Garante per la protezione
dei dati personali
Comunicato stampa
11.03.99
PRlVACY E CONTRASSEGNI PER GLI AUTOMOBILISTI
I contrassegni che i cittadini,
per particolari condizioni fisiche o per ragioni di residenza
e lavoro devono lasciare
in vista all'interno dei loro veicoli per poter accedere ai centri
storici o ad aree di parcheggio
riservate, non sono sempre conformi alle norme sulla
privacy. Ancora meno conforme
è la prassi, in uso in alcuni Comuni, di far esporre ai
cittadini residenti nei
centri storici copie di documenti.
Lo ha stabilito il Garante
per la protezione dei dati personali con un provvedimento nel
quale ha esaminato i diversi
aspetti connessi all'utilizzazione di dati personali per fini di
circolazione dei veicoli
nelle zone a traffico limitato e per la sosta in spazi riservati.
Numerose infatti sono state
le segnalazioni con le quali i cittadini hanno lamentato la
violazione della legge n.
675 del 1996 in relazione agli obblighi previsti dal codice della
strada e dalle norme collegate.
L'Autorità ha osservato
che i Comuni, come tutte le altre pubbliche amministrazioni,
possono legittimamente raccogliere,
utilizzare e diffondere dati personali anche di
natura sensibile (come eventuali
condizioni di handicap), ma devono rispettare, in
particolare, il principio
di "pertinenza" e non eccedenza dei dati rispetto alle finalità
prefissate.
Il contrassegno e le copie
di documenti esposte contengono, invece, alcuni dati
personali non strettamente
necessari all'accertamento da parte degli organi comunali
di eventuali abusi o infrazioni
da parte degli automobilisti.
Il Garante ha fornito, dunque,
alcune indicazioni, anche di tipo operativo, affinché le
modalità previste
per accertare la regolarità dell'accesso ai centri storici vengano
rese
conformi alle norme sulla
privacy.
Per il controllo della genuinità
del contrassegno per portatori di handicap motori, infatti,
è sufficiente che
esso rechi in evidenza l'indicazione del Comune competente e del
numero di autorizzazione,
informazioni dalle quali si può agevolmente risalire al titolare
del permesso, sapere se
il documento è contraffatto, verificare la validità del permesso
ed il suo uso corretto.
La soluzione del problema è semplice: le generalità del titolare
possono essere riportate
sul lato posteriore del contrassegno o comunque
opportunamente celate alla
visibilità dall'esterno del veicolo, rendendole conoscibili
invece in caso di richiesta
del pubblico ufficiale. Inoltre, la dicitura relativa al
parcheggio per persone invalide
risulta del tutto superflua, considerando che il
contrassegno reca già
un disegno che identifica la particolare categoria di beneficiari.
Per gli altri contrassegni,
è sufficiente che in essi venga indicato il numero di targa e il
numero progressivo del permesso
e non anche le generalità e l'indirizzo del titolare, in
modo tale da consentire
un immediato riscontro in caso di controllo da parte dei vigili
urbani sull'esistenza di
un'autorizzazione all'accesso ai centri storici e al parcheggio
riservato. Le generalità
del titolare, anche in questo caso, possono essere riportate
nella parte posteriore del
contrassegno. L'indicazione dell'indirizzo completo potrà
risultare necessaria solo
nel caso il permesso sia limitato a determinate strade o solo
in quella di dimora e di
residenza.
Premesso che la dotazione
di un contrassegno rimane la soluzione più adeguata, l'uso
invalso in alcuni Comuni
di far esporre agli automobilisti all'interno del veicolo fotocopie
del libretto di circolazione
o di un documento di identità può risultare giustificata
solo in
via transitoria e purché
sia resa nota agli interessati la possibilità di depennare, sulle
fotocopie, le proprie generalità
e l'indirizzo. E questo anche alla luce dei disagi
rappresentati al Garante
da parte dei cittadini preoccupati di dover rivelare la propria
residenza ed identità
a qualunque passante.
Il Garante ha pertanto invitato
il Governo a valutare la possibilità di modificare il
modello di contrassegno
previsto dal regolamento di attuazione del codice della strada
rendendolo conforme ai principi
stabiliti dalla legge 675 e di promuovere l'introduzione
nel nostro ordinamento,
anche attraverso la delega prevista dalla legge 676 del 1996,
delle garanzie previste
a tutela dei dati sensibili.
In attesa delle modifiche
normative suggerite, il Garante ha poi invitato i Comuni a
permettere agli interessati
di evitare di riportare sui contrassegni le proprie generalità
oppure di cancellarle se
già riportate, e comunque di mascherare le proprie generalità
e l'indirizzo riportati
nelle fotocopie del libretto di circolazione
11.3.1999