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Decadenza, rinuncia, interruzione degli studi
Decadenza
Gli studenti che non abbiano rinnovato l'iscrizione per otto anni accademici consecutivi ovvero coloro i quali pur avendo rinnovato l'iscrizione ad un corso di studi nella qualità di fuori corso, non abbiano sostenuto esami di profitto per lo stesso numero di anni accademici, incorrono nella decadenza dalla qualità di studente.
Per gli studenti lavoratori il limite di cui al precedente comma è elevato del 50%.
La decadenza dalla qualità di studente comporta la cancellazione di tutti gli atti di carriera scolastica compiuti. La decadenza non colpisce gli studenti che abbiano superato tutti gli esami di profitto e siano in debito del solo esame di laurea/diploma. La decadenza si interrompe quando lo studente ottiene il passaggio ad altro corso di studio prima di essere incorso nella decadenza.
Lo studente decaduto ha comunque diritto al rilascio di certificati attestanti gli atti di carriera scolastica compiuti e cancellati. Tali certificati devono contenere l'informazione sulla decadenza nella quale è incorso lo studente e sugli effetti da essa prodotti.
In data 15 novembre 2001, la Commissione ristretta del Senato Accademico ha deliberato quanto segue:
- di mantenere in otto anni accademici (più quattro per gli studenti lavoratori) il limite di interruzione dopo il quale la carriera dello studente deve essere sottoposta a valutazione del Consiglio di Classe competente;- di consentire che, anche in caso di decadenza dichiarata presso altro Ateneo, il Consiglio della Classe competente si esprima, con piena autonomia di valutazione, circa il riconoscimento degli studi svolti ai fini dell'accesso ad uno dei corsi di laurea attivati all'interno della Classe stessa o, in via transitoria e fino alla loro disattivazione completa, ad uno dei Corsi di laurea di cui al precedente ordinamento didattico.

Rinuncia
Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi intrapresi ed immatricolarsi ex novo, nei termini stabiliti nel manifesto annuali degli studi, allo stesso o ad altro corso di studi. La rinuncia deve essere manifestata con atto scritto in modo chiaro ed esplicito senza condizioni, termini o clausole che ne restringano l'efficacia. La rinuncia è irrevocabile e lo studente, in avvenire, non potrà avvalersi della carriera scolastica estinta per effetto della rinuncia per il conseguimento di lauree o diplomi. Lo studente che abbia rinunciato può ottenere certificati relativi alla carriera percorsa, integrati dalla annotazione attestante che essa è priva di efficacia per effetto della rinuncia stessa.
La domanda, redatta nei precisi termini di cui sopra, su carta resa legale con bollo da euro 14.62 e rivolta al Rettore, deve essere accompagnata dal libretto di iscrizione, dall'attestato di ammissione agli esami e da una dichiarazione dell'Ufficio Diritto allo Studio dell'ERSU attestante la regolarità della propria posizione amministrativa nei confronti dell'Ente stesso.

Interruzione
Gli studenti che - interrotti gli studi senza essere incorsi nella decadenza - intendano riprenderli, sia per proseguire gli studi stessi, sia per passare ad altro corso di studio, facendo valere la vecchia iscrizione ai fini di una eventuale abbreviazione sono tenuti a richiedere la ricognizione ed a pagare la tassa prevista per l'interruzione degli studi.


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