
REGOLAMENTO SERVIZIO DI TUTORATO
Art. 1 - Natura e scopi
Art. 2 - Organizzazione servizi di tutorato
Art. 3 - Soggetti del tutorato
Art. 4 - Forme del tutorato
Art. 5 - Particolari forme di tutorato
Art. 6 - Programmazione e valutazione attività
Art. 7 - Formazione
Art. 8 - Norme transitorie e finali
Art.1 - Natura e scopi
1.L'Università di Camerino, in ottemperanza a quanto previsto dalla
legge 341 del 1990 ed ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto
dell'Università e dell'articolo 27 del regolamento didattico di Ateneo,
istituisce il servizio di tutorato, al fine di rispondere ai bisogni
dello studente in merito all'orientamento, all'informazione ed
all'assistenza sui processi e sui vari percorsi formativi previsti
nell'offerta didattica complessiva.
2.Il servizio di tutorato ha come finalità la formazione culturale e
professionale dello studente attraverso la sua più ampia partecipazione
alle attività ed alle iniziative dell'Università. Il servizio prevede
attività di supporto e ambientamento e forme di tutorato didattico. A
tale scopo, il servizio di tutorato é finalizzato ai seguenti
obbiettivi:
assistere lo studente lungo l'intero arco degli studi sin
dall'iscrizione o dal trasferimento ad UNICAM;
incentivare forme di partecipazione dello studente al processo
formativo;
rimuovere eventuali ostacoli alla sua formazione mediante iniziative
calibrate anche su bisogni, attitudini, ed esigenze di singoli studenti.
3.Le attività tutoriali connesse con la formazione culturale e
professionale dello studente devono raccordarsi con le iniziative degli
organismi di sostegno al diritto allo studio e con quelle delle
rappresentanze studentesche.
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Art.2 - Organizzazione del servizio di tutorato
1. La programmazione operativa ed il coordinamento del servizio di tutorato
sono demandati al Delegato del Rettore. Il Delegato, può avvalersi di:
una Commissione d'Ateneo per le attività di tutorato composta dal Delegato
stesso, che la presiede, da referenti delle Facoltà dell'Ateneo, scelti
dallo stesso Delegato del Rettore sulla base delle indicazioni dei Presidi.
e da referenti delle Aree organizzative dell'ateneo coinvolte o di supporto
alle attività di tutorato;
a - un docente responsabile per ogni Classe, nominato dai rispettivi
Consigli, con il compito di coordinare e gestire le attività di tutorato
secondo modalità ed obiettivi definiti nei progetti annuali di Classe e di
Ateneo .
2. Gli obiettivi e le modalità specifiche di organizzazione e realizzazione
del servizio di tutorato sono proposte annualmente dai Consigli di Classe e
dai Consigli di Facoltà.
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Art.3 - Soggetti del tutorato
1.Le attività di tutorato sono svolte dai Professori di ruolo di I e II
fascia e dai ricercatori. Esse rientrano tra i compiti istituzionali dei
docenti universitari e sono parte integrante dell'impegno didattico previsto
dalla normativa vigente.
2.Alcune specifiche attività di supporto possono essere affidate a: studenti
iscritti all'Università di Camerino che abbiano conseguito almeno i 2/3 dei
crediti previsti dal proprio corso di studi; neolaureati, dottorandi,
titolari di assegni di ricerca, dottori di ricerca, e assegnatari di borse
delle Scuole di Specializzazione. I tutori incaricati di tali attività di
supporto vengono coordinati dal docente responsabile di Classe di cui
all'art. 2, comma 1, punto b) del presente regolamento..
3. La procedura di selezione per l'affidamento degli incarichi di cui al
precedente comma, debitamente divulgata mediante avviso pubblico, viene
svolta da una commissione costituita da cinque membri nominati dal Delegato
del Rettore per il tutorato. Tale procedura è basata sulla valutazione dei
curricola individuali dei candidati e su un colloquio orale e determina la
compilazione di graduatorie degli idonei per ciascuna Facoltà. L' incarico
viene conferito con lettera prodotta dall'Ufficio amministrativo competente
nella quale è indicata la retribuzione. In caso di rinuncia lo stesso
Ufficio amministrativo provvede alla nomina del successivo idoneo in
graduatoria. L'incarico non può essere svolto per più di tre anni
continuativi.
