CAMERA DEI DEPUTATI n. 4817

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 23 aprile 1998 (v. stampato Senato n. 38)

[continua]  

 

d'iniziativa dei senatori

SMURAGLIA, MICHELE DE LUCA, PELELLA, DE GUIDI, TOIA,

D'ALESSANDRO PRISCO, DANIELE GALDI, MANCONI, BEDIN,

BERNASCONI, BRUNO GANERI, BUCCIARELLI, PAGANO, PILONI,

PIZZINATO, SQUARCIALUPI, ROCCHI, MANIERI, DE ZULUETA

 

Norme per la tutela della dignità e libertà della personache

lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro

 

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 24

aprile 1998

 

 

Testo articoli

PROGETTO DI LEGGE - N. 4817

 

 

 

PROPOSTA DI LEGGE

 

Art. 1.

(Molestie sessuali).

1. Ai fini della presente legge, costituisce molestia sessuale ogni atto o comportamento,

anche verbale, a connotazione sessuale o comunque basato sul sesso, che sia indesiderato e che,

di per sè ovvero per la sua insistenza, sia percepibile, secondo ragionevolezza, come arrecante

offesa alla dignità e libertà della persona che lo subisce, ovvero sia suscettibile di creare un

clima di intimidazione nei suoi confronti.

2. Assumono particolare rilevanza le molestie sessuali che, esplicitamente o

implicitamente, siano accompagnate da minacce o ricatti da parte del datore di lavoro o dei

superiori gerarchici in relazione alla costituzione, allo svolgimento ed alla estinzione del

rapporto di lavoro.

3. Costituiscono comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, della

legge 10 aprile 1991, n.125, le molestie che influiscono sulle decisioni inerenti alla

costituzione, allo svolgimento o all'estinzione del rapporto di lavoro.

 

Art. 2.

(Ambito di applicazione).

1. I comportamenti illeciti di cui all'articolo 1, comma 1, riguardano tutte le lavoratrici ed

i lavoratori appartenenti a tutte le tipologie di rapporti di lavoro.

2. La tutela è altresì estesa alla fase di trattativa precedente alla costituzione del rapporto.

 

Art. 3.

(Nullità di atti discriminatori).

1. Tutti gli atti o patti che derivino da atto discriminatorio per sesso conseguente alla

molestia sessuale e, particolarmente, da ricatti o minacce accompagnati a molestia sessuale,

sono nulli.

 

Art. 4.

(Obblighi del datore di lavoro).

1. Il datore di lavoro, pubblico o privato, che abbia alle proprie dipendenze oltre quindici

lavoratori, è tenuto ad adottare, d'intesa con le rappresentanze sindacali aziendali, le iniziative

necessarie ai fini della formazione, della informazione e della prevenzione relative alle

problematiche di cui all'articolo 1.

2. Qualora siano denunciati al datore di lavoro i comportamenti di cui all'articolo 1, egli

ha l'obbligo di porre in atto procedure tempestive e imparziali di accertamento, assicurando la

riservatezza dei soggetti coinvolti.

 

Art. 5.

(Ulteriori competenze

dei consiglieri di parità).

1. I consiglieri di parità, di cui all'articolo 8 della legge 10 aprile 1991, n.125, e i centri

per la parità e le pari opportunità aziendali, di cui al comma 3 dell'articolo 1 della medesima

legge, svolgono anche funzione di assistenza e consulenza per le lavoratrici ed i lavoratori che

subiscano atti di molestia o ricatti sessuali, garantendo la riservatezza ogni volta che gli

interessati intendano mantenerla. Tali funzioni dei consiglieri di parità devono essere portate a

conoscenza dei lavoratori e delle lavoratrici nelle singole aziende, mediante affissione del

presente articolo, in luogo accessibile a tutti, a cura dei datori di lavoro.

2. Ai consiglieri di parità devono essere assegnati mezzi e strumenti necessari, per

l'espletamento anche del compito di cui al comma 1, a cura dell'ufficio del lavoro competente ai

sensi dell'articolo 8 della legge 10 aprile 1991, n.125. Con decreto da emanare entro sei mesi

dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza

sociale definisce, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, gli strumenti ed i mezzi di

cui i consiglieri di parità devono essere dotati, sia per i fini della citata legge n.125 del 1991

sia in relazione alle funzioni di cui alla presente legge, ed impartisce precise direttive circa

l'assistenza legale dei consiglieri di parità per tutte le ipotesi in cui essi sono legittimati a stare

in giudizio.

