devono costituire oggetto di
primaria considerazione".
Tutto ciò premesso le Aziende televisive ritengono opportuno non solo impegnarsi ad uno
scrupoloso rispetto della normativa vigente a tutela dei minori, ma anche a dar vita ad un codice
di autoregolamentazione che possa assicurare contributi positivi allo sviluppo della loro
personalità e comunque che eviti messaggi che possano danneggiarla. Ciò accogliendo il
suggerimento della Convenzione ONU di sviluppare "appropriati codici di condotta affinché il
bambino/a sia protetto da informazioni e materiali dannosi al suo benessere" (art. 17).
(1) Con la parola "minore" si intende comprendere l'arco di età che va da 0 a 18 anni. Nel testo
questo stesso arco viene indicato anche da "bambini e ragazzi". Viene spesso utilizzata la parola
"bambini" per sottolineare la necessità di attenzione ai più piccoli e per ricordare che se anche i
bambini sono davanti al teleschermo è di loro che occorre farsi carico primariamente.
PRINCIPI GENERALI
Le Aziende televisive si impegnano:
a) a migliorare ed elevare la qualità delle trasmissioni televisive destinate ai bambini;
b) ad aiutare gli adulti, le famiglie e i minori ad un uso corretto ed appropriato delle trasmissioni
televisive, tenendo conto delle esigenze del bambino, sia rispetto alla qualità che alla quantità:
ciò per evitare il pericolo di una dipendenza dalla televisione e di imitazione dei modelli
televisivi; per consentire una scelta critica dei programmi;
c) a collaborare col sistema scolastico per educare bambini e ragazzi ad una corretta e adeguata
alfabetizzazione televisiva;
d) ad assegnare alle trasmissioni per bambini, qualora siano prodotte, personale appositamente
preparato e di alta qualità;
e) a sensibilizzare in maniera specifica il pubblico ai problemi dell'handicap, del disadattamento
sociale, del disagio psichico in età evolutiva, in maniera di aiutare e non ferire le esigenze dei
bambini in queste condizioni;
f) a sensibilizzare ai problemi dell'infanzia, tutte le figure professionali coinvolte nella
preparazione dei palinsesti o delle trasmissioni, nelle forme ritenute opportune da ciascuna
Azienda televisiva;
g) a diffondere presso tutti i propri operatori il contenuto del presente Codice di
autoregolamentazione.
PARTE PRIMA
A) LA PARTECIPAZIONE DEI MINORI ALLE TRASMISSIONI
TELEVISIVE
Le Aziende televisive si impegnano ad assicurare che la partecipazione dei minori alle
trasmissioni televisive avvenga sempre con il massimo rispetto della loro persona, senza
strumentalizzare la loro età e i loro corpi e senza rivolgere domande allusive alla loro intimità. In
particolare le Aziende televisive si impegnano, sia nelle trasmissioni di intrattenimento che di
informazione:
- a non trasmettere immagini di minori autori, testimoni o vittime di reati e in ogni caso a
garantirne l'assoluto anonimato;
- a non utilizzare minori con gravi patologie o portatori di handicap per propagandare terapie in
forme sensazionalistiche;
- a non intervistare minori in situazione di grave crisi (per esempio che siano fuggiti di casa, che
abbiano tentato il suicidio, che siano strumentalizzati dalla criminalità adulta, che siano inseriti in
un giro di prostituzione, che abbiano i genitori in carcere o genitori pentiti) e in ogni caso a
garantirne l'assoluto anonimato;
- a non far partecipare minori (da 0 a 14 anni) a trasmissioni in cui si dibatte se sia opportuno il
loro affidamento a un genitore o a un altro, se sia giustificato un loro allontanamento da casa o
una adozione; se la condotta di un genitore sia stata più o meno dannosa;
- a non utilizzare i minori (da 0 a 14 anni) in grottesche imitazioni degli adulti;
B) LA TELEVISIONE PER TUTTI dalle ore 7.00 alle ore 22.30
Le Aziende televisive si impegnano a trasmettere programmi nel rispetto delle seguenti regole:
PROGRAMMI DI INFORMAZIONE
Le Aziende televisive si impegnano a far sì che nei programmi di informazione si eviti la
trasmissione di immagini gratuite di violenza o di sesso, ovvero che non siano effettivamente
necessarie alla comprensione della notizia. Le Aziende televisive si impegnano a non diffondere
nelle trasmissioni di informazione in onda dalle ore 7.00 alle ore 22.30:
a) sequenze particolarmente crude e brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento
o forme imitative nello spettatore minore;
b) notizie che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori.