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Art. 4 - Forme di tutorato
1. Il servizio di tutorato prevede attività rivolte a singoli studenti,
tutorato individuale, ed attività calibrate per gruppi di studenti ,
tutorato di gruppo - .
2. Il tutorato di gruppo è rivolto prevalentemente agli studenti dei primi
anni e si esplica mediante incontri programmati con gli studenti da parte di
una rappresentanza di docenti, convocati dal docente responsabile
dell'attività all'interno del Consiglio di Classe. I primi incontri, almeno
3 di cui 2 entro febbraio, hanno finalità di ambientamento, mentre quelli
successivi servono ad approfondire e chiarire i problemi incontrati dagli
studenti ed a proporre soluzioni utili per la rimozione di eventuali
ostacoli ai processi di apprendimento.
3. Allo studente è assegnato dalla Classe, entro il mese di dicembre di ogni
anno, un tutore individuale. Tale tutore, individuato di norma fra i docenti
della Classe di appartenenza, ha il compito di coadiuvare lo studente nel
proprio percorso formativo, attraverso l'organizzazione e la programmazione
di incontri periodici e l'effettuazione di incontri straordinari su
richiesta.
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Art. 5 - Particolari forme di tutorato
1.In base alla legge n.17 del 28 gennaio 1999, integrazione e modifica della
legge quadro n.104/92, è istituita l'attività di tutorato specializzato per
favorire l'assistenza e l'integrazione degli studenti disabili iscritti
all'Università di Camerino.
2.Il servizio di tutorato specializzato è rivolto a studenti con invalidità
oggettiva (disabilità motoria, mentale, visiva, uditiva, legata a malattie
gravi e neurologiche) ma anche a coloro che presentano delle difficoltà
psicologiche.
3.Il tutorato per disabili prevede un servizio di consulenza psicologica
individuale e gratuito. Inoltre i tutor specializzati interagiscono con
segreterie, organi accademici, facoltà, dipartimenti e docenti.
4. Le attività di tutorato specializzato per disabili sono svolte da
studenti e laureati all'Università di Camerino individuati con le modalità
già previste all'art.3, commi 2 e 3 di questo regolamento, previo
svolgimento di un corso di formazione legato alle problematiche della
disabilità.
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Art.6 - Programmazione e valutazione attività
1.Le Facoltà, entro il mese di marzo di ogni anno, formulano e inviano al
Delegato del Rettore un programma complessivo delle attività per l'anno
successivo, armonizzando per quanto possibile i progetti delle singole
Classi di riferimento ed evidenziando le risorse necessarie in particolare
per quanto concerne le forme di tutorato di cui all'art.3 comma 2.
2.Le risorse per le attività di cui al comma precedente sono imputate
all'apposito capitolo del bilancio d'ateneo. Alla fine di ogni anno
accademico, ciascuna classe dovrà inviare al Delegato del Rettore una
relazione sulle attività svolte e sui risultati ottenuti. Tale
documentazione, limitatamente al personale docente in ruolo, potrà essere
valutata per un'eventuale incentivazione finanziaria, anche in relazione con
quanto previsto dalla Legge n.370 del 19 ottobre 1999.
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Art.7 - Formazione
1. Il Delegato del Rettore e le singole Facoltà promuovono iniziative
dirette alla formazione ed all'aggiornamento dei tutori ed iniziative volte
alla crescita culturale e professionale degli studenti. A tale fine la
Commissione e le Facoltà promuovono anche collaborazioni con enti ed
istituzioni esterne.
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Art.8 - Norme transitorie e finali
1.Le modifiche al presente regolamento possono essere deliberate dal Senato
Accademico previa acquisizione del parere del Delegato del Rettore .
2.Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente
regolamento ed in particolare vengono riassorbiti i regolamenti delle
singole Facoltà e Corsi di studio riguardanti il servizio di tutorato.
3.Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le
disposizioni legislative, statutarie e regolamentari in vigore.
IL RETTORE
(Prof. Ignazio Buti)
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