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Regolamento

REGOLAMENTO SERVIZIO DI TUTORATO
link Art. 1 - Natura e scopi
link Art. 2 - Organizzazione servizi di tutorato
link Art. 3 - Soggetti del tutorato
link Art. 4 - Forme del tutorato
link Art. 5 - Particolari forme di tutorato
link Art. 6 - Programmazione e valutazione attività
link Art. 7 - Formazione
link Art. 8 - Norme transitorie e finali


Art.1 - Natura e scopi
1.L'Università di Camerino, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 341 del 1990 ed ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto dell'Università e dell'articolo 27 del regolamento didattico di Ateneo, istituisce il servizio di tutorato, al fine di rispondere ai bisogni dello studente in merito all'orientamento, all'informazione ed all'assistenza sui processi e sui vari percorsi formativi previsti nell'offerta didattica complessiva.
2.Il servizio di tutorato ha come finalità la formazione culturale e professionale dello studente attraverso la sua più ampia partecipazione alle attività ed alle iniziative dell'Università. Il servizio prevede attività di supporto e ambientamento e forme di tutorato didattico. A tale scopo, il servizio di tutorato é finalizzato ai seguenti obbiettivi:
assistere lo studente lungo l'intero arco degli studi sin dall'iscrizione o dal trasferimento ad UNICAM;
incentivare forme di partecipazione dello studente al processo formativo;
rimuovere eventuali ostacoli alla sua formazione mediante iniziative calibrate anche su bisogni, attitudini, ed esigenze di singoli studenti.
3.Le attività tutoriali connesse con la formazione culturale e professionale dello studente devono raccordarsi con le iniziative degli organismi di sostegno al diritto allo studio e con quelle delle rappresentanze studentesche.

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Art.2 - Organizzazione del servizio di tutorato
1. La programmazione operativa ed il coordinamento del servizio di tutorato sono demandati al Delegato del Rettore. Il Delegato, può avvalersi di:
una Commissione d'Ateneo per le attività di tutorato composta dal Delegato stesso, che la presiede, da referenti delle Facoltà dell'Ateneo, scelti dallo stesso Delegato del Rettore sulla base delle indicazioni dei Presidi. e da referenti delle Aree organizzative dell'ateneo coinvolte o di supporto alle attività di tutorato;

a - un docente responsabile per ogni Classe, nominato dai rispettivi Consigli, con il compito di coordinare e gestire le attività di tutorato secondo modalità ed obiettivi definiti nei progetti annuali di Classe e di Ateneo .
2. Gli obiettivi e le modalità specifiche di organizzazione e realizzazione del servizio di tutorato sono proposte annualmente dai Consigli di Classe e dai Consigli di Facoltà.


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Art.3 - Soggetti del tutorato
1.Le attività di tutorato sono svolte dai Professori di ruolo di I e II fascia e dai ricercatori. Esse rientrano tra i compiti istituzionali dei docenti universitari e sono parte integrante dell'impegno didattico previsto dalla normativa vigente.
2.Alcune specifiche attività di supporto possono essere affidate a: studenti iscritti all'Università di Camerino che abbiano conseguito almeno i 2/3 dei crediti previsti dal proprio corso di studi; neolaureati, dottorandi, titolari di assegni di ricerca, dottori di ricerca, e assegnatari di borse delle Scuole di Specializzazione. I tutori incaricati di tali attività di supporto vengono coordinati dal docente responsabile di Classe di cui all'art. 2, comma 1, punto b) del presente regolamento..
3. La procedura di selezione per l'affidamento degli incarichi di cui al precedente comma, debitamente divulgata mediante avviso pubblico, viene svolta da una commissione costituita da cinque membri nominati dal Delegato del Rettore per il tutorato. Tale procedura è basata sulla valutazione dei curricola individuali dei candidati e su un colloquio orale e determina la compilazione di graduatorie degli idonei per ciascuna Facoltà. L' incarico viene conferito con lettera prodotta dall'Ufficio amministrativo competente nella quale è indicata la retribuzione. In caso di rinuncia lo stesso Ufficio amministrativo provvede alla nomina del successivo idoneo in graduatoria. L'incarico non può essere svolto per più di tre anni continuativi.