Qualora, per casi di straordinario valore sociale o informativo, la trasmissione di notizie,
immagini e parole particolarmente forti e impressionanti si renda comunque necessaria, il
giornalista televisivo avviserà gli spettatori che le notizie, le immagini e le parole che verranno
trasmesse non sono adatte ai minori.
Nel caso in cui l'informazione giornalistica riguardi episodi in cui sono coinvolti i minori, le
Aziende televisive si impegnano al pieno rispetto e all'attuazione delle norme indicate in questo
Codice e nella "Carta dei doveri del giornalista" per la parte relativa ai "Minori e soggetti
deboli".
Le Aziende televisive, con particolare riferimento ai programmi di informazione in diretta, si
impegnano ad attivare specifici e qualificati corsi di formazione per sensibilizzare, non solo i
giornalisti, ma anche i tecnici dell'informazione televisiva (fotografi, montatori, ecc.), alla
problematica "Tv e minori".
Le Aziende televisive si impegnano ad ispirare la propria linea editoriale, per i programmi di
informazione, a quanto sopra indicato.
FILM FICTION E SPETTACOLI VARI
Le Aziende televisive, oltre al pieno rispetto delle leggi vigenti, si impegnano a darsi strumenti
propri di valutazione circa l'ammissibilità in televisione dei film, telefilm, tv movie, fiction e
spettacoli di intrattenimento vario, a tutela del benessere fisico e psichico dei bambini e dei
ragazzi, attraverso un Comitato interno di autocontrollo, vigilanza e garanzia.
Detto Comitato - costituito, tra l'altro, da esperti di comunicazione e diritto - detterà gli indirizzi e
le valutazioni in attuazione dei principi del presente Codice.
Qualora si consideri che per straordinario valore culturale o morale valga la pena mettere in onda
in prima serata una trasmissione destinata al pubblico adolescenziale ma non adatta ai più
piccoli, si potrà derogare all'impegno sopra indicato. In questo caso le Aziende televisive si
impegnano ad annunciare, se possibile anche nei giorni precedenti, che la trasmissione non è
adatta agli spettatori più piccoli, pur essendo importante per i più grandi. Se la trasmissione avrà
delle interruzioni, l'avvertimento verrà ripetuto dopo ogni interruzione.
TRASMISSIONI DI INTRATTENIMENTO
Le Aziende televisive si impegnano ad evitare quegli spettacoli che per impostazione o per
modelli proposti possano nuocere allo sviluppo dei minori e in particolare:
- ad evitare trasmissioni che usino in modo gratuito i conflitti familiari come spettacolo creando
turbativa in un bambino preoccupato per la stabilità affettiva delle relazioni con i suoi genitori;
- ad evitare che nelle trasmissioni si faccia ricorso al turpiloquio, alla scurrilità e alla offesa verso
le religioni.
C) LA TELEVISIONE PER I BAMBINI E I RAGAZZI
Le Aziende televisive si impegnano a dedicare nei propri palinsesti una fascia "protetta" di
programmazione, fra le ore 16.00 e le ore 19.00, idonea ai bambini sia con trasmissioni
esplicitamente dedicate a loro, sia con un controllo particolare anche su promo, trailer e
pubblicità.
