Responsabilita' del provider - Segnalazioni ed articoli

1) Provider - Da definire entro due mesi l'elenco degli operatori più significativi 

2) Responsabilita’ del provider

3) Hosting e responsabilità per contenuti illeciti

4) Nota al Tribunale di Monza, Sezione distaccata di Desio su Responsabilità del Provider


Provider - Da definire entro due mesi l'elenco degli operatori più significativi    Ai provider le stesse condizioni dei gestori telefonici  (Legge 59/2002)                                                                         

Gli internet provider equiparati agli operatori telefonici per quanto riguarda la sulla fornitura di accesso a Internet. Il riconoscimento arriva con la legge n. 59 del 2002, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 86 del 12 aprile 2002. La legge prevede che, entro due mesi, l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni esamini gli equilibri di mercato "per aggiornare l'elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato". Ad essi si applicheranno le stesse condizioni riconosciute agli organismi di telecomunicazione, titolari di licenza individuale sulla base dell'offerta di interconnessione. Gli accordi di interconnessione tra provider e organismo di telecomunicazione sono stipulati in base alla legge e alle delibere dell'Authority. Le previsioni della legge si applicheranno per un periodo di tre anni. (17 aprile 2002) -  LEGGE 8 aprile 2002, n.59. Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet.

Testo legge - http://www.cittadinolex.kataweb.it/Article/0,1519,17982|985,00.html

 


Responsabilita’ del provider – Passaggi impegnativi per gli internet provider  di Manlio Cammarata - 18.03.02 - Fonte: http://www.interlex.com/regole/passaggi.htm


Rete, leggi e processi. Vita dura per le imprese Parte Seconda - Hosting e responsabilità per contenuti illeciti

di Andrea Monti WebMarketing Tools 53/02
Fonte: www.andreamont.net
 

Nel numero scorso ho analizzato i nuovi profili di responsabilità dei provider che verranno sanciti in Italia a seguito del recepimento delle direttive comunitarie 31/00 (commercio elettronico) e 29/01 (diritti d’autore) effettuato con la l. 01/03/02 n.39

In particolare, è stato evidenziato che il criterio adottato dalla UE per non considerare colpevole un provider delle violazioni compiute da terzi tramite i propri server è quello che si può definire del “non intervento”. In altri termini, se il provider non modifica, filtra, o “maneggia” in qualche modo ciò che passa sulla propria rete, non può essere automaticamente considerato responsabile.

Come si è visto, però, questo è un principio solo apparentemente ragionevole che attuato nei termini proposti dal legislatore si rivela ancora più discutibile. Dato che in suo nome si impongono ai provider obblighi di controllo inesigibili o costosissimi.  Il che risulta ancora più evidente dall’analisi della lettera f) dell’articolo 31 l. 39/2002 relativo alla disciplina dell’hosting.

La norma di riferimento esclude la responsabilità del provider per le informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che egli:

1) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illecita;

2) per quanto attiene alle azioni risarcitorie, non sia al corrente dei fatti o di circostanze che rendano manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione;

3) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso;

Anche in questo caso le parole utilizzate dal legislatore sono alquanto oscure. Cosa si intende, per esempio, con la locuzione “effettivamente al corrente”? Una interpretazione rigoristica potrebbe addirittura stabilire che la responsabilità del provider sussiste quando, a prescindere dalle formalità di una eventuale comunicazione (notifica tramite ufficiale giudiziario, atto di diffida e quant’altro), di fatto, egli è a conoscenza che il proprio cliente sta compiendo un atto illecito o diffondendo informazioni illecite.

Altro punto critico: con quale potere il provider decide se un cliente sta commettendo un atto illecito o diffondendo informazioni illecite? E’ vero che in alcuni casi può essere più semplice di altri rendersi conto che certe azioni possono essere contrarie alla legge. Ma questo non fa venir meno il dato di fatto. E cioè che la norma trasforma il provider in una sorta di mostro bicipite, mezzo inquirente e mezzo giudicante. Per di più senza nemmeno una toga o una divisa che gli fornisca un “titolo” istituzionale per svolgere questo lavoro.

Una interpretazione più elastica potrebbe essere quella secondo cui la norma è fonte di responsabilità del provider se questi, venuto comunque a conoscenza di una sentenza passata in giudicato che dichiara la illiceità di una informazione o di una attività, ne tollera comunque la permanenza. Anche questa soluzione, però, è molto poco soddisfacente. Intanto perché non risolve il problema dello stabilire quando e come un qualcosa sia “effettivamente” conosciuto. E poi perché non viene elisa l’impostazione di fondo della norma, che sembra mostrare un certo disprezzo per i principi di tutela e garanzia che informano il nostro ordinamento.