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Art. 4 - Forme di tutorato
1. Il servizio di tutorato prevede attività rivolte a singoli studenti, tutorato individuale, ed attività calibrate per gruppi di studenti , tutorato di gruppo - .
2. Il tutorato di gruppo è rivolto prevalentemente agli studenti dei primi anni e si esplica mediante incontri programmati con gli studenti da parte di una rappresentanza di docenti, convocati dal docente responsabile dell'attività all'interno del Consiglio di Classe. I primi incontri, almeno 3 di cui 2 entro febbraio, hanno finalità di ambientamento, mentre quelli successivi servono ad approfondire e chiarire i problemi incontrati dagli studenti ed a proporre soluzioni utili per la rimozione di eventuali ostacoli ai processi di apprendimento.
3. Allo studente è assegnato dalla Classe, entro il mese di dicembre di ogni anno, un tutore individuale. Tale tutore, individuato di norma fra i docenti della Classe di appartenenza, ha il compito di coadiuvare lo studente nel proprio percorso formativo, attraverso l'organizzazione e la programmazione di incontri periodici e l'effettuazione di incontri straordinari su richiesta.


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Art. 5 - Particolari forme di tutorato
1.In base alla legge n.17 del 28 gennaio 1999, integrazione e modifica della legge quadro n.104/92, è istituita l'attività di tutorato specializzato per favorire l'assistenza e l'integrazione degli studenti disabili iscritti all'Università di Camerino.
2.Il servizio di tutorato specializzato è rivolto a studenti con invalidità oggettiva (disabilità motoria, mentale, visiva, uditiva, legata a malattie gravi e neurologiche) ma anche a coloro che presentano delle difficoltà psicologiche.
3.Il tutorato per disabili prevede un servizio di consulenza psicologica individuale e gratuito. Inoltre i tutor specializzati interagiscono con segreterie, organi accademici, facoltà, dipartimenti e docenti.
4. Le attività di tutorato specializzato per disabili sono svolte da studenti e laureati all'Università di Camerino individuati con le modalità già previste all'art.3, commi 2 e 3 di questo regolamento, previo svolgimento di un corso di formazione legato alle problematiche della disabilità.


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Art.6 - Programmazione e valutazione attività
1.Le Facoltà, entro il mese di marzo di ogni anno, formulano e inviano al Delegato del Rettore un programma complessivo delle attività per l'anno successivo, armonizzando per quanto possibile i progetti delle singole Classi di riferimento ed evidenziando le risorse necessarie in particolare per quanto concerne le forme di tutorato di cui all'art.3 comma 2.
2.Le risorse per le attività di cui al comma precedente sono imputate all'apposito capitolo del bilancio d'ateneo. Alla fine di ogni anno accademico, ciascuna classe dovrà inviare al Delegato del Rettore una relazione sulle attività svolte e sui risultati ottenuti. Tale documentazione, limitatamente al personale docente in ruolo, potrà essere valutata per un'eventuale incentivazione finanziaria, anche in relazione con quanto previsto dalla Legge n.370 del 19 ottobre 1999.


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Art.7 - Formazione
1. Il Delegato del Rettore e le singole Facoltà promuovono iniziative dirette alla formazione ed all'aggiornamento dei tutori ed iniziative volte alla crescita culturale e professionale degli studenti. A tale fine la Commissione e le Facoltà promuovono anche collaborazioni con enti ed istituzioni esterne.


 
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Art.8 - Norme transitorie e finali
1.Le modifiche al presente regolamento possono essere deliberate dal Senato Accademico previa acquisizione del parere del Delegato del Rettore .
2.Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento ed in particolare vengono riassorbiti i regolamenti delle singole Facoltà e Corsi di studio riguardanti il servizio di tutorato.
3.Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari in vigore.
 


 
IL RETTORE
(Prof. Ignazio Buti)
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