Garante per la protezione
    dei dati personali
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ACCESSO AI DATI DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Chiunque voglia verificare quali dati personali risultino nel CED del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza presso
il Ministero dell'Interno può farlo presentando la richiesta direttamente
al Dipartimento. Lo ha ribadito il Garante,
rispondendo ad un reclamo con il quale alcune società hanno contestato la
completezza delle informazioni
trasmesse da una Prefettura ad alcune amministrazioni pubbliche appaltanti,
che avevano richiesto il rilascio di
comunicazioni o informazioni antimafia. Queste società hanno chiesto,
quindi, di conoscere tramite il Garante i dati
che lo riguardano in possesso del CED del Dipartimento della pubblica
sicurezza e le modalità del loro trattamento.

Il Garante ha ricordato che, in base alla riformulazione dell'art. 10 della
legge 121 del 1981 operata dall'art.42 della
legge sulla privacy, gli interessati possono esercitare il diritto di
accesso direttamente presso il Dipartimento della
pubblica sicurezza e chiedere all'Ufficio per il coordinamento e la
pianificazione con sede a Roma, la conferma
dell'esistenza di dati che li riguardano, la loro comunicazione e, qualora
risultino trattati in violazione di una legge
o di un regolamento, la loro cancellazione.

Nel caso in cui tali richieste non vengano accolte, o quando i dati non
siano comunicabili (ad esempio, quando vi
siano motivi di ordine pubblico o di prevenzione dei reati), gli
interessati potranno comunque rivolgersi al Garante
e chiedere di effettuare gli accertamenti previsti dalla legge sulla
privacy (art. 32) per verificare la legittimità del
trattamento e, se del caso, indicare le opportune modificazioni.

Gli interessati possono altresì rivolgersi al tribunale per chiedere di
compiere gli accertamenti necessari e di
ordinare la correzione, l'integrazione dei dati che risultino inesatti o
incompleti o la loro cancellazione, ove trattati
in violazione della legge.