 

Desta inoltre molta preoccupazione la scelta di stabilire per legge l’esistenza di “informazioni illecite” intrinsecamente tali. In altri termini, la responsabilità (anche) del provider dipenderà “semplicemente” dall’avere diffuso o concorso a diffondere una informazione unilateralmente classificata come illecita a prescindere dalle finalità perseguite da chi le rende disponibili.

Ad esempio, nello stabilire che sono illecite le informazioni relative alla produzione delle droghe, sarebbero posti sullo stesso piano lo studioso di farmacologia che pubblica i risultati di una ricerca scientifica sulla sintetizzazione di sostanze psicotrope e il delinquente che fa circolare gli stessi contenuti per scopi criminali. Ma attenzione, tutto questo solo se il mezzo utilizzato per la circolazione è l’internet. Si, perchè a quanto pare il problema non sembra essere tanto l’informazione in sè, ma il modo in cui è veicolata. Preoccupa di più l’incontrollabilità della circolazione delle informazioni che la loro esistenza.

I riflessi sulle attività dei provider sono abbastanza evidenti, come dimostra la successiva lettera j) dello stesso articolo che impone di:

prevedere che il prestatore di servizi è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha usato la dovuta diligenza;

 

La previsione della responsabilità civile  per la mancata esecuzione dell’ordine dell’autorità giudiziaria o amministrativa (già peraltro sanzionate penalmente e amministrativamente) è superflua solo in apparenza, perchè aggrava non poco la posizione del fornitore di servizi. L’art.2043 del codice civile stabilisce infatti una clausola generale secondo la quale chiunque commette un fatto illecito è tenuto a risarcirne le conseguenze. Ma per applicarla al provider sarebbe necessario dimostrare un suo coinvolgimento attivo nella commissione dell’illecito. Con la formula proposta dalla legge comunitaria, invece, non c’è bisogno di provare che il fornitore di contenuti sia “coinvolto” nell’azione delittuosa dell’utente. Basta “soltanto” che abbia rimosso prontamente il materiale incriminato. Il che si collega alla seconda ipotesi di responsabilità, relativa a quella che sembra essere una vera e propria “obbligazione di controllo” delle modalità di utilizzo dei servizi da parte dei clienti.

 

E’ abbastanza evidente quale sia l’origine storica (recente) di norme così inutilmente restrittive: la “caccia alle streghe” iniziata sei o sette anni fa all’insegna della demonizzazione indiscriminata della rete. Si è partiti da affermazioni come “sull’internet ci sono le istruzioni per costruire le bombe”, per passare attraverso quelle secondo le quali “in rete ci sono i terroristi e i pervertiti” per arrivare a stabilire per legge una responsabilità (quasi) oggettiva del provider e la criminalizzazione delle informazioni. Secondo un copione tanto chiaro quanto ignorato. Per di più l’ambigua oscurità semantica e grammaticale del testo di legge consentirà un ampio spazio di manovra in fase di emanazione dei provvedimenti attuativi di queste linee guida, e non ci si può certo aspettare una mitigazione dei toni, anzi.

 

E’ ragionevole pensare che, quando queste normative saranno a regime, si produrrà una frattura molto netta nel mercato dei fornitori di servizi internet. Quelli grandi e potenti – che si possono permettere costose consulenze legali – saranno in grado di gestire i propri clienti e i casi critici. Quelli piccoli e squattrinati dovranno “abbassare la testa” ad ogni “accesso di pruderie” di qualche codino bacchettone, rischiando altrimenti di subire i sequestri dei propri server e pesanti sanzioni.

Non c’è che dire, la legge è proprio uguale per tutti.


 

  Nota al Tribunale di Monza, Sezione distaccata di Desio su Responsabilità del Provider - Autore : Alessandro Pittaluga - 
Fonte: DirittosuWeb  http://www.dirittosuweb.com/approfondimenti/display.asp?id=498 


Doctor Glass S.r.l. c. Nexia S.a.s. di Villa Daniele e c. Daniele Giurseppe Villa

