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Comunicazioni del Garante per la protezione dei dati personali

        Garante per la protezione
        dei dati personali
                             Comunicato stampa
                                   11.03.99

        PRlVACY E CONTRASSEGNI PER GLI AUTOMOBILISTI

        I contrassegni che i cittadini, per particolari condizioni fisiche o per ragioni di residenza
        e lavoro devono lasciare in vista all'interno dei loro veicoli per poter accedere ai centri
        storici o ad aree di parcheggio riservate, non sono sempre conformi alle norme sulla
        privacy. Ancora meno conforme è la prassi, in uso in alcuni Comuni, di far esporre ai
        cittadini residenti nei centri storici copie di documenti.
        Lo ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali con un provvedimento nel
        quale ha esaminato i diversi aspetti connessi all'utilizzazione di dati personali per fini di
        circolazione dei veicoli nelle zone a traffico limitato e per la sosta in spazi riservati.
        Numerose infatti sono state le segnalazioni con le quali i cittadini hanno lamentato la
        violazione della legge n. 675 del 1996 in relazione agli obblighi previsti dal codice della
        strada e dalle norme collegate.
        L'Autorità ha osservato che i Comuni, come tutte le altre pubbliche amministrazioni,
        possono legittimamente raccogliere, utilizzare e diffondere dati personali anche di
        natura sensibile (come eventuali condizioni di handicap), ma devono rispettare, in
        particolare, il principio di "pertinenza" e non eccedenza dei dati rispetto alle finalità
        prefissate.
        Il contrassegno e le copie di documenti esposte contengono, invece, alcuni dati
        personali non strettamente necessari all'accertamento da parte degli organi comunali
        di eventuali abusi o infrazioni da parte degli automobilisti.

        Il Garante ha fornito, dunque, alcune indicazioni, anche di tipo operativo, affinché le
        modalità previste per accertare la regolarità dell'accesso ai centri storici vengano rese
        conformi alle norme sulla privacy.
        Per il controllo della genuinità del contrassegno per portatori di handicap motori, infatti,
        è sufficiente che esso rechi in evidenza l'indicazione del Comune competente e del
        numero di autorizzazione, informazioni dalle quali si può agevolmente risalire al titolare
        del permesso, sapere se il documento è contraffatto, verificare la validità del permesso
        ed il suo uso corretto. La soluzione del problema è semplice: le generalità del titolare
        possono essere riportate sul lato posteriore del contrassegno o comunque
        opportunamente celate alla visibilità dall'esterno del veicolo, rendendole conoscibili
        invece in caso di richiesta del pubblico ufficiale. Inoltre, la dicitura relativa al
        parcheggio per persone invalide risulta del tutto superflua, considerando che il
        contrassegno reca già un disegno che identifica la particolare categoria di beneficiari.
        Per gli altri contrassegni, è sufficiente che in essi venga indicato il numero di targa e il
        numero progressivo del permesso e non anche le generalità e l'indirizzo del titolare, in
        modo tale da consentire un immediato riscontro in caso di controllo da parte dei vigili
        urbani sull'esistenza di un'autorizzazione all'accesso ai centri storici e al parcheggio
        riservato. Le generalità del titolare, anche in questo caso, possono essere riportate
        nella parte posteriore del contrassegno. L'indicazione dell'indirizzo completo potrà
        risultare necessaria solo nel caso il permesso sia limitato a determinate strade o solo
        in quella di dimora e di residenza.
        Premesso che la dotazione di un contrassegno rimane la soluzione più adeguata, l'uso
        invalso in alcuni Comuni di far esporre agli automobilisti all'interno del veicolo fotocopie
        del libretto di circolazione o di un documento di identità può risultare giustificata solo in
        via transitoria e purché sia resa nota agli interessati la possibilità di depennare, sulle
        fotocopie, le proprie generalità e l'indirizzo. E questo anche alla luce dei disagi
        rappresentati al Garante da parte dei cittadini preoccupati di dover rivelare la propria
        residenza ed identità a qualunque passante.

        Il Garante ha pertanto invitato il Governo a valutare la possibilità di modificare il
        modello di contrassegno previsto dal regolamento di attuazione del codice della strada
        rendendolo conforme ai principi stabiliti dalla legge 675 e di promuovere l'introduzione
        nel nostro ordinamento, anche attraverso la delega prevista dalla legge 676 del 1996,
        delle garanzie previste a tutela dei dati sensibili.
        In attesa delle modifiche normative suggerite, il Garante ha poi invitato i Comuni a
        permettere agli interessati di evitare di riportare sui contrassegni le proprie generalità
        oppure di cancellarle se già riportate, e comunque di mascherare le proprie generalità
        e l'indirizzo riportati nelle fotocopie del libretto di circolazione

        11.3.1999