PRODUZIONE DI PROGRAMMI
Le Televisioni che realizzano programmi per bambini e per ragazzi si impegnano a produrre
trasmissioni:
- che siano di buona qualità e di piacevole intrattenimento;
- che favoriscano le principali necessità dei bambini e dei ragazzi come la capacità di realizzare
esperienze reali e proprie o di aumentare la propria autonomia;
- che accrescano le capacità critiche dei bambini e ragazzi in modo che sappiano fare migliore
uso del mezzo televisivo, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo;
- che favoriscano la partecipazione dei bambini e ragazzi con i loro problemi, con i loro punti di
vista dando spazio a quello che si sta facendo con loro e per loro nelle città (Consigli dei
bambini, progettazione di spazi urbani da parte di bambini e ragazzi, iniziative per aumentare la
loro autonomia e la loro partecipazione).
Le Televisioni si impegnano a curare la qualità della traduzione e del doppiaggio degli spettacoli,
tenendo presenti le esigenze di una corretta educazione linguistica dei bambini.
PROGRAMMI DI INFORMAZIONE DESTINATI AI MINORI
Le Aziende televisive, si impegnano a valutare la possibilità di produrre programmi di
informazione destinati ai bambini e ragazzi, possibilmente curati dalle testate giornalistiche in
collaborazione con esperti di problematiche infantili e con bambini e ragazzi.
COMUNICAZIONI ALLA STAMPA ED AGLI SPETTATORI ADULTI
Le Aziende televisive si impegnano a comunicare abitualmente alla stampa quotidiana, periodica
ed anche specializzata, nonché alle pubblicazioni specificatamente dedicate ai minori, i notiziari
sui programmi destinati all'utenza di bambini e ragazzi e a rispettarne gli orari.
D) PUBBLICITÀ
Le Aziende televisive si impegnano a controllare i contenuti della pubblicità, dei trailer e dei
promo dei programmi, al fine di non trasmettere pubblicità e autopromozioni che possano ledere
l'armonico sviluppo della personalità dei minori o che possano costituire fonte di pericolo fisico
o morale per i minori stessi.
Volendo garantire una particolare tutela di quella parte del pubblico - bambini e ragazzi - che ha
minore capacità di giudizio e di discernimento nei confronti dei messaggi pubblicitari, si
prevedono le seguenti limitazioni nella propaganda pubblicitaria, secondo tre diversi livelli di
protezione (generale, rafforzata, specifica), a seconda delle diverse esigenze di cautela nell'arco
della giornata.
1° LIVELLO: PROTEZIONE GENERALE
La protezione generale si applica in tutte le fasce orarie di programmazione. I messaggi
pubblicitari:
a) non debbono presentare minori come protagonisti impegnati in atteggiamenti pericolosi
(situazioni di violenza, aggressività, autoaggressività ecc.);
b) non debbono rappresentare i minori intenti al consumo di alcool, né presentare in modo
negativo l'astinenza o la sobrietà dall'alcool;
c) non debbono esortare i minori direttamente o tramite altre persone ad effettuare l'acquisto
abusando della loro naturale credulità ed inesperienza;
d) non debbono indurre in errore i bambini:
- sulla natura, sulle prestazioni e sulle dimensioni del giocattolo;
- sul grado di conoscenze e di abilità necessario per utilizzare il giocattolo;
- sulla descrizione degli accessori inclusi o non inclusi nella confezione;
- sul prezzo del giocattolo, in particolar modo quando il suo funzionamento comporti l'acquisto
di prodotti complementari.
2° LIVELLO: PROTEZIONE RAFFORZATA
La protezione rafforzata si applica nelle fasce di programmazione in cui si presume che il
pubblico di minori all'ascolto sia numeroso ma supportato dalla presenza di un adulto (fasce
orarie dalle ore 7.00 alle ore 16.00 e dalle ore 19.00 alle ore 22.30).
Durante la fascia di protezione rafforzata non saranno trasmesse pubblicità, direttamente rivolte
ai bambini, che contengano situazioni che possano costituire pregiudizio per l'equilibrio
psichico e morale dei minori (ad es. situazioni che inducano a ritenere che il mancato possesso
del prodotto pubblicizzato significhi inferiorità oppure mancato assolvimento dei loro compiti da
parte dei genitori; situazioni che violino norme di comportamento socialmente accettate o che
screditino l'autorità, la responsabilità ed i giudizi di genitori, insegnanti e di altre persone
autorevoli; situazioni che sfruttino la fiducia che i bambini ripongono nei genitori e negli
insegnanti; situazioni di ambiguità tra il bene e il male che disorientino circa i punti di riferimento
ed i modelli a cui tendere; situazioni che possano creare dipendenza affettiva dagli oggetti;
situazioni di trasgressione; situazioni che ripropongano discriminazioni di sesso e di razza; ecc.).
