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Quando lavorare e studiare si può
Stretto nella morsa degli orari
di lavoro – da un lato - e degli impegni della vita privata –
dall’altro - lo studente-lavoratore rischia l’estinzione, come
fosse un animale raro, ad ogni giorno di vita. Le lezioni da
seguire, i compiti da fare, le mansioni da assolvere in
ufficio insieme alle pulizie da fare in casa. Tutte queste
cose assommate appaiono sempre più spesso come una titanica
impresa troppo ardua da sostenere. E la formazione è sempre la
prima ad essere sacrificata.
Ma quali sono i diritti dello studente-lavoratore? Quali
sono gli stretti pertugi nei quali ci si può infilare per
continuare a studiare anche quando si ha un impegno di lavoro?
Tutto parte dallo Statuto dei
Lavoratori e in particolare dall’articolo 10 che ha
rivalutato la cultura e la formazione all’interno
dell’asfittico mondo del lavoro.
“I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi
regolari di studio in scuole di istruzione primaria,
secondaria e di qualificazione professionale, statali,
pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al
rilascio di titoli di studio legali, - così recita il primo
comma - hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la
frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono
obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i
riposi settimanali.”
La turnazione agevolata Lo studente-lavoratore
che vuole frequentare corsi di studio ha quindi il diritto di
avere una turnazione agevolata e può pretendere di essere
esonerato dal rimanere in ufficio per gli straordinari anche
durante i picchi lavorativi del proprio ufficio. Dalla
formulazione del secondo comma (“i lavoratori studenti,
compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di
esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri
retribuiti.”) sembrerebbe che vadano esclusi da questi diritti
gli studenti universitari ma su questo tema è aperta una
controversia e i casi vengono regolati caso per caso in sede
aziendale.
Le 150 ore Spetta allo studente-lavoratore anche
un monte orario (150 ore) di permessi retribuiti da utilizzare
nell’arco di tre anni. Si può usufruire di tutte e 150 le ore
anche in un solo anno purché si sappia che nei due anni
successivi non si avrà a dispozione più nessun permesso
collegato alla formazione. A regolare le 150 ore sono i
contratti nazionali di categoria. Al fini di godere di questo
diritto, lo studente-lavoratore deve presentare domanda
all’azienda. L’azienda di consuetidine definisce
trimestralmente il monte orario di permessi straordinari per
la formazione da assegnare ai propri dipendenti.
I permessi giornalieri di studio Spetta allo
studente-lavoratore anche il diritto di usufruire di permessi
retribuiti – senza limite quantitativo – coincidenti con i
giorni di esame. Per questi giorni sembrerebbe non esistere
nemmeno il vincolo della decisione aziendale. Correttezza
vorrebbe però che in ogni caso il dipendente dia ogni
informazione utile al datore in modo da permettergli di
fronteggiare ai possibili problemi derivanti dalla sua
assenza. Il lavoratore, anche se non esiste una concidenza tra
il giorne di esame e il turno lavorativo, può in ogni caso
usufruire del girono di permesso retribuito se deve recarsi in
località distanti.
L'anno sabbatico Chi ha prestato servizio presso
l’azienda per almeno cinque anni può presentare inoltre
domanda per usufruire dell’anno sabbatico. Ovvero un periodo
di undici mesi da dedicare all'approfondimento di conoscenze e
competenze professionali, come definito dal decreto
legislativo n.151 del 16 marzo del 2001 (pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale del 26 aprile 2001).
I requisiti Anche se i termini per la
presentazione della domanda sono definiti nei singoli
contratti collettivi di categoria, il decreto legislativo
stabilisce che i termini minimi non possono essere inferiori
ai trenta giorni. E’ essenziale sapere però che il
congedo di formazione è un periodo non retribuito, non
computabile all’anzianità di servizio, non cumulabile con le
ferie, con la malattia e con altri congedi e non è coperto a
fini previdenziali. Per questo però la recente normativa ha
finalmente introdotto anche il congedo di formazione continua
nella lista delle ragioni che danno diritto al dipendente di
chiedere un anticipo del fondo del Tfr (cioè il Trattamento di
fine rapporto). In questo modo così il dipendente può coprire
in parte le spese connesse all’anno sabbatico. Nel caso la
domanda venga accettata, l’anticipazione gli verrà corrisposta
insieme alla retribuzione dell’ultimo mese prima del congedo.
Il congedo di formazione può essere richiesto in qualsiasi
momento della propria carriera professionale e il lavoratore o
la lavoratrice deve solo giustificare tale richiesta con il
bisogno di accrescere le conoscenze e competenze
professionali. Una volta presentata la domanda la palla passa
all’azienda che può non accogliere la richiesta o posporne
l’accettazione qualora ci siano esigenze organizzative che
richiedono la presenza del dipendente.
Link: Il testo integrale del decreto legislativo n.151 del 26 marzo 2001 I
principali contratti nazionali
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