3. I datori di lavoro che occupino più di quindici dipendenti portano a conoscenza dei

lavoratori, mediante affissione in luogo accessibile a tutti, il nome, il recapito

e le competenze del consigliere di parità.

 

Art. 6.

(Conseguenze dei comportamenti scorretti).

1. Le promozioni, le migliori qualifiche o i trasferimenti ottenuti con comportamenti

scorretti a connotazione sessuale sono annullabili a richiesta della persona danneggiata.

 

Art. 7.

(Dimissioni per giusta causa).

1. Qualora gli atti o comportamenti di cui all'articolo 1, comma 1, siano tenuti direttamente

dal datore di lavoro, le lavoratrici o i lavoratori molestati hanno diritto di recedere dal

contratto di lavoro per giusta causa. In tal caso il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere,

in proporzione alla gravità del comportamento molesto, un'indennità d'importo compreso tra le

due e le dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e comunque non superiore, nel

contratto di lavoro a tempo determinato, al numero dei mesi mancanti alla cessazione del

rapporto.

 

Art. 8.

(Responsabilità disciplinare).

1. I comportamenti vietati dalla presente legge costituiscono illecito disciplinare, secondo

quanto previsto dalla contrattazione collettiva. La recidiva costituisce sempre motivo di

aggravamento delle sanzioni.

2. Analoga responsabilità si configura nell'ipotesi di denuncia di fatti inesistenti, compiuta

al solo scopo di denigrare qualcuno o comunque di ottenere vantaggi sul lavoro.

Art. 9.

(Azioni in giudizio).

1. La persona che abbia subìto molestie nel luogo di lavoro o sia esposta comunque ai

comportamenti di cui all'articolo 1 e non ritenga di avvalersi della procedura di conciliazione

prevista dai contratti collettivi, ma intenda agire in giudizio nei confronti dell'autore delle

molestie, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di

procedura civile, anche attraverso il consigliere di parità, ove esista, ferma restando

l'applicazione, anche alle ipotesi considerate nella presente disciplina, dell'articolo 8, comma

8, della legge 10 aprile 1991, n.125. Si applicano, per il ricorso in giudizio, le disposizioni di

cui all'articolo 413 del codice di procedura civile e le disposizioni dell'articolo 15 della legge

9 dicembre 1977, n.903.

2. Con lo stesso provvedimento di cui all'articolo 15, primo comma, della legge 9

dicembre 1977, n.903, il pretore condanna altresì il responsabile del comportamento molesto al

risarcimento del danno, che liquida in forma equitativa.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai dipendenti pubblici.

 

Art. 10.

(Azioni positive e attività d'informazione).

1. Costituiscono azioni positive, anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui

all'articolo 2 della legge 10 aprile 1991, n.125, i progetti che comprendono piani dettagliati di

prevenzione, formazione ed informazione nella materia oggetto della presente legge, presentati

dai soggetti e con le modalità di cui al medesimo articolo 2 della citata legge n.125 del 1991.

2. Apposite campagne di informazione sono predisposte annualmente dal Comitato

nazionale per l'attuazione dei princìpi di parità di trattamento e uguaglianza di opportunità fra

lavoratori e lavoratrici e dalle commissioni regionali, sul tema delle molestie sessuali.

Art. 11.

(Nullità dei provvedimenti di ritorsione).

1. I provvedimenti relativi alla posizione soggettiva del lavoratore dipendente che abbia

denunciato comportamenti di molestia da parte del datore di lavoro o di superiori gerarchici, in

qualunque modo peggiorativi della sua condizione, quali trasferimenti, licenziamenti e simili,

adottati entro un anno dal momento della denuncia, si presumono a contenuto discriminatorio.

2. E' tuttavia consentita la prova contraria ai sensi dell'articolo 2728, secondo comma, del

codice civile.

3. Analogo trattamento è riservato ai testimoni che hanno deposto in senso conforme alla

denuncia.

 

Art. 12.

(Assemblee).

1. Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n.300,

le lavoratrici e i lavoratori, separatamente, hanno diritto a tre ore di assemblea annue, fuori

dall'orario di lavoro, per discutere sul tema dei rapporti sui luoghi di lavoro e sui

comportamenti molesti per ragioni di sesso nell'ambiente di lavoro, garantendo comunque il

diritto alla riservatezza. Le assemblee sono indette con le modalità e si svolgono nelle forme di

cui al predetto articolo 20 della citata legge n. 300 del 1970.