3° LIVELLO: PROTEZIONE SPECIFICA
La protezione specifica si applica nelle fasce orarie di programmazione in cui si presume che
l'ascolto da parte del pubblico in età minore non sia supportato dalla presenza di un adulto
(fascia oraria di programmazione dalle 16.00 alle 19.00 e all'interno dei programmi direttamente
rivolti ai bambini).
I messaggi pubblicitari, le promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale
pubblicitaria rivolta ai minori, dovranno essere preceduti, seguiti e caratterizzati da elementi di
discontinuità ben riconoscibili e distinguibili dalla trasmissione, anche dai bambini che non
sanno ancora leggere e da minori portatori di handicap. In questa fascia oraria si dovrà evitare la
pubblicità in favore di:
- bevande superalcoliche;
- servizi telefonici a valore aggiunto a prefisso "144" e "00" a carattere di intrattenimento o
conversazione, così come definiti dalle leggi vigenti;
- profilattici e contraccettivi (con esclusione delle campagne sociali).
PARTE SECONDA
DIFFUSIONE DEL CODICE
Le Aziende televisive si impegnano a dare ampia diffusione al presente Codice di autodisciplina
attraverso il mezzo televisivo dedicandogli spazi di largo ascolto.
Il Comitato chiede alla Presidenza del Consiglio di provvedere alla maggiore diffusione possibile
del Codice. In particolare, in accordo con il Ministero della Pubblica Istruzione propone la più
ampia diffusione nelle scuole dell'obbligo.
CONTROLLO ED APPLICAZIONE DEL CODICE DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE
Il rispetto e l'applicazione del presente Codice sono affidati ad un Comitato di controllo che
garantisca una composizione di ugual numero di rappresentanti delle Aziende televisive e degli
altri componenti indicati dal Presidente del Consiglio. All'interno di questi ultimi è compreso il
Presidente del Comitato.
Il Comitato di controllo vigila sul corretto rispetto del Codice sia effettuando proprie azioni di
indagine sia raccogliendo le segnalazioni che provengono dalle associazioni e dai cittadini.
Il Comitato di controllo può dotarsi degli strumenti tecnici necessari (ad esempio analisi
specifiche e monitoraggi sull'ascolto dei minori) per il raggiungimento dei propri obiettivi.
Ove riscontri una violazione ai principi del Codice, il Comitato di controllo la segnala all'Azienda
interessata, invitandola a presentare eventuali controdeduzioni entro 15 giorni.
Il Comitato valuta la questione nella sua interezza (responsabilità, gravità del danno, ecc.) e, se
del caso, emette una motivata e pubblica risoluzione. La risoluzione viene trasmessa all'Azienda
inadempiente che si impegna a comunicarla ai suoi utenti in spazi televisivi di alto ascolto
(preferibilmente durante il telegiornale) e prima delle ore 22.30.
Nel caso di violazione delle norme relative alla pubblicità, la comunicazione di cui sopra dovrà
essere effettuata senza citare il nome del prodotto e dell'utente pubblicitario.
VISTO E SOTTOSCRITTO:
il Presidente del Comitato
dott. Francesco Tonucci
il Vice Presidente del Comitato
dott. Mauro Masi
per la RAI-Radiotelevisione Italiana
Il Presidente prof. Enzo Siciliano
il Direttore Generale dott. Franco Iseppi
per Mediaset
il Presidente dott. Fedele Confalonieri
per Cecchi Gori Communications
il Presidente dott. Biagio Agnes
per F.R.T - Federazione Radio Televisioni
il Presidente dott. Filippo Rebecchini
per A.E.R.-Associazione Editori Radiotelevisivi
il Presidente avv. Marco Rossignoli
Roma, 26 novembre 1997