Netstrike: Il corteo telematico. E' Legale ?
Fonte:
http://www.studiocelentano.it/editorial/articolo.asp?id=457
di Michele
IASELLI, Avvocato, Funzionario del Ministero della Difesa. Ha pubblicato:
Manuale di informatica giuridica, Ed. Simone 1997; Sistemi Esperti Legali, Ed.
Simone 1998; La Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione, Ed. Simone 1999;
Il diritto nel Cyberspazio, Coautore,Ed. Simone 1999; Internet per la P.A., Ed.
Simone 2000; Informatica Giuridica, Co., Ed. Simone 2001; Diritto delle
tecnologie informatiche e dell'Internet, Co., Ed. Ipsoa, 2002; Informatica
Giuridica, Ed. Simone, 2002
A seguito dei recenti arresti di attivisti no global
inquisiti dalla Procura di Cosenza per i reati di associazione sovversiva e
propaganda sovversiva, si sono mobilitati diversi esponenti della protesta
telematica come Isole della Rete (http://www.ecn.org) che hanno organizzato un
netstrike contro il sito del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it), ben
sapendo di andare incontro a conseguenze spiacevoli come nel caso di Gianfranco
Mascia (dei comitati BOBI e webmaster del sito www.igirotondi.it) e Mark
Bernardini (del Gruppo di discussione telematico No Berluska) inquisiti ai sensi
dell’art. 617 quater c.p. dalla Procura della Repubblica di Bologna per aver,
tra l'altro, divulgato l'iniziativa del Girotondo Telematico al sito del
Ministero della Giustizia (www.giustizia.it) il giorno 20 febbraio 2002.
Napoli - E’ sicuramente una delle questioni piu’ interessanti che
coinvolgono il mondo telematico e di riflesso sicuramente quello giuridico, che
non ha ancora fornito una chiara ed esaustiva risposta in materia. Stiamo
parlando della legittimita’ del netstrike cioe’ di quella forma di lotta
virtuale intesa come una pratica di mobilitazione in Rete che consiste
nell'invitare una massa considerevole di utenti possessori di accessi Internet e
browsers a “puntare” i propri modem verso uno specifico URL ad una precisa
ora e ripetutamente in maniera tale da “occupare” un sito web fino a
renderlo inutilizzabile almeno per la durata della mobilitazione.
Naturalmente due sono le scuole di pensiero: c’e’ chi condanna la pratica
del netstrike ritenendola illegittima in quanto palesemente in violazione delle
disposizioni di cui alla legge sulla criminalita’ informatica n. 547/93 che ha
previsto nuove figure di crimini informatici. In particolare, secondo questa
corrente dottrinaria la condotta del netstriker contrasta con quanto previsto
dall’art. 617-quater del c.p. introdotto appunto dalla normativa del ’93,
laddove prevede al primo comma che “Chiunque fraudolentemente intercetta
comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra
piu’ sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, e’ punito con la
reclusione da sei mesi a quattro anni. La condotta punita e’ da ravvedere in
ogni attivita’ diretta a far cessare una comunicazione informatica o
telematica gia’ iniziata (interruzione) ovvero in quella diretta a ostacolare
l’inizio della comunicazione (impedimento)”.