L'ordinanza che si commenta ha analizzato con un esame approfondito le problematiche derivanti un utilizzo sempre più diffuso della Rete.
In particolar modo sono state trattate due differenti questioni: l'una relativa ad uno strumento definito agganciamento ipertestuale (c.d. linking), ormai molto utilizzato su Internet, l'altra relativa alla configurazione della responsabilità del provider per gli illeciti commessi sulla Rete. Ci soffermeremo in questa sede, sulla seconda fattispecie .
Sembra opportuno riportare brevemente i fatti storici. Una società era intenzionata a lanciare su Internet un sito all'interno del quale venivano convogliate le offerte di varie imprese tutte facenti parte del settore del vetro e dei cristalli (c.d. portale) . La suddetta società per identificare il suo sito aveva registrato un nome corrispondente al marchio di un'altra società specializzata nella installazione e riparazione di cristalli per autoveicoli.
La società attrice nel richiedere in via d'urgenza l'inibitoria all'utilizzo del nome a dominio, ha affermato la possibilità di configurare una responsabilità anche della società provider per le condotte illecite poste in essere da coloro che per suo tramite si connettono ad Internet.
Il giudice monzese, dopo aver motivato la piena legittimazione passiva del provider, premette che lo stesso assume il ruolo di mero gestore della rete, cioè di entità che consente ad un soggetto di accedere ad Internet, di aprirvi siti, di gestirvi caselle di posta elettronica nonostante non manchino precedenti giurisprudenziali che hanno affermato la responsabilità del provider per gliilleciti posti in essere nei siti cui per suo tramite si può accedere e che per suo tramite hanno accesso alla rete .
Infatti, prosegue, non può ritenersi convincente la tesi della responsabilità incondizionata del provider per ogni illecito commesso sulla Rete. 
A questo punto viene posta l'attenzione sulla peculiare attività esercitata dal provider.
Tale soggetto si limita a consentire l'accesso ad Internet da chi ne faccia richiesta, siano essi utenti professionali o meno.
Guardando all'aumento esponenziale che la Rete ha avuto non solo in Italia ma in tutto il mondo, pretendere dal provider un controllo sulle informazioni che tramite la sua opera vengono immesse sul web, significa, usando le parole del sentenza:
"semplicemente entrare in palese conflitto con il principio ad impossibilia nemo tenetur".
Con questa affermazione il Giudice vuole porre in evidenza che, facendo ad esempio riferimento al caso della violazione di marchi, per ogni nome di dominio il provider dovrebbe verificare l'assenza non solo in Italia ma anche all'estero di marchi o domain name simili appartenenti a soggetti esercenti attività in settori affini a quello in cui opera il titolare del sito. Occorrerebbe quindi un monitoraggio costante a supporto del quale non possono immaginarsi mezzi concreti attraverso i quali il provider potrebbe effettuare la propria vigilanza, visto anche che il sito è modificabile in ogni momento.
Da queste considerazioni, facendo riferimento anche alla giurisprudenza più recente , viene condivisa l'esclusione della responsabilità del provider salva l'eccezione dei casi in cui l'illecito sia palese e rilevabile con l'ordinaria diligenza (come ad esempio l'utilizzo di un domain name di un nome costituente un marchio celebre) .
La sentenza afferma comunque che nulla vieta al legislatore di introdurre normativamente forme di responsabilità anche oggettiva del provider. Tuttavia finché non intervenga in tal senso una precisa normativa non sembrano esserci strumenti normativi per affermare la responsabilità del provider eccettuati i casi di consapevolezza dell'illecito o di conoscibilità del medesimo.

La direttiva 200/31/CE dell'8 giugno 2000 "Direttiva sul Commercio Elettronico".

Un brevissimo cenno sembra opportuno effettuarlo in un tema affine all'argomento della sentenza commentata.
Infatti il legislatore comunitario ha adottato nel giugno del 2000 la cd. "Direttiva sul Commercio Elettronico", avente come obiettivo il riavvicinamento di "talune norme nazionali sui servizi della società dell'informazione che interessano il mercato interno, lo stabilimento dei prestatori, le comunicazione commerciali, i contratti per via elettronica, la responsabilità degli intermediari, i codici di condotta, la composizione extragiudiziaria delle controversie, i ricorsi giurisdizionali e la cooperazione tra
Stati membri".
In questa sede dobbiamo porre l'attenzione alla Sezione 4 articoli 12,13,14 e 15 disciplinante la responsabilità degli intermediari .
Infatti la direttiva prevede tre diverse ipotesi di prestazioni di servizi: il "semplice trasporto", la "memorizzazione temporanea" detta caching ed l'hosting .

1. il "semplice trasporto"

Si intende con ciò la trasmissione, attraverso una rete di comunicazione, di informazioni fornite da un destinatario del servizio, oppure nel fornire un accesso alla rete di comunicazione. In questo caso non si integrerà la responsabilità del prestatore (provider) a condizione che egli:
- non dia origine alla trasmissione;
- non selezioni il destinatario della trasmissione; e
- non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.
A norma del secondo paragrafo sono comprese nelle attività di trasmissione e di fornitura, la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla Rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.

2. "Memorizzazione temporanea" 

Nel caso in cui venga prestato un servizio di memorizzazione automatica, comunque intermedia ed temporanea non potrà essere invocata la responsabilità del prestatore a condizione che:
- non modifichi le informazioni;
- si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;
- si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle
imprese del settore;
- non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni, e
- agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha  disposto la rimozione o la disabilitazione dell'accesso.

3. Hosting

In quest'ultimo caso, quando cioè viene offerto un servizio di memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio stesso, il prestatore non sarà responsabile a condizione che:
- non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non
sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione, o
- non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.
Infine è stato previsto all'art. 15 della Direttiva che "nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 12,13 e 14, gli Stati membri
non impogono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulla informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo
generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.