Più Privacy per i cedolini dei dipendenti
Il cedolino dello stipendio deve contenere codici o descrizioni generiche
in modo da non ledere la
riservatezza del dipendente
a cura di Luca Leone
l.leone@sistemiuno.it
Canale: Diritto & ICT
[27/03/02] La presenza di dati sensibili (art. 22 L. 675/96) o a carattere
giudiziario sul cedolino dello
stipendio deve essere accompagnata da opportuni codici identificativi
o formule che non consentano a
terzi di venire a conoscenza direttamente dei dati relativi alla sfera
privata del lavoratore.
Il caso preso in esame dal Garante per la protezione dei dati personali
(vedi Newsletter n. 118) riguardava
il cedolino dello stipendio di un dipendente pubblico che conteneva
al suo interno la dicitura
"pignoramento". Il dipendente si era rivolto al Garante non ottenendo
dall'ente riscontro alla sua domanda
di accesso dei dati (ex art. 13 L. 675/96).
Dopo l'intervento dell'Autorità l'ente si è reso disponibile
a far visionare gli atti e i documenti richiesti dal
dipendente, ma alla richiesta di cancellare la parola "pignoramento"
dal cedolino aveva sostenuto di non
poter provvedere, poiché, a suo parere, ciò avrebbe contrastato
con il dovere di indicare con chiarezza le
voci positive e negative.
Nel caso specifico, poi, la richiesta dell'interessato riguardava un
provvedimento di carattere giudiziario
che obbligava l'ente ad indicare con chiarezza la trattenuta effettuata.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha però dato
ragione al dipendente affermando che le
finalità di documentazione e di trasparenza possono essere perseguite
nel rispetto del principio di
pertinenza e non eccedenza, attraverso l'utilizzo di diciture meno
dettagliate, che rendano ugualmente
comprensibile la voce, oppure attraverso dei codici identificativi.
Nel caso descritto si potrebbe sostituire la parola "pignoramento" con
la frase "altre trattenute" facendo sì
che il cedolino dello stipendio possa essere esibito sia in circostanze
nelle quali interessa appurare solo il
livello stipendiale, sia in altri casi nei quali è necessario
siano specificate le causali delle varie voci, per
identificare la porzione di retribuzione "disponibile" (ad es. in caso
di richiesta di un finanziamento,
"cessioni del quinto" etc.).
In queste ultime ipotesi, la necessità individuare la predetta
parte di retribuzione non deve rivelare
delicati aspetti relativi a rapporti familiari o a provvedimenti giudiziari.
L'ente dovrà, quindi, provvedere a modificare la dicitura "pignoramento"
utilizzando una diversa dizione o
un codice, oppure adottando un'altra espressione che renda individuabile
la ritenuta senza descriverla.
Questo imporrà una rivisitazione delle procedure, soprattutto
informatiche, e una più approfondita
analisi della tematica inerente la privacy del lavoratore.
Normativa in materia di Privacy:
www.unonet.it/normativa