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Decadenza, rinuncia, interruzione degli studi
Decadenza
Gli studenti che non abbiano rinnovato l'iscrizione per otto anni accademici
consecutivi ovvero coloro i quali pur avendo rinnovato l'iscrizione ad un
corso di studi nella qualità di fuori corso, non abbiano sostenuto esami di
profitto per lo stesso numero di anni accademici, incorrono nella decadenza
dalla qualità di studente.
Per gli studenti lavoratori il limite di cui al precedente comma è elevato
del 50%.
La decadenza dalla qualità di studente comporta la cancellazione di tutti
gli atti di carriera scolastica compiuti. La decadenza non colpisce gli
studenti che abbiano superato tutti gli esami di profitto e siano in debito
del solo esame di laurea/diploma. La decadenza si interrompe quando lo
studente ottiene il passaggio ad altro corso di studio prima di essere
incorso nella decadenza.
Lo studente decaduto ha comunque diritto al rilascio di certificati
attestanti gli atti di carriera scolastica compiuti e cancellati. Tali
certificati devono contenere l'informazione sulla decadenza nella quale è
incorso lo studente e sugli effetti da essa prodotti.
In data 15 novembre 2001, la Commissione ristretta del Senato Accademico ha
deliberato quanto segue:
- di mantenere in otto anni accademici (più quattro per gli studenti
lavoratori) il limite di interruzione dopo il quale la carriera dello
studente deve essere sottoposta a valutazione del Consiglio di Classe
competente;- di consentire che, anche in caso di decadenza dichiarata presso
altro Ateneo, il Consiglio della Classe competente si esprima, con piena
autonomia di valutazione, circa il riconoscimento degli studi svolti ai fini
dell'accesso ad uno dei corsi di laurea attivati all'interno della Classe
stessa o, in via transitoria e fino alla loro disattivazione completa, ad
uno dei Corsi di laurea di cui al precedente ordinamento didattico.
Rinuncia
Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento
agli studi intrapresi ed immatricolarsi ex novo, nei termini stabiliti nel
manifesto annuali degli studi, allo stesso o ad altro corso di studi. La
rinuncia deve essere manifestata con atto scritto in modo chiaro ed
esplicito senza condizioni, termini o clausole che ne restringano
l'efficacia. La rinuncia è irrevocabile e lo studente, in avvenire, non
potrà avvalersi della carriera scolastica estinta per effetto della rinuncia
per il conseguimento di lauree o diplomi. Lo studente che abbia rinunciato
può ottenere certificati relativi alla carriera percorsa, integrati dalla
annotazione attestante che essa è priva di efficacia per effetto della
rinuncia stessa.
La domanda, redatta nei precisi termini di cui sopra, su carta resa
legale con bollo da euro 14.62 e rivolta al Rettore, deve essere
accompagnata dal libretto di iscrizione, dall'attestato di ammissione agli
esami e da una dichiarazione dell'Ufficio Diritto allo Studio dell'ERSU
attestante la regolarità della propria posizione amministrativa nei
confronti dell'Ente stesso.
Interruzione
Gli studenti che - interrotti gli studi senza
essere incorsi nella decadenza - intendano riprenderli, sia per
proseguire gli studi stessi, sia per passare ad altro corso di
studio, facendo valere la vecchia iscrizione ai fini di una
eventuale abbreviazione sono tenuti a richiedere la ricognizione ed
a pagare la tassa prevista per l'interruzione degli studi.