Fonte: http://www.kwlavoro.kataweb.it/kwlavoro/cosa/newsd.jsp?idContent=294269&idCategory=1322 

martedì 29 ottobre 2002

Quando lavorare e studiare si può

Stretto nella morsa degli orari di lavoro – da un lato - e degli impegni della vita privata – dall’altro - lo studente-lavoratore rischia l’estinzione, come fosse un animale raro, ad ogni giorno di vita. Le lezioni da seguire, i compiti da fare, le mansioni da assolvere in ufficio insieme alle pulizie da fare in casa. Tutte queste cose assommate appaiono sempre più spesso come una titanica impresa troppo ardua da sostenere. E la formazione è sempre la prima ad essere sacrificata.

Ma quali sono i diritti dello studente-lavoratore? Quali sono gli stretti pertugi nei quali ci si può infilare per continuare a studiare anche quando si ha un impegno di lavoro? Tutto parte dallo Statuto dei Lavoratori e in particolare dall’articolo 10 che ha rivalutato la cultura e la formazione all’interno dell’asfittico mondo del lavoro.

“I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, - così recita il primo comma - hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.”

La turnazione agevolata
Lo studente-lavoratore che vuole frequentare corsi di studio ha quindi il diritto di avere una turnazione agevolata e può pretendere di essere esonerato dal rimanere in ufficio per gli straordinari anche durante i picchi lavorativi del proprio ufficio. Dalla formulazione del secondo comma (“i lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.”) sembrerebbe che vadano esclusi da questi diritti gli studenti universitari ma su questo tema è aperta una controversia e i casi vengono regolati caso per caso in sede aziendale.

Le 150 ore
Spetta allo studente-lavoratore anche un monte orario (150 ore) di permessi retribuiti da utilizzare nell’arco di tre anni. Si può usufruire di tutte e 150 le ore anche in un solo anno purché si sappia che nei due anni successivi non si avrà a dispozione più nessun permesso collegato alla formazione. A regolare le 150 ore sono i contratti nazionali di categoria. Al fini di godere di questo diritto, lo studente-lavoratore deve presentare domanda all’azienda. L’azienda di consuetidine definisce trimestralmente il monte orario di permessi straordinari per la formazione da assegnare ai propri dipendenti.

I permessi giornalieri di studio
Spetta allo studente-lavoratore anche il diritto di usufruire di permessi retribuiti – senza limite quantitativo – coincidenti con i giorni di esame. Per questi giorni sembrerebbe non esistere nemmeno il vincolo della decisione aziendale. Correttezza vorrebbe però che in ogni caso il dipendente dia ogni informazione utile al datore in modo da permettergli di fronteggiare ai possibili problemi derivanti dalla sua assenza. Il lavoratore, anche se non esiste una concidenza tra il giorne di esame e il turno lavorativo, può in ogni caso usufruire del girono di permesso retribuito se deve recarsi in località distanti.

L'anno sabbatico
Chi ha prestato servizio presso l’azienda per almeno cinque anni può presentare inoltre domanda per usufruire dell’anno sabbatico. Ovvero un periodo di undici mesi da dedicare all'approfondimento di conoscenze e competenze professionali, come definito dal decreto legislativo n.151 del 16 marzo del 2001 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 26 aprile 2001).

I requisiti
Anche se i termini per la presentazione della domanda sono definiti nei singoli contratti collettivi di categoria, il decreto legislativo stabilisce che i termini minimi non possono essere inferiori ai trenta giorni. E’ essenziale sapere però che il congedo di formazione è un periodo non retribuito, non computabile all’anzianità di servizio, non cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi e non è coperto a fini previdenziali. Per questo però la recente normativa ha finalmente introdotto anche il congedo di formazione continua nella lista delle ragioni che danno diritto al dipendente di chiedere un anticipo del fondo del Tfr (cioè il Trattamento di fine rapporto). In questo modo così il dipendente può coprire in parte le spese connesse all’anno sabbatico. Nel caso la domanda venga accettata, l’anticipazione gli verrà corrisposta insieme alla retribuzione dell’ultimo mese prima del congedo.

Il congedo di formazione può essere richiesto in qualsiasi momento della propria carriera professionale e il lavoratore o la lavoratrice deve solo giustificare tale richiesta con il bisogno di accrescere le conoscenze e competenze professionali. Una volta presentata la domanda la palla passa all’azienda che può non accogliere la richiesta o posporne l’accettazione qualora ci siano esigenze organizzative che richiedono la presenza del dipendente.

Link:
Il testo integrale del decreto legislativo n.151 del 26 marzo 2001
I principali contratti nazionali